Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2025, proposto da SA MU, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Noci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto della Prefettura di Firenze fasc. n. 315/2022 IDVESTANET – FI0009636 CUI 068MMRX dell'11 aprile 2025, notificato il 14 aprile 2025, con il quale è stata revocata la misura dell'accoglienza presso il Centro di Accoglienza Straordinaria sito in Lastra a Signa (FI), Via Castracane, 94, gestito dalla Cooperativa Albatros1973;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IA PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor SA MU, di origini pakistane, in quanto richiedente protezione internazionale e ammesso a beneficiare delle misure di accoglienza, veniva ospitato nel C.A.S. di Lastra a Signa, Via Castracani n. 94, gestito dalla Cooperativa Albatros.
2. Con decreto dell’11 aprile 2025 la Prefettura di Firenze disponeva la revoca delle misure di accoglienza in quanto nell’anno 2024 il signor MU risultava aver percepito, in virtù di più contratti di lavoro a tempo determinato, un reddito pari a €. 8.705,95, cui si aggiungeva l’ulteriore reddito di €. 2.967,67 conseguito da gennaio a febbraio 2025, e così per un totale di €. 11.673,62, superiore all’importo dell’assegno sociale, che per il 2024 era fissato in €. 6.947,33.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor SA MU impugnava la succitata revoca chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, evidenziando la non stabilità dei redditi conseguiti, risultando effettivamente disoccupato, e dunque privo di mezzi di sostentamento, dal mese di marzo 2025, con conseguente sussistenza dei presupposti per fruire delle misure.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, veniva accolta con ordinanza della sezione n. 334/2025.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
6. Questa Sezione si è più volte diffusa ( ex multis : TAR Toscana, II, 14 luglio 2023 n. 710; 28 marzo 2025 n. 564, che si richiamano come precedenti conformi anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) sulla necessità di fornire del D. Lgs. 142/2015 un’interpretazione comunitariamente orientata, ovvero necessariamente e prioritariamente coerente con le disposizioni e lo scopo della Direttiva n. 33/2013, cui lo stesso decreto dà attuazione, come stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza n. 233 del 12 novembre 2019).
6.1. Per quanto rileva nella causa decidenda, l’art. 23 del decreto in esame disciplina la « Revoca delle misure di accoglienza », stabilendo tra l’altro al primo comma, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie, che: « 1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti […] ».
In virtù della suddetta disposizione, ricostruita secondo i criteri ermeneutici dettati dalla Corte di Giustizia e applicati da questo Tribunale, la revoca delle misure può essere disposta solo nei confronti del richiedente che sia nelle condizioni di garantirsi autonomamente un tenore di vita dignitoso. In tali termini va intesa la sufficienza dei mezzi economici richiesta dalla disposizione de qua .
Ciò implica che l’Amministrazione, pur in presenza di un beneficiario che sia titolare di un rapporto lavorativo, non potrà disporre la revoca delle relative misure di accoglienza se non risulta che la prevedibile durata nel tempo del rapporto stesso, e la consistenza quantitativa del reddito che ne scaturisce, consentano di escludere che il cittadino straniero si trovi in condizioni tali da non poter provvedere autonomamente ai propri bisogni materiali fondamentali. In tal senso in giurisprudenza si è affermato, in termini condivisi dal Collegio, che: «(f) vi è poi una terza fattispecie di prosecuzione del programma di accoglienza, che non è codificata in una specifica disciplina di legge, ma è desumibile dai principi del diritto europeo. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lo Stato a cui il cittadino extracomunitario ha presentato richiesta di protezione internazionale non può adottare un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza senza tenere conto del rischio che il richiedente finisca in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari (v. C.Giust. GS 12 novembre 2019 C 233/18, Haqbin, punto 46) » (TAR Lombardia, Brescia, II, 2 maggio 2022 n. 425).
6.2. Nel caso di specie l’Amministrazione pretermetteva completamente la suddetta valutazione di sufficienza e, soprattutto, continuità del reddito da lavoro del ricorrente, limitandosi a riscontrare la mera esistenza di un rapporto lavorativo, peraltro ad oggi, e da circa un anno, non più in essere.
Il provvedimento qui impugnato è dunque viziato per la violazione e la non corretta applicazione dell’art. 23 D. Lgs. 142/2015, interpretato in termini coerenti con la Direttiva UE n. 33/2013; il decreto di revoca deve pertanto essere annullato.
7. In definitiva il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
8. Le spese del giudizio vengono compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda.
9. Rilevato inoltre che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione n. 61 del 16 giugno 2025, si ritiene di poter liquidare, considerato il basso grado di complessità della lite, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, il compenso professionale dell’avv. Marco Noci – abilitato al patrocinio a spese dello Stato nella lista predisposta dall’Ordine forense di Firenze e iscritto nella lista per il processo amministrativo –, secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, decisionale 1.735,00 euro, cautelare collegiale 956,00), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida, in favore dell’Avv. Marco Noci, la somma di euro 2.284,50 ( duemiladuecentottantaquattro /50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO CI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
IA PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PI | RO CI |
IL SEGRETARIO