Art. 19.
L'art. 48 e' sostituito dal seguente:
"La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue.
Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".
L'art. 48 e' sostituito dal seguente:
"La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue.
Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".