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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. IL AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3966 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
RI (ME) e ivi residente, elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'Avv. Giacomo
Torre (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, CodiceFiscale_2
ricorrente
E
(C.F. C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(ME) e (C.F. ), nata il [...] a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_4 entrambi residenti in [...]di RI (ME), elettivamente domiciliati in Santa Teresa di RI
(ME), presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Logorelli (C.F. ), che li CodiceFiscale_5 rappresenta e difende giusta procura in atti,
resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.10.2020, l'odierno ricorrente premetteva di essere comproprietario, insieme alla sig.ra e ai coniugi sig.ri Controparte_3 Controparte_2
e , dell'edificio sito nel Comune di Santa Teresa di RI (ME), via Sparagonà, al Controparte_1
n. 123, costituito da un corpo di fabbrica a tre elevazioni f.t. con seminterrato, separato da giunto tecnico da altro fabbricato limitrofo. Precisava: - che il primo stabile si articola su tre elevazioni f.t. con seminterrato costituito da un piano seminterrato composto da parcheggio e tre vani adibiti a ripostiglio, le cui proprietà sono attribuite singolarmente ad ogni condomino dello stabile e un ulteriore vano adibito a servizio igienico di pertinenza da un piano terra rialzato, CP_4 costituito da una unità immobiliare ed annesso corpo aggiunto di proprietà del sig. Parte_1
da un primo piano costituito da una unità immobiliare di proprietà dei coniugi ,
[...] CP_1 da secondo piano costituito da una unità immobiliare di proprietà della sig.ra Controparte_3 da un terzo piano costituito da terrazza di proprietà dei coniugi (per quota di ½) e della CP_1 signora (per la quota di ½); - che il secondo corpo dello stabile ad una elevazione f.t. con CP_3 seminterrato è costituito da un piano seminterrato composto da corpo aggiuntivo, di pertinenza dell'unità immobiliare posta a piano terra rialzato di proprietà del ricorrente e da un piano terra rialzato costituito da corpo aggiunto annesso all'unità immobiliare di proprietà del predetto;
- che, in esito a quanto deliberato nel corso delle assemblee condominiali del 26.05.13 e del 08.08.13, i comproprietari dell'immobile appena descritto conferivano incarico all'Arch. di Persona_1 redigere le tabelle millesimali relative al fabbricato e una perizia tecnica per definire i lavori da effettuare al fine di eliminare le infiltrazioni di umidità provenienti dalla terrazza e di mettere in sicurezza le scale condominiali;
- che, con le medesime deliberazioni, i condomini conferivano, altresì, al sopracitato professionista mandato ad esaminare i preventivi portati a sua conoscenza dai condomini al fine di individuare la ditta da scegliere e a dirigere i relativi lavori;
- che, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, promosso dai sig.ri nei confronti dei sig.ri , CP_3 CP_1 veniva accertata, mediante c.t.u., la necessità e l'urgenza dell'esecuzione dei predetti lavori;
- che, in data 26.05.2018, l'Arch. provvedeva a redigere il computo metrico estimativo e il quadro Per_1 riparti relativo ai lavori de quibus;
- che, in esito alla procedura di mediazione svoltasi nei giorni
23.04.2018 e 04.06.2018, i signori e la sig.ra raggiungevano un CP_3 Controparte_2 accordo, in base al quale le parti si obbligavano a far eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio sito in Santa Teresa di RI (ME), via Sparagonà, n. 123, come da riparto redatto dall'
Arch. e concordavano sull'inizio dei lavori entro sei mesi dal raggiunto accordo, Persona_1 obbligandosi altresì a versare al tecnico incaricato le somme di cui al mandato conferito;
- che, in seguito a ulteriori crolli, il sig. comunicava ai sig.ri la necessità di eseguire CP_3 CP_1 immediatamente i lavori di manutenzione concordati e chiedeva e otteneva dagli stessi l'autorizzazione ad iniziare subito le opere, con anticipo da parte dell'istante anche delle spese poste a carico dei resistenti e con successivo pagamento da parte di questi ultimi nel termine di sei mesi previsto nell'accordo di mediazione del 04.06.2018 (ossia entro il 04.01.2019); - che i signori stipulavano, in data 10.09.18, scrittura privata per atto di cottimo d'opera con la ditta CP_3 [...]
” per l'esecuzione delle opere in oggetto;
- che il sig. corrispondeva la Parte_2 CP_3 complessiva somma di euro 29.733,25 alla ditta “F.lli Finocchio snc” e di euro 3.000,00 al direttore dei lavori Arch. a titolo di compenso professionale;
- che, pertanto, il sig. aveva Per_1 CP_3 provveduto a pagare, in relazione alla prima fase dei lavori, tanto la propria quota quanto quella degli odierni resistenti, a titolo di costo dei lavori e compensi. Il sig. in forza degli articoli 1104 CP_3
e 1110 c.c., chiedeva, pertanto, volersi: 1) ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1 diritto al pagamento da parte dei sig.ri e della somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 16.207,90 a titolo di rimborso per anticipo della loro quota relativa ai lavori di manutenzione eseguiti sull'edificio in comunione;
2) per l'effetto, condannare i signori al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, della somma di euro 16.207,90, oltre interessi al tasso di cui al finanziamento all'uopo richiesto dal sig. e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., dal CP_3 dovuto al soddisfo;
3) ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che i sig.ri CP_2 [...]
e sono obbligati al pagamento delle somme relative alla restante parte CP_2 Controparte_1 dei lavori di manutenzione ancora da eseguire e all'eventuale rimborso delle stesse in favore del ricorrente, in caso di anticipo da parte di quest'ultimo, oltre interessi per come indicati dalla dovuto al soddisfo;
4) ammettere c.t.u. al fine di quantificare, anche sulla scorta della documentazione allegata e redatta dalla D.L., le somme dovute dai resistenti al ricorrente;
5) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CPA come per legge.
Si costituivano in giudizio i signori e , contestando CP_1 Controparte_2 integralmente quanto dedotto da controparte nell'atto introduttivo del giudizio e chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate e inammissibili. Più precisamente, gli odierni resistenti eccepivano: - di non essersi mai opposti all'esecuzione dei lavori di ripristino e al completamento delle parti comuni dell'edificio; - che il ricorrente aveva dato precedenza a lavori di maggiore pertinenza rispetto alla proprietà dello stesso, a discapito di interventi certamente più necessari e urgenti (completamento e messa in sicurezza scale interne dell'edificio, incremento della scarsa illuminazione nelle scale, lavori volti a migliore la sicurezza e la comodità del portone d'ingresso e dell'androne condominiale); - che parte ricorrente aveva omesso di chiarire la portata dei lavori di cui si richiede il rimborso e che, pertanto, le richieste economiche avanzate dal CP_3 appaiono prive di fondamento;
- che non v'è prova della reale corrispondenza tra i lavori effettuati e le considerevoli somme richieste dal ricorrente. Parte resistente, concludeva e chiedeva: 1) ritenere e dichiarare infondato in fatto e inammissibile in diritto il ricorso introduttivo del presente giudizio e, conseguentemente, rigettarlo con ogni conseguente statuizione di legge;
2) ritenere e dichiarare che i resistenti non si sono mai opposti all'esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza ed il completamento delle parti comuni dell'edificio, ponendo solo come condizione che lo svolgimento degli stessi avvenisse in accordo e nel rispetto anche delle indicazioni da loro date;
3) ritenere e dichiarare che i lavori eseguiti da parte ricorrente hanno riguardato solo alcune delle parti comuni dell'edificio e non quelle che avevano più urgente necessità di messa in sicurezza;
4) ritenere e dichiarare che tali lavori sono stati richiesti esclusivamente dal senza che sia stato CP_3 consentito ai resistenti di partecipare in alcun modo alle fasi decisorie e programmatorie connesse con gli stessi interventi;
5) ritenere e dichiarare che le somme oggi richieste appaiono non giustificate e certamente esagerate rispetto agli interventi effettuati ed alla loro tipologia;
6) con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 15.02.2022, il G.I., ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, ai sensi dell'art. 702 ter comma terzo c.p.c., fissa per giorno 07 ottobre
2022, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito della quale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. con decorrenza dal 31.12.2022.
Ammessa la prova testimoniale, conclusasi la fase istruttoria, all' udienza del 06.06.2025, questo giudice assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, giova evidenziare che, per consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Cass. n.
194/2020; Cass. n. 9275/2018; Cass. n. 5939/2018; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 15927/2016),
l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive o ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi, i rilievi e le circostanze che, seppure non specificamente menzionati e/o esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e con l'iter argomentativo seguìto; è al giudice del merito che sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (ex multis, Cass. n. 1359/2014; Cass.
n. 16716/2013).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione .
Innanzitutto, si evidenzia che, nel caso di specie, la controversia verte in materia condominiale, di talchè deve trovare applicazione la relativa disciplina. In tal senso, un immobile è in comunione quando due o più persone sono proprietarie dell'intero stabile in ragione della loro quota, mentre un edificio è in condominio quando più persone sono proprietarie individualmente di singoli appartamenti e comproprietari delle parti comuni;
il condominio, infatti, si distingue dalla comunione in quanto le parti comuni del condominio sono strumentali al godimento delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, mentre i beni in comunione costituiscono beni autonomi, suscettibili di autonoma utilità. Ebbene, nel caso che ci occupa, ciascuno dei dimoranti dell'immobile sito nel Comune di Santa Teresa di RI (ME), via Sparagonà, n. 123, è proprietario esclusivo della propria unità abitativa, godendo delle parti comuni in virtù di quella comunione funzionale indissolubile che caratterizza le parti comuni nei condomini di edifici, come incontestabilmente dimostrato dalle tabelle millesimali versate in atti (v. all. n. 3 al ricorso introduttivo).
Da suddetta qualificazione giuridica discende l'impossibilità di applicare al caso de quo le norme sulla comunione in generale richiamate da parte ricorrente (artt. 1104 e 1110 c.c.), dovendo, di contro, applicarsi la disposizione di cui all'art. 1134 c.c.; suddette disposizioni prevedono un diverso regime del rimborso delle spese anticipate dal condomino e dal comproprietario che si fonda sul diverso presupposto oggettivo dell'urgenza e della trascuranza. Nell'ambito di condominio edilizio, la norma di riferimento è senz'altro quella dell'art. 1134 c.c., la quale, a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria, subordina il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri partecipanti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Ne discende che, istaurandosi il sul fondamento della relazione Parte_3 di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno dei condomini è rimborsabile soltanto nel caso in cui presenti il requisito dell'urgenza (Cass., sez. II, ord. n. 16351 del 17/06/2025; Cass. civ. n. 29336/2023; Cass. n. 18759 del 2016; Cass. Sez. Unite n.
2046 del 2006). Sul punto, la giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere che l'art.1139 c.c. si applichi ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche ai cosiddetti “condomini minimi”, cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti (Cass. civ., sez. VI – 2, ord. n. 620 del
14/01/2019; Cass. civ., sez. II, sent. n. 21015 del 12 ottobre 2011; Cass. civ., sent. 5914/1993).
Ciò posto, vertendosi in materia condominiale, si richiama quindi l'art. 1134 c.c., a mente del quale “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Secondo la giurisprudenza, ai fini dell' applicabilità dell'art. 1134 c.c. concernente il rimborso delle spese sostenute da un condomino per le cose comuni, va considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo (v., tra le altre, Cass., sez. II, 26 marzo 2001, n. 4364) o la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo (v. Cass., sez. II, 12 settembre 1980, n.
5256). Il concetto di trascuranza di cui all'art. 1110 c.c., ai sensi del quale “Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”, rimanda, invece, alle nozioni di negligenza, trascuratezza e omessa cura (v. Cass., sez. II, 3 agosto 2001, n. 10738).
Orbene, la disposizione dell'art. 1134 c.c. precisa che il condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le cose comuni solamente se esse siano state urgenti ed indifferibili, pur se non vi sia stata autorizzazione preventiva dell'amministratore o dell'assemblea; la prova della indifferibilità spetta, dunque, al condomino che chiede il rimborso di quanto corrisposto per i lavori, gravando su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'urgenza della stessa spesa (v. Cass., sez. 6-2, n.
27235 del 2017). Presupposto per il rimborso di spese affrontate per conservare la cosa comune è
l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo (Cass. civ. , sez. 6, ordinanza 19 marzo 2012 n.
4330). Sono considerate opere urgenti quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento alla cosa comune. ( tra le altre, Cass. civ., SS.UU., 31 gennaio 2006, n. 2046) . La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. nn. 4364/2001, 7181/1997,
6400/1984, 5256/1980).
Nel caso di specie, si ritiene sia pacifica la sussistenza del requisito dell'urgenza, la cui esistenza può dedursi dai numerosi elementi di prova acquisiti in giudizio, quali: - le conclusioni di cui alla c.t.u. disposta in sede di accertamento tecnico preventivo (v. all. n. 4 al ricorso, in cui si legge, a pag.
6, “
Per questi motivi
, dopo aver letto gli atti di causa, ai fini di giustizia consiglio di intervenire immediatamente secondo tipologie di lavoro individuate nelle precedenti riunioni di condominio, in quanto, il perdurare dello stato di fatto farà sì che in tempi brevi l'appartamento al secondo piano sarà inagibile”); - la deposizione resa dal teste Arch. escusso nel corso Persona_1 dell'udienza del 12.04.2024, quale Direttore dei Lavori per cui è causa su incarico delle parti, il quale dichiarava “A.D.R. Vero che a seguito di ulteriori crolli alle parti strutturali dell'edificio IO ho redatto in data 11/06/2018 una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica per cui era necessario intervenire urgentemente, come da relazione che mi viene esibita e che si trova allegata al fascicolo di parte attrice;
”; ) A D.R. Vero che in conseguenza di tali crolli il sig. Parte_1
ha comunicato ai coniugi la necessità di intervenire immediatamente per
[...] CP_1
l'esecuzione dei lavori di manutenzione concordati e che i coniugi autorizzavano il CP_1 ad iniziare subito le opere con anticipo da parte di quest'ultimo delle spese che Parte_1 erano a carico dei , i quali successivamente avrebbero provveduto a rimborsare la somma CP_1 di loro pertinenza al sig. A D.R, Vero che i suddetti condomini Parte_1 Parte_1
e coniugi e MI hanno conferito
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_1 incarico di dirigere i lavori da eseguire con ripartizione della relativa spesa in base alle redigende tabelle millesimali, come da documenti che mi vengono esibiti e che si trovano allegati al fascicolo di produzione di parte attrice;
preciso che l'incarico mi è stato conferito sia con verbale assembleare
e sia con verbale di mediazione . e) A D.R. Vero che in riferimento ai lavori da eseguire, MI è stato dato mandato di esaminare i preventivi che MI venivano sottoposti all'esame nonché di individuare la ditta da scegliere per l'esecuzione dei lavori;
abbiamo individuato la ditta EL
FINOCHHIO SNC, che hanno effettuato i lavori l) A D.R. Vero che veniva stipulata in data
10/09/2018 la scrittura privata di cottimo d'opera con l'impresa esecutrice dei lavori Parte_2
e veniva comunicato l'inizio dei lavori che venivano suddivisi in più parti con il consenso dei convenuti, come da documentazione che mi viene esibita e che si trova allegata al fascicolo di produzione di parte attrice; ADR Vero che IO in data 10/12/2018 quale direttore dei lavori ho redatto la Contabilità Finale inerente la 1° fase dei lavori di manutenzione per un importo complessivo di € 42.420,66 oltre iva e onorari della D.L. e, quindi, complessivamente € 51.991,24 così ripartiti : € 15.392,78 € 20.991,24 ed € 16.207,90 Parte_1 Persona_2 coniugi come da contabilità finale inerente la 1° fase che mi viene esibita e che si trova CP_1 allegata al fascicolo di produzione di parte attrice;
- da ultimo la relazione tecnica, datata
11.06.2016, redatta dall'Arch. , in cui vengono nitidamente individuate tutte le Persona_1 problematiche dell'edificio per cui è causa tra cui, soprattutto, quelle relative alle alterazioni delle parti strutturali e degli intonaci dei prospetti dovute all'infiltrazione dell'acqua piovana e la relativa documentazione anche fotografica, non contestata e valevole quale fonte di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Dagli elementi di prova appena richiamati può, pertanto, dedursi l'indifferibilità dei lavori effettuati su incarico dei condomini Signori elencati all'interno della relativa relazione CP_3 tecnica finale (v. all. n. 15 al ricorso), tenuto altresì conto della costante giurisprudenza in tema di condominio sopra richiamata, dalla quale questo Tribunale ritiene di non doversi discostare, secondo la quale le spese urgenti cui si riferisce l'art. 1134 c.c., devono interpretarsi con una certa larghezza ed elasticità, onde comprendervi tutte le spese che appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento.
E sul difetto di autorizzazione cui fa esplicito riferimento l'art. 1134 c.c., si rileva che, essendo stati documentalmente provati i molteplici tentativi compiuti dal ricorrente per concordare con gli odierni resistenti i lavori manutentivi urgenti, rispetto a quanto deliberato dalle assemblee condominiali del 26.05.13 e del 08.08.13 (v. all. nn. 1 e 2) e previsto in esito all'accordo di mediazione del 23.04.18 e del 04.06.18 (v. all. nn. 6 e 7), stante il carattere meramente programmatico degli stessi, pur non essendo stati i sig.ri autorizzati alla stipula di un contratto per l'esecuzione CP_3 delle opere in questione con la ditta “Fratelli Finocchio”, non è posto in dubbio come il ricorrente abbia agito sul comprovato presupposto dell'urgenza, come richiesto dalla norma in esame.
Va, da ultimo, evidenziato come la domanda risulti provata anche con riferimento al quantum debeatur. Il sig. non solo ha puntualmente dimostrato la necessarietà e l'urgenza degli CP_3 interventi effettuati, ma ha anche fornito prova della somma anticipata per far fronte agli stessi. Come dimostrano le tre ricevute di bonifico depositate (v. all. n. 18), il ricorrente ha corrisposto alla ditta
“Fratelli Finocchio”, la complessiva somma di euro 29.733,25 (9.908,75 + 9.907,25 + 9.917,25) ed ha, inoltre, provveduto al pagamento dei compensi professionali all'Arch. , n. q. di direttore Per_1 dei lavori, relativamente alle fatture n. 4/18 del 29.10.18 e n. 5/18 del 28.12.18, per il complessivo importo di euro 3.000,00 (all. n.19); parte ricorrente ha, dunque, compiutamente dimostrato in giudizio di aver sostenuto il costo dei lavori e dei compensi relativi alla prima fase di intervento, sia per la quota di propria spettanza sia per quella degli odierni resistenti (v. all. n. 14 da cui si evince la contabilità finale inerente alla prima fase e la relativa ripartizione).
L'argomentazione sostenuta in questa sede dai coniugi , secondo la quale i Signori CP_1 avrebbero dato precedenza a lavori di minore importanza e maggiore pertinenza rispetto CP_3 alle loro proprietà, trascurando interventi più necessari e urgenti, appare priva di fondamento, essendo rimasta sfornita di prova in giudizio, anche alla luce dell'oggettiva e notoria importanza che rivestono i lavori effettuati e documentati dalla relazione peritale in atti, mai contestata . La relativa domanda pertanto non merita accoglimento e va rigettata.
Per quanto sopra esposto, si è ritenuto ininfluente ai fini decisori fare ricorso alla chiesta ctu, che
è stata legittimamente negata, non riscontrandosi deficienze nelle allegazioni di parte attrice .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O.T. Avv. IL AL, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando,
- condanna in solido i signori e al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di euro 16.207,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, siccome infondate, le altre domande dalle parti proposte;
- condanna in solido parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in euro 2.540,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali come per legge.
Messina, 22 novembre 2025
Il Giudice
IL AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. IL AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3966 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
RI (ME) e ivi residente, elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'Avv. Giacomo
Torre (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, CodiceFiscale_2
ricorrente
E
(C.F. C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(ME) e (C.F. ), nata il [...] a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_4 entrambi residenti in [...]di RI (ME), elettivamente domiciliati in Santa Teresa di RI
(ME), presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Logorelli (C.F. ), che li CodiceFiscale_5 rappresenta e difende giusta procura in atti,
resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.10.2020, l'odierno ricorrente premetteva di essere comproprietario, insieme alla sig.ra e ai coniugi sig.ri Controparte_3 Controparte_2
e , dell'edificio sito nel Comune di Santa Teresa di RI (ME), via Sparagonà, al Controparte_1
n. 123, costituito da un corpo di fabbrica a tre elevazioni f.t. con seminterrato, separato da giunto tecnico da altro fabbricato limitrofo. Precisava: - che il primo stabile si articola su tre elevazioni f.t. con seminterrato costituito da un piano seminterrato composto da parcheggio e tre vani adibiti a ripostiglio, le cui proprietà sono attribuite singolarmente ad ogni condomino dello stabile e un ulteriore vano adibito a servizio igienico di pertinenza da un piano terra rialzato, CP_4 costituito da una unità immobiliare ed annesso corpo aggiunto di proprietà del sig. Parte_1
da un primo piano costituito da una unità immobiliare di proprietà dei coniugi ,
[...] CP_1 da secondo piano costituito da una unità immobiliare di proprietà della sig.ra Controparte_3 da un terzo piano costituito da terrazza di proprietà dei coniugi (per quota di ½) e della CP_1 signora (per la quota di ½); - che il secondo corpo dello stabile ad una elevazione f.t. con CP_3 seminterrato è costituito da un piano seminterrato composto da corpo aggiuntivo, di pertinenza dell'unità immobiliare posta a piano terra rialzato di proprietà del ricorrente e da un piano terra rialzato costituito da corpo aggiunto annesso all'unità immobiliare di proprietà del predetto;
- che, in esito a quanto deliberato nel corso delle assemblee condominiali del 26.05.13 e del 08.08.13, i comproprietari dell'immobile appena descritto conferivano incarico all'Arch. di Persona_1 redigere le tabelle millesimali relative al fabbricato e una perizia tecnica per definire i lavori da effettuare al fine di eliminare le infiltrazioni di umidità provenienti dalla terrazza e di mettere in sicurezza le scale condominiali;
- che, con le medesime deliberazioni, i condomini conferivano, altresì, al sopracitato professionista mandato ad esaminare i preventivi portati a sua conoscenza dai condomini al fine di individuare la ditta da scegliere e a dirigere i relativi lavori;
- che, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, promosso dai sig.ri nei confronti dei sig.ri , CP_3 CP_1 veniva accertata, mediante c.t.u., la necessità e l'urgenza dell'esecuzione dei predetti lavori;
- che, in data 26.05.2018, l'Arch. provvedeva a redigere il computo metrico estimativo e il quadro Per_1 riparti relativo ai lavori de quibus;
- che, in esito alla procedura di mediazione svoltasi nei giorni
23.04.2018 e 04.06.2018, i signori e la sig.ra raggiungevano un CP_3 Controparte_2 accordo, in base al quale le parti si obbligavano a far eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio sito in Santa Teresa di RI (ME), via Sparagonà, n. 123, come da riparto redatto dall'
Arch. e concordavano sull'inizio dei lavori entro sei mesi dal raggiunto accordo, Persona_1 obbligandosi altresì a versare al tecnico incaricato le somme di cui al mandato conferito;
- che, in seguito a ulteriori crolli, il sig. comunicava ai sig.ri la necessità di eseguire CP_3 CP_1 immediatamente i lavori di manutenzione concordati e chiedeva e otteneva dagli stessi l'autorizzazione ad iniziare subito le opere, con anticipo da parte dell'istante anche delle spese poste a carico dei resistenti e con successivo pagamento da parte di questi ultimi nel termine di sei mesi previsto nell'accordo di mediazione del 04.06.2018 (ossia entro il 04.01.2019); - che i signori stipulavano, in data 10.09.18, scrittura privata per atto di cottimo d'opera con la ditta CP_3 [...]
” per l'esecuzione delle opere in oggetto;
- che il sig. corrispondeva la Parte_2 CP_3 complessiva somma di euro 29.733,25 alla ditta “F.lli Finocchio snc” e di euro 3.000,00 al direttore dei lavori Arch. a titolo di compenso professionale;
- che, pertanto, il sig. aveva Per_1 CP_3 provveduto a pagare, in relazione alla prima fase dei lavori, tanto la propria quota quanto quella degli odierni resistenti, a titolo di costo dei lavori e compensi. Il sig. in forza degli articoli 1104 CP_3
e 1110 c.c., chiedeva, pertanto, volersi: 1) ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1 diritto al pagamento da parte dei sig.ri e della somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 16.207,90 a titolo di rimborso per anticipo della loro quota relativa ai lavori di manutenzione eseguiti sull'edificio in comunione;
2) per l'effetto, condannare i signori al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, della somma di euro 16.207,90, oltre interessi al tasso di cui al finanziamento all'uopo richiesto dal sig. e rivalutazione monetaria anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., dal CP_3 dovuto al soddisfo;
3) ritenere e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che i sig.ri CP_2 [...]
e sono obbligati al pagamento delle somme relative alla restante parte CP_2 Controparte_1 dei lavori di manutenzione ancora da eseguire e all'eventuale rimborso delle stesse in favore del ricorrente, in caso di anticipo da parte di quest'ultimo, oltre interessi per come indicati dalla dovuto al soddisfo;
4) ammettere c.t.u. al fine di quantificare, anche sulla scorta della documentazione allegata e redatta dalla D.L., le somme dovute dai resistenti al ricorrente;
5) condannare i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CPA come per legge.
Si costituivano in giudizio i signori e , contestando CP_1 Controparte_2 integralmente quanto dedotto da controparte nell'atto introduttivo del giudizio e chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate e inammissibili. Più precisamente, gli odierni resistenti eccepivano: - di non essersi mai opposti all'esecuzione dei lavori di ripristino e al completamento delle parti comuni dell'edificio; - che il ricorrente aveva dato precedenza a lavori di maggiore pertinenza rispetto alla proprietà dello stesso, a discapito di interventi certamente più necessari e urgenti (completamento e messa in sicurezza scale interne dell'edificio, incremento della scarsa illuminazione nelle scale, lavori volti a migliore la sicurezza e la comodità del portone d'ingresso e dell'androne condominiale); - che parte ricorrente aveva omesso di chiarire la portata dei lavori di cui si richiede il rimborso e che, pertanto, le richieste economiche avanzate dal CP_3 appaiono prive di fondamento;
- che non v'è prova della reale corrispondenza tra i lavori effettuati e le considerevoli somme richieste dal ricorrente. Parte resistente, concludeva e chiedeva: 1) ritenere e dichiarare infondato in fatto e inammissibile in diritto il ricorso introduttivo del presente giudizio e, conseguentemente, rigettarlo con ogni conseguente statuizione di legge;
2) ritenere e dichiarare che i resistenti non si sono mai opposti all'esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza ed il completamento delle parti comuni dell'edificio, ponendo solo come condizione che lo svolgimento degli stessi avvenisse in accordo e nel rispetto anche delle indicazioni da loro date;
3) ritenere e dichiarare che i lavori eseguiti da parte ricorrente hanno riguardato solo alcune delle parti comuni dell'edificio e non quelle che avevano più urgente necessità di messa in sicurezza;
4) ritenere e dichiarare che tali lavori sono stati richiesti esclusivamente dal senza che sia stato CP_3 consentito ai resistenti di partecipare in alcun modo alle fasi decisorie e programmatorie connesse con gli stessi interventi;
5) ritenere e dichiarare che le somme oggi richieste appaiono non giustificate e certamente esagerate rispetto agli interventi effettuati ed alla loro tipologia;
6) con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 15.02.2022, il G.I., ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, ai sensi dell'art. 702 ter comma terzo c.p.c., fissa per giorno 07 ottobre
2022, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito della quale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. con decorrenza dal 31.12.2022.
Ammessa la prova testimoniale, conclusasi la fase istruttoria, all' udienza del 06.06.2025, questo giudice assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, giova evidenziare che, per consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Cass. n.
194/2020; Cass. n. 9275/2018; Cass. n. 5939/2018; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 15927/2016),
l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive o ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi, i rilievi e le circostanze che, seppure non specificamente menzionati e/o esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e con l'iter argomentativo seguìto; è al giudice del merito che sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (ex multis, Cass. n. 1359/2014; Cass.
n. 16716/2013).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione .
Innanzitutto, si evidenzia che, nel caso di specie, la controversia verte in materia condominiale, di talchè deve trovare applicazione la relativa disciplina. In tal senso, un immobile è in comunione quando due o più persone sono proprietarie dell'intero stabile in ragione della loro quota, mentre un edificio è in condominio quando più persone sono proprietarie individualmente di singoli appartamenti e comproprietari delle parti comuni;
il condominio, infatti, si distingue dalla comunione in quanto le parti comuni del condominio sono strumentali al godimento delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, mentre i beni in comunione costituiscono beni autonomi, suscettibili di autonoma utilità. Ebbene, nel caso che ci occupa, ciascuno dei dimoranti dell'immobile sito nel Comune di Santa Teresa di RI (ME), via Sparagonà, n. 123, è proprietario esclusivo della propria unità abitativa, godendo delle parti comuni in virtù di quella comunione funzionale indissolubile che caratterizza le parti comuni nei condomini di edifici, come incontestabilmente dimostrato dalle tabelle millesimali versate in atti (v. all. n. 3 al ricorso introduttivo).
Da suddetta qualificazione giuridica discende l'impossibilità di applicare al caso de quo le norme sulla comunione in generale richiamate da parte ricorrente (artt. 1104 e 1110 c.c.), dovendo, di contro, applicarsi la disposizione di cui all'art. 1134 c.c.; suddette disposizioni prevedono un diverso regime del rimborso delle spese anticipate dal condomino e dal comproprietario che si fonda sul diverso presupposto oggettivo dell'urgenza e della trascuranza. Nell'ambito di condominio edilizio, la norma di riferimento è senz'altro quella dell'art. 1134 c.c., la quale, a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria, subordina il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri partecipanti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Ne discende che, istaurandosi il sul fondamento della relazione Parte_3 di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno dei condomini è rimborsabile soltanto nel caso in cui presenti il requisito dell'urgenza (Cass., sez. II, ord. n. 16351 del 17/06/2025; Cass. civ. n. 29336/2023; Cass. n. 18759 del 2016; Cass. Sez. Unite n.
2046 del 2006). Sul punto, la giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere che l'art.1139 c.c. si applichi ad ogni tipo di condominio e, quindi, anche ai cosiddetti “condomini minimi”, cioè a quelle collettività condominiali composte da due soli partecipanti (Cass. civ., sez. VI – 2, ord. n. 620 del
14/01/2019; Cass. civ., sez. II, sent. n. 21015 del 12 ottobre 2011; Cass. civ., sent. 5914/1993).
Ciò posto, vertendosi in materia condominiale, si richiama quindi l'art. 1134 c.c., a mente del quale “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Secondo la giurisprudenza, ai fini dell' applicabilità dell'art. 1134 c.c. concernente il rimborso delle spese sostenute da un condomino per le cose comuni, va considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo (v., tra le altre, Cass., sez. II, 26 marzo 2001, n. 4364) o la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo (v. Cass., sez. II, 12 settembre 1980, n.
5256). Il concetto di trascuranza di cui all'art. 1110 c.c., ai sensi del quale “Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”, rimanda, invece, alle nozioni di negligenza, trascuratezza e omessa cura (v. Cass., sez. II, 3 agosto 2001, n. 10738).
Orbene, la disposizione dell'art. 1134 c.c. precisa che il condomino ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le cose comuni solamente se esse siano state urgenti ed indifferibili, pur se non vi sia stata autorizzazione preventiva dell'amministratore o dell'assemblea; la prova della indifferibilità spetta, dunque, al condomino che chiede il rimborso di quanto corrisposto per i lavori, gravando su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'urgenza della stessa spesa (v. Cass., sez. 6-2, n.
27235 del 2017). Presupposto per il rimborso di spese affrontate per conservare la cosa comune è
l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo (Cass. civ. , sez. 6, ordinanza 19 marzo 2012 n.
4330). Sono considerate opere urgenti quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento alla cosa comune. ( tra le altre, Cass. civ., SS.UU., 31 gennaio 2006, n. 2046) . La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cass. nn. 4364/2001, 7181/1997,
6400/1984, 5256/1980).
Nel caso di specie, si ritiene sia pacifica la sussistenza del requisito dell'urgenza, la cui esistenza può dedursi dai numerosi elementi di prova acquisiti in giudizio, quali: - le conclusioni di cui alla c.t.u. disposta in sede di accertamento tecnico preventivo (v. all. n. 4 al ricorso, in cui si legge, a pag.
6, “
Per questi motivi
, dopo aver letto gli atti di causa, ai fini di giustizia consiglio di intervenire immediatamente secondo tipologie di lavoro individuate nelle precedenti riunioni di condominio, in quanto, il perdurare dello stato di fatto farà sì che in tempi brevi l'appartamento al secondo piano sarà inagibile”); - la deposizione resa dal teste Arch. escusso nel corso Persona_1 dell'udienza del 12.04.2024, quale Direttore dei Lavori per cui è causa su incarico delle parti, il quale dichiarava “A.D.R. Vero che a seguito di ulteriori crolli alle parti strutturali dell'edificio IO ho redatto in data 11/06/2018 una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica per cui era necessario intervenire urgentemente, come da relazione che mi viene esibita e che si trova allegata al fascicolo di parte attrice;
”; ) A D.R. Vero che in conseguenza di tali crolli il sig. Parte_1
ha comunicato ai coniugi la necessità di intervenire immediatamente per
[...] CP_1
l'esecuzione dei lavori di manutenzione concordati e che i coniugi autorizzavano il CP_1 ad iniziare subito le opere con anticipo da parte di quest'ultimo delle spese che Parte_1 erano a carico dei , i quali successivamente avrebbero provveduto a rimborsare la somma CP_1 di loro pertinenza al sig. A D.R, Vero che i suddetti condomini Parte_1 Parte_1
e coniugi e MI hanno conferito
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_1 incarico di dirigere i lavori da eseguire con ripartizione della relativa spesa in base alle redigende tabelle millesimali, come da documenti che mi vengono esibiti e che si trovano allegati al fascicolo di produzione di parte attrice;
preciso che l'incarico mi è stato conferito sia con verbale assembleare
e sia con verbale di mediazione . e) A D.R. Vero che in riferimento ai lavori da eseguire, MI è stato dato mandato di esaminare i preventivi che MI venivano sottoposti all'esame nonché di individuare la ditta da scegliere per l'esecuzione dei lavori;
abbiamo individuato la ditta EL
FINOCHHIO SNC, che hanno effettuato i lavori l) A D.R. Vero che veniva stipulata in data
10/09/2018 la scrittura privata di cottimo d'opera con l'impresa esecutrice dei lavori Parte_2
e veniva comunicato l'inizio dei lavori che venivano suddivisi in più parti con il consenso dei convenuti, come da documentazione che mi viene esibita e che si trova allegata al fascicolo di produzione di parte attrice; ADR Vero che IO in data 10/12/2018 quale direttore dei lavori ho redatto la Contabilità Finale inerente la 1° fase dei lavori di manutenzione per un importo complessivo di € 42.420,66 oltre iva e onorari della D.L. e, quindi, complessivamente € 51.991,24 così ripartiti : € 15.392,78 € 20.991,24 ed € 16.207,90 Parte_1 Persona_2 coniugi come da contabilità finale inerente la 1° fase che mi viene esibita e che si trova CP_1 allegata al fascicolo di produzione di parte attrice;
- da ultimo la relazione tecnica, datata
11.06.2016, redatta dall'Arch. , in cui vengono nitidamente individuate tutte le Persona_1 problematiche dell'edificio per cui è causa tra cui, soprattutto, quelle relative alle alterazioni delle parti strutturali e degli intonaci dei prospetti dovute all'infiltrazione dell'acqua piovana e la relativa documentazione anche fotografica, non contestata e valevole quale fonte di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Dagli elementi di prova appena richiamati può, pertanto, dedursi l'indifferibilità dei lavori effettuati su incarico dei condomini Signori elencati all'interno della relativa relazione CP_3 tecnica finale (v. all. n. 15 al ricorso), tenuto altresì conto della costante giurisprudenza in tema di condominio sopra richiamata, dalla quale questo Tribunale ritiene di non doversi discostare, secondo la quale le spese urgenti cui si riferisce l'art. 1134 c.c., devono interpretarsi con una certa larghezza ed elasticità, onde comprendervi tutte le spese che appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento.
E sul difetto di autorizzazione cui fa esplicito riferimento l'art. 1134 c.c., si rileva che, essendo stati documentalmente provati i molteplici tentativi compiuti dal ricorrente per concordare con gli odierni resistenti i lavori manutentivi urgenti, rispetto a quanto deliberato dalle assemblee condominiali del 26.05.13 e del 08.08.13 (v. all. nn. 1 e 2) e previsto in esito all'accordo di mediazione del 23.04.18 e del 04.06.18 (v. all. nn. 6 e 7), stante il carattere meramente programmatico degli stessi, pur non essendo stati i sig.ri autorizzati alla stipula di un contratto per l'esecuzione CP_3 delle opere in questione con la ditta “Fratelli Finocchio”, non è posto in dubbio come il ricorrente abbia agito sul comprovato presupposto dell'urgenza, come richiesto dalla norma in esame.
Va, da ultimo, evidenziato come la domanda risulti provata anche con riferimento al quantum debeatur. Il sig. non solo ha puntualmente dimostrato la necessarietà e l'urgenza degli CP_3 interventi effettuati, ma ha anche fornito prova della somma anticipata per far fronte agli stessi. Come dimostrano le tre ricevute di bonifico depositate (v. all. n. 18), il ricorrente ha corrisposto alla ditta
“Fratelli Finocchio”, la complessiva somma di euro 29.733,25 (9.908,75 + 9.907,25 + 9.917,25) ed ha, inoltre, provveduto al pagamento dei compensi professionali all'Arch. , n. q. di direttore Per_1 dei lavori, relativamente alle fatture n. 4/18 del 29.10.18 e n. 5/18 del 28.12.18, per il complessivo importo di euro 3.000,00 (all. n.19); parte ricorrente ha, dunque, compiutamente dimostrato in giudizio di aver sostenuto il costo dei lavori e dei compensi relativi alla prima fase di intervento, sia per la quota di propria spettanza sia per quella degli odierni resistenti (v. all. n. 14 da cui si evince la contabilità finale inerente alla prima fase e la relativa ripartizione).
L'argomentazione sostenuta in questa sede dai coniugi , secondo la quale i Signori CP_1 avrebbero dato precedenza a lavori di minore importanza e maggiore pertinenza rispetto CP_3 alle loro proprietà, trascurando interventi più necessari e urgenti, appare priva di fondamento, essendo rimasta sfornita di prova in giudizio, anche alla luce dell'oggettiva e notoria importanza che rivestono i lavori effettuati e documentati dalla relazione peritale in atti, mai contestata . La relativa domanda pertanto non merita accoglimento e va rigettata.
Per quanto sopra esposto, si è ritenuto ininfluente ai fini decisori fare ricorso alla chiesta ctu, che
è stata legittimamente negata, non riscontrandosi deficienze nelle allegazioni di parte attrice .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O.T. Avv. IL AL, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando,
- condanna in solido i signori e al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di euro 16.207,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, siccome infondate, le altre domande dalle parti proposte;
- condanna in solido parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in euro 2.540,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali come per legge.
Messina, 22 novembre 2025
Il Giudice
IL AL