TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 111/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e da
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/08/1984, residente in Rijswijkstraat 99, 1062 Es Amsterdam (Paesi Bassi), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia (GO) in via Giovanni Randaccio n. 6, presso lo studio dell'avv. STRATTA BARBARA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “A) dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti nel Comune di Gorizia il 12.09.2020, con atto trascritto al n. 6 del registro dell'Ufficio di stato civile del Comune di Gorizia, parte II, Seria A, anno 2020;
B) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gorizia di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio con quant'altro di sua competenza;
C) fissare le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi danno atto della rispettiva autosufficienza economica e pertanto nulla verserà l'uno all'altro a titolo di assegno divorzile.
3) I coniugi hanno adempiuto esattamente agli accordi raggiunti in sede di separazione
e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
4) Il sig. è intestatario dell'auto Mazda targata EA987ZS e del Parte_2
motociclo Suzuki targato DK04013. La sig.ra è intestataria dell'auto Parte_1
Pegeout targata FM210ZJ.
5) Le spese legali del procedimento verranno divise a metà tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 14/01/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Gorizia in data 12/09/2020 (anno 2020, atto n. 6, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, serie
A); si sono successivamente separati, con sentenza n. 35/24 depositata il 9.5.2024.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 10/01/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 12/09/2020 in Gorizia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gorizia (anno 2020, atto n. 6, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, Serie
A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e da
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/08/1984, residente in Rijswijkstraat 99, 1062 Es Amsterdam (Paesi Bassi), entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia (GO) in via Giovanni Randaccio n. 6, presso lo studio dell'avv. STRATTA BARBARA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “A) dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti nel Comune di Gorizia il 12.09.2020, con atto trascritto al n. 6 del registro dell'Ufficio di stato civile del Comune di Gorizia, parte II, Seria A, anno 2020;
B) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gorizia di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio con quant'altro di sua competenza;
C) fissare le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi danno atto della rispettiva autosufficienza economica e pertanto nulla verserà l'uno all'altro a titolo di assegno divorzile.
3) I coniugi hanno adempiuto esattamente agli accordi raggiunti in sede di separazione
e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
4) Il sig. è intestatario dell'auto Mazda targata EA987ZS e del Parte_2
motociclo Suzuki targato DK04013. La sig.ra è intestataria dell'auto Parte_1
Pegeout targata FM210ZJ.
5) Le spese legali del procedimento verranno divise a metà tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 14/01/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Gorizia in data 12/09/2020 (anno 2020, atto n. 6, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, serie
A); si sono successivamente separati, con sentenza n. 35/24 depositata il 9.5.2024.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 10/01/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 12/09/2020 in Gorizia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gorizia (anno 2020, atto n. 6, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, Serie
A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
3