Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 118.
(Segnali di limitazioni alle dimensioni
e alla massa dei veicoli)
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono:
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A . METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada e' inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A . METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada e' inferiore all'altezza ((dei veicoli)) definita dall'articolo 61 del codice;
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A .METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile e' inferiore alla lunghezza ((dei veicoli)) definita dall'articolo 61 del codice;
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita e' inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale puo' essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse piu' caricato e' inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso ((...))
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.
(Segnali di limitazioni alle dimensioni
e alla massa dei veicoli)
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono:
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A . METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada e' inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A . METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada e' inferiore all'altezza ((dei veicoli)) definita dall'articolo 61 del codice;
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A .METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile e' inferiore alla lunghezza ((dei veicoli)) definita dall'articolo 61 del codice;
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita e' inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale puo' essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse piu' caricato e' inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso ((...))
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.
Commentari • 5
- 1. Decarcerizzazione e Regolamento PenitenziarioAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 agosto 2024 · 81.23487
Dopo l'introduzione dell'importante strumento, venne affermato (1)che tale intervento, abrogando interamente il precedente regolamento del 1976, si proponeva di dare concreta e piena attuazione ai principi ispiratori,riconosciuti ancora oggi validi, della Riforma Penitenziaria, ormai non più recente, […] succedutesi nel tempo a ritmo piuttosto serrato, a causa della introduzione del nuovo Codice di procedura penale, in tema di deferimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute del condannato,in materia di misure di sicurezza ed a seguito della riforma organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia in generale (1-bis). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2022, n. 902Provvedimento: […] L'art. 118 del D.P.R. n. 495 del 1992 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada"), nel disciplinare i "segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli", prescrive, al c. 1, lett. b), che "I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: (…) • b) il segnale transito vietato ai veicoli aventi altezza complessiva superiore a… metri (…): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'art. 61 del codice".Leggi di più...
- art. 2051 c.c.·
- nesso causale·
- dovere di custodia·
- spese di lite·
- responsabilità extracontrattuale·
- comportamento del danneggiato·
- giurisprudenza consolidata·
- segnaletica stradale·
- onere della prova·
- art. 1227 c.c.