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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1308/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro al n.r.g. 1308/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo BENEDUCI come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Corso della
Repubblica n. 128
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Emanuele CARBONE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via M. Mastroianni n. 14
- resistente
Oggetto: impugnazione di licenziamento per g.m.o. – spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 10.7.2020 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere lavorato alle dipendenze della dal 2.9.2019 Parte_1 Controparte_1
al 26.11.2019 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di capo cantiere, inquadrato nel 5° livello del CCNL Industria
Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti;
di avere lavorato per 40 ore settimanali, effettuando trasferte all'estero, per le quali era stabilita contrattualmente una indennità pari ad € 100,00 per ogni giorno di trasferta;
di essere stato licenziato in data
26.11.2019 per giustificato motivo oggettivo;
di avere tempestivamente impugnato il licenziamento;
di avere continuato di fatto a lavorare per la resistente anche nel mese di dicembre 2019, svolgendo le medesime mansioni dei mesi precedenti, prestando la propria attività in trasferta in Germania;
di non avere percepito la retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2019, l'indennità per ferie e permessi non goduti, il trattamento di fine rapporto,
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento impugnato per genericità ed inadeguatezza della motivazione e per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, nonché per violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repêchage.
Afferma inoltre di essere rimasto creditore della società convenuta per le retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2019, l'indennità sostitutiva di permessi e ferie non goduti, il trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare illegittimo e/o ingiustificato e/o inefficace nullo e/o annullare il licenziamento del 26.11.2019; ordinare alla la riassunzione del ricorrente Controparte_1 o, in via strettamente subordinata, la corresponsione del risarcimento del danno mediante versamento al lavoratore di una indennità pari ad importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale, avendo riguardo del numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, dall'anzianità di servizio, al comportamento ed alle condizioni delle parti;
2) accertare e dichiarare che al ricorrente per le ragioni di cui in premessa compete la somma pari ad euro 21.094,00 lorde da quantificarsi e valutarsi in caso di contestazione anche a seguito di CTU contabile che comunque qui sin da ora si richiede.
3) Condannare la società convenuta al pagamento delle somme dovute a titolo di ferie non godute, permessi non goduti e TFR, mancato preavviso di licenziamento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo. Con vittoria di spese.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La società convenuta deduce la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento in quanto, a seguito del venir meno della commessa di lavoro in Germania e della chiusura del relativo cantiere, si è imposta la scelta organizzativa della soppressione del posto di lavoro del ricorrente, stante l'impossibilità di ricollocazione aziendale dello stesso e di ricorso agli ammortizzatori sociali. Evidenzia che il ricorrente ha lavorato fino alla data del novembre 2019 e che non ha avuto alcun seguito l'accordo per una collaborazione coordinata e continuativa nel mese di dicembre 2019, il cui contratto non è stato mai sottoscritto da controparte. Sostiene che dalle spettanze retributive del ricorrente vanno detratti 4 giorni per assenza ingiustificata e 2 giorni di malattia, per un totale di € 600,00 di indennità di trasferta non dovuti sulla somma di € 3.000,00 anticipata dal datore di lavoro a tale titolo. Vanno inoltre detratti: € 30,00 per una multa dovuta ad una infrazione del codice della strada tedesco commessa dal ricorrente con il veicolo aziendale e pagata dalla società; € 60,61 quale esubero per le spese di acquisto delle scarpe antinfortunistiche, versate dalla società in misura eccedente al bonus di € 50,00 del ricorrente;
€ 762,71 per la riparazione dell'auto aziendale a seguito di sinistro cagionato dal ricorrente;
€ 99,98 per spese di volo aereo non autorizzato. La resistente asserisce che al ricorrente sono stati corrisposti tutti gli emolumenti retributivi e le indennità spettanti, secondo quanto previsto dai contratti collettivi applicati al rapporto.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova per testi, con assegnazione all'esito dell'istruttoria di un termine per note difensive. La causa è stata infine decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19 febbraio 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società convenuta con lettera del 26.11.2019 e all'accertamento e condanna al pagamento in proprio favore dei crediti retributivi e indennità nei confronti della datrice di lavoro, a titolo di retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2019, indennità di trasferta, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, trattamento di fine rapporto, nonché indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento, sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 2.9.2019 al 26.11.2019 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali, con qualifica di capo cantiere ed inquadramento nel 5° livello del CCNL Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di
Impianti e di avere, nonostante il licenziamento, proseguito di fatto l'attività lavorativa per la convenuta con le medesime mansioni anche nel mese di dicembre 2019.
7. L'attività lavorativa subordinata prestata dal ricorrente alle dipendenze della CP_1
dal 2.9.2019 al 26.11.2019 con orario a tempo pieno, qualifica di capo cantiere ed
[...]
inquadramento nel 5° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende industriali metalmeccaniche private e della installazione di impianti, oltre a non essere contestata, risulta documentalmente dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 30.8.2019 (doc. 1 prod. ric.) e dalle buste paga (doc. 6 prod. res.). Dal contratto di lavoro risulta inoltre che le parti hanno pattuito la corresponsione in un importo di € 100,00 per ogni giorno di trasferta in cantieri UE ed extra UE, comprensivo di vitto, alloggio e viaria. Ciò posto, è opportuno esaminare partitamente le distinte domande proposte nel presente giudizio.
a) Sulla impugnativa di licenziamento
8. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società convenuta con lettera del 26.11.2019 (doc. 2 prod. ric.), in via stragiudiziale con missiva del 15.1.2020 (doc. 3 prod. ric.) e in via giudiziale con il deposito del presente ricorso, sostenendo l'illegittimità del recesso datoriale sia per la genericità della motivazione addotta sia per l'insussistenza delle ragioni organizzative ed economiche indicate nella lettera di licenziamento, nonché per violazione dell'obbligo di repêchage.
9. L'impugnazione è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
10. È necessario premettere che il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la società convenuta a decorrere dal 2 settembre 2019 (cfr. contratto di lavoro sub doc.
1 prod. ric.) deve qualificarsi a tempo indeterminato. In primo luogo, l'asserto dell'attore di essere stato assunto a tempo indeterminato non è stato contestato dalla resistente.
Militano poi per tale qualificazione molteplici elementi documentali. L'oggetto del contratto di lavoro reca l'espressa dicitura “assunzione a tempo indeterminato” e non indica alcun termine di scadenza del rapporto. Nel contratto, poi, si fa riferimento al termine di preavviso, istituto previsto nel contratto di lavoro a tempo indeterminato e non in quello a tempo determinato, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ.
Nella lettera di licenziamento, infine, il recesso datoriale viene intimato per giustificato motivo oggettivo, mentre il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è possibile solo per giusta causa. Alla luce di tali elementi, dunque, deve ritenersi che la presenza nelle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 (doc. 6 prod. res.) della dicitura “tempo determinato” costituisce un mero refuso, analogamente al richiamo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001 – relativo all'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato – contenuto nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.
11. Ciò posto, la società convenuta nella lettera di licenziamento ha giustificato il recesso adducendo ragioni economiche determinate dalla perdita di una commessa di manutenzione industriale, che ha imposto la soppressione del posto di lavoro del ricorrente con redistribuzione all'interno dell'azienda dei carichi di lavoro per ottimizzare i costi di esercizio, stante “l'impossibilità di ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali”. Nel ricorso la società convenuta ha specificato che la riduzione delle commesse era stata determinata dalla chiusura del cantiere in Germania e che non vi erano possibilità di ricollocazione alternativa del lavoratore in azienda.
12. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604 del 1966, l'onere della prova della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (cfr., tra le tante, Cass. civ.
n. 24882/2017; Cass. civ. n. 4673/2021; Cass. civ. n. 22186/2024).
13. Nello specifico, costituisce ius receptum che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della L. n. 604 del 1966 (“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”) richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad un incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti
è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
In particolare, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. civ. n. 24882/2017; Cass. civ. n. 22186/2024; Cass. civ. n. 2739/2024). 14. A fronte della contestazione del ricorrente in merito all'effettiva sussistenza delle ragioni economiche ed organizzative che hanno condotto al licenziamento impugnato e alla denunciata violazione dell'obbligo di repêchage, la società resistente non ha minimamente assolto all'indicato onere probatorio, in quanto non ha articolato idonea capitolazione di prova per interrogatorio formale e per testi, rispettosa dei requisiti di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c. e, con specifico riferimento all'impossibilità di ricollocazione aziendale del ricorrente in altre mansioni, non ha capitolato alcuna circostanza specifica.
Neppure sono stati indicati testi da escutere a prova diretta. Non è stato prodotto alcun documento attestante la riferita chiusura del cantiere in Germania per la perdita della commessa di manutenzione industriale, idoneo a dimostrare l'effettività delle ragioni economiche asseritamente determinati la necessità di soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
15. Per tali ragioni, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo.
16. Quanto alla tutela applicabile, è lo stesso ricorrente ad invocare nelle conclusioni del ricorso quella prevista dall'art. 8 della L. n. 604 del 1966, implicitamente così ammettendo l'insussistenza dei requisiti dimensionali del datore di lavoro di cui all'art. 18, commi 8 e
9, L. n. 300 del 1970.
17. Poiché il rapporto di lavoro è sorto il 2 settembre 2019, al medesimo è applicabile il
D.Lgs. n. 23 del 2015, il quale, per i datori di lavoro privi dei suddetti requisiti dimensionali,
c.d. “piccole imprese”, all'art. 9 stabilisce che non trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, e che – per quanto qui rileva – l'ammontare dell'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, nel caso in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità. L'art. 3, comma 1, come risultante a seguito della pronuncia di C. Cost. n. 194/2018, determina l'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, cosicché per le “piccole imprese” la misura di tale indennità non può essere inferiore a tre e superiore a sei mensilità.
18.
Considerato che
il ricorrente al momento del licenziamento aveva un'anzianità di soli
2 mesi e 24 giorni, appare congruo determinare l'indennità risarcitoria nella misura minima di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La misura di tale ultima retribuzione può essere determinata sulla base della retribuzione tabellare mensile, come da tabella retributiva prodotta dal ricorrente, pari ad € 1.806,99, cui va aggiunto il rateo di tredicesima mensilità, pari ad €
150,58. Al ricorrente spetta pertanto, a titolo di indennità risarcitoria, la somma di €
5.872,72 (€ 1.957,57 x 3).
19. Il lavoratore è stato licenziato senza preavviso, come si desume dalla stessa lettera di licenziamento: “Il licenziamento ha effetto immediato da oggi, 26/11/2019”. Al medesimo, pertanto, spetta, ai sensi dell'art. 2118, comma 2, cod. civ., l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Nel contratto di lavoro è previsto un termine di preavviso pari a 30 giorni. Il contratto collettivo applicato al rapporto, CCNL Metalmeccanici – Installazione di impianti, prodotto dal ricorrente, al titolo VIII prevede tuttavia un termine maggiore di preavviso, pari, per i lavoratori inquadrati nel 5° livello con anzianità fino a 5 anni, come il ricorrente, ad un mese e 15 giorni. Ai sensi della disposizione contrattuale collettiva, che prevale sulla pattuizione peggiorativa del contratto individuale, la parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, nella specie pari ad 1,5 mensilità. L'indennità può quindi determinarsi moltiplicando per 1,5 la retribuzione tabellare mensile comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, come sopra determinata, pari ad € 1.957,57. L'indennità sostitutiva del mancato preavviso può essere così determinata nella misura di 2.936,36 (1.957,57 x 1,5).
b) Le spettanze retributive del ricorrente
20. Il ricorrente chiede il pagamento della retribuzione del dei mesi di novembre e dicembre 2019, ivi comprese le indennità di trasferta pattuite contrattualmente, della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e del trattamento di fine rapporto, assumendo che il rapporto è di fatto proseguito anche dopo il licenziamento, nel mese di dicembre 2019.
21. La domanda può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
22. Deve in primo luogo rilevarsi la contraddittorietà dell'assunto attoreo secondo cui il rapporto di lavoro subordinato sarebbe proseguito di fatto nel mese di dicembre 2019 con i motivi posti a fondamento dell'impugnativa del licenziamento intimato con lettera del
26.11.2019, atteso che, ove fosse realmente provata la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel dicembre 2019, il licenziamento in questione dovrebbe ritenersi tamquam non esset, siccome del tutto fittizio o revocato per fatti concludenti, e neppure si porrebbe dunque un problema di giustificatezza del recesso datoriale. La contraddizione si supera solo intendendo l'impugnativa di licenziamento formulata, sotto il profilo logico-giuridico, come domanda subordinata al rigetto di quella avente ad oggetto l'accertamento della prosecuzione del rapporto sino al dicembre 2019 o intendendo quest'ultima come diretta ad accertare la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, il che, tuttavia, non si concilierebbe con la richiesta di condanna al pagamento di un unico “TFR per il periodo dal 02.09.2019 fino alla data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro”.
23. Ciò chiarito, il lavoratore non ha assolto all'onere di provare la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro subordinato anche nel mese di dicembre 2019. La società convenuta, infatti, ha prodotto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, dal 26.11.2019 e fino al 20.12.2019, in forza del quale il ricorrente si obbligava a svolgere la propria attività per la società convenuta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione, quale procacciatore di affari, con la possibilità, comunque, di svolgere “ulteriori prestazioni lavorative sia autonome che subordinate” da comunicarsi per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione. 24. La resistente sostiene che, benché le parti si fossero accordate in ordine a tale collaborazione, il testo contrattuale, inviato a mezzo mail al ricorrente, non è mai stato restituito con la sottoscrizione. La copia del contratto di collaborazione versata in atti dalla convenuta non risulta infatti sottoscritta. Stando così le cose e considerato che l'unico teste escusso, amico del ricorrente, si è limitato a riferire di avere appreso dallo stesso ricorrente, telefonicamente, che quest'ultimo nel mese di dicembre 2019 stava lavorando in Germania per la , cosicché la deposizione deve ritenersi priva di qualsivoglia CP_1
valore probatorio, perché resa esclusivamente de relato actoris, non può ritenersi provato che il ricorrente abbia effettivamente prestato né attività lavorativa subordinata né attività di collaborazione coordinata e continuativa per la in Germania nel mese di CP_1
dicembre 2019. Il rapporto di lavoro è dunque definitivamente cessato con il licenziamento del 26.11.2019.
25. Quanto alle rivendicate spettanze per il mese di novembre 2019, deve premettersi in primo luogo che le stesse vanno determinate al lordo, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore
è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare, salva la prova di fatti a lui non imputabili, debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore) ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. civ. n. 13164/2018). Lo stesso ricorrente, nelle conclusioni del ricorso, fa riferimento alle retribuzioni lorde, sebbene, a causa di una macroscopica svista, confonda la retribuzione lorda oraria, pari ad €
10,54709, con la retribuzione mensile, arrivando così a chiedere, con evidente refuso materiale, il pagamento, per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2019, della retribuzione mensile lorda di € 10.547,00, e così per un totale di € 21.094,00.
26. Per la corretta determinazione degli emolumenti retributivi spettanti al ricorrente è possibile fare riferimento alla busta paga dell'ultimo mese del rapporto, novembre 2019,
e alla busta paga di dicembre 2019 contenente l'indicazione delle ulteriori spettanze di fine rapporto.
27. Si ricorda, in merito al valore probatorio delle buste paga, che le stesse, quando siano chiare e non contraddittorie, hanno valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, salvo che il datore di lavoro denunci eventuali vizi di errore o violenza – vizi che nel caso di specie non sono stati sollevati – e fermo restando che, ove in essa risulti l'indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento, la busta paga è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento
(Cass. civ. n. 12769/2003; Cass. civ. n. 2239/2017).
28. Ciò posto, la retribuzione mensile lorda spettante per il mese di novembre 2019 è indicata nella misura € 1.181,27, cui devono aggiungersi, sempre secondo quanto indicato in tali prospetti paga, € 84,38 a titolo di retribuzione per le 8 ore di ferie godute, € 84,38 a titolo di retribuzione per le 8 ore di festività godute, € 70,18 per un giorno di festività non goduta, € 594,96 (€ 147,66 + € 447,30) a titolo di tredicesima mensilità con relativa integrazione, € 76,09 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi P.A.R. non goduti, €
168,75 a titolo di integrazione del trattamento di malattia, € 70,18 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, € 72,00 a titolo di rimborso spese sostenute, € 739,73 titolo di trattamento di fine rapporto, € 1.383,00 a titolo di indennità per trasferta estera, €
68,38 a titolo di credito fiscale ex D.L. n. 66 del 2014. La sostiene che, come CP_1
indicato nelle medesime buste paga, vanno portate a scomputo di tali spettanze, la somma di euro 3.000,00 quale acconto corrisposto in via anticipata sulle indennità di trasferta (cfr. prospetto addebiti prodotto dalla resistente), contrattualmente stabilita nella misura di €
100,00 giornalieri, la somma di € 90,61 a titolo di addebito per attrezzature aziendali, di cui
€ 30,00 per una multa irrogata a seguito di infrazione al codice stradale tedesco commessa dal ricorrente con il veicolo aziendale e pagata dalla società ed € 60,61 per l'acquisto di scarpe antiinfortunistiche, considerato che l'azienda riconosce solo € 50,00 a fronte dei
110,61 spesi (cfr. prospetto addebiti). Tra le trattenute figura poi in busta paga la somma di € 528,82 a titolo di anticipazione del TFR già corrisposta. Infine, la società indica quali ulteriori somme da portare a scomputo € 762,71 per la riparazione dell'auto aziendale a seguito di un sinistro cagionato dal ricorrente (cfr. preventivo per le riparazioni in atti) ed
€ 99,98 per spese di volo aereo non autorizzato.
29. La società convenuta non ha dato alcuna prova, né si è offerta di fornirla, dei fatti costituivi delle pretese corrispondenti alle indicate trattenute. Non ha provato di avere corrisposto al ricorrente, a titolo di anticipo per le trasferte all'estero per il mese di novembre 2019, la somma di € 3.000,00. Non ha provato che il danno riportato dal veicolo aziendale è conseguenza di un sinistro imputabile al ricorrente. Neppure è stata fornita la prova della corresponsione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, della imputabilità al ricorrente dell'infrazione al codice stradale tedesco, dell'anticipazione corrisposta per l'acquisto delle scarpe antiinfortunistiche nella misura indicata. Infine, la società non ha provato di avere corrisposto al ricorrente gli emolumenti sopra indicati, come risultanti dalle buste paga.
30. In conclusione, il ricorrente è rimasto creditore nei confronti della società convenuta per la somma lorda complessiva di € 4.593,30, per i titoli predetti, di cui € 739,73 a titolo di trattamento di fine rapporto.
31. Le spese processuali sono poste a carico della parte convenuta secondo soccombenza e vanno liquidate in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate al decreto per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente in data 26.11.2019 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura complessiva di euro 5.872,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire dalla società convenuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso nella misura di euro 2.936,36;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.936,36 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− accerta e dichiara che il ricorrente è creditore della società convenuta per la somma complessiva di euro 4.593,30 per i titoli retributivi indicati in motivazione, di cui euro
739,73 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.593,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna la società convenuta alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato ove versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro al n.r.g. 1308/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo BENEDUCI come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Corso della
Repubblica n. 128
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Emanuele CARBONE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via M. Mastroianni n. 14
- resistente
Oggetto: impugnazione di licenziamento per g.m.o. – spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414, depositato il 10.7.2020 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere lavorato alle dipendenze della dal 2.9.2019 Parte_1 Controparte_1
al 26.11.2019 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di capo cantiere, inquadrato nel 5° livello del CCNL Industria
Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti;
di avere lavorato per 40 ore settimanali, effettuando trasferte all'estero, per le quali era stabilita contrattualmente una indennità pari ad € 100,00 per ogni giorno di trasferta;
di essere stato licenziato in data
26.11.2019 per giustificato motivo oggettivo;
di avere tempestivamente impugnato il licenziamento;
di avere continuato di fatto a lavorare per la resistente anche nel mese di dicembre 2019, svolgendo le medesime mansioni dei mesi precedenti, prestando la propria attività in trasferta in Germania;
di non avere percepito la retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2019, l'indennità per ferie e permessi non goduti, il trattamento di fine rapporto,
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento impugnato per genericità ed inadeguatezza della motivazione e per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, nonché per violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repêchage.
Afferma inoltre di essere rimasto creditore della società convenuta per le retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2019, l'indennità sostitutiva di permessi e ferie non goduti, il trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare illegittimo e/o ingiustificato e/o inefficace nullo e/o annullare il licenziamento del 26.11.2019; ordinare alla la riassunzione del ricorrente Controparte_1 o, in via strettamente subordinata, la corresponsione del risarcimento del danno mediante versamento al lavoratore di una indennità pari ad importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale, avendo riguardo del numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, dall'anzianità di servizio, al comportamento ed alle condizioni delle parti;
2) accertare e dichiarare che al ricorrente per le ragioni di cui in premessa compete la somma pari ad euro 21.094,00 lorde da quantificarsi e valutarsi in caso di contestazione anche a seguito di CTU contabile che comunque qui sin da ora si richiede.
3) Condannare la società convenuta al pagamento delle somme dovute a titolo di ferie non godute, permessi non goduti e TFR, mancato preavviso di licenziamento oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo. Con vittoria di spese.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La società convenuta deduce la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento in quanto, a seguito del venir meno della commessa di lavoro in Germania e della chiusura del relativo cantiere, si è imposta la scelta organizzativa della soppressione del posto di lavoro del ricorrente, stante l'impossibilità di ricollocazione aziendale dello stesso e di ricorso agli ammortizzatori sociali. Evidenzia che il ricorrente ha lavorato fino alla data del novembre 2019 e che non ha avuto alcun seguito l'accordo per una collaborazione coordinata e continuativa nel mese di dicembre 2019, il cui contratto non è stato mai sottoscritto da controparte. Sostiene che dalle spettanze retributive del ricorrente vanno detratti 4 giorni per assenza ingiustificata e 2 giorni di malattia, per un totale di € 600,00 di indennità di trasferta non dovuti sulla somma di € 3.000,00 anticipata dal datore di lavoro a tale titolo. Vanno inoltre detratti: € 30,00 per una multa dovuta ad una infrazione del codice della strada tedesco commessa dal ricorrente con il veicolo aziendale e pagata dalla società; € 60,61 quale esubero per le spese di acquisto delle scarpe antinfortunistiche, versate dalla società in misura eccedente al bonus di € 50,00 del ricorrente;
€ 762,71 per la riparazione dell'auto aziendale a seguito di sinistro cagionato dal ricorrente;
€ 99,98 per spese di volo aereo non autorizzato. La resistente asserisce che al ricorrente sono stati corrisposti tutti gli emolumenti retributivi e le indennità spettanti, secondo quanto previsto dai contratti collettivi applicati al rapporto.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova per testi, con assegnazione all'esito dell'istruttoria di un termine per note difensive. La causa è stata infine decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19 febbraio 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società convenuta con lettera del 26.11.2019 e all'accertamento e condanna al pagamento in proprio favore dei crediti retributivi e indennità nei confronti della datrice di lavoro, a titolo di retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2019, indennità di trasferta, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, trattamento di fine rapporto, nonché indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento, sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 2.9.2019 al 26.11.2019 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali, con qualifica di capo cantiere ed inquadramento nel 5° livello del CCNL Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di
Impianti e di avere, nonostante il licenziamento, proseguito di fatto l'attività lavorativa per la convenuta con le medesime mansioni anche nel mese di dicembre 2019.
7. L'attività lavorativa subordinata prestata dal ricorrente alle dipendenze della CP_1
dal 2.9.2019 al 26.11.2019 con orario a tempo pieno, qualifica di capo cantiere ed
[...]
inquadramento nel 5° livello del CCNL per i dipendenti delle aziende industriali metalmeccaniche private e della installazione di impianti, oltre a non essere contestata, risulta documentalmente dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 30.8.2019 (doc. 1 prod. ric.) e dalle buste paga (doc. 6 prod. res.). Dal contratto di lavoro risulta inoltre che le parti hanno pattuito la corresponsione in un importo di € 100,00 per ogni giorno di trasferta in cantieri UE ed extra UE, comprensivo di vitto, alloggio e viaria. Ciò posto, è opportuno esaminare partitamente le distinte domande proposte nel presente giudizio.
a) Sulla impugnativa di licenziamento
8. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società convenuta con lettera del 26.11.2019 (doc. 2 prod. ric.), in via stragiudiziale con missiva del 15.1.2020 (doc. 3 prod. ric.) e in via giudiziale con il deposito del presente ricorso, sostenendo l'illegittimità del recesso datoriale sia per la genericità della motivazione addotta sia per l'insussistenza delle ragioni organizzative ed economiche indicate nella lettera di licenziamento, nonché per violazione dell'obbligo di repêchage.
9. L'impugnazione è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
10. È necessario premettere che il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la società convenuta a decorrere dal 2 settembre 2019 (cfr. contratto di lavoro sub doc.
1 prod. ric.) deve qualificarsi a tempo indeterminato. In primo luogo, l'asserto dell'attore di essere stato assunto a tempo indeterminato non è stato contestato dalla resistente.
Militano poi per tale qualificazione molteplici elementi documentali. L'oggetto del contratto di lavoro reca l'espressa dicitura “assunzione a tempo indeterminato” e non indica alcun termine di scadenza del rapporto. Nel contratto, poi, si fa riferimento al termine di preavviso, istituto previsto nel contratto di lavoro a tempo indeterminato e non in quello a tempo determinato, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ.
Nella lettera di licenziamento, infine, il recesso datoriale viene intimato per giustificato motivo oggettivo, mentre il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è possibile solo per giusta causa. Alla luce di tali elementi, dunque, deve ritenersi che la presenza nelle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 (doc. 6 prod. res.) della dicitura “tempo determinato” costituisce un mero refuso, analogamente al richiamo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001 – relativo all'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato – contenuto nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti.
11. Ciò posto, la società convenuta nella lettera di licenziamento ha giustificato il recesso adducendo ragioni economiche determinate dalla perdita di una commessa di manutenzione industriale, che ha imposto la soppressione del posto di lavoro del ricorrente con redistribuzione all'interno dell'azienda dei carichi di lavoro per ottimizzare i costi di esercizio, stante “l'impossibilità di ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali”. Nel ricorso la società convenuta ha specificato che la riduzione delle commesse era stata determinata dalla chiusura del cantiere in Germania e che non vi erano possibilità di ricollocazione alternativa del lavoratore in azienda.
12. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604 del 1966, l'onere della prova della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (cfr., tra le tante, Cass. civ.
n. 24882/2017; Cass. civ. n. 4673/2021; Cass. civ. n. 22186/2024).
13. Nello specifico, costituisce ius receptum che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della L. n. 604 del 1966 (“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”) richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad un incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti
è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
In particolare, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. civ. n. 24882/2017; Cass. civ. n. 22186/2024; Cass. civ. n. 2739/2024). 14. A fronte della contestazione del ricorrente in merito all'effettiva sussistenza delle ragioni economiche ed organizzative che hanno condotto al licenziamento impugnato e alla denunciata violazione dell'obbligo di repêchage, la società resistente non ha minimamente assolto all'indicato onere probatorio, in quanto non ha articolato idonea capitolazione di prova per interrogatorio formale e per testi, rispettosa dei requisiti di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c. e, con specifico riferimento all'impossibilità di ricollocazione aziendale del ricorrente in altre mansioni, non ha capitolato alcuna circostanza specifica.
Neppure sono stati indicati testi da escutere a prova diretta. Non è stato prodotto alcun documento attestante la riferita chiusura del cantiere in Germania per la perdita della commessa di manutenzione industriale, idoneo a dimostrare l'effettività delle ragioni economiche asseritamente determinati la necessità di soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
15. Per tali ragioni, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo.
16. Quanto alla tutela applicabile, è lo stesso ricorrente ad invocare nelle conclusioni del ricorso quella prevista dall'art. 8 della L. n. 604 del 1966, implicitamente così ammettendo l'insussistenza dei requisiti dimensionali del datore di lavoro di cui all'art. 18, commi 8 e
9, L. n. 300 del 1970.
17. Poiché il rapporto di lavoro è sorto il 2 settembre 2019, al medesimo è applicabile il
D.Lgs. n. 23 del 2015, il quale, per i datori di lavoro privi dei suddetti requisiti dimensionali,
c.d. “piccole imprese”, all'art. 9 stabilisce che non trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, e che – per quanto qui rileva – l'ammontare dell'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, nel caso in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità. L'art. 3, comma 1, come risultante a seguito della pronuncia di C. Cost. n. 194/2018, determina l'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, cosicché per le “piccole imprese” la misura di tale indennità non può essere inferiore a tre e superiore a sei mensilità.
18.
Considerato che
il ricorrente al momento del licenziamento aveva un'anzianità di soli
2 mesi e 24 giorni, appare congruo determinare l'indennità risarcitoria nella misura minima di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La misura di tale ultima retribuzione può essere determinata sulla base della retribuzione tabellare mensile, come da tabella retributiva prodotta dal ricorrente, pari ad € 1.806,99, cui va aggiunto il rateo di tredicesima mensilità, pari ad €
150,58. Al ricorrente spetta pertanto, a titolo di indennità risarcitoria, la somma di €
5.872,72 (€ 1.957,57 x 3).
19. Il lavoratore è stato licenziato senza preavviso, come si desume dalla stessa lettera di licenziamento: “Il licenziamento ha effetto immediato da oggi, 26/11/2019”. Al medesimo, pertanto, spetta, ai sensi dell'art. 2118, comma 2, cod. civ., l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Nel contratto di lavoro è previsto un termine di preavviso pari a 30 giorni. Il contratto collettivo applicato al rapporto, CCNL Metalmeccanici – Installazione di impianti, prodotto dal ricorrente, al titolo VIII prevede tuttavia un termine maggiore di preavviso, pari, per i lavoratori inquadrati nel 5° livello con anzianità fino a 5 anni, come il ricorrente, ad un mese e 15 giorni. Ai sensi della disposizione contrattuale collettiva, che prevale sulla pattuizione peggiorativa del contratto individuale, la parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, nella specie pari ad 1,5 mensilità. L'indennità può quindi determinarsi moltiplicando per 1,5 la retribuzione tabellare mensile comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, come sopra determinata, pari ad € 1.957,57. L'indennità sostitutiva del mancato preavviso può essere così determinata nella misura di 2.936,36 (1.957,57 x 1,5).
b) Le spettanze retributive del ricorrente
20. Il ricorrente chiede il pagamento della retribuzione del dei mesi di novembre e dicembre 2019, ivi comprese le indennità di trasferta pattuite contrattualmente, della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e del trattamento di fine rapporto, assumendo che il rapporto è di fatto proseguito anche dopo il licenziamento, nel mese di dicembre 2019.
21. La domanda può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
22. Deve in primo luogo rilevarsi la contraddittorietà dell'assunto attoreo secondo cui il rapporto di lavoro subordinato sarebbe proseguito di fatto nel mese di dicembre 2019 con i motivi posti a fondamento dell'impugnativa del licenziamento intimato con lettera del
26.11.2019, atteso che, ove fosse realmente provata la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel dicembre 2019, il licenziamento in questione dovrebbe ritenersi tamquam non esset, siccome del tutto fittizio o revocato per fatti concludenti, e neppure si porrebbe dunque un problema di giustificatezza del recesso datoriale. La contraddizione si supera solo intendendo l'impugnativa di licenziamento formulata, sotto il profilo logico-giuridico, come domanda subordinata al rigetto di quella avente ad oggetto l'accertamento della prosecuzione del rapporto sino al dicembre 2019 o intendendo quest'ultima come diretta ad accertare la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, il che, tuttavia, non si concilierebbe con la richiesta di condanna al pagamento di un unico “TFR per il periodo dal 02.09.2019 fino alla data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro”.
23. Ciò chiarito, il lavoratore non ha assolto all'onere di provare la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro subordinato anche nel mese di dicembre 2019. La società convenuta, infatti, ha prodotto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, dal 26.11.2019 e fino al 20.12.2019, in forza del quale il ricorrente si obbligava a svolgere la propria attività per la società convenuta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione, quale procacciatore di affari, con la possibilità, comunque, di svolgere “ulteriori prestazioni lavorative sia autonome che subordinate” da comunicarsi per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione. 24. La resistente sostiene che, benché le parti si fossero accordate in ordine a tale collaborazione, il testo contrattuale, inviato a mezzo mail al ricorrente, non è mai stato restituito con la sottoscrizione. La copia del contratto di collaborazione versata in atti dalla convenuta non risulta infatti sottoscritta. Stando così le cose e considerato che l'unico teste escusso, amico del ricorrente, si è limitato a riferire di avere appreso dallo stesso ricorrente, telefonicamente, che quest'ultimo nel mese di dicembre 2019 stava lavorando in Germania per la , cosicché la deposizione deve ritenersi priva di qualsivoglia CP_1
valore probatorio, perché resa esclusivamente de relato actoris, non può ritenersi provato che il ricorrente abbia effettivamente prestato né attività lavorativa subordinata né attività di collaborazione coordinata e continuativa per la in Germania nel mese di CP_1
dicembre 2019. Il rapporto di lavoro è dunque definitivamente cessato con il licenziamento del 26.11.2019.
25. Quanto alle rivendicate spettanze per il mese di novembre 2019, deve premettersi in primo luogo che le stesse vanno determinate al lordo, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore
è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare, salva la prova di fatti a lui non imputabili, debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore) ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. civ. n. 13164/2018). Lo stesso ricorrente, nelle conclusioni del ricorso, fa riferimento alle retribuzioni lorde, sebbene, a causa di una macroscopica svista, confonda la retribuzione lorda oraria, pari ad €
10,54709, con la retribuzione mensile, arrivando così a chiedere, con evidente refuso materiale, il pagamento, per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2019, della retribuzione mensile lorda di € 10.547,00, e così per un totale di € 21.094,00.
26. Per la corretta determinazione degli emolumenti retributivi spettanti al ricorrente è possibile fare riferimento alla busta paga dell'ultimo mese del rapporto, novembre 2019,
e alla busta paga di dicembre 2019 contenente l'indicazione delle ulteriori spettanze di fine rapporto.
27. Si ricorda, in merito al valore probatorio delle buste paga, che le stesse, quando siano chiare e non contraddittorie, hanno valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, salvo che il datore di lavoro denunci eventuali vizi di errore o violenza – vizi che nel caso di specie non sono stati sollevati – e fermo restando che, ove in essa risulti l'indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento, la busta paga è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento
(Cass. civ. n. 12769/2003; Cass. civ. n. 2239/2017).
28. Ciò posto, la retribuzione mensile lorda spettante per il mese di novembre 2019 è indicata nella misura € 1.181,27, cui devono aggiungersi, sempre secondo quanto indicato in tali prospetti paga, € 84,38 a titolo di retribuzione per le 8 ore di ferie godute, € 84,38 a titolo di retribuzione per le 8 ore di festività godute, € 70,18 per un giorno di festività non goduta, € 594,96 (€ 147,66 + € 447,30) a titolo di tredicesima mensilità con relativa integrazione, € 76,09 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi P.A.R. non goduti, €
168,75 a titolo di integrazione del trattamento di malattia, € 70,18 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, € 72,00 a titolo di rimborso spese sostenute, € 739,73 titolo di trattamento di fine rapporto, € 1.383,00 a titolo di indennità per trasferta estera, €
68,38 a titolo di credito fiscale ex D.L. n. 66 del 2014. La sostiene che, come CP_1
indicato nelle medesime buste paga, vanno portate a scomputo di tali spettanze, la somma di euro 3.000,00 quale acconto corrisposto in via anticipata sulle indennità di trasferta (cfr. prospetto addebiti prodotto dalla resistente), contrattualmente stabilita nella misura di €
100,00 giornalieri, la somma di € 90,61 a titolo di addebito per attrezzature aziendali, di cui
€ 30,00 per una multa irrogata a seguito di infrazione al codice stradale tedesco commessa dal ricorrente con il veicolo aziendale e pagata dalla società ed € 60,61 per l'acquisto di scarpe antiinfortunistiche, considerato che l'azienda riconosce solo € 50,00 a fronte dei
110,61 spesi (cfr. prospetto addebiti). Tra le trattenute figura poi in busta paga la somma di € 528,82 a titolo di anticipazione del TFR già corrisposta. Infine, la società indica quali ulteriori somme da portare a scomputo € 762,71 per la riparazione dell'auto aziendale a seguito di un sinistro cagionato dal ricorrente (cfr. preventivo per le riparazioni in atti) ed
€ 99,98 per spese di volo aereo non autorizzato.
29. La società convenuta non ha dato alcuna prova, né si è offerta di fornirla, dei fatti costituivi delle pretese corrispondenti alle indicate trattenute. Non ha provato di avere corrisposto al ricorrente, a titolo di anticipo per le trasferte all'estero per il mese di novembre 2019, la somma di € 3.000,00. Non ha provato che il danno riportato dal veicolo aziendale è conseguenza di un sinistro imputabile al ricorrente. Neppure è stata fornita la prova della corresponsione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, della imputabilità al ricorrente dell'infrazione al codice stradale tedesco, dell'anticipazione corrisposta per l'acquisto delle scarpe antiinfortunistiche nella misura indicata. Infine, la società non ha provato di avere corrisposto al ricorrente gli emolumenti sopra indicati, come risultanti dalle buste paga.
30. In conclusione, il ricorrente è rimasto creditore nei confronti della società convenuta per la somma lorda complessiva di € 4.593,30, per i titoli predetti, di cui € 739,73 a titolo di trattamento di fine rapporto.
31. Le spese processuali sono poste a carico della parte convenuta secondo soccombenza e vanno liquidate in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate al decreto per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente in data 26.11.2019 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nella misura complessiva di euro 5.872,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire dalla società convenuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso nella misura di euro 2.936,36;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.936,36 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− accerta e dichiara che il ricorrente è creditore della società convenuta per la somma complessiva di euro 4.593,30 per i titoli retributivi indicati in motivazione, di cui euro
739,73 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.593,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna la società convenuta alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato ove versato.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci