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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 951/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'avv.to SANTORO BERNARDO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. COPPOLA FRANCESCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 09/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 30/06/1984, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
ANAS (al N. 84, Parte II, serie A, anno 1984). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (a Cercola il 06/07/1985) e (a Per_1 Per_2
Cercola il 14/01/1987), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 17/06/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, avendo i coniugi entrambi rappresentato che la convivenza è divenuta intollerabile e che non vi è stata alcuna riconciliazione.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: la signora vivrà nella casa Parte_2 coniugale di sua proprietà, sita in Pollena Trocchia (Na) alla via Cavour n°126 e comunicherà ogni eventuale nuovo domicilio al coniuge il quale, a sua volta, si è già trasferito dal mese di settembre 2024 presso altra abitazione, precisamente in Napoli alla via Sorrento n°6 ed informerà la stessa della propria eventuale variazione di residenza;
2 b) in ordine al trattamento economico, tenendo conto che i propri figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il sig. provvederà a versare entro il giorno 30 del mese alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 300,00. Tale somma viene corrisposta esclusivamente per il mantenimento personale della coniuge a mezzo bonifico alle coordinate bancarie che la sig.ra comunicherà al proprio marito;
Pt_2
c) in ordine ai propri rapporti patrimoniali, i coniugi, si riservano di regolarli in separata sede, non avendo raggiunto un accordo sulla loro divisione.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Considerato che si tratta di un procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29/04/1962, e nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a ANAS (NA) il 30/06/1984 (atto n. 84, Parte II, Serie A, anno
1984);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANAS (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 02/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 951/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'avv.to SANTORO BERNARDO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. COPPOLA FRANCESCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 09/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 30/06/1984, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
ANAS (al N. 84, Parte II, serie A, anno 1984). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (a Cercola il 06/07/1985) e (a Per_1 Per_2
Cercola il 14/01/1987), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 17/06/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, avendo i coniugi entrambi rappresentato che la convivenza è divenuta intollerabile e che non vi è stata alcuna riconciliazione.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: la signora vivrà nella casa Parte_2 coniugale di sua proprietà, sita in Pollena Trocchia (Na) alla via Cavour n°126 e comunicherà ogni eventuale nuovo domicilio al coniuge il quale, a sua volta, si è già trasferito dal mese di settembre 2024 presso altra abitazione, precisamente in Napoli alla via Sorrento n°6 ed informerà la stessa della propria eventuale variazione di residenza;
2 b) in ordine al trattamento economico, tenendo conto che i propri figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il sig. provvederà a versare entro il giorno 30 del mese alla sig.ra Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 300,00. Tale somma viene corrisposta esclusivamente per il mantenimento personale della coniuge a mezzo bonifico alle coordinate bancarie che la sig.ra comunicherà al proprio marito;
Pt_2
c) in ordine ai propri rapporti patrimoniali, i coniugi, si riservano di regolarli in separata sede, non avendo raggiunto un accordo sulla loro divisione.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Considerato che si tratta di un procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29/04/1962, e nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a ANAS (NA) il 30/06/1984 (atto n. 84, Parte II, Serie A, anno
1984);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANAS (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 02/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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