Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025 , nella causa iscritta al n. 3540 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
a Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Antonio
[...]
Polcino, in uno al quale elett.te domicilia presso il proprio studio in Benevento alla Via calandra n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, dall'avv. Franca BORLA in forza di procura generale ad lites, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.9.2023 la società ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'avviso di addebito N. 3172023000271301000 con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €83.551,88 a titolo di contributi dovuti a titolo di Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti.
La società ha esposto di avere impugnato il verbale unico di accertamento e notifica n.
2020012006/DDL, sotteso all'odierno avviso di addebito con il quale sono state formulate le seguenti contestazioni 1 – omessa denuncia orario di lavoro;
2 - indennità di trasferta –
Rimborsi spese;
3 – premio aziendale – fringe benefit zutovettura4 – disconoscimento del rapporto di lavoro e conseguenziale annullamento della posizione assicurativa presso il Fondo
Pensione Lavoratori Dipendenti della Signora Parte_3
La ha eccepito preliminarmente la decadenza del termine per la notifica del Parte_1 verbale e della sanzione nonché la nullità del verbale non essendo stata ascoltata la legale rappresentante della società nonostante la espressa richiesta di audizione.
Infine,nel merito ha contestato l'esistenza delle singole contestazioni.
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Preliminarmente la ricorrente contesta la violazione del termine previsto dall'art.14 legge
689/1981.
L'art.14 della L.689 del 1981 testualmente dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'art. 14 anzidetto, nel riferirsi all'accertamento e non "al giorno in cui è stata commessa la violazione", va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie,
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione.
L'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13,
l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, fermo restando che l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico - giuridico (Cass. n. 11129 del 1999). Ciò posto, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del
1981, ex art. 28 (Cass. n. 7951/2009Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003, Cass. n.
1866 del 2000, Cass. n. 1 1308 del 1998).
Ebbene, nel caso di specie l'accesso ispettivo è stato sì effettuato in data 19.11.2021 ma dopo il primo accesso gli ispettori per verificare la regolarità contributiva hanno acquisito le dichiarazioni di numerosi dipendenti della cooperativa (circa 24 dipendenti) concludendo gli accertamenti in data 3.10.2022. Il verbale unico di accertamento e notificazione è stato, pertanto, notificato in data 14.10.2022, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti. *
Sempre in via preliminare va precisato che, contrariamente a quanto dedotto, la legale rappresentante della società è stata ascoltata dagli ispettori in sede di accesso ispettivo e non risulta dagli atti che abbia effettuato una successiva richiesta di audizione.
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Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per assenza di sottoscrizione e difetto di motivazione nonché di nullità del verbale di accertamento per vizio di motivazione.
Quanto al verbale, è noto che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto ogni qualvolta abbia un contenuto minimo che consenta al contribuente di risalire alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emanazione dell'accertamento medesimo
(Cass. SS.UU. n. 5787/88 Cass. 1915/08, Cass. 14700/01, Cass. 4061/01, Cass. 7149/01).
Nella specie il verbale appare adeguatamente motivato con riguardo alle quattro contestazioni essendo stata puntualmente indicata la normativa violata.
Per quanto concerne la mancata sottoscrizione dell'avviso di addebito da parte del funzionario competente si ritiene che ciò non comporta l'invalidità dell'atto - la cui esistenza dipende dal fatto che, di là di elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nel momento in cui la cartella esattoriale sia predisposta secondo il modello approvato per legge: basta la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione della somma da pagare e della causale.
Ed invero, in tema di imposta di registro, la sentenza n. 25773/2014 della Corte di Cassazione ha affermato che “da un lato, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo dall'altro, la cartella esattoriale deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale, tramite apposito numero di codice.”
Dunque, nel caso di cartella di pagamento, la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, come nel caso di specie.
Infine è noto che può ritenersi sufficientemente assolto l'adempimento dell'obbligo di motivazione ogni qualvolta nella cartella stessa siano riportati gli elementi identificativi ed essenziali del rapporto giuridico che la stessa va a definire e, dunque, ogni qualvolta la causale venga indicata tramite apposito numero di codice così come previsto dal modello approvato dal Ministero delle Finanze. Nel caso si specie l'avviso di addebito riporta il dettaglio degli importi dovuti, il numero di ruolo, il codice tributi, l'anno, l'importo iscritto ruolo e richiama precisamente agli estremi del verbale di accertamento da cui ha avuto origine la pretesa contributiva dell'Istituto. *
Nel merito, l'avviso di addebito origina dagli esiti del Verbale Unico di Accertamento Con ispettivo della di Benevento n. 2020012006/DDL concluso il 3 ottobre 2022 e notificato il 14.10.2022 .
CP_ Nel dettaglio gli ispettori dell' effettuarono in data 19/11/2021 un accesso ispettivo presso la sede operativa della società a Benevento (BN) alla via Enrico Cocchia 10/12 e riscontrarono la presenza del coordinatore del centro migranti sig. e della sig.ra Persona_1
rappresentante legale della società, nella sua qualità di presidente del consiglio Parte_3 di amministrazione.
In tale sede gli ispettori hanno acquisito le dichiarazioni dei presenti ed in base alla documentazione prodotta dall'azienda, di quella presente presso l'Agenzia Flussi Contributivi della sede di Benevento, delle registrazioni risultanti dagli archivi informatici dell' CP_1 CP_1
e del Registro delle imprese, oltre alle comunicazioni obbligatorie inviate al Ministero del
Lavoro, nonché delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori escussi hanno verificato che l'azienda aveva omesso di denunciare l'orari di lavoro;
non aveva pagato i contributi sulle somme corrisposte a titolo di trasferta, premio aziendale e fringe benefit;
hanno disconosicuto il rapporto di lavoro con la sug.ra in quanto legale rappresentante della società. Parte_3
La società contesta l'esistenza nel merito degli addebiti.
*
Occorre premettere che in ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi gli stessi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Corte di Cassazione n. 10427 del
14 maggio 2014,Cass. 6 giugno 2008, n. 15703) .
Infatti il verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore,
e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento della corte Corte (Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2014; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
*
Fatte tali premesse occorre esaminare le singole contestazioni per verificarne la fondatezza
CP_ In primo luogo l' ha dedotto che l'analisi delle registrazioni effettuate sul Libro Unico del
Lavoro ha evidenziato che la società, per diversi lavoratori, ha denunciato un orario di lavoro inferiore rispetto alle ore contrattualmente previste risultando registrate “Ore non lavorate” e
“Permessi non retribuiti” dovute a cause diverse da ferie, malattia, cassa integrazione ed altre ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo di sospensione dell'attività lavorativa.
La società ha eccepito la genericità della contestazione mancando riferimenti a persone e circostante di fatto nonché deduce che le eventuali minori ore lavorate non sono dipese da scelte ex abrupto della parte datoriale, ne da comportamenti illegittimi dei dipendenti, bensì da richieste legittime formulate dai singoli lavoratori.
In punto di diritto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 389/1989 rubricato “Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile”, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In virtù del principio del minimale contributivo “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale
(cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n.
389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost.
(cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione” (cfr.Ordinanza Corte Cassazione n. 19284 del
02/08/2017).
Orbene si rappresenta che gli ispettori hanno chiaramente indicato di avere conteggiato i contributi solo per quelle ore risultanti dalle buste paga come “Ore non lavorate” e “Permessi non retribuiti”.
È evidente che l' avrebbe dovuto provare documentalmente le ragioni della Pt_4 sospensione della retribuzione solo per quelle ore indicate in busta paga come “ore non lavorate” e “permessi non retribuiti” ( come risultanti dalle buste paga). In alte parole avrebbe dovuto giustificare il mancato pagamento dei contributi su ore e giornate di assenza, non giustificate e non retribuite.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo affermato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014).
Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale -a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro – di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre
1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389).
Il principio ha fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che -come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio
1992, n. 342- “una retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.
In relazione a ciò, la Corte di legittimità(Cass. Sez. L – , Sentenza n. 15120 del 03/06/2019,
Rv. 654101 – 01) ha già avuto modo di affermare, in via generale ed a prescindere dal settore di attività del datore, che la regola del cd. minimale contributivo opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, atteso che è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.
Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata da Cass. n. 1301 del 24/01/2006, ed altre precedenti).
Va infatti esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo (di recente ord. Corte di Cassazione n.
21479/2020).
Nella specie la parte opponente non prova nulla non depositando alcuna documentazione utile.
* CP_ In secondo luogo l' contesta la mancata produzione di documentazione giustificativa
(conferimento di incarico ad effettuare le trasferte, riepilogo spese relative alle trasferte effettuate, etc) degli importi erogati ai propri dipendenti a titolo di “Trasferta Italia” e
“Rimborso Spesa”.
Dall'esame del Libro Unico del Lavoro risultano registrate le voci “Trasferta Italia” e
“Rimborso Spese”, che vengono erogate a diversi lavoratori ma non vengono assoggettate a contribuzione previdenziale e tantomeno sono state inserite nell'imponibile fiscale.
Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente,l'art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 dispone che “5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire
150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché
i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Come si vede, le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non sono sempre esenti da contribuzione. In particolare: a) se si tratta di trasferta nell'ambito del territorio comunale, esse concorrono a formare reddito, tranne per quanto attiene alle spese di trasporto comprovate;
b) le trasferte al di fuori del comune concorrono a formare il reddito sopra le
90.000 lire o le 150.000 lire giornaliere a seconda che siano trasferte entro il territorio italiano o all'estero; c) se si tratta di rimborso analitico di spese vive (vitto, alloggio, etc.), i rimborsi concorrono comunque a formare il reddito oltre le 30.000 lire o 50.000 lire giornaliere, a seconda che siano trasferte entro il territorio nazionale o all'estero.
La Corte di legittimità ha chiarito che sussiste violazione dell'art.51, co.5 ove il giudice di merito ometta qualsiasi accertamento sull'entità dei rimborsi e delle indennità, e sulla estensione della trasferta entro o oltre il territorio comunale nonché nazionale, e attribuisca in tal modo all'art.51, co.5 un contenuto diverso e più ampio rispetto a quello espresso dalla norma (Cass.n.1500/2025; Cass.8110 e 8112 del 2023).
L'accertamento predetto va compiuto nei limiti delle allegazioni e delle prove dedotte dalla società. (v.Cass.23996/24 sulle trasferte), vertendosi in tema di eccezione alla regola di assoggettamento all'obbligo previdenziale di qualsiasi somma percepita a titolo retributivo, e spettando all'ente previdenziale solo dimostrare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art.51, co.2
d.P.R. n.917/86 (Cass.461/11, Cass.23051/17 ;Cass.n.1500/2025).
In tema di indennità di trasferta e rimborsi spese ai dipendenti, qualora il datore di lavoro intenda beneficiare dell'esonero contributivo previsto dall'art. 51 comma 5 del TUIR, grava sullo stesso l'onere di provare rigorosamente i presupposti che legittimano tale beneficio. In particolare, il datore deve dimostrare: a) l'effettività delle trasferte, provando che i dipendenti fossero temporaneamente comandati a svolgere prestazioni in luoghi diversi dall'abituale sede lavorativa;
b) che le somme erogate a tale titolo in busta paga fossero liquidate sulla base di criteri oggettivi predeterminati da fonti collettive o accordi individuali;
c) la correlazione tra gli importi erogati e le trasferte effettuate, dando evidenza dei criteri di calcolo utilizzati. Non
è sufficiente la mera produzione di documentazione di provenienza unilaterale priva di data certa, in assenza di ulteriori riscontri documentali quali ordini di servizio, turni, registrazioni delle presenze e autorizzazioni all'uso dell'auto privata. La mancata esibizione della documentazione in sede ispettiva, pur se più volte sollecitata, costituisce elemento valutabile ai fini del giudizio sull'attendibilità della documentazione successivamente prodotta in giudizio. Le somme indicate in busta paga come "rimborsi spese" ma prive dei suddetti requisiti probatori sono da considerarsi di natura retributiva e quindi assoggettabili a contribuzione, non rilevando il nomen iuris utilizzato nei documenti contabili ( Corte
d'appello Milano sentenza n. 1406/2021).
È evidente che nella specie la datrice non avendo prodotto alcuna documentazione giustificativa, non ha fornito la prova, come era suo onere, circa la ricorrenza si una delle cause di esclusione di cui all'art.51.
*
CP_ In terzo luogo l' ha contestato che la società avrebbe registrato sul Libro Unico del Lavoro importi a titolo di “Premio aziendale”, non assoggettati a contribuzione previdenziale e non denunciati fiscalmente nonché Fringe benefit autovettura in favore di Parte_5 senza provare l'uso promiscuo
L'art. 51 del TUIR, afferma che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Al terzo comma del medesimo è specificato che
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito(7). L'art.1 comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto: “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”.
Il successivo comma 184 dispone che: “ 184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”.
Nella specie è evidente che la società opponente non ha provato di avere diritto all'esonero contributi non avendo prodotto alcun documento (la parte nulla ha allegato al ricorso):
La società richiama dei verbali assembleari ma non risultano depositati nel fascicolo telematico .
*
CP_ Infine l' ha disconosicuto il rapporto di lavoro della posizione assicurativa presso il
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti della signora in seguito al rapporto di Parte_3 lavoro dipendente intercorso tra la predetta e la società “I RAGAZZI DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA”, per il periodo dal 16/01/2017 al 02/05/2017.
Giova ancora premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n.
5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Ebbene contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente il Verbale ha motivato in ordine al disconoscimento Dal controllo degli archivi informatici dell'Istituto, dai dati rilevati dalla visura camerale nonché dalla dichiarazione della signora è emerso che quest'ultima, nel Parte_3 periodo in cui è stata assunta quale lavoratrice dipendente subordinata, ricopriva la carica di amministratrice unica della società
Contrariamente da quanto dedotto dalla società dalla Visura emerge chiaramente che la sig.ra ha ricoperto la carica di amministratore unico nominato in data 28.9.2015 Parte_3
La Corte di legittimità ha chiarito che è del tutto compatibile la posizione di socio di società di capitali con quella di amministra tore della stessa, tranne le ipotesi di amministratore unico, presidente del consiglio di amministratore o di socio “so vrano” (Cass., sez. 5, 28 aprile 2021,
n. 11161). Si è, dunque, affermato che la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass., sez. L, 21 maggio 2002, n.
7465; Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass., sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L,
13 novembre 1989, n. 4781).
La qualità di amministratore di una società di capitali è, dunque, compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare (Cass., sez. L, 26 ottobre 1996, n.
9368; Cass., 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 11 novembre 1993, n. 11119; anche
Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). Pertanto, potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società e quella di lavoratore subordinato della medesima, pure un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, può essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo cui egli appartiene;
mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (Cass., sez.
L, 15 febbraio 1985, n. 1316).
Il rapporto organico che lega il socio o l'amministratore ad una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda (Cass., sez. L., 3 dicembre 1998, n. 12283). Solo, quindi, nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161In tema di imposte sui redditi, sussiste l'assoluta incompatibilità tra lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa. Il cu-mulo dei poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo e di disciplina dell'ente sociale rende impossibile la diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni.
L'insussistenza dei requisiti, quali il vincolo di subordinazione e la diversità delle mansioni tra il soggetto presidente o amministratore unico e lavoratore subordinato, rende il costo da lavoro dipendente indeducibile dal reddito della società.
Pertanto, nella specie, poiché ricopriva l'incarico di amministratore unico della Parte_3 società,va del tutto esclusa, limitatamente alla sua posizione, la possibilità di svolgere un'attività di lavoro subordinato in favore della stessa società.
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Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
a) rigetta il ricorso;
CP_ b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' di € 1.086,00 oltre spese generali, Iva e cpa,
Così deciso in Benevento, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Adriana Mari