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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6784/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonia Valentina Palmisano e dell'Avv. Livia Verrilli che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angelo Russo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI
“Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lissone in data 18/09/2004 in regime di separazione dei beni, matrimonio registrato in Atti di matrimonio, parte II serie A n. 74 e trascritto presso il Comune di Lissone (doc. 1) alle seguenti condizioni:
1) viene affidata congiuntamente ai genitori anche se continuerà a vivere con la madre;
Per_1
2) La NO rinuncia espressamente a richiedere al signor anche in Parte_1 Pt_2 futuro, un mantenimento a favore della figlia . Per_1
pagina 1 di 4 3) La NO rinuncia al proprio credito di cui al punto 11 de, ricorso qui Parte_1 trascritto: Da tale querela scaturiva il procedimento penale RGNR 4840/14 innanzi al Tribunale di Monza, all'esito del quale il sig. con sentenza n. 16127/2020 del 27/10/2020 (doc. 5), veniva Pt_2 condannato a risarcire alla NO , come parte civile, una provvisionale liquidata in euro Parte_1 5.000,00 oltre alla refusione delle spese legali liquidate in euro 1.900,00 oltre oneri, oltre a riconoscere la sussistenza di un danno da reato da liquidarsi in separata sede civile.
4) ha l'età di 16 anni e regolamenterà direttamente con il padre i tempi e le modalità di Per_1 incontro.
5) il sig. cede a saldo e stralcio di ogni dovuto, alla sig.ra che Parte_2 Parte_1 accetta la piena proprietà dei 2/8 della casa coniugale sita in BIASSONO via PO 10-12, a Lui pervenuta in forza di atto a firma Notaio dott.ssa del 19.06.2009 n. 6462 rep e n. Persona_2 2762 racc., ed a detto atto le parti fanno pieno riferimento tanto per una migliore identificazione dell'immobile oggetto del presente atto quanto per i patti, condizioni e servitù in esso contenuti e richiamati che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti.
Il bene immobile compravenduto, facente parte dello stabile condominiale in BIASSONO via PO 10- 12- così individuato al Nuovo catasto Edilizia Urbana:
Identificazione catastale: appartamento
• foglio 4 particella 711 sub. 51 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita 658,48 Euro, indirizzo catastale: via Po 10/12, piano:
1-s1,
Coerenze: dell'alloggio: area soprastante giardino in uso esclusivo (sub.153) per due lati, appartamento al sub.52, pianerottolo e vano scale, area soprastante giardino in uso esclusivo della cantina: corridoio comune altra cantina, terrapieno, altra cantina box singolo.
• foglio 4 particella 711 sub. 121 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 7, consistenza 17 mq, rendita 71,99 Euro, indirizzo catastale: Via Po 10, piano: s1,
Coerenze: altra autorimessa, corsello di manovra, altra autorimessa e cantina
La parte cedente presta ogni garanzia di legge ed in particolare quella di evizione dichiarando che la casa oggi ceduta è di sua piena ed esclusiva proprietà.
Ai sensi dell'art. 3, comma 13 ter e seguenti L. 26/6/90 n. 165, la parte cedente dichiara che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è già scaduto alla data odierna.
2) La NO di OR si accolla tutte le spese necessarie per il trasferimento immobiliare ex Pt_1 Legge 74 del 1987.
3) rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale, esonerando il competente conservatore Parte_2 da ogni e qualsivoglia responsabilità. Il predetto oggetto della vendita è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con fissi ed infissi e con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessione, pertinenza e servitù sia attiva che passiva, così come spetta alla parte cedente in forza dei titoli di proprietà e del possesso. dichiara di ben conoscere ed accettare il Parte_1 regolamento di Condominio, con annesse tabelle millesimali e planimetrie. pagina 2 di 4 Proprietà, possesso e materiale godimento dell'unità immobiliare si trasferiscono a Parte_1 per ogni effetto utile ed oneroso a datare dalla pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale di Monza per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
4) La NO si assume l'obbligo di provvedere alla trascrizione del trasferimento Parte_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, con esonero della Cancelleria da ogni adempimento relativo a detto incombente e da ogni conseguente responsabilità.
5) I Coniugi danno atto che con l'esatta esecuzione di quanto previsto e concordato nel presente atto, avranno definito ogni rapporto pregresso di ordine patrimoniale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
Le parti, tramite il procuratore, richiamata e vista la normativa con riguardo ai giudizi in materia di famiglia e di procedimenti congiunti, tendenti a favorire, con il consenso espresso delle parti, la trattazione scritta ed il deposito telematico degli atti e delle note scritte in sostituzione della fissanda Udienza, esprimono la volontà comune e concorde sia di addivenire alla trattazione scritta della presente causa con rinuncia espressa alla comparizione alla udienza ex art. 473 – bis, n. 51 c.p.c. con conferma delle condizioni di cui al presente ricorso per scioglimento del matrimonio e reciprocamente rinunciano al deposito giudiziale della documentazione sempre di cui all' art 473-bis.51, comma 3, c.p.c.;
I coniugi confermano le condizioni qui concordate e rinunciano fin d'ora all'impugnazione della sentenza”.
Con note scritte depositate in data 20.11.2025, le parti hanno precisato che “il trasferimento immobiliare indicato in atti avverrà con atto notarile successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1769 emessa dal Tribunale di Monza in data 28.5.2015, pubblicata il 17.6.2015 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Lissone il 18.9.2004 (trascritto al n. 74 Parte II
[...] Parte_2 Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2004) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6784/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonia Valentina Palmisano e dell'Avv. Livia Verrilli che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angelo Russo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI
“Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lissone in data 18/09/2004 in regime di separazione dei beni, matrimonio registrato in Atti di matrimonio, parte II serie A n. 74 e trascritto presso il Comune di Lissone (doc. 1) alle seguenti condizioni:
1) viene affidata congiuntamente ai genitori anche se continuerà a vivere con la madre;
Per_1
2) La NO rinuncia espressamente a richiedere al signor anche in Parte_1 Pt_2 futuro, un mantenimento a favore della figlia . Per_1
pagina 1 di 4 3) La NO rinuncia al proprio credito di cui al punto 11 de, ricorso qui Parte_1 trascritto: Da tale querela scaturiva il procedimento penale RGNR 4840/14 innanzi al Tribunale di Monza, all'esito del quale il sig. con sentenza n. 16127/2020 del 27/10/2020 (doc. 5), veniva Pt_2 condannato a risarcire alla NO , come parte civile, una provvisionale liquidata in euro Parte_1 5.000,00 oltre alla refusione delle spese legali liquidate in euro 1.900,00 oltre oneri, oltre a riconoscere la sussistenza di un danno da reato da liquidarsi in separata sede civile.
4) ha l'età di 16 anni e regolamenterà direttamente con il padre i tempi e le modalità di Per_1 incontro.
5) il sig. cede a saldo e stralcio di ogni dovuto, alla sig.ra che Parte_2 Parte_1 accetta la piena proprietà dei 2/8 della casa coniugale sita in BIASSONO via PO 10-12, a Lui pervenuta in forza di atto a firma Notaio dott.ssa del 19.06.2009 n. 6462 rep e n. Persona_2 2762 racc., ed a detto atto le parti fanno pieno riferimento tanto per una migliore identificazione dell'immobile oggetto del presente atto quanto per i patti, condizioni e servitù in esso contenuti e richiamati che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti.
Il bene immobile compravenduto, facente parte dello stabile condominiale in BIASSONO via PO 10- 12- così individuato al Nuovo catasto Edilizia Urbana:
Identificazione catastale: appartamento
• foglio 4 particella 711 sub. 51 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita 658,48 Euro, indirizzo catastale: via Po 10/12, piano:
1-s1,
Coerenze: dell'alloggio: area soprastante giardino in uso esclusivo (sub.153) per due lati, appartamento al sub.52, pianerottolo e vano scale, area soprastante giardino in uso esclusivo della cantina: corridoio comune altra cantina, terrapieno, altra cantina box singolo.
• foglio 4 particella 711 sub. 121 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 7, consistenza 17 mq, rendita 71,99 Euro, indirizzo catastale: Via Po 10, piano: s1,
Coerenze: altra autorimessa, corsello di manovra, altra autorimessa e cantina
La parte cedente presta ogni garanzia di legge ed in particolare quella di evizione dichiarando che la casa oggi ceduta è di sua piena ed esclusiva proprietà.
Ai sensi dell'art. 3, comma 13 ter e seguenti L. 26/6/90 n. 165, la parte cedente dichiara che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è già scaduto alla data odierna.
2) La NO di OR si accolla tutte le spese necessarie per il trasferimento immobiliare ex Pt_1 Legge 74 del 1987.
3) rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale, esonerando il competente conservatore Parte_2 da ogni e qualsivoglia responsabilità. Il predetto oggetto della vendita è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con fissi ed infissi e con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessione, pertinenza e servitù sia attiva che passiva, così come spetta alla parte cedente in forza dei titoli di proprietà e del possesso. dichiara di ben conoscere ed accettare il Parte_1 regolamento di Condominio, con annesse tabelle millesimali e planimetrie. pagina 2 di 4 Proprietà, possesso e materiale godimento dell'unità immobiliare si trasferiscono a Parte_1 per ogni effetto utile ed oneroso a datare dalla pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale di Monza per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
4) La NO si assume l'obbligo di provvedere alla trascrizione del trasferimento Parte_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, con esonero della Cancelleria da ogni adempimento relativo a detto incombente e da ogni conseguente responsabilità.
5) I Coniugi danno atto che con l'esatta esecuzione di quanto previsto e concordato nel presente atto, avranno definito ogni rapporto pregresso di ordine patrimoniale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
Le parti, tramite il procuratore, richiamata e vista la normativa con riguardo ai giudizi in materia di famiglia e di procedimenti congiunti, tendenti a favorire, con il consenso espresso delle parti, la trattazione scritta ed il deposito telematico degli atti e delle note scritte in sostituzione della fissanda Udienza, esprimono la volontà comune e concorde sia di addivenire alla trattazione scritta della presente causa con rinuncia espressa alla comparizione alla udienza ex art. 473 – bis, n. 51 c.p.c. con conferma delle condizioni di cui al presente ricorso per scioglimento del matrimonio e reciprocamente rinunciano al deposito giudiziale della documentazione sempre di cui all' art 473-bis.51, comma 3, c.p.c.;
I coniugi confermano le condizioni qui concordate e rinunciano fin d'ora all'impugnazione della sentenza”.
Con note scritte depositate in data 20.11.2025, le parti hanno precisato che “il trasferimento immobiliare indicato in atti avverrà con atto notarile successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1769 emessa dal Tribunale di Monza in data 28.5.2015, pubblicata il 17.6.2015 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 3 di 4 dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Lissone il 18.9.2004 (trascritto al n. 74 Parte II
[...] Parte_2 Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2004) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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