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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sez. Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Ales-
sandra Angiuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 451/2023 R.G. affari contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Vecchia Carrara, n. 4, presso lo studio dell'avv. Gianluca Marino (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende per mandato a Email_1
margine dell'atto di citazione;
-ATTORE-
E
1 in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
All'udienza del 3.2.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte attrice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
innanzi a questo Tribunale esponendo: di aver sot- Controparte_1
toscritto con la convenuta un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori edili su un terreno sito in Crotone alla via Giappone n. 2;
che aveva ricevuto il preventivo, per € 52.000,00 complessivi;
che pertanto ave-
va versato la somma di € 7.700,00 in acconto su c/c indicato dalla convenuta;
che successivamente, su richiesta della convenuta, aveva fatto predisporre e inviato una perizia tecnica;
che tuttavia la convenuta non aveva mai dato inizio ai lavori né aveva restituito la somma pagata in acconto nonostante le diffide inviate. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inadempimento a carico di e la condanna della convenuta alla restituzione della Controparte_1
somma corrisposta in acconto oltre che al risarcimento del danno subito, da quantificare anche in via equitativa.
2. La convenuta, nonostante fosse stato regolarmente citata in giudizio,
non si costituiva e all'udienza del 7.12.2023 ne era dichiarata la contumacia.
2 3. Era successivamente svolta l'attività istruttoria, come richiesta da par-
te attrice.
4. La causa era dunque trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025,
sulle conclusioni precisate da parte attrice, che si riportava a quelle già formu-
late.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo posso-
no sinteticamente riepilogarsi come segue.
Risulta da allegazioni in fatto sostanzialmente incontestate o comunque incontrovertibilmente acclarate dalle produzioni documentali di causa che:
- in data 8.11.2018 aveva inviato a un Controparte_1 Parte_1
preventivo per lavori da compiersi per la costruzione di una villetta sul terreno sito in Crotone alla via Giappone, n. 2, per il costo complessivo di € 52.000,00;
- fatta predisporre una perizia di parte, versava la som- Parte_1
ma di € 7.700,00 a in data 2.11.2020, per la quale era stata Controparte_1
emessa fattura n. 15FE dell'1.11.2020.
Tenuto conto della documentazione esibita da parte attrice e dell'esito della prova per testi, deve rilevarsi che la domanda è solo parzialmente fonda-
3 ta e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
I testi escussi, (padre dell'attore) e Testimone_1 Testimone_2
(zio dell'attore) hanno dichiarato che aveva conferito l'incarico Parte_1
alla di eseguire dei lavori edili su un terreno posto in Controparte_1
Crotone alla Via Giappone n. 2 e che la società menzionata aveva inviato all'attore un dettagliato preventivo di lavori da eseguire, per un importo com-
plessivo pari ad € 52.000,00 oltre iva. Hanno inoltre dichiarato che il ave- Pt_1
va effettuato un bonifico pari ad € 7.700,00 sul c\c della società a titolo di ac-
conto lavori e che la aveva richiesto una relazione tecnica al Controparte_1
geom. , che l'aveva redatta. Hanno confermato che i lavori non sono mai Per_1
iniziati.
La prova degli assunti attorei può dirsi, pertanto, raggiunta in relazione al supporto documentale esibito ed all'esito della prova per testi.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., 12.1.2016, n. 299; Cass., 5.8.2011,
n. 17050), ritiene che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazio-
ne unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi rela-
tivi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
quando tale rapporto sia contestato, la fattura costituisce soltanto un mero indizio (Cass., 28.6.2010, n. 15383), mentre
“nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della pre-
stazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi
4 del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissi-
bili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti
dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Cass., 5.8.2011, n. 17050, cit.).
Ed infatti nella fattispecie in esame l'attore ha esibito il preventivo, la fattura delle somme corrisposte in acconto e la prova del bonifico e tali circo-
stanze sono state confermate dai testi sentiti.
La domanda di risarcimento del danno che l'attore avrebbe asseritamen-
te subito, invece, è rimasta priva di prova. L'attore si è infatti limitato a soste-
nere di aver subito un danno ulteriore ma non l'ha qualificato in alcun modo,
né è stata svolta un'attività istruttoria idonea per supportare la domanda.
Dev'essere pertanto rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato sulla somma riconosciuta (€ 7.700,00), dei valori medi di tariffa, opportunamente ri-
dotti, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta da , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato (R.G. n. C.F._1
451/2023) contro contrariis rejectis, così provvede: Controparte_1
5 accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta, condanna al pa- Controparte_1
gamento in favore di della somma di € 7.700,00 oltre interessi Parte_1
come per legge con decorrenza dalla data dell'esborso a quella di effettivo pa-
gamento;
rigetta la domanda di risarcimento del danno ulteriore;
condanna a rifondere delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali sostenute, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, ol-
tre IVA, CPA e compenso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso in Crotone, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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