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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RGAC 3263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Campagna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3263 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Reggio Calabria alla via D. Marvasi n. 5, presso lo studio dell'avv.ta Annalisa Morisani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Reggio Calabria, Via Crocefisso n. 15/C presso lo studio dell'avv.ta Alessandra Borruto, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
OGGETTO: Responsabilità professionale avvocato.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.7.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12.10.22 conveniva in giudizio Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati Controparte_1 nell'espletamento del mandato professionale conferitole.
A sostegno delle proprie ragioni esponeva che nell'anno 2009 aveva evocato in lite innanzi il Tribunale di Reggio Calabria la propria datrice di lavoro società
[...] per ivi sentirla condannare alla corresponsione in proprio favore della CP_2 somma di euro 250.000,00, a titolo di risarcimento del danno dallo stesso sofferto a causa di condotte vessatorie tenute in proprio danno da colleghi e superiori, integranti il cd. mobbing, tali da generargli un disagio psicofisico così grave e severo da indurlo a tentare il suicidio.
Il giudizio così introdotto era stato iscritto al n. n. 870/09 R.G. - sez. lavoro del Tribunale di Reggio Calabria all'esito del quale, a seguito di un'articolata fase istruttoria fondata essenzialmente su prova testimoniale, la domanda era stata parzialmente accolta con sentenza successivamente impugnata da CP_2 innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria che, accogliendo il mezzo di gravame
1 proposto, aveva definitivamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da mobbing proposta dal . Pt_1
In data 12.7.2016, l'attore, ritenendo le dichiarazioni rese dai testi escussi nei giudizi anzidetti false, contraddittorie e reticenti, per mezzo dell'avv.ta , aveva CP_1 depositato denuncia-querela nei confronti dei predetti testi affinché venisse accertata l'eventuale violazione di norme penali in merito alle dichiarazioni rese.
Il procedimento penale conseguito alla presentazione della denuncia-querela (iscritto al n. 5720/2016 R.G.N.R.) si era concluso con ordinanza di archiviazione (in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M.) “in considerazione che nel delitto di falsa testimonianza persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, non potendo il privato danneggiato, da tale delitto, dirsi titolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma”.
Successivamente, il , sempre con il patrocinio dell'avv. ta , aveva Pt_1 CP_1 evocato in lite e - testi dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 giudizi sopra richiamati - per sentirli condannare al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in € 250.000,00, oltre € 9.226,00 quale danno patrimoniale, sostenendo che se le dichiarazioni rese dai testi fossero state veritiere, l'esito del giudizio civile per mobbing sarebbe stato con ogni probabilità a sé favorevole ed il relativo giudizio (iscritto al n. 929/2018) si era concluso con sentenza di rigetto e con condanna del alle spese processuali quantificate in € 5.000,00 oltre rimborso Pt_1 forfettario, IVA e CPA per ogni parte.
Deduceva, quindi, l'esistenza di una responsabilità professionale della convenuta, essendo errato avanzare denuncia-querela nei confronti dei testi escussi nei giudizi giuslavoristici di primo grado e di appello per i reati pervisti e puniti dall'art. 372 c.p., poiché persona offesa dal reato di falsa testimonianza è esclusivamente lo Stato – collettività così come correttamente richiamato dal PM nella propria richiesta di archiviazione e per aver instaurato il giudizio civile n. 929/2018 in assenza assoluta della prova del presupposto necessario per configurare una ipotesi di chance, della prova del nesso eziologico tra la stessa ed il danno patito, della la prova della sussistenza del danno stesso nonché della sua quantificazione, disancorato da qualunque parametro.
Quanto alla seconda censura, eccepiva l'erroneità dell'impostazione difensiva atteso che, non essendo stata accertata né in sede giuslavoristica né in sede penale, la falsità delle dichiarazioni rese dai testimoni, non sussisteva in radice il presupposto della chance asseritamente persa.
In relazione alle conseguenze dannose della responsabilità denunciata, assumeva di aver subito un danno patrimoniale derivante dalla condanna del al pagamento dei Pt_1 compensi di lite in favore di tutti i convenuti del giudizio n. 929/2018, quantificabile in euro 15.000,00 oltre rimborso forfettario e ritenute fiscali nonché un danno non patrimoniale per il grave patema d'animo cagionato “dalla pendenza e dalla incertezza dell'esito del giudizio in questione” (pag. 5 dell'atto di citazione), quantificato in complessivi euro 5.000,00.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.01.2023, si costituiva in giudizio , la quale in via principale eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea, chiarendo anzitutto di aver assistito l'attore esclusivamente nell'ambito del procedimento penale n. 5720/2016
2 R.G.N.R per falsa testimonianza ed in quello successivamente instaurato in sede civile (n. 929/2018 R.G.) nei confronti dei testimoni che, avendo reso testimonianze contraddittorie e reticenti nel giudizio per mobbing, avevano inciso in maniera determinante sull'esito del giudizio di appello, provocando la perdita definitiva del diritto al risarcimento del danno.
Deduceva, poi, la correttezza del proprio operato in considerazione del fatto che l'attore era senz'altro legittimato a presente denuncia-querela in relazione al reato di falsa testimonianza e che, in ogni caso, in conseguenza dell'instaurazione del procedimento penale non era derivato alcun danno in capo al medesimo.
Parimenti l'esito negativo del giudizio n. 929/2018 R.G. non poteva essere imputato ad una propria negligenza o ad un errore del professionista.
Instava pertanto per il rigetto della domanda attorea.
3. Con ordinanza dell'1.2.2023 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta da parte convenuta e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 5.07.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di taluni rinvii per esigenze organizzative dell'ufficio, all'udienza del 9.7.2025 – svoltasi innanzi allo scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
4. La domanda è infondata e va rigettata.
È anzitutto pacifico in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c. che l'attore ha conferito mandato all'avv.ta dapprima per presentare denuncia nei confronti di CP_1
, e per il delitto di cui all'art. 372 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 c.p. e, poi, per instaurare, sempre nei confronti dei predetti, giudizio risarcitorio per ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in €. 250.000,00, oltre €. 9.226,00 a titolo di danno patrimoniale.
Ciò posto, le doglianze attoree sono destituite di fondamento.
4.1 In primo luogo, l'assunto di parte attrice secondo cui “è tecnicamente errato avanzare querela-denuncia nei confronti dei testi escussi nei giudizi giuslavoristici richiamati di primo grado e di appello per i reati pervisti e puniti dall'art. 372 c.p., poiché persona offesa dal reato di falsa testimonianza è esclusivamente lo Stato – collettività così come correttamente richiamato dal PM nella propria richiesta di archiviazione” è erroneo nella misura in cui si consideri che nell'ordinanza di archiviazione emessa a definizione del procedimento penale n. 5720/2016 R.G.N.R (v. doc. 3 fascicolo di parte attrice) è stata affermata – in conformità all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità – la carenza di legittimazione in capo al danneggiato dal reato di falsa testimonianza (anche laddove, come in specie, sia denunciante) a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione svolta dal (cfr. ex multis Pt_1 Cass. penale, sez. VI, 05/04/2011, n. 15200 secondo cui: “Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato- collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla
3 richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.”).
In altri termini, diversamente da quanto vorrebbe far credere l'attore, non è stata affermata la carenza di legittimazione in capo al a presentare denuncia per il reato Pt_1 di falsa testimonianza, bensì la carenza di legittimazione in capo al medesimo a proporre opposizione avverso l'ordinanza di archiviazione.
Tanto chiarito, in relazione a tale primo profilo, non si ritiene che siano configurabili gli estremi di una responsabilità di parte convenuta anche considerato che, accanto all'orientamento di legittimità più sopra richiamato - che esclude l'ammissibilità dell'opposizione proposta dal danneggiato dal reato -, si registra l'esistenza di un ulteriore (seppure minoritario) indirizzo ermeneutico secondo il quale il delitto di cui all'art. 372 c.p. riveste carattere plurioffensivo, e, pertanto, la norma tutela anche l'interesse del privato leso dalla falsa testimonianza, da ciò facendone derivare quale conseguenza che “il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa (secondaria) del reato in parola, tutelata come tale dalle garanzie procedimentali previste dagli art. 408-410 c.p.p., a cominciare dal diritto di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero”(in tal senso Cassazione penale , sez. VI , 09/06/1997 , n. 2285).
Peraltro, neppure si comprende quale sarebbe il pregiudizio derivato in capo al Pt_1 dalla citata declaratoria di inammissibilità
La doglianza non appare, quindi, condivisibile.
4.2 Parimenti privo di fondamento è, poi, anche il secondo profilo di responsabilità addebitato all'odierna convenuta.
In proposito si osserva che, secondo parte attrice, il giudizio per risarcimento del danno da perdita di chance non avrebbe dovuto essere proposto in considerazione del fatto che il presupposto della chance – ossia, sempre in tesi attorea, la falsità e/o contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi – non sarebbe mai venuta ad esistenza, non essendo stata accertata né in sede giuslavoristica né in sede penale la falsità della dichiarazioni anzidette.
Tale ricostruzione risulta in primo luogo fallace sotto un profilo logico, atteso che presupposto della chance perduta, per come lamentata nell'ambito del giudizio n. 929/2018 R.G, non è certo la falsità delle dichiarazioni rese dai testimoni, bensì la sussistenza degli estremi per il riconoscimento di una condotta mobbizzante ai danni del . Pt_1
In punto di diritto, si osserva che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'avvocato ha l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni. In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all'avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento (v. Cass. N. 24544/2009 e da Cass. n. 6782/2015, Cass. Civ. n. 9695/2016).
Va, poi, richiamato anche l'orientamento di legittimità invocato da parte convenuta secondo cui il quale, in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito
4 dal cliente sia valutata "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (Cass. 11.906/2016).
Ebbene, avuto riguardo al caso in esame, si ritiene che l'azione proposta con il patrocinio dell'avv.ta non sia da considerarsi né manifestamente priva di CP_1 fondamento né tantomeno censurabile, atteso in primis che la statuizione contenuta nell'ordinanza di archiviazione non è dotata di giudicato o comunque di efficacia vincolante in sede civile, sicché non può affermarsi che il giudizio risarcitorio promosso ex art. 2043 c.c. fosse assolutamente privo di probabilità di successo, non sussistendo ragioni di diritto ostative all'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese da , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Inoltre, non può sottacersi che è pacifico tra le parti che, nel giudizio di primo grado incardinato per “mobbing” presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, l'odierno attore è stato in parte vittorioso, il che induce ad affermare che non ricorressero circostanze tali da determinare l'insorgenza in capo al professionista di dissuadere il cliente dal promuovere un giudizio inutile e dannoso economicamente.
Dunque, escluso che l'iniziativa giudiziale promossa con il patrocinio dell'odierna convenuta fosse avventata o assolutamente priva di possibilità di successo e tenuto conto della natura della prestazione del professionista, l'inadempimento contestato non risulta sorretto da alcun valido elemento probatorio.
L'avvocato, invero, è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza, prudenza e osservanza delle leges artis, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento del risultato perseguito dal cliente, con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale obiettivo non è indice, di per sé, di inadempimento, dovendosi valutare la prestazione dell'avvocato alla stregua del parametro della diligenza professionale, ex art. 1176, comma 2 c.c.
4.3 A quanto sin qui detto va aggiunto che l'attore non ha neppure specificamente allegato che una strategia processuale diversa avrebbe –con valutazione ex ante- prodotto il medesimo risultato utile con maggiori possibilità di successo.
Dunque, la domanda attorea deve essere integramente rigettata.
5. Tenuto conto della natura delle questioni trattate, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Francesco Campagna, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria, 27.11.2025
Il Giudice Dott. Francesco Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Campagna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3263 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Reggio Calabria alla via D. Marvasi n. 5, presso lo studio dell'avv.ta Annalisa Morisani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Reggio Calabria, Via Crocefisso n. 15/C presso lo studio dell'avv.ta Alessandra Borruto, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
OGGETTO: Responsabilità professionale avvocato.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.7.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12.10.22 conveniva in giudizio Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati Controparte_1 nell'espletamento del mandato professionale conferitole.
A sostegno delle proprie ragioni esponeva che nell'anno 2009 aveva evocato in lite innanzi il Tribunale di Reggio Calabria la propria datrice di lavoro società
[...] per ivi sentirla condannare alla corresponsione in proprio favore della CP_2 somma di euro 250.000,00, a titolo di risarcimento del danno dallo stesso sofferto a causa di condotte vessatorie tenute in proprio danno da colleghi e superiori, integranti il cd. mobbing, tali da generargli un disagio psicofisico così grave e severo da indurlo a tentare il suicidio.
Il giudizio così introdotto era stato iscritto al n. n. 870/09 R.G. - sez. lavoro del Tribunale di Reggio Calabria all'esito del quale, a seguito di un'articolata fase istruttoria fondata essenzialmente su prova testimoniale, la domanda era stata parzialmente accolta con sentenza successivamente impugnata da CP_2 innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria che, accogliendo il mezzo di gravame
1 proposto, aveva definitivamente rigettato la domanda di risarcimento del danno da mobbing proposta dal . Pt_1
In data 12.7.2016, l'attore, ritenendo le dichiarazioni rese dai testi escussi nei giudizi anzidetti false, contraddittorie e reticenti, per mezzo dell'avv.ta , aveva CP_1 depositato denuncia-querela nei confronti dei predetti testi affinché venisse accertata l'eventuale violazione di norme penali in merito alle dichiarazioni rese.
Il procedimento penale conseguito alla presentazione della denuncia-querela (iscritto al n. 5720/2016 R.G.N.R.) si era concluso con ordinanza di archiviazione (in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M.) “in considerazione che nel delitto di falsa testimonianza persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, non potendo il privato danneggiato, da tale delitto, dirsi titolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma”.
Successivamente, il , sempre con il patrocinio dell'avv. ta , aveva Pt_1 CP_1 evocato in lite e - testi dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 giudizi sopra richiamati - per sentirli condannare al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in € 250.000,00, oltre € 9.226,00 quale danno patrimoniale, sostenendo che se le dichiarazioni rese dai testi fossero state veritiere, l'esito del giudizio civile per mobbing sarebbe stato con ogni probabilità a sé favorevole ed il relativo giudizio (iscritto al n. 929/2018) si era concluso con sentenza di rigetto e con condanna del alle spese processuali quantificate in € 5.000,00 oltre rimborso Pt_1 forfettario, IVA e CPA per ogni parte.
Deduceva, quindi, l'esistenza di una responsabilità professionale della convenuta, essendo errato avanzare denuncia-querela nei confronti dei testi escussi nei giudizi giuslavoristici di primo grado e di appello per i reati pervisti e puniti dall'art. 372 c.p., poiché persona offesa dal reato di falsa testimonianza è esclusivamente lo Stato – collettività così come correttamente richiamato dal PM nella propria richiesta di archiviazione e per aver instaurato il giudizio civile n. 929/2018 in assenza assoluta della prova del presupposto necessario per configurare una ipotesi di chance, della prova del nesso eziologico tra la stessa ed il danno patito, della la prova della sussistenza del danno stesso nonché della sua quantificazione, disancorato da qualunque parametro.
Quanto alla seconda censura, eccepiva l'erroneità dell'impostazione difensiva atteso che, non essendo stata accertata né in sede giuslavoristica né in sede penale, la falsità delle dichiarazioni rese dai testimoni, non sussisteva in radice il presupposto della chance asseritamente persa.
In relazione alle conseguenze dannose della responsabilità denunciata, assumeva di aver subito un danno patrimoniale derivante dalla condanna del al pagamento dei Pt_1 compensi di lite in favore di tutti i convenuti del giudizio n. 929/2018, quantificabile in euro 15.000,00 oltre rimborso forfettario e ritenute fiscali nonché un danno non patrimoniale per il grave patema d'animo cagionato “dalla pendenza e dalla incertezza dell'esito del giudizio in questione” (pag. 5 dell'atto di citazione), quantificato in complessivi euro 5.000,00.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.01.2023, si costituiva in giudizio , la quale in via principale eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea, chiarendo anzitutto di aver assistito l'attore esclusivamente nell'ambito del procedimento penale n. 5720/2016
2 R.G.N.R per falsa testimonianza ed in quello successivamente instaurato in sede civile (n. 929/2018 R.G.) nei confronti dei testimoni che, avendo reso testimonianze contraddittorie e reticenti nel giudizio per mobbing, avevano inciso in maniera determinante sull'esito del giudizio di appello, provocando la perdita definitiva del diritto al risarcimento del danno.
Deduceva, poi, la correttezza del proprio operato in considerazione del fatto che l'attore era senz'altro legittimato a presente denuncia-querela in relazione al reato di falsa testimonianza e che, in ogni caso, in conseguenza dell'instaurazione del procedimento penale non era derivato alcun danno in capo al medesimo.
Parimenti l'esito negativo del giudizio n. 929/2018 R.G. non poteva essere imputato ad una propria negligenza o ad un errore del professionista.
Instava pertanto per il rigetto della domanda attorea.
3. Con ordinanza dell'1.2.2023 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta da parte convenuta e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 5.07.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di taluni rinvii per esigenze organizzative dell'ufficio, all'udienza del 9.7.2025 – svoltasi innanzi allo scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
4. La domanda è infondata e va rigettata.
È anzitutto pacifico in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c. che l'attore ha conferito mandato all'avv.ta dapprima per presentare denuncia nei confronti di CP_1
, e per il delitto di cui all'art. 372 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 c.p. e, poi, per instaurare, sempre nei confronti dei predetti, giudizio risarcitorio per ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in €. 250.000,00, oltre €. 9.226,00 a titolo di danno patrimoniale.
Ciò posto, le doglianze attoree sono destituite di fondamento.
4.1 In primo luogo, l'assunto di parte attrice secondo cui “è tecnicamente errato avanzare querela-denuncia nei confronti dei testi escussi nei giudizi giuslavoristici richiamati di primo grado e di appello per i reati pervisti e puniti dall'art. 372 c.p., poiché persona offesa dal reato di falsa testimonianza è esclusivamente lo Stato – collettività così come correttamente richiamato dal PM nella propria richiesta di archiviazione” è erroneo nella misura in cui si consideri che nell'ordinanza di archiviazione emessa a definizione del procedimento penale n. 5720/2016 R.G.N.R (v. doc. 3 fascicolo di parte attrice) è stata affermata – in conformità all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità – la carenza di legittimazione in capo al danneggiato dal reato di falsa testimonianza (anche laddove, come in specie, sia denunciante) a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione svolta dal (cfr. ex multis Pt_1 Cass. penale, sez. VI, 05/04/2011, n. 15200 secondo cui: “Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato- collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla
3 richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.”).
In altri termini, diversamente da quanto vorrebbe far credere l'attore, non è stata affermata la carenza di legittimazione in capo al a presentare denuncia per il reato Pt_1 di falsa testimonianza, bensì la carenza di legittimazione in capo al medesimo a proporre opposizione avverso l'ordinanza di archiviazione.
Tanto chiarito, in relazione a tale primo profilo, non si ritiene che siano configurabili gli estremi di una responsabilità di parte convenuta anche considerato che, accanto all'orientamento di legittimità più sopra richiamato - che esclude l'ammissibilità dell'opposizione proposta dal danneggiato dal reato -, si registra l'esistenza di un ulteriore (seppure minoritario) indirizzo ermeneutico secondo il quale il delitto di cui all'art. 372 c.p. riveste carattere plurioffensivo, e, pertanto, la norma tutela anche l'interesse del privato leso dalla falsa testimonianza, da ciò facendone derivare quale conseguenza che “il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa (secondaria) del reato in parola, tutelata come tale dalle garanzie procedimentali previste dagli art. 408-410 c.p.p., a cominciare dal diritto di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero”(in tal senso Cassazione penale , sez. VI , 09/06/1997 , n. 2285).
Peraltro, neppure si comprende quale sarebbe il pregiudizio derivato in capo al Pt_1 dalla citata declaratoria di inammissibilità
La doglianza non appare, quindi, condivisibile.
4.2 Parimenti privo di fondamento è, poi, anche il secondo profilo di responsabilità addebitato all'odierna convenuta.
In proposito si osserva che, secondo parte attrice, il giudizio per risarcimento del danno da perdita di chance non avrebbe dovuto essere proposto in considerazione del fatto che il presupposto della chance – ossia, sempre in tesi attorea, la falsità e/o contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi – non sarebbe mai venuta ad esistenza, non essendo stata accertata né in sede giuslavoristica né in sede penale la falsità della dichiarazioni anzidette.
Tale ricostruzione risulta in primo luogo fallace sotto un profilo logico, atteso che presupposto della chance perduta, per come lamentata nell'ambito del giudizio n. 929/2018 R.G, non è certo la falsità delle dichiarazioni rese dai testimoni, bensì la sussistenza degli estremi per il riconoscimento di una condotta mobbizzante ai danni del . Pt_1
In punto di diritto, si osserva che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'avvocato ha l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni. In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all'avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento (v. Cass. N. 24544/2009 e da Cass. n. 6782/2015, Cass. Civ. n. 9695/2016).
Va, poi, richiamato anche l'orientamento di legittimità invocato da parte convenuta secondo cui il quale, in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito
4 dal cliente sia valutata "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (Cass. 11.906/2016).
Ebbene, avuto riguardo al caso in esame, si ritiene che l'azione proposta con il patrocinio dell'avv.ta non sia da considerarsi né manifestamente priva di CP_1 fondamento né tantomeno censurabile, atteso in primis che la statuizione contenuta nell'ordinanza di archiviazione non è dotata di giudicato o comunque di efficacia vincolante in sede civile, sicché non può affermarsi che il giudizio risarcitorio promosso ex art. 2043 c.c. fosse assolutamente privo di probabilità di successo, non sussistendo ragioni di diritto ostative all'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese da , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Inoltre, non può sottacersi che è pacifico tra le parti che, nel giudizio di primo grado incardinato per “mobbing” presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, l'odierno attore è stato in parte vittorioso, il che induce ad affermare che non ricorressero circostanze tali da determinare l'insorgenza in capo al professionista di dissuadere il cliente dal promuovere un giudizio inutile e dannoso economicamente.
Dunque, escluso che l'iniziativa giudiziale promossa con il patrocinio dell'odierna convenuta fosse avventata o assolutamente priva di possibilità di successo e tenuto conto della natura della prestazione del professionista, l'inadempimento contestato non risulta sorretto da alcun valido elemento probatorio.
L'avvocato, invero, è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza, prudenza e osservanza delle leges artis, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento del risultato perseguito dal cliente, con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale obiettivo non è indice, di per sé, di inadempimento, dovendosi valutare la prestazione dell'avvocato alla stregua del parametro della diligenza professionale, ex art. 1176, comma 2 c.c.
4.3 A quanto sin qui detto va aggiunto che l'attore non ha neppure specificamente allegato che una strategia processuale diversa avrebbe –con valutazione ex ante- prodotto il medesimo risultato utile con maggiori possibilità di successo.
Dunque, la domanda attorea deve essere integramente rigettata.
5. Tenuto conto della natura delle questioni trattate, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Francesco Campagna, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria, 27.11.2025
Il Giudice Dott. Francesco Campagna
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