TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 21457/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 01/06/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 15/12/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
( c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGHELONE MARIA, con studio in CORSO PLEBISCITI, 3
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 17/03/1976 , rappresentata e difesa dall'avv. ROSSANO FRANCESCA CHIARA . con studio in
VIA MADONNA, 5 CORBETTA presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore del minore nata il [...], con studio in Milano CP_2 Persona_1 Via Cerva n. 22, nominata con provvedimento del 4.5.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.e vistati senza osservazioni in data 20.6.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“ Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere:
- RIGETTARE tutte le avverse domande di modifica avanzate in comparsa di costituzione dalla sig.ra
perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti CP_1 nella memoria integrativa del 24.01.23, avvalorati dalle motivazioni e corrette statuizioni adottate dal
Giudice della separazione con la pronunciata sentenza a cui ci si riporta integralmente anche in ordine CP_ all'eccepita infondatezza della domanda avanzata dalla sig.ra di assegnazione della casa coniugale, non sussistendo nella fattispecie in esame i necessari presupposti ex art. 337 sexies c.c. e per l'effetto si chiede:
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e in data 06.06.1998 a Pomigliano D'Arco, trascritto sia nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco - atti di matrimonio anno 1998 n. 62 - parte II – serie A – sia nei registri dello Stato Civile del Comune Milano atti di matrimonio anno 1998 n. 722 parte
II – serie B;
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco e di Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio nei relativi registri dello Stato Civile.
- CONFERMARE le statuizioni di cui alla pronunciata sentenza di separazione richiamate integralmente al n.5) del ricorso introduttivo, apportando la sola modifica in ordine all'affido della figlia
[...]
divenuta nel frattempo maggiorenne, ma non essendo la stessa ancora economicamente Per_2 autosufficiente confermare le statuizioni di cui alla pronunciata sentenza in ordine al suo mantenimento, per l'effetto omologare le seguenti condizioni: 1) confermare, se ritenuto opportuno dal Giudice adito alla luce delle conclusioni redatte dai Servizi Sociali e dal nominato Curatore nell'interesse del minore, l'affido del figlio minore nato l'11.4. Per_1
2010 al Comune di Bareggio con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione e alla salute che saranno assunte, in caso di disaccordo tra le parti, i dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che ha il minore con sé. Ci si rimette, comunque, sin da ora alla diversa decisione a cui dovesse eventualmente pervenire il Giudice adito sul previsto affido all'Ente e sulla opportunità di mantenere la delega ai Servizi Sociali del Comune di Bareggio e gli enti specialistici sul territorio di proseguire nei percorsi di sostegno già avviati nell'interesse del minore e per il tempo necessario;
Per_1 2) confermare che rimanga collocato presso entrambi i genitori (con residenza presso la madre Per_1 in Bareggio via Giotto 11), continuativamente, una settimana dalla madre e una settimana dal padre, con weekend alternati e con interruzione del previsto regime normale di frequentazione durante le:
Vacanze scolastiche natalizie: trascorrerà ad anni alterni una settimana dal 23 dicembre al 30
Per_1 dicembre pomeriggio con un genitore e dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 dicembre con l'altro genitore;
b)Vacanze scolastiche di Carnevale e Pasquali: trascorrerà ad anni alterni il
Per_1 Carnevale con un genitore e la Pasqua con l'altro; c)Ponti ed altre festività del calendario scolastico: le festività e i “ponti” che cadranno durante l'anno scolastico verranno trascorsi dal figlio con
Per_1 ciascun genitore in via alternata. Per la concreta ed esatta definizione di tutti i periodi indicati dovrà essere fatto riferimento, ogni anno, al calendario scolastico;
d)Vacanze Scolastiche estive:
Per_1 trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo estivo, quest'ultimo verrà concordato in base alle singole esigenze di lavoro dei genitori che dovranno darsene vicendevolmente comunicazione entro il 15 maggio di ogni anno. Il restante periodo verrà gestito da entrambi i genitori secondo il previsto regime normale di frequentazione.
3) Confermare a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, Per_1 con prima rivalutazione a gennaio 2023;
4) Confermare a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento di , con il quale vive Per_2 stabilmente, la madre si farà carico direttamente del suo mantenimento quando è con lei;
Per_2
5) Confermare l'accordo delle parti di ripartire nella misura del 50% ciascuno gli assegni familiari;
6) Confermare a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese extra per entrambi i figli come di seguito indicate “ a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
-avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. -il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata
o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre alle spese generali di studio e oneri di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario..”
Per : CP_1
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Affidare il minore ad entrambi i genitori, al termine del percorso di affidamento all'ente, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna e conseguente assegnazione della casa coniugale alla medesima;
3. Fino ad allora confermare i punti n. 7 e 8 della sentenza di separazione:
- Disporre le frequentazioni tra padre e figlio nei seguenti termini, pur restando inteso che, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici di , ed in accordo di volta in volta con la madre, il padre potrà tenere Per_1 con sé il minore anche in altri momenti rispetto a quelli sopra fissati:
- weekend alternati con la madre, dal venerdì sino alla domenica sera;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, ed il periodo esatto verrà concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni tra i due genitori, dalla chiusura di scuola fino al 30 gennaio e dal 31 gennaio al rientro a scuola;
il giorno di Natale, sarà il pranzo con il genitore che è di competenza Per_1 quella settimana e la cena con l'altro genitore che lo riaccompagnerà la mattina seguente a casa del genitore in quel momento collocatario;
durante la vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, ed alternati anche i ponti e le festività nazionali, fissate seguendo il calendario scolastico;
4. Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento del figlio minore in misura non inferiore ad € Pt_1
300,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo vita;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano;
oltre alla suddivisione al 50% dell'assegno unico. Con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio”.
Per CURATORE SPECIALE
1. confermare l'affido del minore al Comune di Bareggio (con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale in ordine alle scelte fondamentali in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale), per un periodo di due anni;
2. confermare il collocamento di presso entrambi i genitori, per cui il minore trascorrerà Persona_1 una settimana continuativa (da domenica a domenica) a casa di un genitore, e la settimana successiva con l'altro genitore, in via alternata, con suddivisione paritetica dei periodi di sospensione scolastica, e con fissazione della residenza anagrafica dello stesso presso la madre Bareggio in via Giotto n.11;
3. disporre il seguente calendario di suddivisione dei periodi di sospensione scolastica, assicurando tempi paritetici di con i genitori: Per_1 a) durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare tra i genitori se necessario con l'ausilio del Servizio Sociale entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
b) festività (intese quale giorno festivo senza “ponte”) e c.d. Ponti previsti dal calendario scolastico seguiranno l'alternanza delle settimane;
c) intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali e di Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore (quindi: Pasqua con un genitore e Carnevale con l'altro, ad anni alterni); d) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre ore 10.00 al 30 dicembre ore 16.00 e con l'altro genitore dalle ore 16.00 del 30 dicembre al 6 gennaio ore 20.00; il giorno di Natale, Per_1 sarà a pranzo con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo (dal 23 al 30 dicembre) e sarà a cena (con pernottamento) con l'altro genitore (quello con cui trascorrerà il secondo periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio) che lo preleverà e riaccompagnerà la mattina seguente;
4. incaricare il Servizio Sociale presso il Comune di Bareggio di:
* se necessario, coadiuvare fattivamente i genitori nella calendarizzazione di cui al punto 2 e 3;
* intervenire con una diversa rimodulazione dei tempi di permanenza per con entrambi i genitori qualora Per_1 si renda necessario a causa degli impegni lavorativi dei genitori ovvero alla luce delle esigenze personali, psicologiche, relazionali di , tenuto prioritariamente conto dei bisogni e delle esigenze del minore;
Per_1
* monitorare la condizione psicofisica di nel tempo e attivare tutti gli interventi via via ritenuti necessari Per_1 a favore del minore, quali in primis un sostegno psicologico a favore di , qualora disponibile o richiedente Per_1 in tal senso;
* mantenere un monitoraggio NPI a favore di;
Per_1
* riattivare e verificare la seria partecipazione dei genitori, se disponibili, a un percorso di supporto alla genitorialità con incontri congiunti o almeno disgiunti e in ogni caso avviare ogni intervento utile al fine di ridurre la conflittualità;
* mantenere un costante e stretto monitoraggio sul minore e sul nucleo, attraverso periodici colloqui anche con l'Istituto scolastico frequentato da;
Per_1
* segnalare con urgenza all'AG competente ogni situazione di pregiudizio per il minore . Per_1 4. disporre l'obbligo del padre di versare alla madre, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025, a titolo di contributo al mantenimento di , entro il 5 di ogni mese, la somma pari a € 270,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026);
5. confermare che i genitori percepiscano al 50% l'Assegno Unico Universale;
6. confermare che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio minore come da Linee Guida del Tribunale di Milano …omississ…: Con riserva di domandare con separata istanza la liquidazione delle spese della Curatela Speciale del minore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 CP_1
06.06.1998 a Pomigliano D'Arco, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, anno
1998 n. 62 - parte II – serie A e successivamente nei registri dello Stato Civile del Comune Milano anno
1998 n. 722 parte II – serie B dalla unione nascevano tre figli: l'08.09.1998, maggiorenne ed Persona_3
economicamente autosufficiente;
, il 07.09.2004, anche lei oggi maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente e nato l'[...] ancora minorenne, Per_1
i coniugi si separavano giudizialmente con sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 18.01.22 con la quale veniva stabilito l'affidamento al Comune di Bareggio dei due figli, allora minori, ed con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in relazione Per_2 Per_1
alle decisioni di maggior interesse per i figli, il collocamento di presso il padre, che se ne assumeva Per_2 integralmente il mantenimento ordinario, e quello di a settimane alterne presso l'uno o l'altro Per_1
genitore con residenza anagrafica presso la madre, che con quest'ultima continuava a vivere nella casa coniugale, per accordo con il marito, essendo stata rigettata la domanda di assegnazione per assenza dei presupposti, poneva a carico del padre, stante la elevata differenza reddituale tra i genitori, un assegno perequativo al mantenimento di nelle misura di € 200,00 mensili e a carico dei genitori al 50% Per_1 ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli, con ricorso depositato il 31 maggio 2022, chiedeva in via principale la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione, argomentando esclusivamente con un mancato raggiungimento di diverso accordo con la moglie,
con comparsa del 16.112022 si costituiva aderendo alla domanda inerente al CP_1 vincolo ma imputando il mancato raggiungimento dell'accordo alle pretese del ricorrente che avrebbe voluto imporle come condizione imprescindibile la vendita della casa coniugale, chiedeva la fissazione di un termine di affidamento del figlio ai servizi sociali, prevedendosi allo spirare la riviviscenza Per_1
del condiviso ai genitori, con collocamento privilegiato del ragazzo presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, frequentazioni con il padre limitate ai week end, da alternarsi con lei, ed un aumento dell'assegno perequativo ad € 300,00 mensili, all'udienza presidenziale del 22 novembre 2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, confermava integralmente le statuizioni della sentenza di separazione, rilevava una altissima conflittualità ed una totale mancanza di comunicazione tra le parti e pertanto disponeva l'invio da parte dell'ente ) in collaborazione con i Parte_2 [...]
di una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare e del Parte_3
minore indicando anche tutti gli interventi in essere nei confronti dello stesso nucleo, disponendo Per_1 nel contempo che l'Ente Affidatario assicurasse ai genitori un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità, quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 16.3.2023, assegnando alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 24.11.2022, con la memoria integrativa il contestava gli assunti della resistente, ritenendo Pt_1
insussistenti i presupposti per un affidamento condiviso di né per un cambio così radicale delle Per_1 sue abitudini, insistendo per il collocamento a settimane alterne come nell'attualità, riservava ulteriori CP_ richieste all'esito del deposito della relazione dei servizi sociali;
con la comparsa di costituzione la insisteva nelle domande già formulate, ascrivendo le asperità e la conflittualità esclusivamente al carattere autoritario ed anaffettivo del ricorrente, il cui unico scopo era quello di crearle difficoltà, soprattutto economiche, nel termine assegnato dal giudice i servizi sociali depositavano la relazione richiesta, restituendo un quadro immutato dei rapporti nella coppia genitoriale – sottolineando tuttavia una maggiore riflessività nella madre cui invece corrispondeva un incremento del rancore verso di lei del padre – e nel contempo una crescita esponenziale delle problematiche di estremamente sofferente per le Per_1
dinamiche familiari, ed una sua seria esposizione a rischio evolutivo, pertanto all'udienza del 4 maggio
2023, il G.I. preso atto della volontà delle parti ad aderire ad un percorso di sostegno alla genitorialità e psicologico per nominava curatore speciale l'Avv. concedendole termine per la Per_1 CP_2
costituzione, confermava gli incarichi ai servizi sociali e specialistici ai quali assegnava termine per una elaborato di aggiornamento;
le parti non richiedevano termini istruttori e pertanto la causa veniva rinviata al 23.11.2023 per esame, nelle more si costituiva il Curatore speciale, sottolineando una situazione estremamente critica del minore, di cui i genitori non erano in grado di rendersi conto, ipotizzava l'impossibilità di un esito fausto del sostegno psicologico di in assenza di un cambio di modalità comunicativa delle parti, Per_1
concludeva quindi per reiterare, allo stato, l'affido all'ente; la relazione di aggiornamento dei servizi, coeva, evidenziava un quadro sovrapponibile, sicché all'udienza indicata, le parti si impegnavano ad avvicinarsi con maggiore serietà al percorso indicato dal Curatore e dai servizi, pertanto la causa veniva ulteriormente rinviata al 3 maggio 2024, all'udienza veniva dato atto della condizione generale del nucleo familiare, sostanzialmente immutata, il Curatore evidenziava la stanchezza di per la situazione in generale e Pt_4 Per_1
l'insofferenza verso il percorso di sostegno psicologico, che chiedeva di non frequentare più non reputando essere lui quello che ne aveva di bisogno, le parti confermano la volontà di proseguire con il supporto personale, chiedendo un approfondimento di alcuni episodi critici avvenuti in ambito scolastico di e che lo vedevano protagonista, quindi il Giudice rinviava al 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127 Per_1
ter cpc, disponendo che i Servizi procedessero nel monitoraggio del nucleo, sospendendo allo stato l'incarico di supporto a favore del minore, e mandando loro di accertare presso la scuola, di concerto con il Curatore, eventuali comportamenti critici del minore da segnalare immediatamente, e nel qual caso riprendendo il supporto necessario, con le note sostitutive dell'udienza le parti ed il curatore precisavano le conclusioni come Pt_4
sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti . Le parti non hanno chiesto i termini ex art. 183 VI c. cpc e le innumerevoli e puntuali relazioni dei servizi sociali, nonchè le riflessioni del Curatore Speciale, forniscono al Collegio il materiale probatorio necessario per la decisione in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, unica realmente in contestazione, essendo rimaste le domande economiche in posizione estremamente marginale. Peralto, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione in atti
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.06.1998 a Pomigliano D'Arco, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune anno 1998 n. 62 - parte II – serie A e successivamente nei registri dello Stato Civile del Comune Milano anno 1998 n. 722 parte II – serie B
e si sono separati giudizialmente con sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il
18.01.22 e passata in giudicato, a seguito di comparizione innanzi al presidente del 17.9.2019. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 31.5.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
La coppia genitoriale ha manifestato una elevatissima conflittualità sin dall'epoca della separazione, costringendo il Tribunale, già con la sentenza emessa in quel giudizio, ad affidare i due minori – all'epoca anche lo era – al comune di Bareggio. Per_2
Nel tempo, nonostante i presidi attivati e l'intervento massiccio dei servizi sociali e specialistici, la situazione non è assolutamente migliorata anzi, a tratti, ha assunto connotati di reale allarme per la cui situazione psicologica e comportamentale lo ha esposto a pericoli - di vario genere e Per_1
natura esemplarmente evidenziati nelle relazioni e dal Curatore speciale – di cui i genitori non hanno mostrato rendersi conto.
Il mancato superamento delle acrimonie personali, il progressivo irrigidimento soprattutto del che sembra non aver ben accettato la nuova situazione sentimentale della moglie, la iper Pt_1 reattività di quest'ultima ai comportamenti del resistente, hanno portato i servizi sociali ed il Curatore, ad escludere categoricamente che si possa anche solo ipotizzare un cambiamento d'affido, come auspicato dalla madre al termine di un breve ulteriore affidamento ai servizi, in favore invece di una previsione di mantenimento della misura, per il termine massimo di due anni come da Legge 184/1983 art. 5 bis applicabile in via analogica.
Il Collegio, pertanto, in adesione delle indicazioni del Curatore speciale e dei servizi affidatari, chiare precise e concordanti, e della richiesta in tal senso anche del padre, consapevole della incomunicabilità tra i genitori, non può accogliere la richiesta materna di limitare a pochi mesi il procrastinare dell'affido ai servizi sociali del comune di Baraggio, che invece devo essere investiti dell'incombente come da richiesta dell'Avv. CP_2
I genitori inoltre, ai quali vengono date le date le prescrizioni di cui in dispositivo, devono seriamente attivarsi per implementare la loro genitorialità, e non solo con enunciazione labiale come fatto per l'intera durata del giudizio. Diversamente devono prendere coscienza che il perdurare di una situazione da loro colpevolmente causata che espone il minore, ormai nella piena adolescenza, a rischi seri e difficilmente arginabili, potrà portare l'autorità giudiziaria competente, su segnalazione dei servizi affidatari, a pronunzia di limitazione ancora più incisiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, in casi estremi, anche al collocamento del minore al di fuori della famiglia.
In auspicabile assenza di segnalazioni di ulteriori situazioni critiche, trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di che avrà compiuto 17 anni, potrà tornare in capo ai genitori nella forma Per_1 dell'affidamento condiviso.
Quanto ai tempi di permanenza con i genitori non sussistono validi motivi per accogliere la richiesta materna di modifica, peraltro estremamente incisiva, essendo desiderio più volte manifestato da di non alterare l'attuale regolamentazione già prevista dalla separazione, e cioè a settimane Per_1
alterne con l'uno o con l'altro genitore, che tanto il Curatore speciale quanto i servizi affidatari reputano assolutamente rispondente al suo primario interesse e che certamente elimina gli ulteriori motivi di frizione che potrebbero ingenerarsi tra le parti in conseguenza di un collocamento diversamente articolato. Non essendo stata prevista nella separazione una regolamentazione delle vacanze, poiché si confidava in una maggiore collaborazione genitoriale, invece totalmente naufragata, ed essendovi delle piccole differenze tra le richieste delle parti, il Collegio ritiene di dover accogliere le istanze del Curatore, riportate in dispositivo, ovviamente salvo diversi e migliori accordi tra le parti, sentito che ormai Per_1
ha 15 anni, i cui desideri ed impegni vanno tenuti in preminente considerazione. avrà la sua residenza anagrafica in Bareggio (MI) via Giotto 11, in quella che era stata Per_1
l'abitazione della famiglia nella quale attualmente vive nei periodi che trascorre con la madre. L'assegnazione della casa coniugale
Anche sul punto, in assenza di modifica dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, Per_1
va integralmente confermata la sentenza di separazione, già recepita dal provvedimento presidenziale. CP_ Il mancato accoglimento delle istanze avanzate dalla e la conferma del collocamento paritetico del minore, infatti, va venire meno i presupposti per l'assegnazione all'uno o all'altro genitore dell'abitazione che era stata della famiglia, in comproprietà tra le parti, come del resto era già avvenuto in fase separativa, dove l'analoga domanda era stata parimenti rigettata. L'aspetto, quindi, viene lasciato CP_ all'accordo tra i proprietari che, attualmente e salvo ripensamenti, prevede il permanere della nell'appartamento per averlo i coniugi pattuito con la separazione, circostanza di cui il Tribunale ha tenuto, e terrà conto, nella determinazione dell'assegno perequativo per il mantenimento di Per_1
Le condizioni economiche
L'aspetto economico non è stato particolarmente determinante nel giudizio, essendo rimasta la questione pacificamente marginale e mantenuta in un range di richieste, seppur contrapposte, del tutto ininfluente sulla reale condizione delle parti.
Invero il ha chiesto la conferma, anche sul punto, della separazione – e pertanto un Pt_1
CP_ assegno di € 200,00 attualizzato all'oggi – mentre la ha chiesto venisse aumentato ad € 300,00. Il curatore ha proposto una ipotesi mediana di € 270,00.
In punto si osserva che ora, come al tempo della separazione, vi è un divario molto evidente nelle posizioni reddituali tra le parti, pertanto correttamente, pur in una situazione di tempi paritetici, è stato
CP_ previsto il versamento da parte del ed in favore della . Del resto il diritto non è stato mai Pt_1
contestato dal ricorrente, si tratta soltanto di valutare se vi sono i presupposti per un suo incremento.
Considerato l'importo attuale in virtù della rivalutazione - € 230,00 circa – e le indubbiamente accresciute esigenze di che al momento della separazione era poco più che un bambino ed oggi Per_1 invece ha 15 anni, ritiene il Collegio di poter accogliere la domanda della resistente e pertanto l'importo può essere definitivamente fissato in € 300,00 mensili, reputato congruo ai sensi e per gli effetti dell'art.
CP_ 337 ter cpc: importo che come già accennato tiene conto della voce di mantenimento indiretto che la riceve, continuando a vivere in quella che fu la casa coniugale in comproprietà pur in assenza di titolo di assegnazione, per accordo con il e senza pagamento di alcun corrispettivo. Pt_1
Il padre invece, come da accordi separativi, provvederà integralmente al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente che con lui vive e che incontra la Per_2 madre secondo i reciproci desideri, mentre le spese straordinarie come previste dalle linee guida della
Corte di appello e Tribunale di Milano per entrambi i figli verranno sopportate al 50% ciascuno dai genitori. Anche l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, verrà in egual misura suddiviso tra i genitori.
Le spese di lite
CP_ Vista la natura necessaria del giudizio sullo status, la soccombenza della in ordine alla domande relative ai tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e conseguente assegnazione della casa coniugale e quella del con riferimento all'entità dell'assegno perequativo, il Collegio Pt_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, mentre quelle del Curatore Speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidate a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 06.06.1998 a Pomigliano D'Arco, trascritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile del medesimo comune anno 1998 n. 62 - parte II – serie A e successivamente nei registri dello
Stato Civile del Comune Milano anno 1998 n. 722 parte II – serie B;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione della sentenza al Comune di Milano, ove pure il matrimonio è stato trascritto;
3. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) Per_1
al Servizio Sociale del Comune di Bareggio per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione dei genitori e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
5.Dispone il collocamento del figlio minore a settimane alterne con ciascun genitore, mantenendo la sua residenza anagrafica in Bareggio, Via Giotto n. 11 presso l'abitazione materna;
6. Dispone, così assicurando tempi paritetici di con i genitori, il seguente calendario di Per_1
suddivisione dei periodi di sospensione scolastica,
a) durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare tra i genitori se necessario con l'ausilio del Servizio Sociale entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
b) festività (intese quale giorno festivo senza “ponte”) e c.d. Ponti previsti dal calendario scolastico seguiranno l'alternanza delle settimane;
c) intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali e di Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore e più specificatamente Pasqua con un genitore e Carnevale con l'altro, ad anni alterni;
d) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre ore 10.00 al 30 dicembre ore 16.00 e con l'altro genitore dalle ore 16.00 del 30 dicembre al 6 gennaio ore 20.00; il giorno di Natale, sarà a pranzo con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo e sarà a cena con pernottamento Per_1 con l'altro genitore, che lo preleverà e riaccompagnerà la mattina seguente.
7.Incarica il Servizio Sociale affidatario, ove necessario, di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione con i genitori con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, sentito il minore medesimo, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
8.Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
9.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i Specialistici , Pt_3 Parte_3 ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di ripristinare, ove ritenuto necessario, l'intervento di supporto psicologico per il minore, attualmente sospeso e di attivare/proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per entrambi i genitori, se non svolti in maniera autonoma, disponendo in tal caso l'acquisizione periodica di relazione sull'andamento degli stessi;
10.Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore;
11.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici Pt_3
avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di
[...]
pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
12.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza da Aprile 2025 ( prima rivalutazione Aprile 2026);
13.Dispone che il padre provveda in maniera diretta ed esclusiva al mantenimento della figlia , Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
14. Dispone che entrambi i genitori sopportino nella misura del 50% le spese extra per entrambi i figli come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
15.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori;
16.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale del Comune di Bareggio affidatario, al Curatore Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento.
Milano, 12.3.2025
Il Giudice rel est. dott. Susanna Terni
Il Presidente
dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 01/06/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 15/12/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
( c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGHELONE MARIA, con studio in CORSO PLEBISCITI, 3
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 17/03/1976 , rappresentata e difesa dall'avv. ROSSANO FRANCESCA CHIARA . con studio in
VIA MADONNA, 5 CORBETTA presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore del minore nata il [...], con studio in Milano CP_2 Persona_1 Via Cerva n. 22, nominata con provvedimento del 4.5.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.e vistati senza osservazioni in data 20.6.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“ Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere:
- RIGETTARE tutte le avverse domande di modifica avanzate in comparsa di costituzione dalla sig.ra
perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti CP_1 nella memoria integrativa del 24.01.23, avvalorati dalle motivazioni e corrette statuizioni adottate dal
Giudice della separazione con la pronunciata sentenza a cui ci si riporta integralmente anche in ordine CP_ all'eccepita infondatezza della domanda avanzata dalla sig.ra di assegnazione della casa coniugale, non sussistendo nella fattispecie in esame i necessari presupposti ex art. 337 sexies c.c. e per l'effetto si chiede:
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e in data 06.06.1998 a Pomigliano D'Arco, trascritto sia nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco - atti di matrimonio anno 1998 n. 62 - parte II – serie A – sia nei registri dello Stato Civile del Comune Milano atti di matrimonio anno 1998 n. 722 parte
II – serie B;
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco e di Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio nei relativi registri dello Stato Civile.
- CONFERMARE le statuizioni di cui alla pronunciata sentenza di separazione richiamate integralmente al n.5) del ricorso introduttivo, apportando la sola modifica in ordine all'affido della figlia
[...]
divenuta nel frattempo maggiorenne, ma non essendo la stessa ancora economicamente Per_2 autosufficiente confermare le statuizioni di cui alla pronunciata sentenza in ordine al suo mantenimento, per l'effetto omologare le seguenti condizioni: 1) confermare, se ritenuto opportuno dal Giudice adito alla luce delle conclusioni redatte dai Servizi Sociali e dal nominato Curatore nell'interesse del minore, l'affido del figlio minore nato l'11.4. Per_1
2010 al Comune di Bareggio con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione e alla salute che saranno assunte, in caso di disaccordo tra le parti, i dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che ha il minore con sé. Ci si rimette, comunque, sin da ora alla diversa decisione a cui dovesse eventualmente pervenire il Giudice adito sul previsto affido all'Ente e sulla opportunità di mantenere la delega ai Servizi Sociali del Comune di Bareggio e gli enti specialistici sul territorio di proseguire nei percorsi di sostegno già avviati nell'interesse del minore e per il tempo necessario;
Per_1 2) confermare che rimanga collocato presso entrambi i genitori (con residenza presso la madre Per_1 in Bareggio via Giotto 11), continuativamente, una settimana dalla madre e una settimana dal padre, con weekend alternati e con interruzione del previsto regime normale di frequentazione durante le:
Vacanze scolastiche natalizie: trascorrerà ad anni alterni una settimana dal 23 dicembre al 30
Per_1 dicembre pomeriggio con un genitore e dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 dicembre con l'altro genitore;
b)Vacanze scolastiche di Carnevale e Pasquali: trascorrerà ad anni alterni il
Per_1 Carnevale con un genitore e la Pasqua con l'altro; c)Ponti ed altre festività del calendario scolastico: le festività e i “ponti” che cadranno durante l'anno scolastico verranno trascorsi dal figlio con
Per_1 ciascun genitore in via alternata. Per la concreta ed esatta definizione di tutti i periodi indicati dovrà essere fatto riferimento, ogni anno, al calendario scolastico;
d)Vacanze Scolastiche estive:
Per_1 trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo estivo, quest'ultimo verrà concordato in base alle singole esigenze di lavoro dei genitori che dovranno darsene vicendevolmente comunicazione entro il 15 maggio di ogni anno. Il restante periodo verrà gestito da entrambi i genitori secondo il previsto regime normale di frequentazione.
3) Confermare a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, Per_1 con prima rivalutazione a gennaio 2023;
4) Confermare a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento di , con il quale vive Per_2 stabilmente, la madre si farà carico direttamente del suo mantenimento quando è con lei;
Per_2
5) Confermare l'accordo delle parti di ripartire nella misura del 50% ciascuno gli assegni familiari;
6) Confermare a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese extra per entrambi i figli come di seguito indicate “ a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
-avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. -il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata
o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre alle spese generali di studio e oneri di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario..”
Per : CP_1
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Affidare il minore ad entrambi i genitori, al termine del percorso di affidamento all'ente, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna e conseguente assegnazione della casa coniugale alla medesima;
3. Fino ad allora confermare i punti n. 7 e 8 della sentenza di separazione:
- Disporre le frequentazioni tra padre e figlio nei seguenti termini, pur restando inteso che, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici di , ed in accordo di volta in volta con la madre, il padre potrà tenere Per_1 con sé il minore anche in altri momenti rispetto a quelli sopra fissati:
- weekend alternati con la madre, dal venerdì sino alla domenica sera;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, ed il periodo esatto verrà concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni tra i due genitori, dalla chiusura di scuola fino al 30 gennaio e dal 31 gennaio al rientro a scuola;
il giorno di Natale, sarà il pranzo con il genitore che è di competenza Per_1 quella settimana e la cena con l'altro genitore che lo riaccompagnerà la mattina seguente a casa del genitore in quel momento collocatario;
durante la vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, ed alternati anche i ponti e le festività nazionali, fissate seguendo il calendario scolastico;
4. Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento del figlio minore in misura non inferiore ad € Pt_1
300,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo vita;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano;
oltre alla suddivisione al 50% dell'assegno unico. Con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio”.
Per CURATORE SPECIALE
1. confermare l'affido del minore al Comune di Bareggio (con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale in ordine alle scelte fondamentali in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale), per un periodo di due anni;
2. confermare il collocamento di presso entrambi i genitori, per cui il minore trascorrerà Persona_1 una settimana continuativa (da domenica a domenica) a casa di un genitore, e la settimana successiva con l'altro genitore, in via alternata, con suddivisione paritetica dei periodi di sospensione scolastica, e con fissazione della residenza anagrafica dello stesso presso la madre Bareggio in via Giotto n.11;
3. disporre il seguente calendario di suddivisione dei periodi di sospensione scolastica, assicurando tempi paritetici di con i genitori: Per_1 a) durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare tra i genitori se necessario con l'ausilio del Servizio Sociale entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
b) festività (intese quale giorno festivo senza “ponte”) e c.d. Ponti previsti dal calendario scolastico seguiranno l'alternanza delle settimane;
c) intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali e di Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore (quindi: Pasqua con un genitore e Carnevale con l'altro, ad anni alterni); d) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre ore 10.00 al 30 dicembre ore 16.00 e con l'altro genitore dalle ore 16.00 del 30 dicembre al 6 gennaio ore 20.00; il giorno di Natale, Per_1 sarà a pranzo con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo (dal 23 al 30 dicembre) e sarà a cena (con pernottamento) con l'altro genitore (quello con cui trascorrerà il secondo periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio) che lo preleverà e riaccompagnerà la mattina seguente;
4. incaricare il Servizio Sociale presso il Comune di Bareggio di:
* se necessario, coadiuvare fattivamente i genitori nella calendarizzazione di cui al punto 2 e 3;
* intervenire con una diversa rimodulazione dei tempi di permanenza per con entrambi i genitori qualora Per_1 si renda necessario a causa degli impegni lavorativi dei genitori ovvero alla luce delle esigenze personali, psicologiche, relazionali di , tenuto prioritariamente conto dei bisogni e delle esigenze del minore;
Per_1
* monitorare la condizione psicofisica di nel tempo e attivare tutti gli interventi via via ritenuti necessari Per_1 a favore del minore, quali in primis un sostegno psicologico a favore di , qualora disponibile o richiedente Per_1 in tal senso;
* mantenere un monitoraggio NPI a favore di;
Per_1
* riattivare e verificare la seria partecipazione dei genitori, se disponibili, a un percorso di supporto alla genitorialità con incontri congiunti o almeno disgiunti e in ogni caso avviare ogni intervento utile al fine di ridurre la conflittualità;
* mantenere un costante e stretto monitoraggio sul minore e sul nucleo, attraverso periodici colloqui anche con l'Istituto scolastico frequentato da;
Per_1
* segnalare con urgenza all'AG competente ogni situazione di pregiudizio per il minore . Per_1 4. disporre l'obbligo del padre di versare alla madre, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025, a titolo di contributo al mantenimento di , entro il 5 di ogni mese, la somma pari a € 270,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026);
5. confermare che i genitori percepiscano al 50% l'Assegno Unico Universale;
6. confermare che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio minore come da Linee Guida del Tribunale di Milano …omississ…: Con riserva di domandare con separata istanza la liquidazione delle spese della Curatela Speciale del minore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 CP_1
06.06.1998 a Pomigliano D'Arco, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, anno
1998 n. 62 - parte II – serie A e successivamente nei registri dello Stato Civile del Comune Milano anno
1998 n. 722 parte II – serie B dalla unione nascevano tre figli: l'08.09.1998, maggiorenne ed Persona_3
economicamente autosufficiente;
, il 07.09.2004, anche lei oggi maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente e nato l'[...] ancora minorenne, Per_1
i coniugi si separavano giudizialmente con sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 18.01.22 con la quale veniva stabilito l'affidamento al Comune di Bareggio dei due figli, allora minori, ed con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale in relazione Per_2 Per_1
alle decisioni di maggior interesse per i figli, il collocamento di presso il padre, che se ne assumeva Per_2 integralmente il mantenimento ordinario, e quello di a settimane alterne presso l'uno o l'altro Per_1
genitore con residenza anagrafica presso la madre, che con quest'ultima continuava a vivere nella casa coniugale, per accordo con il marito, essendo stata rigettata la domanda di assegnazione per assenza dei presupposti, poneva a carico del padre, stante la elevata differenza reddituale tra i genitori, un assegno perequativo al mantenimento di nelle misura di € 200,00 mensili e a carico dei genitori al 50% Per_1 ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli, con ricorso depositato il 31 maggio 2022, chiedeva in via principale la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione, argomentando esclusivamente con un mancato raggiungimento di diverso accordo con la moglie,
con comparsa del 16.112022 si costituiva aderendo alla domanda inerente al CP_1 vincolo ma imputando il mancato raggiungimento dell'accordo alle pretese del ricorrente che avrebbe voluto imporle come condizione imprescindibile la vendita della casa coniugale, chiedeva la fissazione di un termine di affidamento del figlio ai servizi sociali, prevedendosi allo spirare la riviviscenza Per_1
del condiviso ai genitori, con collocamento privilegiato del ragazzo presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, frequentazioni con il padre limitate ai week end, da alternarsi con lei, ed un aumento dell'assegno perequativo ad € 300,00 mensili, all'udienza presidenziale del 22 novembre 2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, confermava integralmente le statuizioni della sentenza di separazione, rilevava una altissima conflittualità ed una totale mancanza di comunicazione tra le parti e pertanto disponeva l'invio da parte dell'ente ) in collaborazione con i Parte_2 [...]
di una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare e del Parte_3
minore indicando anche tutti gli interventi in essere nei confronti dello stesso nucleo, disponendo Per_1 nel contempo che l'Ente Affidatario assicurasse ai genitori un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità, quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 16.3.2023, assegnando alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 24.11.2022, con la memoria integrativa il contestava gli assunti della resistente, ritenendo Pt_1
insussistenti i presupposti per un affidamento condiviso di né per un cambio così radicale delle Per_1 sue abitudini, insistendo per il collocamento a settimane alterne come nell'attualità, riservava ulteriori CP_ richieste all'esito del deposito della relazione dei servizi sociali;
con la comparsa di costituzione la insisteva nelle domande già formulate, ascrivendo le asperità e la conflittualità esclusivamente al carattere autoritario ed anaffettivo del ricorrente, il cui unico scopo era quello di crearle difficoltà, soprattutto economiche, nel termine assegnato dal giudice i servizi sociali depositavano la relazione richiesta, restituendo un quadro immutato dei rapporti nella coppia genitoriale – sottolineando tuttavia una maggiore riflessività nella madre cui invece corrispondeva un incremento del rancore verso di lei del padre – e nel contempo una crescita esponenziale delle problematiche di estremamente sofferente per le Per_1
dinamiche familiari, ed una sua seria esposizione a rischio evolutivo, pertanto all'udienza del 4 maggio
2023, il G.I. preso atto della volontà delle parti ad aderire ad un percorso di sostegno alla genitorialità e psicologico per nominava curatore speciale l'Avv. concedendole termine per la Per_1 CP_2
costituzione, confermava gli incarichi ai servizi sociali e specialistici ai quali assegnava termine per una elaborato di aggiornamento;
le parti non richiedevano termini istruttori e pertanto la causa veniva rinviata al 23.11.2023 per esame, nelle more si costituiva il Curatore speciale, sottolineando una situazione estremamente critica del minore, di cui i genitori non erano in grado di rendersi conto, ipotizzava l'impossibilità di un esito fausto del sostegno psicologico di in assenza di un cambio di modalità comunicativa delle parti, Per_1
concludeva quindi per reiterare, allo stato, l'affido all'ente; la relazione di aggiornamento dei servizi, coeva, evidenziava un quadro sovrapponibile, sicché all'udienza indicata, le parti si impegnavano ad avvicinarsi con maggiore serietà al percorso indicato dal Curatore e dai servizi, pertanto la causa veniva ulteriormente rinviata al 3 maggio 2024, all'udienza veniva dato atto della condizione generale del nucleo familiare, sostanzialmente immutata, il Curatore evidenziava la stanchezza di per la situazione in generale e Pt_4 Per_1
l'insofferenza verso il percorso di sostegno psicologico, che chiedeva di non frequentare più non reputando essere lui quello che ne aveva di bisogno, le parti confermano la volontà di proseguire con il supporto personale, chiedendo un approfondimento di alcuni episodi critici avvenuti in ambito scolastico di e che lo vedevano protagonista, quindi il Giudice rinviava al 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127 Per_1
ter cpc, disponendo che i Servizi procedessero nel monitoraggio del nucleo, sospendendo allo stato l'incarico di supporto a favore del minore, e mandando loro di accertare presso la scuola, di concerto con il Curatore, eventuali comportamenti critici del minore da segnalare immediatamente, e nel qual caso riprendendo il supporto necessario, con le note sostitutive dell'udienza le parti ed il curatore precisavano le conclusioni come Pt_4
sopra trascritte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.3.2025
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti . Le parti non hanno chiesto i termini ex art. 183 VI c. cpc e le innumerevoli e puntuali relazioni dei servizi sociali, nonchè le riflessioni del Curatore Speciale, forniscono al Collegio il materiale probatorio necessario per la decisione in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, unica realmente in contestazione, essendo rimaste le domande economiche in posizione estremamente marginale. Peralto, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione in atti
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.06.1998 a Pomigliano D'Arco, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune anno 1998 n. 62 - parte II – serie A e successivamente nei registri dello Stato Civile del Comune Milano anno 1998 n. 722 parte II – serie B
e si sono separati giudizialmente con sentenza n. 287/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il
18.01.22 e passata in giudicato, a seguito di comparizione innanzi al presidente del 17.9.2019. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 31.5.2022), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
La coppia genitoriale ha manifestato una elevatissima conflittualità sin dall'epoca della separazione, costringendo il Tribunale, già con la sentenza emessa in quel giudizio, ad affidare i due minori – all'epoca anche lo era – al comune di Bareggio. Per_2
Nel tempo, nonostante i presidi attivati e l'intervento massiccio dei servizi sociali e specialistici, la situazione non è assolutamente migliorata anzi, a tratti, ha assunto connotati di reale allarme per la cui situazione psicologica e comportamentale lo ha esposto a pericoli - di vario genere e Per_1
natura esemplarmente evidenziati nelle relazioni e dal Curatore speciale – di cui i genitori non hanno mostrato rendersi conto.
Il mancato superamento delle acrimonie personali, il progressivo irrigidimento soprattutto del che sembra non aver ben accettato la nuova situazione sentimentale della moglie, la iper Pt_1 reattività di quest'ultima ai comportamenti del resistente, hanno portato i servizi sociali ed il Curatore, ad escludere categoricamente che si possa anche solo ipotizzare un cambiamento d'affido, come auspicato dalla madre al termine di un breve ulteriore affidamento ai servizi, in favore invece di una previsione di mantenimento della misura, per il termine massimo di due anni come da Legge 184/1983 art. 5 bis applicabile in via analogica.
Il Collegio, pertanto, in adesione delle indicazioni del Curatore speciale e dei servizi affidatari, chiare precise e concordanti, e della richiesta in tal senso anche del padre, consapevole della incomunicabilità tra i genitori, non può accogliere la richiesta materna di limitare a pochi mesi il procrastinare dell'affido ai servizi sociali del comune di Baraggio, che invece devo essere investiti dell'incombente come da richiesta dell'Avv. CP_2
I genitori inoltre, ai quali vengono date le date le prescrizioni di cui in dispositivo, devono seriamente attivarsi per implementare la loro genitorialità, e non solo con enunciazione labiale come fatto per l'intera durata del giudizio. Diversamente devono prendere coscienza che il perdurare di una situazione da loro colpevolmente causata che espone il minore, ormai nella piena adolescenza, a rischi seri e difficilmente arginabili, potrà portare l'autorità giudiziaria competente, su segnalazione dei servizi affidatari, a pronunzia di limitazione ancora più incisiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, in casi estremi, anche al collocamento del minore al di fuori della famiglia.
In auspicabile assenza di segnalazioni di ulteriori situazioni critiche, trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di che avrà compiuto 17 anni, potrà tornare in capo ai genitori nella forma Per_1 dell'affidamento condiviso.
Quanto ai tempi di permanenza con i genitori non sussistono validi motivi per accogliere la richiesta materna di modifica, peraltro estremamente incisiva, essendo desiderio più volte manifestato da di non alterare l'attuale regolamentazione già prevista dalla separazione, e cioè a settimane Per_1
alterne con l'uno o con l'altro genitore, che tanto il Curatore speciale quanto i servizi affidatari reputano assolutamente rispondente al suo primario interesse e che certamente elimina gli ulteriori motivi di frizione che potrebbero ingenerarsi tra le parti in conseguenza di un collocamento diversamente articolato. Non essendo stata prevista nella separazione una regolamentazione delle vacanze, poiché si confidava in una maggiore collaborazione genitoriale, invece totalmente naufragata, ed essendovi delle piccole differenze tra le richieste delle parti, il Collegio ritiene di dover accogliere le istanze del Curatore, riportate in dispositivo, ovviamente salvo diversi e migliori accordi tra le parti, sentito che ormai Per_1
ha 15 anni, i cui desideri ed impegni vanno tenuti in preminente considerazione. avrà la sua residenza anagrafica in Bareggio (MI) via Giotto 11, in quella che era stata Per_1
l'abitazione della famiglia nella quale attualmente vive nei periodi che trascorre con la madre. L'assegnazione della casa coniugale
Anche sul punto, in assenza di modifica dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, Per_1
va integralmente confermata la sentenza di separazione, già recepita dal provvedimento presidenziale. CP_ Il mancato accoglimento delle istanze avanzate dalla e la conferma del collocamento paritetico del minore, infatti, va venire meno i presupposti per l'assegnazione all'uno o all'altro genitore dell'abitazione che era stata della famiglia, in comproprietà tra le parti, come del resto era già avvenuto in fase separativa, dove l'analoga domanda era stata parimenti rigettata. L'aspetto, quindi, viene lasciato CP_ all'accordo tra i proprietari che, attualmente e salvo ripensamenti, prevede il permanere della nell'appartamento per averlo i coniugi pattuito con la separazione, circostanza di cui il Tribunale ha tenuto, e terrà conto, nella determinazione dell'assegno perequativo per il mantenimento di Per_1
Le condizioni economiche
L'aspetto economico non è stato particolarmente determinante nel giudizio, essendo rimasta la questione pacificamente marginale e mantenuta in un range di richieste, seppur contrapposte, del tutto ininfluente sulla reale condizione delle parti.
Invero il ha chiesto la conferma, anche sul punto, della separazione – e pertanto un Pt_1
CP_ assegno di € 200,00 attualizzato all'oggi – mentre la ha chiesto venisse aumentato ad € 300,00. Il curatore ha proposto una ipotesi mediana di € 270,00.
In punto si osserva che ora, come al tempo della separazione, vi è un divario molto evidente nelle posizioni reddituali tra le parti, pertanto correttamente, pur in una situazione di tempi paritetici, è stato
CP_ previsto il versamento da parte del ed in favore della . Del resto il diritto non è stato mai Pt_1
contestato dal ricorrente, si tratta soltanto di valutare se vi sono i presupposti per un suo incremento.
Considerato l'importo attuale in virtù della rivalutazione - € 230,00 circa – e le indubbiamente accresciute esigenze di che al momento della separazione era poco più che un bambino ed oggi Per_1 invece ha 15 anni, ritiene il Collegio di poter accogliere la domanda della resistente e pertanto l'importo può essere definitivamente fissato in € 300,00 mensili, reputato congruo ai sensi e per gli effetti dell'art.
CP_ 337 ter cpc: importo che come già accennato tiene conto della voce di mantenimento indiretto che la riceve, continuando a vivere in quella che fu la casa coniugale in comproprietà pur in assenza di titolo di assegnazione, per accordo con il e senza pagamento di alcun corrispettivo. Pt_1
Il padre invece, come da accordi separativi, provvederà integralmente al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente che con lui vive e che incontra la Per_2 madre secondo i reciproci desideri, mentre le spese straordinarie come previste dalle linee guida della
Corte di appello e Tribunale di Milano per entrambi i figli verranno sopportate al 50% ciascuno dai genitori. Anche l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, verrà in egual misura suddiviso tra i genitori.
Le spese di lite
CP_ Vista la natura necessaria del giudizio sullo status, la soccombenza della in ordine alla domande relative ai tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e conseguente assegnazione della casa coniugale e quella del con riferimento all'entità dell'assegno perequativo, il Collegio Pt_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, mentre quelle del Curatore Speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidate a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 06.06.1998 a Pomigliano D'Arco, trascritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile del medesimo comune anno 1998 n. 62 - parte II – serie A e successivamente nei registri dello
Stato Civile del Comune Milano anno 1998 n. 722 parte II – serie B;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione della sentenza al Comune di Milano, ove pure il matrimonio è stato trascritto;
3. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) Per_1
al Servizio Sociale del Comune di Bareggio per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione dei genitori e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
5.Dispone il collocamento del figlio minore a settimane alterne con ciascun genitore, mantenendo la sua residenza anagrafica in Bareggio, Via Giotto n. 11 presso l'abitazione materna;
6. Dispone, così assicurando tempi paritetici di con i genitori, il seguente calendario di Per_1
suddivisione dei periodi di sospensione scolastica,
a) durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare tra i genitori se necessario con l'ausilio del Servizio Sociale entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
b) festività (intese quale giorno festivo senza “ponte”) e c.d. Ponti previsti dal calendario scolastico seguiranno l'alternanza delle settimane;
c) intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali e di Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore e più specificatamente Pasqua con un genitore e Carnevale con l'altro, ad anni alterni;
d) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con un genitore dal 23 dicembre ore 10.00 al 30 dicembre ore 16.00 e con l'altro genitore dalle ore 16.00 del 30 dicembre al 6 gennaio ore 20.00; il giorno di Natale, sarà a pranzo con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo e sarà a cena con pernottamento Per_1 con l'altro genitore, che lo preleverà e riaccompagnerà la mattina seguente.
7.Incarica il Servizio Sociale affidatario, ove necessario, di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione con i genitori con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, sentito il minore medesimo, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
8.Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
9.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i Specialistici , Pt_3 Parte_3 ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di ripristinare, ove ritenuto necessario, l'intervento di supporto psicologico per il minore, attualmente sospeso e di attivare/proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per entrambi i genitori, se non svolti in maniera autonoma, disponendo in tal caso l'acquisizione periodica di relazione sull'andamento degli stessi;
10.Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore;
11.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici Pt_3
avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di
[...]
pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
12.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza da Aprile 2025 ( prima rivalutazione Aprile 2026);
13.Dispone che il padre provveda in maniera diretta ed esclusiva al mantenimento della figlia , Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
14. Dispone che entrambi i genitori sopportino nella misura del 50% le spese extra per entrambi i figli come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
15.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori;
16.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale del Comune di Bareggio affidatario, al Curatore Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento.
Milano, 12.3.2025
Il Giudice rel est. dott. Susanna Terni
Il Presidente
dott. Anna Cattaneo