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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3245 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Parte_1 depositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Adalberto
AR e ND IA, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo difensore.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti de- Controparte_1 positata telematicamente insieme all'atto di costituzione nel giudizio di appello dall'avvocato Eugenio Cipolla, con il quale e presso il quale elettivamente domici- lia.
-APPELLATO-
NONCHÉ
rappresentato e difeso, Controparte_2 per procura generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data Persona_1
22.3.2024 (rep. 37875, racc. 7131), dall'avvocato Bruno Pontecorvo, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Di- strettuale dell'Istituto. -APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 876/2023 pronunciata dal Tribunale di
Velletri, sezione lavoro e pubblicata in data 1.8.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 9.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Velletri, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da ha così statuito: «ac- Controparte_1 certa che tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 1.10.2019 fino al recesso datoriale, per lo svolgimento di mansioni di operatore di telemarketing corrispondenti al livello V del CCNL Commercio Confcommercio e ordina alla parte convenuta di provvedere alla conseguente regolarizzazione contributiva e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione del relativo trattamento economico;
dichiara la nullità del licenziamento impugnato e condanna la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro;
condanna altresì la società resistente, a titolo di risarcimento del danno conseguente al licenziamento, al pa- gamento di una indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base della retribuzione spettante per il livello V del CCNL Commercio Confcommercio) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versa- mento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino
a quello di effettiva reintegra». propone appello contro questa decisione, affidando Parte_1 la propria impugnazione ad un unico articolato motivo, denominato erroneità ed illogicità della motivazione sulla base di travisamento del materiale probatorio, con il quale censura la sentenza appellata nella parte in cui: (a) ha affermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes dal 1.10.2019, po- nendo alla base di detto accertamento le sole parole del teste e non con- Tes_1 siderando le dichiarazioni degli altri testimoni;
(b) ha ritenuto un orario di lavoro full time sin dal 1.10.2019, in contrasto con le dichiarazioni della stesso originario ricorrente, che aveva allegato di aver lavorato 20 ore a settimana sino al giugno
2020; (c) ha affermato la natura ritorsiva dell'intimato licenziamento. Sulla base di dette censure, dopo aver eccepito l'aliunde perceptum e percipiendum, chiede l'accoglimento dell'appello e la riforma della decisione gravata.
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resiste all'impugnazione, deducendone l'inammissibi- Controparte_1 lità e l'infondatezza. Rassegna conclusioni conformi.
L' deduce l'infondatezza dell'appello e ne chiede la reiezione. CP_2
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fasci- colo d'ufficio di primo grado all'udienza del 9.10.2025, la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. L'appello, come palesato dalla sopra riportata sintesi delle censure, è ri- spetto del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 434 c.p.c., per come univocamente interpretato dal giudice di legittimità (da ultimo Cass. 25.1.2023 n.
2320; Cass. 13.12.2022 n. 36481; Cass. 17.12.2021 n. 40560).
L'eccezione di violazione di tale canone formulata dalla difesa di
[...]
è quindi infondata. CP_1
3. La doglianza con la quale l'appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes e quella, chiaramente formulata in via subordinata, con la quale se ne nega la natura di rapporto full time, sono interconnesse e debbono essere congiunta- mente esaminate.
prima di illustrare le proprie censure, ripropone la Parte_1 tesi, vanamente prospettata in primo grado, diretta a sostenere che: (a)
[...]
titolare di Partita IVA, già dalla fine dell'anno 2019 collaborava Controparte_3 occasionalmente con essa appellante, segnalando potenziali clienti, senza alcun vincolo contrattuale;
(b) nel giugno 2020 veniva sottoscritto un contratto di col- laborazione di prestazione d'opera, avente ad oggetto l'attività di telemarketing, per lo svolgimento della quale il collaboratore era compensato a provvigione;
(c) nel dicembre 2020 e stipulavano Parte_1 Controparte_1 un contratto di lavoro subordinato part time, con inquadramento del lavoratore al
V livello CCNL Commercio;
(d) detto contratto, però, «era una vera e propria fictio iuris, un contratto simulato», atteso che il rapporto continuava ad atteggiarsi nelle forme proprie del lavoro autonomo (seppur coordinato e continuativo).
Tanto premesso, si duole che il primo giudice abbia Parte_1 posto a fondamento della diversa (dalla deduzione datoriale) qualificazione giuri- dica del rapporto di lavoro la testimonianza l'appellante, in parti- Testimone_2 colare, non allega che costui dovrebbe essere considerato un dichiarante inatten- dibile, ma lamenta che il Tribunale non si sia avveduto che le sue parole non erano sufficienti alla dimostrazione della subordinazione, siccome prive di riferimenti
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temporali di orari o di frequenza.
A tale considerazione, poi, aggiunge il rilievo per cui Parte_1
l'insussistenza della subordinazione era dimostrata anche dalle parole degli altri testi escussi in primo grado, che il Tribunale aveva ritenuto, senza alcuna valida motivazione, meno affidabili del Da Riot.
La decisone gravata si sottrae a siffatte censure.
3.1. Sebbene, infatti, il primo giudice abbia ritenuto assorbente la valuta- zione degli elementi di fatto emersi dalla deposizione testimoniale di Tes_2
deve in primo luogo puntualizzarsi che la natura subordinata del rapporto di
[...] lavoro intercorso tra l'appellante e non può seriamente ne- Controparte_1 garsi quanto meno in relazione al lasso temporale che va dal 31.12.2020 - ossia da quando le parti stipularono un contratto di lavoro subordinato a tempo inde- terminato, per le mansioni di operatore di telemarketing e con inquadramento al
V livello CCNL Commercio - al 26.7.20201, data del licenziamento per giusta causa del lavoratore.
La tesi datoriale - diretta a postulare che il contratto di lavoro subordinato del 31.12.2020 sarebbe «chiaramente una vera e propria fictio iuris, un contratto simulato», perché stipulato su richiesta del lavoratore «che aveva bisogno di una busta paga al fine di avere garanzia per un finanziamento al consumo» - in sé difficilmente verosimile in assenza di rapporti così stretti tra le parti da giustificare tale comportamento della è priva di prova e al medesimo Parte_1 tempo contraddetta dallo stesso comportamento della datrice di lavoro, che dimo- stra come il rapporto si sia effettivamente svolto secondo l'archetipo di cui all'art. 2094 c.c.
La tesi non è provata giacché l'appellante non solo non ha offerto alcuna prova documentale (la c.d. controdichiarazione) di tale comune intento simulato- rio, ma non si è neppure offerta di provare per testimoni (come pure gli era con- sentito ai sensi dell'art. 421 c.p.c., che deroga al generale precetto dell'art. 1417
c.c.) quella circostanza che nella sua prospettazione sarebbe stata la ragione de- terminante della creazione della situazione di apparenza, ossia in definitiva la ri- chiesta del prestatore d'opera di apparire come dipendente al fine di accedere al credito al consumo.
La tesi, poi, è contraddetta dalla stessa condotta dell'attuale appellante, per- ché detta società: (a) ha provveduto a pagare all' i contributi previdenziali CP_2 obbligatori previsti per i lavoratori subordinati;
(b) ha altresì mosso al lavoratore
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contestazione disciplinare ex art. 7 Stat. lav., addebitandogli l'assenza arbitraria in talune specifiche giornate lavorative, ossia una mancanza che è tipica del pre- statore d'opera subordinato e che contraddice la tesi della libertà negli orari e nelle giornate lavorative propugnata dalla (c) ha sanzionato Parte_1 detti inadempimenti con il licenziamento per giusta causa, che ancora una volta rappresenta sanzione tipica del rapporto modellato secondo l'archetipo dell'art. 2094 c.c.
Le stesse buste paga rilasciate nel corso del rapporto di lavoro, poi, diversa- mente da quanto vuole accreditare l'impugnante, sono redatte (costruite, secondo la terminologia dell'appello), sulla base di istituti tipici del lavoro subordinato (fe- rie, permessi, tredicesima) e sulla base delle tabelle retributive del contratto col- lettivo (vi è assoluta coincidenza tra gli importi della paga base e della contingenza indicate nelle buste paga e quelli previsti dal CCNL), così restando contraddetta la tesi per cui quanto percepito dal lavoratore rappresenterebbe l'ammontare delle provvigioni maturate.
Da ultimo, infine, la stessa dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, per cui «dopo il rientro [si sta parlando del periodo successivo al 28 giugno
2021] ( ha fatto catalogazione di pratiche e lo abbiamo messo a di- CP_1 struggere pratiche esitate negativamente o non esitate e questo ha fatto per tutti
i giorni in cui è venuto» (cfr. interrogatorio libero del 28.3.2023), chiaramente dimostra il potere datoriale conformativo della prestazione del dipendente, al quale evidentemente ben poteva essere ordinato di attendere a talune mansioni, piuttosto che ad altre (ossia quelle di addetto al telemarketing).
3.2. Tali considerazioni portano, dunque, a condividere la sentenza appellata
(e quindi a disattendere la contraria censura della nella Parte_1 parte in cui ha espresso un giudizio di sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni delle testi e ( non riferisce, invece, Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 nulla di utile sul punto), non solo per le ragioni di intrinseca contraddittorietà delle parole della seconda già illustrate dalla decisione gravata (qui condivise ed alle quali si rinvia), ma soprattutto perché entrambe, nel tentativo di suffragare ap- pieno la tesi datoriale in punto di inesistenza della subordinazione anche dopo il dicembre 2020, cadono in insanabile contraddizione laddove, da un lato affermano che le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro non sono mai cambiate per tutto il periodo che ha lavorato (ossia dal 2019 in poi) e dall'altro riferiscono di
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una presenza in ufficio dell'appellato totalmente sporadica e sostanzialmente li- bera, che rappresenta un circostanza che, per il periodo successivo al dicembre
2020, è nettamente contraddetta dalla contestazione disciplinare (e dal successivo licenziamento), con la quale si addebita a l'assenza arbi- Controparte_1 traria nei giorni dal 7 all'11 giugno, 15 giugno, dal 17 al 25 giugno e 7 luglio, nonché l'allentamento arbitrario nei giorni 14 e 16 giugno, oltre che con le prece- denti sanzioni disciplinari del 14.6.2021, volte a sanzionare ulteriori assenze arbi- trarie nel periodo maggio 2021 – giugno 2021.
Le circostanze riferite dalle testimoni in punto di piena libertà del prestatore d'opera nel se e nel quando recarsi un ufficio e in punto di uniformità del modo di svolgersi del rapporto sia prima sia dopo il dicembre 2020 sono all'evidenza in- compatibili ed autoescludentesi, sicché in definitiva ne risulta radicalmente minata l'attendibilità delle testi.
La parole di la cui intrinseca credibilità l'appello non mette in Testimone_2 dubbio (credibilità che, e per quanto possa occorrere in questa sede, non appare contestabile, nessun elemento di sospetto, anche in relazione alla mera capacità di correttamente riferire i fatti narrati, essendo emerso o essendo stato allegato), sono per contro più che sufficienti per sussumere il rapporto di collaborazione sotto l'archetipo dell'art. 2094 c.c. anche per il periodo antecedente al dicembre
2020.
L'assegnazione da parte della datrice di lavoro dei numeri da chiamare, l'uti- lizzo di strumenti lavorativi aziendali (pc, dominio e moduli con logo aziendale) e l'obbligo di inviare un report periodico sulle chiamate effettuate – circostanze tutte riferite dal teste – costituiscono elementi certamente idonei a dimostrare l'etero- direzione della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale e quindi, in definitiva, la natura subordinata del rap- porto di lavoro-
La decisione gravata, poi, merita conferma anche nella parte in cui ha iden- tificato nel 1.10.2019 a data di inizio della prestazione lavorativa, poiché tale ele- mento temporale trova conferma non solo nelle parole dello stesso Testimone_2
(«ho iniziato a lavorare nel 2019, verso la fine dell'anno, tra ottobre e novembre
e dopo un breve periodo in cui sono stato affiancato al ricorrente, già presente sul posto di lavoro, ho iniziato ad esser autonomo»), ma anche nella condotta pro- cessuale dell'originaria resistente, che, pur ammettendo che il rapporto di colla- borazione ebbe i suoi esordi verso la fine del 2019 (cfr. pag. 14 dell'appello), non
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indica una data diversa dal 1° ottobre a suo tempo allegato dal lavoratore e rite- nuto dalla decisione impugnata.
3.3. da ultimo, nell'ambito del motivo diretto a con- Parte_1 testare la ritenuta subordinazione, lamenta che i non avrebbe tenuto CP_4 conto «delle affermazioni ricorrente circa l'orario di lavoro che avrebbe osservato riconoscendo un unico rapporto di lavoro a tempo pieno fin dall'ottobre 2019 no- nostante il ricorrente abbia ammesso nel ricorso di aver osservato un orario di lavoro contenuto in 20 ore settimanali quanto meno fino al giugno 2020».
La doglianza è fondata.
La motivazione offerta sul punto dalla decisione gravata, ossia che «vista la antecedenza della costituzione, in fatto, del rapporto, rispetto alla sua regolariz- zazione, deve ritenersi sussistente, fin dall'ottobre 2019, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time», è corretta e comunque non validamente contrastata con riferimento al periodo successivo al giugno 2020, ma non lo è per il lasso temporale antecedente.
Il Tribunale, infatti, pur senza menzionarlo espressamente, ha chiaramente applicato l'art. 5, comma 1 d.lgs. 81/2015, che tuttavia prevede la forma scritta unicamente a fini probatori.
Nella specie, però, lo stesso lavoratore, nell'agire in giudizio, aveva espres- samente affermato di aver lavorato 20 ore a settimana dall'ottobre 2019 sino al giugno 2020, allorché aveva iniziato ad osservare un orario lavorativo di 40 ore settimanali (cfr. § 7 del ricorso introduttivo della lite), sicché per il lasso temporale dal 1.10.2019 al 1.6.2020 l'orario part time rappresentava circostanza già acqui- sita al giudizio, siccome ammessa dallo stesso ricorrente.
La sentenza gravata, dunque, deve essere sul punto riformata, affermando che, limitatamente al periodo 1.10.2019-1.6.2020, il rapporto di lavoro subordi- nato si è svolto secondo un orario di lavoro di 20 ore settimanali e non full time, come affermato dal primo giudice.
4. La seconda parte dell'unico articolato motivo di appello, ossia quella ru- bricata sul licenziamento, mira a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ritorsivo il licenziamento intimato al lavoratore, siccome giustificato unicamente dalla reazione datoriale all'insoddisfazione ed alle proteste del presta- tore d'opera per il fatto che il proprio rapporto lavorativo fosse stato regolarizzato secondo un orario part time, mentre egli lavorava 40 ore a settimana.
4.1. Il Tribunale è pervenuto ad una siffatta conclusione valorizzando una
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pluralità di elementi indiziari convergenti, ossia: (a) il precedente allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro disposto dal legale rappresentante dell'appel- lante e la successiva riammissione in servizio, avvenuta il 28.6.2021; (b) la circo- stanza che, a distanza di un mese da detta riammissione in servizio e dall'accet- tazione della prestazione lavorativa, la datrice di lavoro abbia di nuovo contestato al lavoratore assenze realizzate prima del 28.6.2021, sebbene la pregressa con- dotta datoriale manifestasse «l'evidente infondatezza della imputazione di assenza ingiustificata fino al 25.6.2021»; (c) il difetto di prova della sussistenza del residuo addebito, ossia l'assenza nel giorno 7 luglio;
(d) l'avvenuta impugnazione delle pregresse sanzioni da parte del lavoratore;
(e) il fatto che il prestatore d'opera, già dal 28.6.20221, era stato privato degli strumenti necessari per adempiere alle proprie mansioni, essendogli stata affidata la mera eliminazione fisica delle prati- che già chiuse;
(f) la circostanza che il lavoratore aveva più volte manifestato il proprio disappunto perché, a fronte di una prestazione lavorativa resa per 40 ore settimanali, il rapporto di lavoro era stato formalizzato come part time;
(g) la dichiarazione del legale rappresentante della società volta a subordinare alle di- missioni del lavoratore ogni possibile soluzione bonaria della vicenda.
La sopra, succintamente compendiata, articolata motivazione non è valida- mente contrastata dal motivo di appello in esame, che pertanto non riesce a con- traddirla.
L'impugnante, infatti, muove da presupposto che «l'istruttoria ha confermato che il ha irrogato la sanzione del licenziamento allorquando il lavoratore Pt_2 nelle giustificazioni ha dedotto che, la sua attività lavorativa, può essere svolta anche smart working», per poi qualificare detto comportamento come insubordinazione meritevole della sanzione espulsiva e così continuare asserendo, da un lato, che il contratto individuale di lavoro non consentiva all'appellato di rendere la sua prestazione a distanza e, dall'altro, che «nessuno dei testimoni escussi, né dai documenti in atti, si può corroborare che l'antefatto su cui si arti- cola la contestazione possa essere ritorsivo e cioè che il ricorrente sia stato con- siderato erroneamente, assente ingiustificato perché in smart working».
Tale censure, tuttavia, non si confrontano con la motivazione della sentenza appellata, che anzi ignorano e dalla quale mostrano di prescindere del tutto, poi- ché non sottopongono a critica l'affermazione del Tribunale per cui, per effetto della riammissione in servizio del 28.6.2021, non potevano porsi a fondamento della sanzione espulsiva le pretese assenze verificatesi in giornate antecedenti a
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detta ripresa dell'attività lavorativa, sicché l'unico comportamento astrattamente inadempiente valutabile era quello relativo alla mancata presenza in servizio del
7 luglio e neppure quella con la quale il primo giudice ha valutato non provata tale
(residua) condotta inadempiente.
La sopra riportata deduzione dell'appellante, infatti, è del tutto inconferente rispetto all'evento del 7 luglio, in relazione al quale il lavoratore aveva respinto l'addebito senza in alcun modo far riferimento allo smart working, ma asserendo che egli, diversamente da quanto ritenuto dalla datrice di lavoro, in tale data si era effettivamente recato sul luogo di lavoro ed aveva regolarmente svolto attività lavorativa (cfr. giustificazioni del 27.7.2021).
Allo stesso tempo, è priva di rilievo la doglianza con la quale si addebita alla decisione gravata di non aver considerato che «le due contestazioni [ci si riferisce a quelle contestualmente irrogate il 14.6.2021] sono state impugnate avanti al Con
e pertanto sono sospese, fino alla definizione da parte del collegio arbitrale», perché - a prescindere dal rilievo per cui dell'avvenuta impugnazione ha dato atto la stessa decisione gravata ed per cui l'infondatezza dei fatti posti a base della contestazione disciplinare del 20.7.2021 rende irrilevanti, sub specie di recidiva, le pregresse sanzioni - difetta pur sempre la prova della sussistenza delle condotte così sanzionate dalla datrice di lavoro, con determinazioni datoriali espressamente contestate dal lavoratore.
La residua parte del motivo di appello si risolve in argomentazioni in diritto circa l'onere della prova sulla natura ritorsiva del licenziamento, dalle quali si fa discendere l'apodittica affermazione per cui siffatto intento illecito non sarebbe stato dimostrato nel presente giudizio, senza però contestare né l'effettiva esi- stenza e la corretta ricognizione degli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale al fine di reputare provata la finalità ritorsiva (insussistenza degli addebiti;
condotta del datore di lavoro dopo la riammissione in servizio;
contestazione di assenza anche antecedenti a detta riammissione;
non contestazione dell'affermazione per cui il lavoratore aveva più volte manifestato la sua insoddisfazione «rispetto alla formalizzazione dell'orario di lavoro in termini di part time a 20 ore» difforme rispetto all'orario realmente osservato;
dichiarazione del legale rappresentante della datrice di lavoro volta a subordinare alle dimissioni del lavoratore ogni pos- sibile soluzione bonaria della vicenda;
avvenuta impugnazione delle due sanzioni disciplinari del 14.6.2021), né la loro idoneità ad assurgere ad idonea prova indi- ziaria ai sensi dell'art. 2729 c.c., né la correttezza logico giuridica della valutazione
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da parte del primo giudice di siffatto compendio indiziario, la cui possibile inter- pretazione alternativa l'appello neppure prospetta.
La censura in esame deve dunque essere respinta.
4.2. Da ultimo, chiede procedersi «eventualmente in Parte_1 via equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., alla riduzione del risarcimento in consi- derazione dell'inerzia del lavoratore nel reperimento di altra occupazione nelle more dell'estromissione, tenuto conto anche della percezione del trattamento NA-
SPI da parte del lavoratore e del successivo rifiuto ad essere reintegrato, nonché del rinvio della tutela del diritto leso, determinato dall'ingiustificato ritardo con il quale il ricorrente ha provveduto ad introdurre il giudizio».
Trattasi di eccezione che il giudice nella rituale acquisizione dei fatti posti a suo fondamento, può esaminare anche d'ufficio (ex multis Cass. 14.6.2022 n.
19163), sicché erra l'appellato allorché ne afferma l'inammissibilità invocando il divieto dei nova in appello.
L'eccezione però è infondata.
La percezione della NASpI, quand'anche dimostrata, sarebbe comunque irri- levante, sia perché non è detraibile quanto percepito a titolo di prestazioni previ- denziali, giacché ai fini dell'aliunde perceptum rilevano solo i redditi conseguiti at- traverso l'impiego della medesima capacità lavorativa (ex multis Cass. 22.5.2024
n. 14301; Cass. 19.6.2018 n. 16136) e sia perché, quando il titolo di erogazione della prestazione sia proprio lo stato di disoccupazione retroattivamente venuto meno per effetto della pronunciata di reintegra, trattasi di somme che, percepite ad altro titolo dall'istituto previdenziale, con l'annullamento del licenziamento per- dono il titolo giustificativo e devono essere restituite, a richiesta dell'ente previ- denziale, con la conseguenza che non realizzano un effettivo incremento patrimo- niale del lavoratore (ex multis Cass. 28.4.2010 n. 10164 e successive conformi in fattispecie di cessione di azienda).
Le ulteriori deduzioni dell'appellante sono dirette ad eccepire un aliunde per- cipiendum e quindi restano irrilevanti, perché la dichiarata nullità del licenzia- mento rende detraibile il solo perceptum (ex multis Cass. 22.5.2024 n. 14301;
Cass. 19.1.2023 n. 1602).
Il rifiuto ad essere reintegrato, indipendentemente dalla genericità dell'alle- gazione, che non consente di comprendere a quale specifica vicenda l'appellante intenda riferirsi, rileva al più sub specie di evento idoneo a determinare la risolu- zione del rapporto di lavoro, restando però irrilevante sotto il profilo (qui eccepito)
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dell'aliunde perceptum.
5. L'appello, dunque, deve essere accolto, limitatamente alla parte in cui lamenta l'affermazione di un orario di lavoro full time dal 1.10.2019 al 1.6.2020. con conseguente parziale e conforme riforma della sentenza appellata, nel resto confermata anche quanto al governo delle spese del primo grado.
L'esito complessivo della lite, infatti, pur dopo il giudizio di impugnazione, non muta la soccombenza della datrice di lavoro, che pertanto deve essere con- dannata a rifondere al lavoratore anche le spese del presente grado, fermo re- stando che la minima fondatezza dell'appello giustifica la loro compensazione nella misura di 1/6. Le spese del presente grado sostenute dall' ben possono com- CP_2 pensarsi, per le medesime ragioni per le quali sono state compensate dal Tribunale quelle del giudizio di primo grado, ossia all'evidenza per la posizione processuale di mera attesa dell'esito del giudizio assunta dall'ente previdenziale.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma anche quanto alla regolamentazione delle spese di lite, dichiara che tra e intercorso un Controparte_1 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato con orario part time di 20 ore settimanali dal
1.10.2019 e full time di 40 ore settimanali dal giugno 2020, anziché full time sin dal 1.10.2019 come affermato dalla sentenza gravata, e sino al recesso datoriale;
b) dichiara compensate nella misura di 1/6 le spese del presente grado, che liquida per l'intero in € 6.000,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e
CPA come per legge e condanna a rifondere a Parte_1 [...]
i residui 5/6, da distrarsi CP_1
c) dichiara interamente compensate tra l'appellante e l' le spese del pre- CP_2 sente grado.
Roma, il 9.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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