TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV Sezione Civile, Got avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA-SENTENZA nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 4982/2022 avente ad oggetto: “occupazione senza titolo di immobile”
TRA
, in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t. dell'Ente, con sede in Capua (CE) alla Piazza dei Giudici n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Sorrentino, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio sito in Santa
Maria Capua Vetere (CE), alla Via Carlo Santagata n. 73, è elettivamente domiciliato.
RICORRENTE
E
(C.F.: residente in [...] CodiceFiscale_1
n.104, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Micaela Sarogni
e dall'avv. Giovanbattista Ferillo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Santa Maria Capua
Vetere (CE) alla Trav. M. Fiore n. 32.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.06.2022 e ritualmente notificato il
10.10.2022, il , in persona del Commissario Straordinario l.r.p.t. dell'Ente, Parte_1
premetteva di essere proprietario, tra gli altri beni immobili, di un complesso edilizio denominato “ex sifilicomio”, ubicato alla Via Roma n. 140, riportato nel censimento dei beni immobili dell'Ente ed in catasto fabbricati al foglio 52, part.lla 26, composto da 25 unità; che con nota prot. n. 22/9/PM 2017 del 17/10/2017, gli agenti della Polizia Municipale del
Comune di Capua comunicavano al Responsabile del Settore dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente che, a seguito di indagini svolte in merito all'occupazione degli immobili di proprietà comunale e, nello specifico, all'appartamento ubicato in via Roma n. 140 al piano terra, precedentemente occupato dalla Sig.ra vedova risultava Persona_1 Persona_2
occupato dal Sig. e dal suo nucleo familiare;
che il Responsabile Controparte_2
dell' ng. , con nota/diffida prot. n. Controparte_3 Persona_3
1923 del 30/01/2018, notificata in data 20/02/2018 a mezzo del messo comunale, contestava al Sig. la detenzione senza titolo dell'appartamento di Controparte_2
proprietà comunale, sito al piano terra, interno 11, del palazzo “ex sifilicomio” alla via Roma
n. 140, e, al contempo, diffidava l'occupante alla consegna delle chiavi dell'immobile, libero da persone e cose, preavvertendolo che, in difetto, si sarebbe proceduto allo sgombero al fine di rientrarne nel pieno e legittimo possesso;
che nonostante la diffida regolarmente notificata, il sig. non rilasciava l'appartamento, continuando ad occupare sine titulo CP_2
il cespite di proprietà comunale, che l'esperimento presso l'Organismo di Mediazione “ADR
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.” del procedimento di mediazione n. 38/2022 ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, avente ad oggetto l'occupazione di immobile senza titolo, sortiva esito negativo, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. , per Controparte_2
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-accertati i fatti di causa, emettere Ordinanza di rilascio dell'appartamento ubicato in via Roma n. 140, al piano terra, Int. 11, all'interno del Palazzo “ex sifilicomio”, occupato sine titulo dal Sig. , nato a [...]_2
il 18 agosto 1977, e dal suo nucleo familiare; - accertati i fatti di causa, dichiarare tenuto e condannare il resistente al pagamento, in favore del , della somma di € Parte_1
15.680,00, per la causale di cui in premessa, a titolo di danno correlato al mancato guadagno per l'utilità che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con l'incameramento dei canoni locatizi in caso di regolare locazione dell'appartamento, occupato senza titolo dall'odierno resistente, ovvero di quel diverso importo, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226
c.c., sulla scorta delle risultanze processuali acquisite e depositate, oltre gli interessi legali, maturati e maturandi, nonché l'ulteriore danno per mancato guadagno a maturarsi in conseguenza del protrarsi dell'occupazione illegittima”. Il tutto con condanna del resistente alla refusione delle spese e degli onorari di lite, con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta in data
6.12.2022 si costituiva il sig. , a mezzo degli avv.ti Micaela Sarogni e Controparte_2
Giovanbattista Ferillo, chiedendo in via preliminare di continuare ad occupare l'immobile insieme al suo nucleo familiare, sanandone l'irregolarità; in via principale, chiedeva la stipula di un contratto di locazione con il ricorrente ad un canone di € 82,47 oltre rivalutazione Istat, così come avvenuto per altri conduttori del fabbricato;
infine, domandava la stipula di una transazione volta a rateizzare il mancato pagamento dei canoni di locazione pregressi allo stesso importo stabilito negli accordi con gli altri conduttori.
Espletata l'istruttoria, prodotta documentazione e rassegnate le conclusioni, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, ritenuta la causa matura la riservava in decisione .
****
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta in parte qua, per le ragioni di seguito esposte.
Segnatamente, ritiene questo Giudice che debba trovare accoglimento la domanda giudiziale volta alla restituzione della consistenza per cui è lite, stante la sua fondatezza in fatto e in diritto.
In via preliminare, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato, ossia il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. In effetti, con la prima, di natura reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce per conseguirne nuovamente la disponibilità, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; la seconda azione ha invece natura personale e mira non tanto al riconoscimento del diritto di proprietà - di cui non va fornita alcuna prova- ma alla riconsegna del bene. L'attore in restituzione può, quindi, limitarsi a dimostrarne l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o può anche allegare l'insussistenza "ab origine" del titolo stesso (ex multis, Cass. Sez.
2, n. 26003 del 23 dicembre 2010).
Nel caso di specie, il in persona del Commissario Straordinario dott.ssa Parte_1
l.r.p.t. dell'Ente, esperiva azione giudiziale volta ad ottenere la declaratoria Controparte_1
di occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà comunale ubicato in via Roma n. 140 al piano terra da parte del sig. , con contestuale condanna all'immediato Controparte_2
rilascio, lamentando l'inesistenza ab origine di un titolo giustificativo della detenzione dell'unità immobiliare de qua.
Il ricorrente deduceva, infatti, che il sig. , sin dall'anno 2017, occupava CP_2
abusivamente il cespite comunale insieme al suo nucleo familiare, senza aver mai sottoscritto un valido contratto con l'Ente comunale proprietario;
pertanto, si determinava a proporre ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di rientrarne nel pieno e legittimo possesso.
Trattasi, dunque, pacificamente di un'azione di restituzione che, sul piano probatorio, dispensa l'attore dal fornire la prova del suo diritto di proprietà, essendo invece egli tenuto a dimostrare solo l'originaria insussistenza o il sopravvenuto venir meno del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (Cass. Ordinanza n.
17754/2024).
Al contrario, spetta al convenuto, che non contesti la proprietà della controparte, provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la permanenza nella detenzione della cosa (Tribunale di
Potenza, sent. n. 294/2020; Cass. sent. n. 18660/2013).
Ebbene, nella fattispecie in disamina, il resistente sig. non solo non Controparte_2
assolveva tale onus probandi, ma assumeva una condotta processuale confortante la tesi attorea, ammettendo espressamente l'insussistenza di un titolo idoneo a giustificare l'attuale disponibilità del cespite nonché evidenziando di aver manifestato in più occasioni la volontà di regolarizzare la propria posizione e quella del suo nucleo familiare rispetto all'immobile de quo; tale volontà restava, però, improduttiva di effetti giuridicamente rilevanti.
Vero è, infatti, che parte resistente - a seguito della diffida n. 1923 del 30/01/2018 volta alla consegna delle chiavi e prima dell'instaurazione del presente giudizio – aveva esplicitato la sua intenzione di formalizzare la propria posizione nei confronti del Parte_1
attraverso la sottoscrizione di un valido contratto di locazione – circostanza, questa, comprovata da due PEC, all'uopo allegate, inviate dal a mezzo dei suoi difensori al CP_2
Dirigente del settore Patrimonio del nonché al difensore tecnico dell'Ente Parte_1
in data 3.5.2022 e in data 9.3.2023.
Vero è, altresì, che l'odierno procedimento veniva più volte rinviato su istanza dello stesso comparente, volta ad ottenere un congruo termine per regolarizzare l'occupazione e definire in via stragiudiziale e transattiva la pendente controversia.
Tuttavia, nonostante la concessione dei rinvii, non veniva raggiunto alcun accordo tra le parti finalizzato a sanare la situazione di abusivismo, sicchè il ed il suo nucleo familiare CP_2
continuano, allo stato, ad occupare l'appartamento comunale sine titulo.
Ritiene quindi la scrivente che, in accoglimento della citata domanda di restituzione, il resistente debba essere condannato all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa, libero da persone e cose.
Con riguardo, invece, alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, secondo questo
Giudice deve invece essere rigettata per mancanza di prova.
Nello specifico, il chiedeva la condanna del al pagamento della Parte_1 CP_2
somma di € 15.680,00 a titolo di danno correlato al mancato guadagno per l'utilità che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con l'incameramento dei canoni locatizi in caso di regolare locazione dell'appartamento.
Sul punto, occorre precisare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'esistenza di un danno in re ipsa da occupazione senza titolo dell'altrui bene – sostenuto dall'odierno ricorrente - è stato definitivamente superato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, che in un recente arresto hanno chiarito che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”; e ancora “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”. (Sezioni Unite, sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno non può che essere rigettata, non essendo supportata da alcun riferimento a possibili occasioni perdute di godimento diretto dell'immobile o mediante concessione a terzi.
Il ricorrente paventava, infatti, l'esistenza di un danno in re ipsa, ovvero insito nella stessa perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguirne delle utilità, e basava la valutazione della prova anche sulla presenza di semplici elementi presuntivi del c.d. danno figurativo, quantificato secondo il valore locativo del bene.
Invero, il si limitava ad allegare la delibera della Giunta Comunale n. 372 Parte_1
del 18.11.2004, dalla quale emergeva che il canone di locazione mensile determinato per gli immobili di proprietà dell'Ente siti alla Via Roma corrispondeva ad € 280,00 per 4 locali ed accessori, quantificando così il danno da mancato guadagno, decorrente dal 17.10.2017, data in cui la Polizia Municipale di Capua accertava l'occupazione sine titulo del cespite per cui è causa, in complessivi € 15.680,00 - così determinati: € 280,00 mensili per 56 mensilità, dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2022, oltre gli interessi legali – ed esaurendo così
l'onus probandi in una mera allegazione finalizzata alla sola determinazione del quantum del risarcimento.
Ebbene, non essendo stati prodotti elementi a sostegno dell'effettiva intenzione del proprietario di mettere a frutto l'immobile - intenzione rimasta frustrata a causa dell'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del danneggiante -, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata. Le spese di lite sono poste a carico del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accerta la detenzione sine titulo da parte di dell'immobile a piano Controparte_2
terra del complesso edilizio denominato “ex sifilicomio”, ubicato alla Via Roma n. 140, riportato nel censimento dei beni immobili dell'Ente ed in catasto fabbricati al foglio 52, part.lla 26,;
condanna lo stesso alla immediata restituzione in favore del Controparte_2 [...]
dell'immobile innanzi descritto libero e vuoto di persone e cose,nonché le chiavi di Pt_1
accesso allo stesso;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, Controparte_2
che liquida in complessivi € 2.712,50, di cui € 172,50 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria C.V. 26/03/2025
Il GOT
Avv. Angela Verolla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV Sezione Civile, Got avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA-SENTENZA nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 4982/2022 avente ad oggetto: “occupazione senza titolo di immobile”
TRA
, in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t. dell'Ente, con sede in Capua (CE) alla Piazza dei Giudici n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Sorrentino, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio sito in Santa
Maria Capua Vetere (CE), alla Via Carlo Santagata n. 73, è elettivamente domiciliato.
RICORRENTE
E
(C.F.: residente in [...] CodiceFiscale_1
n.104, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Micaela Sarogni
e dall'avv. Giovanbattista Ferillo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Santa Maria Capua
Vetere (CE) alla Trav. M. Fiore n. 32.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.06.2022 e ritualmente notificato il
10.10.2022, il , in persona del Commissario Straordinario l.r.p.t. dell'Ente, Parte_1
premetteva di essere proprietario, tra gli altri beni immobili, di un complesso edilizio denominato “ex sifilicomio”, ubicato alla Via Roma n. 140, riportato nel censimento dei beni immobili dell'Ente ed in catasto fabbricati al foglio 52, part.lla 26, composto da 25 unità; che con nota prot. n. 22/9/PM 2017 del 17/10/2017, gli agenti della Polizia Municipale del
Comune di Capua comunicavano al Responsabile del Settore dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente che, a seguito di indagini svolte in merito all'occupazione degli immobili di proprietà comunale e, nello specifico, all'appartamento ubicato in via Roma n. 140 al piano terra, precedentemente occupato dalla Sig.ra vedova risultava Persona_1 Persona_2
occupato dal Sig. e dal suo nucleo familiare;
che il Responsabile Controparte_2
dell' ng. , con nota/diffida prot. n. Controparte_3 Persona_3
1923 del 30/01/2018, notificata in data 20/02/2018 a mezzo del messo comunale, contestava al Sig. la detenzione senza titolo dell'appartamento di Controparte_2
proprietà comunale, sito al piano terra, interno 11, del palazzo “ex sifilicomio” alla via Roma
n. 140, e, al contempo, diffidava l'occupante alla consegna delle chiavi dell'immobile, libero da persone e cose, preavvertendolo che, in difetto, si sarebbe proceduto allo sgombero al fine di rientrarne nel pieno e legittimo possesso;
che nonostante la diffida regolarmente notificata, il sig. non rilasciava l'appartamento, continuando ad occupare sine titulo CP_2
il cespite di proprietà comunale, che l'esperimento presso l'Organismo di Mediazione “ADR
Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.” del procedimento di mediazione n. 38/2022 ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, avente ad oggetto l'occupazione di immobile senza titolo, sortiva esito negativo, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. , per Controparte_2
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-accertati i fatti di causa, emettere Ordinanza di rilascio dell'appartamento ubicato in via Roma n. 140, al piano terra, Int. 11, all'interno del Palazzo “ex sifilicomio”, occupato sine titulo dal Sig. , nato a [...]_2
il 18 agosto 1977, e dal suo nucleo familiare; - accertati i fatti di causa, dichiarare tenuto e condannare il resistente al pagamento, in favore del , della somma di € Parte_1
15.680,00, per la causale di cui in premessa, a titolo di danno correlato al mancato guadagno per l'utilità che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con l'incameramento dei canoni locatizi in caso di regolare locazione dell'appartamento, occupato senza titolo dall'odierno resistente, ovvero di quel diverso importo, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226
c.c., sulla scorta delle risultanze processuali acquisite e depositate, oltre gli interessi legali, maturati e maturandi, nonché l'ulteriore danno per mancato guadagno a maturarsi in conseguenza del protrarsi dell'occupazione illegittima”. Il tutto con condanna del resistente alla refusione delle spese e degli onorari di lite, con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta in data
6.12.2022 si costituiva il sig. , a mezzo degli avv.ti Micaela Sarogni e Controparte_2
Giovanbattista Ferillo, chiedendo in via preliminare di continuare ad occupare l'immobile insieme al suo nucleo familiare, sanandone l'irregolarità; in via principale, chiedeva la stipula di un contratto di locazione con il ricorrente ad un canone di € 82,47 oltre rivalutazione Istat, così come avvenuto per altri conduttori del fabbricato;
infine, domandava la stipula di una transazione volta a rateizzare il mancato pagamento dei canoni di locazione pregressi allo stesso importo stabilito negli accordi con gli altri conduttori.
Espletata l'istruttoria, prodotta documentazione e rassegnate le conclusioni, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, ritenuta la causa matura la riservava in decisione .
****
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta in parte qua, per le ragioni di seguito esposte.
Segnatamente, ritiene questo Giudice che debba trovare accoglimento la domanda giudiziale volta alla restituzione della consistenza per cui è lite, stante la sua fondatezza in fatto e in diritto.
In via preliminare, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato, ossia il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. In effetti, con la prima, di natura reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce per conseguirne nuovamente la disponibilità, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; la seconda azione ha invece natura personale e mira non tanto al riconoscimento del diritto di proprietà - di cui non va fornita alcuna prova- ma alla riconsegna del bene. L'attore in restituzione può, quindi, limitarsi a dimostrarne l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o può anche allegare l'insussistenza "ab origine" del titolo stesso (ex multis, Cass. Sez.
2, n. 26003 del 23 dicembre 2010).
Nel caso di specie, il in persona del Commissario Straordinario dott.ssa Parte_1
l.r.p.t. dell'Ente, esperiva azione giudiziale volta ad ottenere la declaratoria Controparte_1
di occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà comunale ubicato in via Roma n. 140 al piano terra da parte del sig. , con contestuale condanna all'immediato Controparte_2
rilascio, lamentando l'inesistenza ab origine di un titolo giustificativo della detenzione dell'unità immobiliare de qua.
Il ricorrente deduceva, infatti, che il sig. , sin dall'anno 2017, occupava CP_2
abusivamente il cespite comunale insieme al suo nucleo familiare, senza aver mai sottoscritto un valido contratto con l'Ente comunale proprietario;
pertanto, si determinava a proporre ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di rientrarne nel pieno e legittimo possesso.
Trattasi, dunque, pacificamente di un'azione di restituzione che, sul piano probatorio, dispensa l'attore dal fornire la prova del suo diritto di proprietà, essendo invece egli tenuto a dimostrare solo l'originaria insussistenza o il sopravvenuto venir meno del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (Cass. Ordinanza n.
17754/2024).
Al contrario, spetta al convenuto, che non contesti la proprietà della controparte, provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la permanenza nella detenzione della cosa (Tribunale di
Potenza, sent. n. 294/2020; Cass. sent. n. 18660/2013).
Ebbene, nella fattispecie in disamina, il resistente sig. non solo non Controparte_2
assolveva tale onus probandi, ma assumeva una condotta processuale confortante la tesi attorea, ammettendo espressamente l'insussistenza di un titolo idoneo a giustificare l'attuale disponibilità del cespite nonché evidenziando di aver manifestato in più occasioni la volontà di regolarizzare la propria posizione e quella del suo nucleo familiare rispetto all'immobile de quo; tale volontà restava, però, improduttiva di effetti giuridicamente rilevanti.
Vero è, infatti, che parte resistente - a seguito della diffida n. 1923 del 30/01/2018 volta alla consegna delle chiavi e prima dell'instaurazione del presente giudizio – aveva esplicitato la sua intenzione di formalizzare la propria posizione nei confronti del Parte_1
attraverso la sottoscrizione di un valido contratto di locazione – circostanza, questa, comprovata da due PEC, all'uopo allegate, inviate dal a mezzo dei suoi difensori al CP_2
Dirigente del settore Patrimonio del nonché al difensore tecnico dell'Ente Parte_1
in data 3.5.2022 e in data 9.3.2023.
Vero è, altresì, che l'odierno procedimento veniva più volte rinviato su istanza dello stesso comparente, volta ad ottenere un congruo termine per regolarizzare l'occupazione e definire in via stragiudiziale e transattiva la pendente controversia.
Tuttavia, nonostante la concessione dei rinvii, non veniva raggiunto alcun accordo tra le parti finalizzato a sanare la situazione di abusivismo, sicchè il ed il suo nucleo familiare CP_2
continuano, allo stato, ad occupare l'appartamento comunale sine titulo.
Ritiene quindi la scrivente che, in accoglimento della citata domanda di restituzione, il resistente debba essere condannato all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa, libero da persone e cose.
Con riguardo, invece, alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, secondo questo
Giudice deve invece essere rigettata per mancanza di prova.
Nello specifico, il chiedeva la condanna del al pagamento della Parte_1 CP_2
somma di € 15.680,00 a titolo di danno correlato al mancato guadagno per l'utilità che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con l'incameramento dei canoni locatizi in caso di regolare locazione dell'appartamento.
Sul punto, occorre precisare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'esistenza di un danno in re ipsa da occupazione senza titolo dell'altrui bene – sostenuto dall'odierno ricorrente - è stato definitivamente superato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, che in un recente arresto hanno chiarito che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”; e ancora “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”. (Sezioni Unite, sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno non può che essere rigettata, non essendo supportata da alcun riferimento a possibili occasioni perdute di godimento diretto dell'immobile o mediante concessione a terzi.
Il ricorrente paventava, infatti, l'esistenza di un danno in re ipsa, ovvero insito nella stessa perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguirne delle utilità, e basava la valutazione della prova anche sulla presenza di semplici elementi presuntivi del c.d. danno figurativo, quantificato secondo il valore locativo del bene.
Invero, il si limitava ad allegare la delibera della Giunta Comunale n. 372 Parte_1
del 18.11.2004, dalla quale emergeva che il canone di locazione mensile determinato per gli immobili di proprietà dell'Ente siti alla Via Roma corrispondeva ad € 280,00 per 4 locali ed accessori, quantificando così il danno da mancato guadagno, decorrente dal 17.10.2017, data in cui la Polizia Municipale di Capua accertava l'occupazione sine titulo del cespite per cui è causa, in complessivi € 15.680,00 - così determinati: € 280,00 mensili per 56 mensilità, dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2022, oltre gli interessi legali – ed esaurendo così
l'onus probandi in una mera allegazione finalizzata alla sola determinazione del quantum del risarcimento.
Ebbene, non essendo stati prodotti elementi a sostegno dell'effettiva intenzione del proprietario di mettere a frutto l'immobile - intenzione rimasta frustrata a causa dell'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del danneggiante -, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata. Le spese di lite sono poste a carico del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accerta la detenzione sine titulo da parte di dell'immobile a piano Controparte_2
terra del complesso edilizio denominato “ex sifilicomio”, ubicato alla Via Roma n. 140, riportato nel censimento dei beni immobili dell'Ente ed in catasto fabbricati al foglio 52, part.lla 26,;
condanna lo stesso alla immediata restituzione in favore del Controparte_2 [...]
dell'immobile innanzi descritto libero e vuoto di persone e cose,nonché le chiavi di Pt_1
accesso allo stesso;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Condanna il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, Controparte_2
che liquida in complessivi € 2.712,50, di cui € 172,50 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria C.V. 26/03/2025
Il GOT
Avv. Angela Verolla