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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito della camera di consiglio, dell'udienza del 24 novembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3057/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
15, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato CodiceFiscale_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Vassallo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schiliro';
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente titolare dell'assegno ordinario di invalidità n. 002-210015049025, con ricorso depositato il 30.03.2025, ha impugnato la nota del 30.09.2024, con la quale l' ha comunicato la CP_1 rideterminazione dell'assegno predetto a far data dall'1.01.2021 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 e chiesto la restituzione di € 1.098,02, in quanto indebitamente percepite. Ha rappresentato di aver proposto avverso il suddetto provvedimento istanza di riesame all'esito del quale l' , con Pec del 30.01.2025, ha comunicato che per” la ricostituzione per integrazione al CP_1 trattamento minimo vengono presi in considerazione anche i redditi del coniuge, come da circolare
49 del 2 marzo 2001 che ha come oggetto “Legge 14 dicembre 2000, n. 385. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo”. Ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, proprio alla luce di quanto previsto dal punto 5 della suddetta circolare, il reddito dichiarato dalla ricorrente cumulato con quello del coniuge, per l'anno 2021, sarebbe al disotto della soglia che giustifica la rideterminazione dell'assegno de quo. Ha concluso chiedendo: Accertare e dichiarare che la rideterminazione dell'assegno in godimento della ricorrente è stata erroneamente effettuata;
2)
Conseguentemente annullare il provvedimento impugnato;
3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si è costituito, con memorie depositate il 02.10.2025, l' il quale premesso di aver regolarmente CP_1
Pa erogato il per l'anno 2021, ha precisato che sulla base dei redditi relativi all'anno 2024 percepiti da entrambi i coniugi, è stata ricalcolata l'integrazione al minimo, rideterminandone l'importo per il periodo dal 01/01/2024 al 31/07/2024. In particolare, ha precisato che il reddito totale imponibile fiscalmente dei coniugi per l'anno 2024 è pari a 21.370,00 e supera la soglia reddituale per godere della prestazione integrazione al trattamento minimo. Ha quindi specificato che l'indebito è relativo all'anno 2024. Ha, inoltre, rappresentato che, nella specie non trova applicazione la normativa richiamata dal ricorrente, in quanto per l'assegno ordinario di invalidità trova applicazione la legge
12 giugno 1984, n. 222, la quale dispone che l'integrazione non spetta se il soggetto non coniugato, o separato legalmente, possiede redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, per un ammontare superiore a
2 volte l'importo annuo della pensione sociale. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Ha quindi evidenziato che per ottenere il beneficio non si devono superare, entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato). Ha precisato che avendo la ricorrente superato il limite reddituale stabilito non ha diritto a godere del beneficio. Infine, ha eccepito che è onere del ricorrente provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per godere o trattenere il beneficio richiesto. Onere che nella specie ritiene non assolto. Ha concluso chiedendo:
Dichiarare la legittimità degli indebiti contestati e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente.
Con provvedimento del 13.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante. CP_ A detta udienza del 17.11.2025 l' ha precisato quanto già argomentato in memoria e la causa, su richiesta di parte ricorrente è stata rinviata all'udienza del 24.11.2025.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusionI, come da verbale di causa qui da intendersi integralmente richiamato. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione, non ritenendo doversi concedere ulteriori rinvii stante che la documentazione prodotta dall' risulta in parte allegata alla memoria di costituzione ed in CP_1 parte depositata in data 7.10.2025. Pertanto, stante il rigido regime delle preclusioni, caratterizzante il processo del lavoro, ed il rinvio già concesso all'udienza del 17.11.2025, nessun termine per l'esame di detta documentazione si ritiene di dover concedere a parte ricorrente. _______________
2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Occorre in primo luogo precisare che l'indebito in oggetto riguarda le somme corrisposte nell'anno
2024 e non nell'anno 2021. Ed invero, l' sia nella memoria di costituzione che nel verbale di CP_1 causa ha precisato che l'indebito afferisce, così come è dato evincere dallo stesso provvedimento impugnato, alle somme erogate nel 2024 e che il riferimento all'anno 2021 potrebbe scaturire o da un refuso o potrebbe indicare la data iniziale del controllo.
Si osserva che dal provvedimento del 30.09.2024, oggetto di impugnazione, è dato evincere che l'indebito afferisce alle somme erogate nel 2024. Nello stesso, infatti, a pagina 1 viene indicato l'importo della pensione spettante da agosto 2024 a seguito dei ricalcoli. Inoltre, sempre a pagina 1 è dato leggere “Pertanto, da gennaio 2024 a luglio 2024 sull'assegno n. 002-210015049025 Cat. IO CP_ l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.098,02”. A pag.2 “importo lordo da restituire” si fa riferimento a somme indebite anno corrente fiscalmente imponibili (B). Infine, a pagina 5 risultano riportate le variazioni dell'importo dell'assegno solo per l'anno 2024. Quindi, nessuna variazione di importi risulta per gli anni precedenti, benchè meno per l'anno 2021 in relazione al quale, nella memoria di costituzione,
l' precisa di aver regolarmente erogato il Trattamento minimo. CP_1
Precisato che l'indebito afferisce all'anno 2024 si osserva che l'Ente, con la memoria di costituzione ha ampiamente esplicitato e documentato che l'indebito scaturisce dal superamento della soglia reddituale per godere della prestazione.
Ciò posto occorre rilevare che nella specie, non trova applicazione la legge 385/2000, cui fa CP_ riferimento la circolare richiamata, ma la legge 222/84 che all'art. 1, disciplina l'assegno ordinario di invalidità. Il comma 3 dell'art 1 “ L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni.
Il comma 4. Prevede: L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.
L' ha documentato che il reddito della ricorrente e del coniuge è superiore all'importo stabilito CP_1 di €. 20.841,99, per godere del trattamento al minimo per l'anno 2024. A tal fine ha prodotto: certificazione unica 2025 relativa all'anno 2024 di;
Unico 2024 anno di imposta 2023 Parte_3 di;
estratto conto assicurativo e cassetto previdenziale di;
cassetto Parte_3 Parte_3 previdenziale e cassetto previdenziale anno 2024. A fronte della documentazione Pt_1 Pt_1 prodotta dall' nessuna contestazione risulta formulata dal ricorrente il quale nulla ha dedotto CP_1 in merito all'importo accertato in relazione all'anno 2024, anno al quale si riferisce l'indebita erogazione oggetto di causa. Lo stesso si è limitato a ribadire che per l'anno 2021 non vi è stato alcun superamento della soglia reddituale. Ciò peraltro non è stato posto in discussione dall' . CP_1
CP_ Non sussistendo per l'anno 2024, siccome documentato dall' e non contestato dal ricorrente, il requisito reddituale richiesto per godere della prestazione integrazione al minimo, il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di lite tenuto conto della particolarità e complessiva delle questioni trattate e della natura delle parti le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.3057/2025 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Catania, 24 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito della camera di consiglio, dell'udienza del 24 novembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3057/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
15, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato CodiceFiscale_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe Vassallo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schiliro';
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente titolare dell'assegno ordinario di invalidità n. 002-210015049025, con ricorso depositato il 30.03.2025, ha impugnato la nota del 30.09.2024, con la quale l' ha comunicato la CP_1 rideterminazione dell'assegno predetto a far data dall'1.01.2021 sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 e chiesto la restituzione di € 1.098,02, in quanto indebitamente percepite. Ha rappresentato di aver proposto avverso il suddetto provvedimento istanza di riesame all'esito del quale l' , con Pec del 30.01.2025, ha comunicato che per” la ricostituzione per integrazione al CP_1 trattamento minimo vengono presi in considerazione anche i redditi del coniuge, come da circolare
49 del 2 marzo 2001 che ha come oggetto “Legge 14 dicembre 2000, n. 385. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo”. Ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, proprio alla luce di quanto previsto dal punto 5 della suddetta circolare, il reddito dichiarato dalla ricorrente cumulato con quello del coniuge, per l'anno 2021, sarebbe al disotto della soglia che giustifica la rideterminazione dell'assegno de quo. Ha concluso chiedendo: Accertare e dichiarare che la rideterminazione dell'assegno in godimento della ricorrente è stata erroneamente effettuata;
2)
Conseguentemente annullare il provvedimento impugnato;
3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si è costituito, con memorie depositate il 02.10.2025, l' il quale premesso di aver regolarmente CP_1
Pa erogato il per l'anno 2021, ha precisato che sulla base dei redditi relativi all'anno 2024 percepiti da entrambi i coniugi, è stata ricalcolata l'integrazione al minimo, rideterminandone l'importo per il periodo dal 01/01/2024 al 31/07/2024. In particolare, ha precisato che il reddito totale imponibile fiscalmente dei coniugi per l'anno 2024 è pari a 21.370,00 e supera la soglia reddituale per godere della prestazione integrazione al trattamento minimo. Ha quindi specificato che l'indebito è relativo all'anno 2024. Ha, inoltre, rappresentato che, nella specie non trova applicazione la normativa richiamata dal ricorrente, in quanto per l'assegno ordinario di invalidità trova applicazione la legge
12 giugno 1984, n. 222, la quale dispone che l'integrazione non spetta se il soggetto non coniugato, o separato legalmente, possiede redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, per un ammontare superiore a
2 volte l'importo annuo della pensione sociale. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione non spetta se il reddito cumulato con quello del coniuge è superiore a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Ha quindi evidenziato che per ottenere il beneficio non si devono superare, entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato). Ha precisato che avendo la ricorrente superato il limite reddituale stabilito non ha diritto a godere del beneficio. Infine, ha eccepito che è onere del ricorrente provare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per godere o trattenere il beneficio richiesto. Onere che nella specie ritiene non assolto. Ha concluso chiedendo:
Dichiarare la legittimità degli indebiti contestati e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente.
Con provvedimento del 13.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante. CP_ A detta udienza del 17.11.2025 l' ha precisato quanto già argomentato in memoria e la causa, su richiesta di parte ricorrente è stata rinviata all'udienza del 24.11.2025.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusionI, come da verbale di causa qui da intendersi integralmente richiamato. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione, non ritenendo doversi concedere ulteriori rinvii stante che la documentazione prodotta dall' risulta in parte allegata alla memoria di costituzione ed in CP_1 parte depositata in data 7.10.2025. Pertanto, stante il rigido regime delle preclusioni, caratterizzante il processo del lavoro, ed il rinvio già concesso all'udienza del 17.11.2025, nessun termine per l'esame di detta documentazione si ritiene di dover concedere a parte ricorrente. _______________
2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Occorre in primo luogo precisare che l'indebito in oggetto riguarda le somme corrisposte nell'anno
2024 e non nell'anno 2021. Ed invero, l' sia nella memoria di costituzione che nel verbale di CP_1 causa ha precisato che l'indebito afferisce, così come è dato evincere dallo stesso provvedimento impugnato, alle somme erogate nel 2024 e che il riferimento all'anno 2021 potrebbe scaturire o da un refuso o potrebbe indicare la data iniziale del controllo.
Si osserva che dal provvedimento del 30.09.2024, oggetto di impugnazione, è dato evincere che l'indebito afferisce alle somme erogate nel 2024. Nello stesso, infatti, a pagina 1 viene indicato l'importo della pensione spettante da agosto 2024 a seguito dei ricalcoli. Inoltre, sempre a pagina 1 è dato leggere “Pertanto, da gennaio 2024 a luglio 2024 sull'assegno n. 002-210015049025 Cat. IO CP_ l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.098,02”. A pag.2 “importo lordo da restituire” si fa riferimento a somme indebite anno corrente fiscalmente imponibili (B). Infine, a pagina 5 risultano riportate le variazioni dell'importo dell'assegno solo per l'anno 2024. Quindi, nessuna variazione di importi risulta per gli anni precedenti, benchè meno per l'anno 2021 in relazione al quale, nella memoria di costituzione,
l' precisa di aver regolarmente erogato il Trattamento minimo. CP_1
Precisato che l'indebito afferisce all'anno 2024 si osserva che l'Ente, con la memoria di costituzione ha ampiamente esplicitato e documentato che l'indebito scaturisce dal superamento della soglia reddituale per godere della prestazione.
Ciò posto occorre rilevare che nella specie, non trova applicazione la legge 385/2000, cui fa CP_ riferimento la circolare richiamata, ma la legge 222/84 che all'art. 1, disciplina l'assegno ordinario di invalidità. Il comma 3 dell'art 1 “ L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni.
Il comma 4. Prevede: L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.
L' ha documentato che il reddito della ricorrente e del coniuge è superiore all'importo stabilito CP_1 di €. 20.841,99, per godere del trattamento al minimo per l'anno 2024. A tal fine ha prodotto: certificazione unica 2025 relativa all'anno 2024 di;
Unico 2024 anno di imposta 2023 Parte_3 di;
estratto conto assicurativo e cassetto previdenziale di;
cassetto Parte_3 Parte_3 previdenziale e cassetto previdenziale anno 2024. A fronte della documentazione Pt_1 Pt_1 prodotta dall' nessuna contestazione risulta formulata dal ricorrente il quale nulla ha dedotto CP_1 in merito all'importo accertato in relazione all'anno 2024, anno al quale si riferisce l'indebita erogazione oggetto di causa. Lo stesso si è limitato a ribadire che per l'anno 2021 non vi è stato alcun superamento della soglia reddituale. Ciò peraltro non è stato posto in discussione dall' . CP_1
CP_ Non sussistendo per l'anno 2024, siccome documentato dall' e non contestato dal ricorrente, il requisito reddituale richiesto per godere della prestazione integrazione al minimo, il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese di lite tenuto conto della particolarità e complessiva delle questioni trattate e della natura delle parti le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.3057/2025 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Catania, 24 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi