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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/08/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
RG 1051/2025
La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'art. 15 del
D. Lgs. 150/2011 e degli artt. 281-terdecies e ss. c.p.c.) nel procedimento promosso con ricorso in opposizione depositato, da
del Foro di Bolzano, in proprio, elettivamente Parte_1
domiciliata presso il proprio studio, iscritta nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di
Bolzano, in qualità di difensore e domiciliatario della signora
[...]
Pt_2
- opponente – contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex lege domiciliato,
-opposto- avverso il decreto di liquidazione del compenso n. cron. 680/2025 emesso dal
Tribunale di Bolzano in data 28/2/2025 nell'ambito del procedimento RG
n. 3558/2023 e subprocedimento RG n. 3558-1/2023; esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nonché quelli dei procedimenti citati;
rilevato che l'opponente è stata nominata difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha svolto attività difensiva ampia e articolata, come documentato in atti;
considerato che la suddetta attività ha incluso:
✓ studio approfondito della controversia e colloqui con la parte assistita;
✓ redazione della comparsa di costituzione con istanza ex art. 473- bis.15 c.p.c.;
✓ instaurazione e gestione di subprocedimento cautelare con ottenimento di ordine di protezione;
✓ partecipazione a sei udienze, tutte con comparizione personale delle parti, due delle quali con audizione dei figli minori, ciascuna della durata superiore a due ore;
✓ deposito di memorie istruttorie e istanze congiunte;
✓ trattative stragiudiziali protratte e redazione di proposta conciliativa che ha condotto a verbale congiunto di separazione consensuale;
rilevato che nel decreto impugnato è stato liquidato un importo di euro
2.800,00 oltre accessori, senza adeguata motivazione circa i criteri utilizzati, le fasi compensate e la complessità del procedimento;
considerato che
, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/2002 e del D.M.
55/2014, la liquidazione deve avvenire sulla base delle tabelle forensi vigenti, valutando natura e complessità della controversia, numero e durata delle udienze, atti depositati e rilevanza delle questioni trattate;
Pag. 2 di 4 ritenuto, pertanto, che la complessità del procedimento giustifichi l'applicazione di un compenso ricompreso tra il valore medio e massimo delle tabelle forensi per cause a valore indeterminato dinanzi al Tribunale;
ritenuto equo liquidare il compenso professionale lordo in euro 9.850,00, applicata la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato, risultando un compenso netto pari a euro
4.925,00, oltre accessori di legge.
ritenuto altresì che, in ragione della soccombenza dell'Amministrazione resistente, questa debba essere condannata a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in via equitativa in euro 300,00, oltre accessori come per legge;
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies cpc, 15 D.Lgs. 150/2011, 84 und 170 DPR Nr.
115/2002, in accoglimento del ricorso, riforma il decreto di liquidazione del compenso all'avv. Parte_1
emesso dal Tribunale di Bolzano il 28/2/2025, liquida all'avv. M. Obojes la somma di € 4.925,00 oltre a IVA e CAP. condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in via equitativa in euro
300,00, oltre accessori come per legge
Pag. 3 di 4 Bolzano, 22/07/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
RG 1051/2025
La Presidente del Tribunale di Bolzano pronuncia la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'art. 15 del
D. Lgs. 150/2011 e degli artt. 281-terdecies e ss. c.p.c.) nel procedimento promosso con ricorso in opposizione depositato, da
del Foro di Bolzano, in proprio, elettivamente Parte_1
domiciliata presso il proprio studio, iscritta nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di
Bolzano, in qualità di difensore e domiciliatario della signora
[...]
Pt_2
- opponente – contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex lege domiciliato,
-opposto- avverso il decreto di liquidazione del compenso n. cron. 680/2025 emesso dal
Tribunale di Bolzano in data 28/2/2025 nell'ambito del procedimento RG
n. 3558/2023 e subprocedimento RG n. 3558-1/2023; esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nonché quelli dei procedimenti citati;
rilevato che l'opponente è stata nominata difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha svolto attività difensiva ampia e articolata, come documentato in atti;
considerato che la suddetta attività ha incluso:
✓ studio approfondito della controversia e colloqui con la parte assistita;
✓ redazione della comparsa di costituzione con istanza ex art. 473- bis.15 c.p.c.;
✓ instaurazione e gestione di subprocedimento cautelare con ottenimento di ordine di protezione;
✓ partecipazione a sei udienze, tutte con comparizione personale delle parti, due delle quali con audizione dei figli minori, ciascuna della durata superiore a due ore;
✓ deposito di memorie istruttorie e istanze congiunte;
✓ trattative stragiudiziali protratte e redazione di proposta conciliativa che ha condotto a verbale congiunto di separazione consensuale;
rilevato che nel decreto impugnato è stato liquidato un importo di euro
2.800,00 oltre accessori, senza adeguata motivazione circa i criteri utilizzati, le fasi compensate e la complessità del procedimento;
considerato che
, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/2002 e del D.M.
55/2014, la liquidazione deve avvenire sulla base delle tabelle forensi vigenti, valutando natura e complessità della controversia, numero e durata delle udienze, atti depositati e rilevanza delle questioni trattate;
Pag. 2 di 4 ritenuto, pertanto, che la complessità del procedimento giustifichi l'applicazione di un compenso ricompreso tra il valore medio e massimo delle tabelle forensi per cause a valore indeterminato dinanzi al Tribunale;
ritenuto equo liquidare il compenso professionale lordo in euro 9.850,00, applicata la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato, risultando un compenso netto pari a euro
4.925,00, oltre accessori di legge.
ritenuto altresì che, in ragione della soccombenza dell'Amministrazione resistente, questa debba essere condannata a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in via equitativa in euro 300,00, oltre accessori come per legge;
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies cpc, 15 D.Lgs. 150/2011, 84 und 170 DPR Nr.
115/2002, in accoglimento del ricorso, riforma il decreto di liquidazione del compenso all'avv. Parte_1
emesso dal Tribunale di Bolzano il 28/2/2025, liquida all'avv. M. Obojes la somma di € 4.925,00 oltre a IVA e CAP. condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in via equitativa in euro
300,00, oltre accessori come per legge
Pag. 3 di 4 Bolzano, 22/07/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
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