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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/09/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 985/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Galeazzi Roberto, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Baratta Barbara, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 07/08/2021 in AN (TR), che dall'unione è nato il figlio in data 25/02/2016 in Terni (TR), che il Persona_1 rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i genitori e viene collocato in Per_1 via preferenziale presso la madre, che pone la propria residenza e dimora in AN TR, Via Colle Melardone n. 5 piani 1 e 2, ex casa coniugale.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche con pernotto, tutte le volte che gli sarà possibile in base agli orari lavorativi, senza limitazione alcuna;
in ogni caso il figlio trascorrerà con il padre almeno due giorni a settimana e due fine settimana al mese in modo alternato, inoltre il figlio trascorrerà con il padre almeno 15 gg. all'anno durante le vacanze estive, in periodi da concordare tra i due genitori entro il 31 maggio di ogni anno, oltre a 7 gg. all'anno durante le vacanze di Natale, alternando annualmente il 24 dicembre con il 25 dicembre ed il 31 dicembre con il primo gennaio, oltre a 3 gg. durante le vacanze di Pasqua, alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4) La ex casa coniugale di AN, Via Colle Melardone n. 5 (p.lla 751 sub 3 del foglio 10 al NCEU di AN), viene assegnata in uso abitativo alla moglie in quanto collocataria del figlio.
5) Il marito verserà alla moglie un contributo di mantenimento di e 300,00 mensili fino a quando la stessa non avrà trovato una propria occupazione lavorativa;
6) Il marito verserà alla moglie € 400,00 mensili quale contributo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e Per_1 straordinarie in genere, se preventivamente concordate tra i due genitori.
7) La vettura Peugeot Clio viene assegnata in uso alla moglie per consentire i trasporti necessari agli spostamenti, per ragioni scolastiche, sanitarie e ricreative del figlio;
il costo del finanziamento acceso per l'acquisto della vettura Peugeot e le spese per bollo auto e assicurazione saranno sostenuti dal marito.”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2 coniugi per matrimonio celebrato in AN (TR) in data 07/08/2021 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AN (TR) (atto n.3, parte I, Uff.1, dell'anno 2021); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 985/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Galeazzi Roberto, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Baratta Barbara, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 07/08/2021 in AN (TR), che dall'unione è nato il figlio in data 25/02/2016 in Terni (TR), che il Persona_1 rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) il figlio è affidato congiuntamente a entrambi i genitori e viene collocato in Per_1 via preferenziale presso la madre, che pone la propria residenza e dimora in AN TR, Via Colle Melardone n. 5 piani 1 e 2, ex casa coniugale.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche con pernotto, tutte le volte che gli sarà possibile in base agli orari lavorativi, senza limitazione alcuna;
in ogni caso il figlio trascorrerà con il padre almeno due giorni a settimana e due fine settimana al mese in modo alternato, inoltre il figlio trascorrerà con il padre almeno 15 gg. all'anno durante le vacanze estive, in periodi da concordare tra i due genitori entro il 31 maggio di ogni anno, oltre a 7 gg. all'anno durante le vacanze di Natale, alternando annualmente il 24 dicembre con il 25 dicembre ed il 31 dicembre con il primo gennaio, oltre a 3 gg. durante le vacanze di Pasqua, alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4) La ex casa coniugale di AN, Via Colle Melardone n. 5 (p.lla 751 sub 3 del foglio 10 al NCEU di AN), viene assegnata in uso abitativo alla moglie in quanto collocataria del figlio.
5) Il marito verserà alla moglie un contributo di mantenimento di e 300,00 mensili fino a quando la stessa non avrà trovato una propria occupazione lavorativa;
6) Il marito verserà alla moglie € 400,00 mensili quale contributo di mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e Per_1 straordinarie in genere, se preventivamente concordate tra i due genitori.
7) La vettura Peugeot Clio viene assegnata in uso alla moglie per consentire i trasporti necessari agli spostamenti, per ragioni scolastiche, sanitarie e ricreative del figlio;
il costo del finanziamento acceso per l'acquisto della vettura Peugeot e le spese per bollo auto e assicurazione saranno sostenuti dal marito.”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2 coniugi per matrimonio celebrato in AN (TR) in data 07/08/2021 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AN (TR) (atto n.3, parte I, Uff.1, dell'anno 2021); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti