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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 29.08.2024 al n. 3096 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Claudio Pulli, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), cancellato per irreperibilità Controparte_1 C.F._2
dall'01.06.2022 dall'APR nel Comune di Casole d'Elsa (SI) e dal 22.10.2024 residente in [...] (dopo la notificazione in data 26.09/16.10.2024 del ricorso e del decreto reso in data 30.08.2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza celebrata in data 05.03.2025 e qui di seguito riportate per esteso:
“conferma dei provvedimenti provvisori assunti riportandosi a quanto dedotto nel proprio ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 29/08/2024 la ricorrente ha dedotto di avere intrattenu- to dagli inizi del 2006 una convivenza more uxorio con il resistente, che dalla relazione è nata a
Grosseto in data 20/05/2011 la minore , che detta relazione è cessata nel Persona_1
Gennaio 2021, che da allora la minore ha vissuto stabilmente con la madre che non svolge attivi- tà lavorativa, non è titolare di diritti reali su beni immobili e mobili registrati e percepisce dall' l'importo mensile di € 99,00 a titolo di assegno unico, che il padre della minore, “a CP_2
quanto è dato sapere, svolge in proprio l'attività di idraulico, non ha mai contribuito al mantenimento della figlia né tantomeno ha mai concorso nelle spese per ogni necessità ed esigenza della stessa” e che la minore frequen- ta la 1^ classe della scuola secondaria di primo grado Toscanini a Casorate Sempione dove viene accompagnata dal marito della madre ed è seguita da un insegnante privato per l'esecuzione dei compiti.
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 18.12.2024, la ricorrente ha dichiarato di avere contatti telefonici con il resistente che sta diventando padre per la terza volta, di convivere con il marito che è intestatario del contratto di locazione dell'immobile dove abita con la minore, di percepire il 50% dell'AU spettante per che frequenta il padre non Persona_1
regolarmente, che pende un procedimento penale in cui la minore è persona offesa vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di un professore nel mese di maggio 2024 e che Parte_2
sarà seguita da una psicologa dal mese di gennaio 2025 con il consenso del padre.
Il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Somma
Lombardo; 2) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario della minore versando al- la ricorrente l'importo mensile di € 350,00 rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite boni- fico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da pro- Persona_1
tocollo vigente presso la C.d.A. di LA;
3) dispone che il padre frequenti la figlia minorenne a weekend alter- nati dal venerdì sera alla domenica sera quando la accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 e durante le festività natalizie dal 31/12 al 06/01/2025 come da accordi con la madre;
4) autorizza la ricorren- te a percepire dall l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale genitore affi- CP_2
datario in via esclusiva” e ha fissato l'udienza del 05.03.2025 “per verificare l'esito della notificazione che la ricorrente si è impegnata a rinnovare [e, tra l'altro, esaminare la] relazione a firma della psicologa che ha preso in carico la minore per comprenderne le condizioni psicofisiche e la pagella del primo quadrimestre del corrente an- no scolastico”. Alla successiva udienza celebrata in data 05.03.2025 il giudice istruttore ha constatato il perfe- zionamento della notificazione degli atti del presente giudizio al resistente in Pombia (NO), Via
I Maggio n. 14, in data 30/31.12.2024. La ricorrente ha dichiarato che il resistente non ha eserci- tato il diritto di visita e sente telefonicamente la minore che, però, non gradisce il contatto tele- fonico con il padre, che il resistente non ha versato nulla per il mantenimento della figlia, che il procedimento penale che vede la minore parte offesa è ancora nella fase di indagini, che il tenta- tivo di violenza sessuale in danno della figlia è stato commesso nel parcheggio sotterraneo del supermercato Il Gigante verso le 15:30/16:00 dove il professore d'arte l'aveva tratta con l'inganno, che i carabinieri sono intervenuti in tempo, che l'indagato è ai domiciliari e che la mi- nore ha avuto incubi di notte per un certo periodo, attualmente è fidanzata con un coetaneo, è seguita da una professoressa privata il lunedì e il mercoledì, non ha chiesto praticare sport e dal mese di maggio la porterà in piscina a Sesto Calende come ogni anno per svagarsi. La ricorrente si è impegnata a garantire alla minore la prosecuzione del percorso avviato con la dott.ssa Per_2
(giusta relazione in atti versata in data 04.03.2025).
[...]
L'avv. Pulli ha concluso per la conferma dei provvedimenti provvisori come innanzi assunti in data 18.12.2024.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Il resistente, rimanendo contumace, non ha dimostrato il puntuale adempimento degli obblighi legali sul medesimo gravanti quale padre della tredicenne e. non ha dimo- Persona_3
strato di adempiere regolarmente agli obblighi di mantenere, educare, istruire e assistere la mino- re di cui all'art. 315-bis c.c. né ha dimostrato di intrattenere dei rapporti significativi con la mede- sima.
A contrario, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente emerge una presenza alquanto saltuaria e/o sporadica del padre nella vita della minore e il suo sostanziale disinteresse per i molteplici biso- gni della medesima (compresi quelli abitativi “soddisfatti” dal marito della madre).
Ne consegue che devono essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data
18.12.2024 (per come di seguito meglio precisati e/o integrati) dovendosi dare atto che, allo sta- to, la madre soddisfa, con l'aiuto e il sostegno del marito, in via esclusiva, tutte le esigenze di e che, dal canto suo, il padre ha quanto meno prestato il consenso all'avvio del per- Persona_1
corso di sostegno psicologico individuale con la dott.ssa nel mese di gennaio 2025. CP_3
Sul punto la dott.ssa in data 04.03.2025, ha attestato quanto segue: CP_3
“Il percorso è stato richiesto dalla mamma di su suggerimento del Legale che rappresenta la minore e Persona_1
in accordo con il papà. Tale percorso ha avuto inizio nel mese di gennaio 2025 e ha previsto: - Colloqui con i ge- nitori della minore;
- n. 3 colloqui clinici con la minore (in data 23/01/25; 6/02/25; 21/02/25). Parte_2
si è accostata alla consultazione in modo inizialmente titubante. Nello spazio del colloquio appare spesso re- stia nel parlare di sé e nell'approfondire tematiche soprattutto se percepite come intime. Appare necessario lasciare il tempo alla minore per costruire un legame di fiducia e per poter riconoscere lo spazio della consultazione come spazio e tempo per sé in cui conoscersi meglio e trovare supporto. Si sottolinea tuttavia come nei, seppure pochi, colloqui la disponibilità e la possibilità di lasciarsi conoscere da parte di sia progressivamente aumen- Persona_1
tata lasciando intravvedere il sottostante bisogno di rispecchiamento e conferma. L'esiguo numero degli incontri svolti sin qui non permette una descrizione approfondita del quadro psicologico ed emotivo della minore. Tuttavia,
è possibile delineare alcune tematiche emerse sin qui. appare molto centrata sul tema delle relazioni. Per_4
Sembra considerare l'ambito relazionale come un aspetto centrale per sé in cui investire in modo cospicuo. Ella sembra ricercare nel rispecchiamento dell'Altro da Sé una conferma del proprio valore e della propria immagine.
Al contrario è possibile che ella faccia fatica a definirsi e a comprendere appieno sé stessa, le proprie caratteristiche
e le proprie potenzialità. Tale aspetto potrebbe essere connesso ad un'immaturità fase specifica oppure delineare una potenziale difficoltà inerente l'immagine di sé, l'autostima e l'autoefficacia percepita. Allo stesso tempo, appa- re importante aiutare nella riflessione circa i legami che desidera e che ha costruito al fine di incre- Persona_1
mentare la competenza emotiva necessaria al fine di orientarsi tra le relazioni. È possibile, infatti, che ella fatichi nel comprendere sempre in modo adeguato e funzionale le relazioni e sappia proteggersi. Nei colloqui non sono emersi contenuti particolari inerenti le relazioni famigliari. descrive il legame con la mamma come un Persona_1
a relazione globalmente positiva all'interno della quale si riconosce ma, allo stesso tempo, desidera trovare il pro- prio spazio separato. Tale dato appare in linea con il compito evolutivo fase specifico della separazione- individuazione. Nei colloqui fin qui effettuati, al contrario, non ha approfondito il legame con il pa- Persona_1
pà, di cui non parla spontaneamente e di cui, su richiesta, ha fornito una descrizione sommaria che sarà da ap- profondire. Infine, non si rilevano fatiche o difficoltà scolastiche sia inerenti la didattica che gli aspetti di contesto o relazionali. È importante e necessario proseguire la consultazione con la minore al fine di approfondire il quadro fin qui solo tratteggiato ed identificare possibili percorsi di presa in carico”.
La ricorrente deve essere invitata ad assicurare alla minore tutti i “possibili percorsi” indica- ti/suggeriti dalla dott.ssa al fine di assicurare a il diritto a una crescita sana CP_3 Persona_1
ed equilibrata e/o di contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.
Visto il documento di valutazione della minore alla fine del primo quadrimestre del corrente an- no scolastico, deve proseguire il sostegno scolastico privato che la madre ha dichiarato di offrire alla minore che, se del caso, dovrà essere intensificato.
Il resistente verserà alla ricorrente l'importo mensile di € 350,00 di cui all'ordinanza assunta in data 18.12.2024 di cui l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario in- diretto della minore e l'importo di € 50,00 a titolo di contributo forfettario alle spese straordina- rie, fatto salvo il diritto al conguaglio annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Durante le festività scolastiche, natalizie e/o pasquali e le vacanze estive il padre frequenterà la figlia minorenne nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei desideri della stessa e del criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione dei giorni, prendendo accordi tempestivi con la madre.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della com- plessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori minimi tabellari limitatamen- te alle fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
CONFERMA i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 18.12.2024 dal giudice istrut- tore come meglio precisati e/o integrati in parte motiva e, nel dettaglio,
1) CONFERMA l'affido esclusivo della minore alla ricorrente e il suo Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Somma Lombardo;
2) CONFERMA l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mi- norenne versando alla ricorrente l'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario (per le causali meglio specificate in parte mo- tiva) e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% Persona_1
come da protocollo vigente presso la C.d.A. di LA (fatto salvo quanto previsto in parte mo- tiva);
3) CONFERMA il diritto della ricorrente a percepire dall' l'intero importo CP_2
dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale genitore affidatario in via esclusiva;
4) DISPONE CHE, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei desideri della minore, il padre frequenti Mariagiulia a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica se- ra quando la accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 e durante le festività
e/o i ponti e le vacanze estive nel rispetto del criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione dei giorni, prendendo tempestivamente accordi con la madre;
5) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
10/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 29.08.2024 al n. 3096 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Claudio Pulli, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), cancellato per irreperibilità Controparte_1 C.F._2
dall'01.06.2022 dall'APR nel Comune di Casole d'Elsa (SI) e dal 22.10.2024 residente in [...] (dopo la notificazione in data 26.09/16.10.2024 del ricorso e del decreto reso in data 30.08.2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza celebrata in data 05.03.2025 e qui di seguito riportate per esteso:
“conferma dei provvedimenti provvisori assunti riportandosi a quanto dedotto nel proprio ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 29/08/2024 la ricorrente ha dedotto di avere intrattenu- to dagli inizi del 2006 una convivenza more uxorio con il resistente, che dalla relazione è nata a
Grosseto in data 20/05/2011 la minore , che detta relazione è cessata nel Persona_1
Gennaio 2021, che da allora la minore ha vissuto stabilmente con la madre che non svolge attivi- tà lavorativa, non è titolare di diritti reali su beni immobili e mobili registrati e percepisce dall' l'importo mensile di € 99,00 a titolo di assegno unico, che il padre della minore, “a CP_2
quanto è dato sapere, svolge in proprio l'attività di idraulico, non ha mai contribuito al mantenimento della figlia né tantomeno ha mai concorso nelle spese per ogni necessità ed esigenza della stessa” e che la minore frequen- ta la 1^ classe della scuola secondaria di primo grado Toscanini a Casorate Sempione dove viene accompagnata dal marito della madre ed è seguita da un insegnante privato per l'esecuzione dei compiti.
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 18.12.2024, la ricorrente ha dichiarato di avere contatti telefonici con il resistente che sta diventando padre per la terza volta, di convivere con il marito che è intestatario del contratto di locazione dell'immobile dove abita con la minore, di percepire il 50% dell'AU spettante per che frequenta il padre non Persona_1
regolarmente, che pende un procedimento penale in cui la minore è persona offesa vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di un professore nel mese di maggio 2024 e che Parte_2
sarà seguita da una psicologa dal mese di gennaio 2025 con il consenso del padre.
Il giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Somma
Lombardo; 2) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario della minore versando al- la ricorrente l'importo mensile di € 350,00 rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite boni- fico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da pro- Persona_1
tocollo vigente presso la C.d.A. di LA;
3) dispone che il padre frequenti la figlia minorenne a weekend alter- nati dal venerdì sera alla domenica sera quando la accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 e durante le festività natalizie dal 31/12 al 06/01/2025 come da accordi con la madre;
4) autorizza la ricorren- te a percepire dall l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale genitore affi- CP_2
datario in via esclusiva” e ha fissato l'udienza del 05.03.2025 “per verificare l'esito della notificazione che la ricorrente si è impegnata a rinnovare [e, tra l'altro, esaminare la] relazione a firma della psicologa che ha preso in carico la minore per comprenderne le condizioni psicofisiche e la pagella del primo quadrimestre del corrente an- no scolastico”. Alla successiva udienza celebrata in data 05.03.2025 il giudice istruttore ha constatato il perfe- zionamento della notificazione degli atti del presente giudizio al resistente in Pombia (NO), Via
I Maggio n. 14, in data 30/31.12.2024. La ricorrente ha dichiarato che il resistente non ha eserci- tato il diritto di visita e sente telefonicamente la minore che, però, non gradisce il contatto tele- fonico con il padre, che il resistente non ha versato nulla per il mantenimento della figlia, che il procedimento penale che vede la minore parte offesa è ancora nella fase di indagini, che il tenta- tivo di violenza sessuale in danno della figlia è stato commesso nel parcheggio sotterraneo del supermercato Il Gigante verso le 15:30/16:00 dove il professore d'arte l'aveva tratta con l'inganno, che i carabinieri sono intervenuti in tempo, che l'indagato è ai domiciliari e che la mi- nore ha avuto incubi di notte per un certo periodo, attualmente è fidanzata con un coetaneo, è seguita da una professoressa privata il lunedì e il mercoledì, non ha chiesto praticare sport e dal mese di maggio la porterà in piscina a Sesto Calende come ogni anno per svagarsi. La ricorrente si è impegnata a garantire alla minore la prosecuzione del percorso avviato con la dott.ssa Per_2
(giusta relazione in atti versata in data 04.03.2025).
[...]
L'avv. Pulli ha concluso per la conferma dei provvedimenti provvisori come innanzi assunti in data 18.12.2024.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Il resistente, rimanendo contumace, non ha dimostrato il puntuale adempimento degli obblighi legali sul medesimo gravanti quale padre della tredicenne e. non ha dimo- Persona_3
strato di adempiere regolarmente agli obblighi di mantenere, educare, istruire e assistere la mino- re di cui all'art. 315-bis c.c. né ha dimostrato di intrattenere dei rapporti significativi con la mede- sima.
A contrario, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente emerge una presenza alquanto saltuaria e/o sporadica del padre nella vita della minore e il suo sostanziale disinteresse per i molteplici biso- gni della medesima (compresi quelli abitativi “soddisfatti” dal marito della madre).
Ne consegue che devono essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data
18.12.2024 (per come di seguito meglio precisati e/o integrati) dovendosi dare atto che, allo sta- to, la madre soddisfa, con l'aiuto e il sostegno del marito, in via esclusiva, tutte le esigenze di e che, dal canto suo, il padre ha quanto meno prestato il consenso all'avvio del per- Persona_1
corso di sostegno psicologico individuale con la dott.ssa nel mese di gennaio 2025. CP_3
Sul punto la dott.ssa in data 04.03.2025, ha attestato quanto segue: CP_3
“Il percorso è stato richiesto dalla mamma di su suggerimento del Legale che rappresenta la minore e Persona_1
in accordo con il papà. Tale percorso ha avuto inizio nel mese di gennaio 2025 e ha previsto: - Colloqui con i ge- nitori della minore;
- n. 3 colloqui clinici con la minore (in data 23/01/25; 6/02/25; 21/02/25). Parte_2
si è accostata alla consultazione in modo inizialmente titubante. Nello spazio del colloquio appare spesso re- stia nel parlare di sé e nell'approfondire tematiche soprattutto se percepite come intime. Appare necessario lasciare il tempo alla minore per costruire un legame di fiducia e per poter riconoscere lo spazio della consultazione come spazio e tempo per sé in cui conoscersi meglio e trovare supporto. Si sottolinea tuttavia come nei, seppure pochi, colloqui la disponibilità e la possibilità di lasciarsi conoscere da parte di sia progressivamente aumen- Persona_1
tata lasciando intravvedere il sottostante bisogno di rispecchiamento e conferma. L'esiguo numero degli incontri svolti sin qui non permette una descrizione approfondita del quadro psicologico ed emotivo della minore. Tuttavia,
è possibile delineare alcune tematiche emerse sin qui. appare molto centrata sul tema delle relazioni. Per_4
Sembra considerare l'ambito relazionale come un aspetto centrale per sé in cui investire in modo cospicuo. Ella sembra ricercare nel rispecchiamento dell'Altro da Sé una conferma del proprio valore e della propria immagine.
Al contrario è possibile che ella faccia fatica a definirsi e a comprendere appieno sé stessa, le proprie caratteristiche
e le proprie potenzialità. Tale aspetto potrebbe essere connesso ad un'immaturità fase specifica oppure delineare una potenziale difficoltà inerente l'immagine di sé, l'autostima e l'autoefficacia percepita. Allo stesso tempo, appa- re importante aiutare nella riflessione circa i legami che desidera e che ha costruito al fine di incre- Persona_1
mentare la competenza emotiva necessaria al fine di orientarsi tra le relazioni. È possibile, infatti, che ella fatichi nel comprendere sempre in modo adeguato e funzionale le relazioni e sappia proteggersi. Nei colloqui non sono emersi contenuti particolari inerenti le relazioni famigliari. descrive il legame con la mamma come un Persona_1
a relazione globalmente positiva all'interno della quale si riconosce ma, allo stesso tempo, desidera trovare il pro- prio spazio separato. Tale dato appare in linea con il compito evolutivo fase specifico della separazione- individuazione. Nei colloqui fin qui effettuati, al contrario, non ha approfondito il legame con il pa- Persona_1
pà, di cui non parla spontaneamente e di cui, su richiesta, ha fornito una descrizione sommaria che sarà da ap- profondire. Infine, non si rilevano fatiche o difficoltà scolastiche sia inerenti la didattica che gli aspetti di contesto o relazionali. È importante e necessario proseguire la consultazione con la minore al fine di approfondire il quadro fin qui solo tratteggiato ed identificare possibili percorsi di presa in carico”.
La ricorrente deve essere invitata ad assicurare alla minore tutti i “possibili percorsi” indica- ti/suggeriti dalla dott.ssa al fine di assicurare a il diritto a una crescita sana CP_3 Persona_1
ed equilibrata e/o di contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.
Visto il documento di valutazione della minore alla fine del primo quadrimestre del corrente an- no scolastico, deve proseguire il sostegno scolastico privato che la madre ha dichiarato di offrire alla minore che, se del caso, dovrà essere intensificato.
Il resistente verserà alla ricorrente l'importo mensile di € 350,00 di cui all'ordinanza assunta in data 18.12.2024 di cui l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario in- diretto della minore e l'importo di € 50,00 a titolo di contributo forfettario alle spese straordina- rie, fatto salvo il diritto al conguaglio annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Durante le festività scolastiche, natalizie e/o pasquali e le vacanze estive il padre frequenterà la figlia minorenne nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei desideri della stessa e del criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione dei giorni, prendendo accordi tempestivi con la madre.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della com- plessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori minimi tabellari limitatamen- te alle fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
CONFERMA i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 18.12.2024 dal giudice istrut- tore come meglio precisati e/o integrati in parte motiva e, nel dettaglio,
1) CONFERMA l'affido esclusivo della minore alla ricorrente e il suo Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Somma Lombardo;
2) CONFERMA l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mi- norenne versando alla ricorrente l'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario (per le causali meglio specificate in parte mo- tiva) e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% Persona_1
come da protocollo vigente presso la C.d.A. di LA (fatto salvo quanto previsto in parte mo- tiva);
3) CONFERMA il diritto della ricorrente a percepire dall' l'intero importo CP_2
dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale genitore affidatario in via esclusiva;
4) DISPONE CHE, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei desideri della minore, il padre frequenti Mariagiulia a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica se- ra quando la accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 19:00 e durante le festività
e/o i ponti e le vacanze estive nel rispetto del criterio dell'alternanza e dell'equa ripartizione dei giorni, prendendo tempestivamente accordi con la madre;
5) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
10/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa