Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 128. (Obblighi del condannato)
L' articolo 165 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che cio' sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".
L' articolo 165 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che cio' sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".
Commentari • 2
- 1. CAPO I - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENAWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato. Leggi il commento -> 1. L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (1). 2. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta. 3. L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa. 4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. 5. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 32939Provvedimento: […] tale separazione assume, in maniera ben più accentuata rispetto a quella rappresentata dalla sola apposizione della virgola, valorizzata dall'orientamento minoritario, un rilievo sistematico ancora maggiore alla luce del fatto che la disciplina dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato è stata introdotta ex novo dall'art. 128 della legge n. 689 del 1981. […]Leggi di più...
- costituzione di parte civile·
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- pena