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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
RI IA, RE
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2566/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14162/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54846 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma impugna la sentenza n.46172023 del 23/11/23 con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2017.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma chiedendo l'estromissione dal giudizio. Il primo Giudice ha accolto il ricorso ritenendo che la ricorrente avesse diritto all'esenzione Imu per l'anno 2017 in quanto nel giudizio di primo grado aveva dato prova del diritto all'esenzione, poiché non più soggetto passivo dell'imposta avendo concesso in uso ad altri soggetti gli immobili oggetto di accertamento, e pertanto doveva essere tenuta esente dal pagamento dell'imposta. Propone appello il Comune di Roma sostenendo che, quale ente impositore, non avrebbe potuto procedere all'annullamento o alla rettifica dell'atto impugnato, se non dopo che l'Agenzia delle entrate- ufficio del territorio, avesse provveduto a rettificare la proprietà degli immobili, eventualmente anche con valenza retroattiva. Nel caso di specie, sostiene il Comune di Roma, ancora fino al
23/05/2019, Resistente_1 risultava proprietaria esclusiva degli immobili in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto. Invero copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce che “in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU per identità di ratio, gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, ma non è previsto l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta “(cfr. Cass. n. 6380/2024).
Anche nel caso di specie, pertanto, sarebbe stato onere del contribuente, a fronte della notifica di un avviso di accertamento con il quale l'ente locale gli ha contestato il mancato pagamento dell'imposta municipale unica, di fornire la prova della ricorrenza, per gli immobili oggetto di accertamento, di un'ipotesi di difetto di legittimazione passiva per il pagamento dell'imposta, avendo concesso in uso a terzi gli immobili medesimi. Nonostante la parte abbia fatto riferimento, nel giudizio di primo grado, alla sentenza della Corte di Cassazione del 13/12/2018 n.11365/2019 che ha accertato il diritto d'uso dell'immobile in favore di soggetti terzi, volendo pertanto dimostrare che non era più legittimata passiva al pagamento dell'imposta, al contrario l'ufficio ha chiarito e dimostrato che tale sentenza non risulta trascritta, perciò non è opponibile a terzi e dunque è inidonea a produrre effetti nei confronti del Comune di Roma ai fini della pretesa di esenzione dal pagamento dell'IMU. Non è infatti onere dell'ente impositore procedere a rettificare i dati inerenti la proprietà di un immobile ma l'ente comunale deve limitarsi a calcolare l'imposta sulla base della rendita attribuita dal Catasto presso cui, fino al 23/05/2019, l'unica proprietaria dell'immobile in oggetto risultava ancora essere la signora Resistente_1 senza alcuna trascrizione di sentenze o di altri atti successivi che ne avessero modificato la proprietà. Sulla base delle predette circostanze risulta assolutamente corretto l'operato del Comune di Roma che ha richiesto il pagamento dell'imposta a colei che risultava titolare del diritto di proprietà sull'immobile sulla base delle informazioni acquisite dal Catasto. L'appello deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio che liquida per il primo grado in euro 500,00 e per il secondo grado in euro 600,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
RI IA, RE
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2566/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14162/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54846 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma impugna la sentenza n.46172023 del 23/11/23 con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2017.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma chiedendo l'estromissione dal giudizio. Il primo Giudice ha accolto il ricorso ritenendo che la ricorrente avesse diritto all'esenzione Imu per l'anno 2017 in quanto nel giudizio di primo grado aveva dato prova del diritto all'esenzione, poiché non più soggetto passivo dell'imposta avendo concesso in uso ad altri soggetti gli immobili oggetto di accertamento, e pertanto doveva essere tenuta esente dal pagamento dell'imposta. Propone appello il Comune di Roma sostenendo che, quale ente impositore, non avrebbe potuto procedere all'annullamento o alla rettifica dell'atto impugnato, se non dopo che l'Agenzia delle entrate- ufficio del territorio, avesse provveduto a rettificare la proprietà degli immobili, eventualmente anche con valenza retroattiva. Nel caso di specie, sostiene il Comune di Roma, ancora fino al
23/05/2019, Resistente_1 risultava proprietaria esclusiva degli immobili in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto. Invero copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce che “in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'IMU per identità di ratio, gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, ma non è previsto l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta “(cfr. Cass. n. 6380/2024).
Anche nel caso di specie, pertanto, sarebbe stato onere del contribuente, a fronte della notifica di un avviso di accertamento con il quale l'ente locale gli ha contestato il mancato pagamento dell'imposta municipale unica, di fornire la prova della ricorrenza, per gli immobili oggetto di accertamento, di un'ipotesi di difetto di legittimazione passiva per il pagamento dell'imposta, avendo concesso in uso a terzi gli immobili medesimi. Nonostante la parte abbia fatto riferimento, nel giudizio di primo grado, alla sentenza della Corte di Cassazione del 13/12/2018 n.11365/2019 che ha accertato il diritto d'uso dell'immobile in favore di soggetti terzi, volendo pertanto dimostrare che non era più legittimata passiva al pagamento dell'imposta, al contrario l'ufficio ha chiarito e dimostrato che tale sentenza non risulta trascritta, perciò non è opponibile a terzi e dunque è inidonea a produrre effetti nei confronti del Comune di Roma ai fini della pretesa di esenzione dal pagamento dell'IMU. Non è infatti onere dell'ente impositore procedere a rettificare i dati inerenti la proprietà di un immobile ma l'ente comunale deve limitarsi a calcolare l'imposta sulla base della rendita attribuita dal Catasto presso cui, fino al 23/05/2019, l'unica proprietaria dell'immobile in oggetto risultava ancora essere la signora Resistente_1 senza alcuna trascrizione di sentenze o di altri atti successivi che ne avessero modificato la proprietà. Sulla base delle predette circostanze risulta assolutamente corretto l'operato del Comune di Roma che ha richiesto il pagamento dell'imposta a colei che risultava titolare del diritto di proprietà sull'immobile sulla base delle informazioni acquisite dal Catasto. L'appello deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio che liquida per il primo grado in euro 500,00 e per il secondo grado in euro 600,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.