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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/05/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott.ssa Elisa Tosi Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 63/2024 P.U.
PROMOSSO DA
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[P. IVA ] e del socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...] P.IVA_1 sig. nato a [...] il [...], cod. Controparte_2 fisc. , per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero, C.F._1 in via subordinata, della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 ss. CCI.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e quelli acquisiti d'ufficio dal
Tribunale.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore ha sede legale in Busto Arsizio, viale Borri n. 29 e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, in quanto titolare di un credito di € 98.611,28 (di cui € 79.197,67 per canoni di locazione, € 12.231,63 per rimborso spese condominiali, € 7.181,98 per spese legali di soccombenza liquidate in sentenza, comprensive del rimborso forfettario spese generali 15% e del CPA 4%). Il credito deriva dalla sentenza di condanna del Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, 19 novembre 2019, n. 1667, G.U. dott.ssa Arrivi, resa nella causa civile n. 4903/2018 RG, passata in giudicato.
• Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla società il 19.4.2024 mediante deposito presso la casa comunale e al socio illimitatamente responsabile il
2.4.2024 mediante consegna a persona convivente presso la residenza dichiarata. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Nonostante la regolare notificazione, il socio e la società non si sono costituiti in giudizio né sono comparsi all'udienza fissata dal giudice relatore.
• Sulla base della documentazione acquisita (in particolare, dichiarazioni dei redditi e informative dell dell e Controparte_4 Controparte_3 dell' ) deve ritenersi che CP_5 Controparte_1 non sia assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di
[...]
Liquidazione coatta amministrativa.
• La società debitrice versa, nondimeno, in uno stato di sovraindebitamento, avuto riguardo al debito erariale e previdenziale scaduto e non versato e al mancato pagamento del canone di locazione dell'immobile destinato all'attività produttiva.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, CCI, dal momento che parte ricorrente vanta crediti superiori ad € 50.000,00.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda subordinata di apertura della Liquidazione controllata.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), CCI e dal richiamato d.m. 202/2014; in particolare, si ritiene opportuno privilegiare la prossimità del Liquidatore al centro di interessi dei debitori e al luogo ove si trovano i beni da liquidare, nonché l'esercizio abituale della professione presso il Tribunale di Busto Arsizio onde assicurare la più agevole uniformazione del professionista alle buone prassi in uso presso l'Ufficio.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI, DICHIARA l'apertura della Liquidazione dei beni CP_7 Controparte_8
[P. IVA ] e CP_1 CP_1 Controparte_1 P.IVA_1 del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig. Controparte_2 ato a Busto Arsizio il 30 luglio 1976, cod. fisc. .
[...] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Busto Arsizio, Piazza Volontari della Testimone_1
Libertà n. 7.
ORDINA a al socio Controparte_1 [...] il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture Controparte_2 contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'Elenco dei creditori. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 13/07/2024, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore,
a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 08/05/2024.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 3
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott.ssa Elisa Tosi Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 63/2024 P.U.
PROMOSSO DA
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[P. IVA ] e del socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...] P.IVA_1 sig. nato a [...] il [...], cod. Controparte_2 fisc. , per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero, C.F._1 in via subordinata, della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 ss. CCI.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e quelli acquisiti d'ufficio dal
Tribunale.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore ha sede legale in Busto Arsizio, viale Borri n. 29 e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, in quanto titolare di un credito di € 98.611,28 (di cui € 79.197,67 per canoni di locazione, € 12.231,63 per rimborso spese condominiali, € 7.181,98 per spese legali di soccombenza liquidate in sentenza, comprensive del rimborso forfettario spese generali 15% e del CPA 4%). Il credito deriva dalla sentenza di condanna del Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, 19 novembre 2019, n. 1667, G.U. dott.ssa Arrivi, resa nella causa civile n. 4903/2018 RG, passata in giudicato.
• Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla società il 19.4.2024 mediante deposito presso la casa comunale e al socio illimitatamente responsabile il
2.4.2024 mediante consegna a persona convivente presso la residenza dichiarata. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Nonostante la regolare notificazione, il socio e la società non si sono costituiti in giudizio né sono comparsi all'udienza fissata dal giudice relatore.
• Sulla base della documentazione acquisita (in particolare, dichiarazioni dei redditi e informative dell dell e Controparte_4 Controparte_3 dell' ) deve ritenersi che CP_5 Controparte_1 non sia assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di
[...]
Liquidazione coatta amministrativa.
• La società debitrice versa, nondimeno, in uno stato di sovraindebitamento, avuto riguardo al debito erariale e previdenziale scaduto e non versato e al mancato pagamento del canone di locazione dell'immobile destinato all'attività produttiva.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, CCI, dal momento che parte ricorrente vanta crediti superiori ad € 50.000,00.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda subordinata di apertura della Liquidazione controllata.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), CCI e dal richiamato d.m. 202/2014; in particolare, si ritiene opportuno privilegiare la prossimità del Liquidatore al centro di interessi dei debitori e al luogo ove si trovano i beni da liquidare, nonché l'esercizio abituale della professione presso il Tribunale di Busto Arsizio onde assicurare la più agevole uniformazione del professionista alle buone prassi in uso presso l'Ufficio.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI, DICHIARA l'apertura della Liquidazione dei beni CP_7 Controparte_8
[P. IVA ] e CP_1 CP_1 Controparte_1 P.IVA_1 del socio accomandatario illimitatamente responsabile sig. Controparte_2 ato a Busto Arsizio il 30 luglio 1976, cod. fisc. .
[...] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Busto Arsizio, Piazza Volontari della Testimone_1
Libertà n. 7.
ORDINA a al socio Controparte_1 [...] il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture Controparte_2 contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'Elenco dei creditori. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 13/07/2024, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore,
a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 08/05/2024.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
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