Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 19 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/01/2022, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2022
N. 00089/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2020, proposto da
ZA MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto, 43;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Guardia di Finanza - Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. AG.E.A.- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. 2020.34202 del 19.05.2020, notificata in data 06.10.2020, avente ad oggetto “richiesta di restituzione somme indebitamente percepite”, con cui viene intimato all'Ing. MI ZA, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola (cessata nel 2015) Contrade di Puglia S.r.l., la restituzione entro 60 giorni dell'importo pari ad euro 16.534,31 e trasmesso il provvedimento di accertamento definitivo del relativo credito;
- del provvedimento di accertamento definitivo del credito, a firma del Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'Organismo Pagatore, prot. AG.E.A. n. 2020.34201 del 19.05.2020, recante: (a) la disposizione in ordine all'aggiornamento della base dati del Registro Nazionale Titoli per quanto riguarda l'utilizzo dei titoli assegnati alla Società “Contrade di Puglia Società Agricola” S.r.l. per l'annualità 2013, al fine del loro annullamento con restituzione del relativo plafond alla Riserva Nazionale, precisando che tale attività sarà eseguita dagli uffici competenti di AG.E.A - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con separato procedimento; (b) l'accertamento definitivo nei confronti della Società (cessata nel 2015) “Contrade di Puglia Società Agricola” S.r.l. della sussistenza del credito di euro 16.534,31 in favore di A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per indebita percezione dei contributi erogati per il settore Domanda Unica - campagna 2013, comunicato unitamente alla precedente nota;
- ove occorra, della nota di trasmissione della Guardia di Finanza - Gruppo di Lecce prot. n. 0066244 del 09.02.2018, pervenuta ad AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in pari data ed acquisita al protocollo con il n. 10122, avente ad oggetto il processo verbale di constatazione per violazione della L. n. 898/1986, mai comunicata al ricorrente e conosciuta solo perché richiamata nel provvedimento impugnato;
- sempre ove occorra, della nota prot. AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. 2019.47588 del 29.05.2019, mai notificata all'odierna ricorrente e conosciuta solo perché richiamata nel provvedimento impugnato, con cui quest’ultima, nel trasmettere il provvedimento cautelare di sospensione di erogazione dei premi di cui alla nota prot. AG.E.A- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, n. 2019.47585 del 29.05.2019, ha comunicato l'avvio del procedimento volto al definitivo accertamento della irregolarità segnalata dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Lecce;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Guardia di Finanza - Comando Generale e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to L. Brattoli in sostituzione dell'avv.to G. Manelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato in data 5.12.2020 e depositato in data 19.10.2020, il sig. ZA MI nella qualità di legale rappresentate della cessata (nel 2015) “Contrade di Puglia Società Agricola S.r.l.” chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 19.05.2020, notificato in data 6.10.2020, con il quale AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura gli ha intimato di restituire la somma di Euro 16.534,31 entro sessanta giorni dalla ricezione della precitata comunicazione, decorsi i quali la stessa avrebbe emesso ordinanza di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/2010, con l’aggravio di ulteriori interessi, nonché del presupposto provvedimento di accertamento definitivo del credito (prot. AG.E.A. n. 2020.34201), alla prima allegato, relativi alla Domanda Unica di Pagamento per accesso alla Riserva Nazionale dei titoli di cui all’art. 41 del Reg. (CE) n. 73/2009 - nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 2, lett. l), del Reg. (CE) n. 1120/2009 - in ordine alla quale il 27.01.2014 veniva erogato in favore della Contrade di Puglia Società Agricola S.r.l. l’importo complessivo di Euro 16.534,31.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41, CO. 2, REG. (CE) N. 73/2009, DELL’ART. 2, LETT. L), REG. (CE) N. 1120/2009 – DELLA CIRCOLARE ACIU.2013.805 DEL 16.07.2013 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ ED ILLEGITTIMITA’MANIFESTA.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, CO. 1, L. N. 898/1986 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, 8 E 10 L. N. 241/1990 E SS.MM.II. – MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
1.2. In data 21.12.2020 si è costituta in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza - Comando Generale.
All’esito della Camera di Consiglio del 14.1.2021, con ordinanza collegiale n. 34/2021, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.
Successivamente le parti hanno svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla pubblica udienza del 22.12.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto nei sensi di seguito indicati.
Ritiene, invero, il Collegio sufficiente ribadire quanto già statuito con la citata ordinanza cautelare n. 34/2021 (non appellata), con cui questo Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris in quanto “ i provvedimenti impugnati, con i quali AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha intimato, sostanzialmente, alla Società ricorrente il rimborso entro 60 giorni della complessiva somma di € 16.534,31, precedentemente erogata, risultano basati sull’erroneo presupposto (già stigmatizzato da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 221/2020 -non appellata-, pronunciata nel ricorso n. 214/2020) della falsità delle dichiarazioni rese dal sig. ZA MI, legale rappresentante della Società Agricola Contrade di Puglia s.r.l., in ordine ai requisiti di cui all’art. 41, paragrafo 2, lettera l), del Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione secondo cui “nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola della persona giuridica”; invero, come accertato nell’ambito del procedimento penale n. 10057/17 R.G.N.R. (avviato per il reato previsto dall’art. 316 ter c.p. e definito a mezzo di decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce del 9 novembre 2018), il ricorrente risulta aver assunto la carica di amministratore della Agroenergie Mazzarella dall’1 aprile 2011 al 12 aprile 2012 e della Società Agricola Orus s.r.l. dal 23 novembre 2010 al 12 aprile 2012 e, quindi, in data successiva alla costituzione della Società Agricola Contrade di Puglia S.r.l. (avvenuta nel 2010) sicchè, effettivamente, non aveva svolto attività agricola nei cinque anni precedenti al 2010; -la tesi, formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, secondo cui dalla visura storica, estratta telematicamente, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, emergerebbe che la Società “Contrade di Puglia Società Agricola S.r.l in liquidazione” sebbene costituita il 22.03.2010 ed iscritta nella Sezione ordinaria il 10.05.2012, avrebbe iniziato l’attività di impresa agricola solo in data 15.04.2013, appare contrastare con gli ulteriori elementi - anch’essi presenti nella suindicata visura storica - dai quali sembra emergere che detta Società, inizialmente costituita (il 22.03.2010) con oggetto sociale “coltivazione della terra, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse dirette alla trasformazione dei prodotti agricoli…”, abbia poi solo variato tale oggetto, svolgendo come attività prevalente “coltivazione di semi oleosi”, in data 15.4.2013; -l’ apparente discrasia esistente nella citata visura storica rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce - come rilevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato - in ordine all’effettivo inizio dell’attività agricola da parte della Società ricorrente, appare, allo stato, giustificarsi con la modificazione dell’attività agricola con la “coltivazione dei semi oleosi” nell’anno 2013, fermo restando l’inizio effettivo dell’attività agricola (sia pure con un diverso oggetto sociale) in data 22.03.2010” .
2.2. A tanto deve solo aggiungersi che, con sentenza n. 204 dell’8 febbraio 2021, pronunciata nell’ambito del ricorso n. 214/2020, con cui è stata accolta la domanda di annullamento azionata dal Sig. Niccolò RG, cessionario dei titoli della Società Agricola Contrade di Puglia S.r.l., questo Tribunale ha confermato la veridicità della dichiarazione resa dall’Ing. MI ZA nell’avanzare domanda di accesso alla Riserva Nazionale dei titoli per ottenere il contributo FEAGA per la campagna 2013 nell’interesse della (oramai cessata) società “Contrade di Puglia Società Agricola S.r.l.” (cedente i titoli), rilevando che “ Come acclarato nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. (avviato per il reato previsto dall’art. 316 ter c.p. e definito a mezzo di decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce del 9 novembre 2018), il predetto -OMISSIS- risulta aver assunto la carica di amministratore della -OMISSIS- dall’1 aprile 2011 al 12 aprile 2012 e della -OMISSIS-dal 23 novembre 2010 al 12 aprile 2012 e, quindi, in data successiva alla costituzione della -OMISSIS- (avvenuta nel 2010, come evincibile dalla relativa visura camerale in atti). Ne consegue che il -OMISSIS-, come dallo stesso dichiarato, non ha effettivamente svolto alcuna attività agricola né ha avuto alcun controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti al 2010 ”.
In definitiva, gli impugnati atti emessi dall’AG.E.A. sono illegittimi in quanto fondati sull’erroneo presupposto della non conformità della dichiarazione resa dall’Ing. MI ZA (nella qualità predetta) al dettato di cui all’art. 2 lett. l) del Regolamento (C.E.) n. 1120/2009.
3. Il ricorso deve pertanto essere accolto e conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati.
4. Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna AG.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO