Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Elisa Tosi Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 212/2024 P.U.
PROMOSSO DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1956, e residente a[...] e da Pt_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente a
[...] C.F._2
TE (VA) in Via Confalonieri n. 21.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI redatta del Gestore della crisi Dott. Persona_1
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
e CAMERA DI COMMERCIO.
[...]
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i debitori hanno la residenza nel Comune di GO SE (VA) e di TE (VA) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione dei ricorrenti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, in quanto non assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalle parti ricorrenti.
• Il patrimonio dei ricorrenti è composto dal diritto di proprietà su beni immobili e dalle somme depositate sui conti correnti personali meglio specificati nella domanda.
• I redditi netti mensili del nucleo familiare del sig. sono pari a Parte_1 complessivi euro 1.900 (di cui euro 800,00 da parte del ricorrente ed euro 1.100 da parte del coniuge) a fronte di spese mensili per euro 2.100, sicché il sig. deve essere Pt_1 autorizzato a trattenere l'importo di euro 800,00 per il mantenimento personale e familiare.
• I redditi netti mensili del nucleo familiare della sig.ra sono pari a Parte_2 complessivi euro 7.900 (di cui euro 2.400,00 da parte della ricorrente ed euro 5.500 da parte del coniuge) a fronte di spese mensili per euro 3.700 (non potendo la debitrice partecipare neanche in parte al pagamento della rata di acquisto dell'autovettura del coniuge), con la conseguenza che la sig.ra deve essere autorizzata a trattenere Pt_1 l'importo di euro 1.100,00 per il mantenimento personale e familiare.
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[...]
(C.F. ) e di (C.F. Parte_1 C.F._3 Parte_2
C.F._2
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Busto Arsizio via Milano n. 5. Persona_1
ORDINA a e a il deposito entro Parte_1 Parte_2 sette giorni delle scritture fiscali obbligatorie, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 23.4.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore,
a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DETERMINA in euro 800,00 mensili l'importo del reddito da lavoro del sig.
[...]
escluso dalla liquidazione, disponendo che il datore di lavoro accrediti Parte_1 l'intero importo della retribuzione su conto corrente intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore), essendo poi cura di quest'ultimo provvedere senza indugio a riversare al debitore la somma di euro 800,00 al mese (con esclusione della
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
tredicesima e quattordicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla massa attiva della procedura). DETERMINA in euro 1.100,00 mensili l'importo del reddito da lavoro della sig.ra Pt_2
escluso dalla liquidazione, disponendo che la stessa accrediti su conto corrente
[...] intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore)
l'eccedenza dei ricavi conseguiti mensilmente dall'attività professionale.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.
ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i registri immobiliari a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Elisa Tosi
Pagina n. 3