Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1628/2025 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente E
e , nella qualità di titolari della CP_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale nei confronti del minore Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. DEBORA CHIRONI
[...]
resistente Oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto da e nella qualità indicata in CP_1 Controparte_2 epigrafe, volto ad ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti ai fini di un riconoscimento di un grado massimo di inabilità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e delle agevolazioni previste dall'art. 30 comma 7 legge 388 del 2000, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art Pt_1
445 bis comma VI cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha eccepito l'improponibilità dell'originaria istanza per difetto di specifica domanda amministrativa e nel merito ha dedotto l'insussistenza dei requisiti sanitari per fruire delle agevolazioni previste dall'art 30 comma 7 legge 388 del 2000. Ha, quindi, concluso chiedendo un accertamento negativo dei suddetti requisiti.
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l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità e nel merito la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni invocate con l'istanza di ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, è stata fissata per la decisione udienza del 16.06.2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. La parte resistente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il 13.06.2025, la parte ricorrente il 15.06.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul 2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, decreto emesso il 03.03.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 13.03.2025, seguita dal ricorso depositato in data 11.04.2025.
Nel merito si osserva quanto segue. E' infondata la preliminare eccezione di improponibilità del ricorso, atteso che la domanda amministrativa è stata proposta ai fini dell'accertamento di una invalidità civile con necessità di assistenza continua e di una condizione di handicap ed in tale domanda deve ritenersi estesa a tutte le ipotesi di handicap, primo e terzo comma legge n. 104/1992 ed agli ulteriori benefici richiesti connessi allo stato di handicap grave.
Colgono, per contro, nel segno le censure mosse dall' in ordine al Pt_1 riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 30 comma 7 legge 388 del 2000. La norma prevede: “Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo”.
3 Il tenore della disposizione è inequivoco: le agevolazioni sono concesse ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o siano affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni. Ebbene, nel caso del minore le condizioni Persona_1 previste dalla norma sicuramente non sussistono. Dalla documentazione relativa alla fase amministrativa risulta che questi era stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ( L.289/90), indennità di Numer_1 frequenza e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104. Pacifico che il minore non abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che lo stesso non sia affetto da pluriamputazioni, dalla CTU eseguita nella fase di ATPO risulta che la deambulazione è autonoma a basi lievemente allargate, condizione che certo non consente di ritenere che il minore sia invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione. Non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova consulenza tecnica nella presente fase, atteso che già sulla base dei dati documentali e delle valutazioni espresse dal CTU della prima fase è da escludere che ricorrano le condizioni per fruire delle agevolazioni previste dall'art. 30 comma 7 legge 388 del 2000. Quanto alle spese di lite, l'errata valutazione espressa dal CTU nominato nella fase sommaria ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara che non sussistono in capo al minore
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i requisiti per fruire delle agevolazioni previste dall'art. Persona_1
30 comma 7 legge 388 del 2000. Compensa le spese di lite. Cosenza, 17/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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