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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3155 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Mascalucia, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Morgantina n. 1, in proprio e n.q. di ex legale rappresentante p.t. della società c.f. Controparte_1
, dichiarata fallita con sentenza n. 47/2018, ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle P.IVA_1
Province n.116, presso lo studio dell'avv. Paolo Coppolino e Gabriele Bonaccorsi, che congiuntamente e separatamente lo rappresentano e difendono per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_2 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
16.03.2023, il ricorrente, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società Digalp s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001101563, notificata in data 17.02.2023, Prot. CP_ n. .2100.06/12/2022.0758629, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2016 e con la quale veniva richiesto il pagamento per l'anno 2016
1 della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 6,60 a titolo di spese, e relativa all'atto CP_ di accertamento, prot. n. .2100.05/06/2018.0253235 del 27/06/2018.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica dell'atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni;
la prescrizione e la sproporzione della sanzione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ovvero in subordine la rideterminazione delle sanzioni con riferimento ai contributi effettivamente omessi, con vittoria di spese, compensi da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale dichiarava che era stata richiesta in autotutela l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, stante il mancato riscontro della notifica del prodromico atto di accertamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. In allegato alle note per l'odierna udienza, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
05.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per discussione e decisione e fissate le modalità di svolgimento dell'udienza.
Chiamata all'odierna udienza del 16.07.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione n. 210000-23-0521 del 20/10/2023 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
2 Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_2 ulteriormente, e le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.03.2023 da , in proprio e n.q. di legale rappresentante della società Digalp s.r.l., nei Parte_1 confronti nei confronti dell' , ( , in persona del legale Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere al ricorrente, come sopra generalizzato, le spese di giudizio, che previa CP_2 compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 1.325,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in solido tra loro in favore dei procuratori antistatari, avv. Paolo Coppolino e Gabriele
Bonaccorsi.
Così deciso in Catania, 16.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3155 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Mascalucia, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Morgantina n. 1, in proprio e n.q. di ex legale rappresentante p.t. della società c.f. Controparte_1
, dichiarata fallita con sentenza n. 47/2018, ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle P.IVA_1
Province n.116, presso lo studio dell'avv. Paolo Coppolino e Gabriele Bonaccorsi, che congiuntamente e separatamente lo rappresentano e difendono per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_2 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
16.03.2023, il ricorrente, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società Digalp s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001101563, notificata in data 17.02.2023, Prot. CP_ n. .2100.06/12/2022.0758629, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2016 e con la quale veniva richiesto il pagamento per l'anno 2016
1 della somma di € 10.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 6,60 a titolo di spese, e relativa all'atto CP_ di accertamento, prot. n. .2100.05/06/2018.0253235 del 27/06/2018.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento e comunque la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica dell'atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni;
la prescrizione e la sproporzione della sanzione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ovvero in subordine la rideterminazione delle sanzioni con riferimento ai contributi effettivamente omessi, con vittoria di spese, compensi da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale dichiarava che era stata richiesta in autotutela l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, stante il mancato riscontro della notifica del prodromico atto di accertamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. In allegato alle note per l'odierna udienza, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
05.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per discussione e decisione e fissate le modalità di svolgimento dell'udienza.
Chiamata all'odierna udienza del 16.07.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione n. 210000-23-0521 del 20/10/2023 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
2 Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_2 ulteriormente, e le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.03.2023 da , in proprio e n.q. di legale rappresentante della società Digalp s.r.l., nei Parte_1 confronti nei confronti dell' , ( , in persona del legale Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere al ricorrente, come sopra generalizzato, le spese di giudizio, che previa CP_2 compensazione in ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 1.325,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in solido tra loro in favore dei procuratori antistatari, avv. Paolo Coppolino e Gabriele
Bonaccorsi.
Così deciso in Catania, 16.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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