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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14644 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Frettoni, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1429/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Padova, via Guizza 84, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Barbariol, dal quale è rappresentato e difeso;
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente-
Per parte ricorrente:
“[chiede] In via cautelare: con decreto inaudita altera parte, accertare e dichiarare in via cautelare il diritto all'unità familiare del sig. nei confronti della figlia minore Parte_1 Persona_1 nata il [...] in [...] e della moglie nata il [...] in [...], ai sensi degli Per_2 artt. 29 bis e ss. d.lgs. 286/1998, con ordine alla Ambasciata d'Italia a Islamabad di rilasciare il visto di ingresso di tipo D per ricongiungimento familiare in favore dei familiari e/o fissare un appuntamento a questo fine. In via principale: fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando al resistente un termine per la sua costituzione e successivamente, accertare e dichiarare in via cautelare il diritto all'unità familiare del sig. nei confronti della figlia minore Parte_1 nata il [...] in [...] e della moglie nata il [...] in [...]_2
Pakistan, ai sensi degli artt. 29 bis e ss. d.lgs. 286/1998, con ordine alla Ambasciata d'Italia a Islamabad di rilasciare il visto di ingresso di tipo D per ricongiungimento familiare in favore dei familiari e/o fissare un appuntamento a questo fine. In via ulteriormente principale: condannare parte convenuta al risarcimento del danno morale, valutato e quantificato in via equitativa.” Per parte resistente:
pagina 1 di 3 “… [chiede] la declaratoria di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio”. Fatto e diritto
Con la presente azione chiede il rilascio dei visti di ingresso per motivi familiari Parte_1 all'Ambasciata italiana di Islamabad in favore della moglie e della figlia a Per_2 Persona_3 fronte dell'inerzia serbata dall'amministrazione anche dopo la fissazione dell'appuntamento per il rilascio dei suddetti visti intervenuta nelle more del presente giudizio. In particolare, i familiari del ricorrente non hanno ottenuto “nessuna risposta e nessuna comunicazione da parte dell'Ambasciata e nemmeno alcun rilascio del visto richiesto”. Si duole, pertanto, il ricorrente del fatto che i relativi visti non siano ancora stati emessi, con pregiudizio suo e della sua famiglia. Insiste affinché il Tribunale accerti il suo diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e la figlia e, dunque, ordini all'amministrazione il rilascio dei visti d'ingresso per motivi di famiglia. Chiede, infine, di accertare il diritto al risarcimento del danno morale stante la lesione del rapporto familiare. Resiste in giudizio il chiedendo la Controparte_1
“cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento” e la
“compensazione delle spese di lite”.
***
Va preliminarmente dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della domanda cautelare stante la contestuale decisione nel merito del presente giudizio e considerata l'identitià fra domanda cautelare e domanda di merito. Sempre in via preliminare deve essere respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte resistente, in quanto la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto non esaurisce l'interesse sotteso al ricorso, ovvero quello di conseguire il titolo di ingresso sul territorio italiano. Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo silenzio al rilascio dei visti di ingresso in favore della moglie e della figlia del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Deve altresì ricordarsi, in punto di onus probandi, che, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento e, in particolare, della relazione di coniugio e di filiazione corrente con i familiari beneficiari del provvedimento richiesto grava in capo all'istante. Ciò posto, il Tribunale ritiene fondato il ricorso. Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, “…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso”. Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua costituzione in giudizio, non ha CP_1 contestato il rapporto di coniugio e di filiazione corrente tra il ricorrente e i beneficiari del visto, essendosi l'amministrazione limitata ad evidenziare la cessata materia del contendere in relazione pagina 2 di 3 all'avvenuta fissazione dell'appuntamento da parte dell'Ambasciata per la formalizzazione della domanda di rilascio dei visti di ingresso. Vi è per altro verso da osservare come dalla documentazione versata in atti, e segnatamente costituita dai certificati di nascita dei familiari del ricorrente, dal certificato di matrimonio, dai nulla osta, dal passaporto e dal permesso di soggiorno del ricorrente, risulti provato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio dei visti di ingresso richiesti. Alla luce di quanto esposto, avendo il Tribunale accertato il diritto al rilascio dei visti per il ricongiungimento familiare alla moglie e alla figlia di , la domanda di parte ricorrente Parte_1 deve essere accolta, con la conseguente condanna dell'amministrazione al rilascio dei visti. Di contro, non può trovare accoglimento la domanda relativa al risarcimento del danno morale avanzata da parte ricorrente, per la genericità della stessa, priva di adeguata allegazione. Il danno morale, infatti, consiste nella sofferenza derivante dall'illecito, la cui esistenza deve essere quanto meno congruamente dedotta da chi agisce in giudizio e provata, semmai avvalendosi di presunzioni. L'odierno ricorrente invece si è limitato ad affermare che il comportamento dell'amministrazione ha leso il diritto all'unità familiare e il diritto della figlia minore “ad intrattenere stabili relazioni familiari con i genitori”. Alla luce dell'accoglimento di una sola delle domande proposte da parte ricorrente, le spese di lite sono interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, assorbita l'istanza cautelare nella decisione nel merito, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente a conseguire il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e della figlia e per l'effetto dispone che l'amministrazione provveda Per_2 Persona_1 al rilascio dei predetti titoli;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- spese compensate.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice Francesco Frettoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Frettoni, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1429/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Padova, via Guizza 84, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Barbariol, dal quale è rappresentato e difeso;
-ricorrente- nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente-
Per parte ricorrente:
“[chiede] In via cautelare: con decreto inaudita altera parte, accertare e dichiarare in via cautelare il diritto all'unità familiare del sig. nei confronti della figlia minore Parte_1 Persona_1 nata il [...] in [...] e della moglie nata il [...] in [...], ai sensi degli Per_2 artt. 29 bis e ss. d.lgs. 286/1998, con ordine alla Ambasciata d'Italia a Islamabad di rilasciare il visto di ingresso di tipo D per ricongiungimento familiare in favore dei familiari e/o fissare un appuntamento a questo fine. In via principale: fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando al resistente un termine per la sua costituzione e successivamente, accertare e dichiarare in via cautelare il diritto all'unità familiare del sig. nei confronti della figlia minore Parte_1 nata il [...] in [...] e della moglie nata il [...] in [...]_2
Pakistan, ai sensi degli artt. 29 bis e ss. d.lgs. 286/1998, con ordine alla Ambasciata d'Italia a Islamabad di rilasciare il visto di ingresso di tipo D per ricongiungimento familiare in favore dei familiari e/o fissare un appuntamento a questo fine. In via ulteriormente principale: condannare parte convenuta al risarcimento del danno morale, valutato e quantificato in via equitativa.” Per parte resistente:
pagina 1 di 3 “… [chiede] la declaratoria di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio”. Fatto e diritto
Con la presente azione chiede il rilascio dei visti di ingresso per motivi familiari Parte_1 all'Ambasciata italiana di Islamabad in favore della moglie e della figlia a Per_2 Persona_3 fronte dell'inerzia serbata dall'amministrazione anche dopo la fissazione dell'appuntamento per il rilascio dei suddetti visti intervenuta nelle more del presente giudizio. In particolare, i familiari del ricorrente non hanno ottenuto “nessuna risposta e nessuna comunicazione da parte dell'Ambasciata e nemmeno alcun rilascio del visto richiesto”. Si duole, pertanto, il ricorrente del fatto che i relativi visti non siano ancora stati emessi, con pregiudizio suo e della sua famiglia. Insiste affinché il Tribunale accerti il suo diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e la figlia e, dunque, ordini all'amministrazione il rilascio dei visti d'ingresso per motivi di famiglia. Chiede, infine, di accertare il diritto al risarcimento del danno morale stante la lesione del rapporto familiare. Resiste in giudizio il chiedendo la Controparte_1
“cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento” e la
“compensazione delle spese di lite”.
***
Va preliminarmente dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della domanda cautelare stante la contestuale decisione nel merito del presente giudizio e considerata l'identitià fra domanda cautelare e domanda di merito. Sempre in via preliminare deve essere respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte resistente, in quanto la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto non esaurisce l'interesse sotteso al ricorso, ovvero quello di conseguire il titolo di ingresso sul territorio italiano. Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo silenzio al rilascio dei visti di ingresso in favore della moglie e della figlia del ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Deve altresì ricordarsi, in punto di onus probandi, che, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento e, in particolare, della relazione di coniugio e di filiazione corrente con i familiari beneficiari del provvedimento richiesto grava in capo all'istante. Ciò posto, il Tribunale ritiene fondato il ricorso. Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, “…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso”. Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua costituzione in giudizio, non ha CP_1 contestato il rapporto di coniugio e di filiazione corrente tra il ricorrente e i beneficiari del visto, essendosi l'amministrazione limitata ad evidenziare la cessata materia del contendere in relazione pagina 2 di 3 all'avvenuta fissazione dell'appuntamento da parte dell'Ambasciata per la formalizzazione della domanda di rilascio dei visti di ingresso. Vi è per altro verso da osservare come dalla documentazione versata in atti, e segnatamente costituita dai certificati di nascita dei familiari del ricorrente, dal certificato di matrimonio, dai nulla osta, dal passaporto e dal permesso di soggiorno del ricorrente, risulti provato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio dei visti di ingresso richiesti. Alla luce di quanto esposto, avendo il Tribunale accertato il diritto al rilascio dei visti per il ricongiungimento familiare alla moglie e alla figlia di , la domanda di parte ricorrente Parte_1 deve essere accolta, con la conseguente condanna dell'amministrazione al rilascio dei visti. Di contro, non può trovare accoglimento la domanda relativa al risarcimento del danno morale avanzata da parte ricorrente, per la genericità della stessa, priva di adeguata allegazione. Il danno morale, infatti, consiste nella sofferenza derivante dall'illecito, la cui esistenza deve essere quanto meno congruamente dedotta da chi agisce in giudizio e provata, semmai avvalendosi di presunzioni. L'odierno ricorrente invece si è limitato ad affermare che il comportamento dell'amministrazione ha leso il diritto all'unità familiare e il diritto della figlia minore “ad intrattenere stabili relazioni familiari con i genitori”. Alla luce dell'accoglimento di una sola delle domande proposte da parte ricorrente, le spese di lite sono interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, assorbita l'istanza cautelare nella decisione nel merito, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente a conseguire il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e della figlia e per l'effetto dispone che l'amministrazione provveda Per_2 Persona_1 al rilascio dei predetti titoli;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- spese compensate.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice Francesco Frettoni
pagina 3 di 3