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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 9337/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Lusardi, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ramis, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
Per_ 1) Affidare in via condivisa tra i genitori la figlia minore con dimora preferenziale e residenza presso la madre della sia attuale abitazione con esercizio separato della relativa potestà in ordine all'ordinaria amministrazione;
2) Statuirsi che i tempi e le modalità di gestione dell'affidamento condiviso siano compatibili con la sua età, nel rispetto delle sue esigenze ed abitudini.
3) Statuirsi che il padre avrà facoltà: a) di vedere la figlia quando vuole nei luoghi quali asilo e futura scuola, centri ricreativi, sportivi, ecc.. e di visitarla presso l'abitazione materna in caso di malattia, previa comunicazione telefonica alla madre;
b) di accompagnarla e ritirarla dall'asilo o da scuola, e dai luoghi ricreativi e sportivi frequentati dalla minore, previo avviso alla madre. c) di tenere con sé la figlia, presso la sua attuale abitazione, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio con ritiro dall'asilo alle h.16,30 fino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo, nonché un giorno alla settimana, indicato nel mercoledì, dall'uscita dall'asilo e in futuro da scuola della figlia fino al giorno successivo con accompagnamento all'asilo o a scuola;
il padre avrà, altresì, facoltà di tenere con sé la figlia il lunedì successivo al week-end non di competenza, prelevandola dall'asilo o da scuola e riaccompagnandola il giorno successivo. d) Nel periodo di vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre: dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con previsione di alternanza all'interno della settimana di spettanza dei genitori, delle Feste quali, Vigilia di Natale, Natale, S.
Stefano, Epifania e Capodanno, al fine di mantenere inalterate le abitudini e le tradizioni familiari della figlia e dei genitori, intendendosi che se la figlia starà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore, sarà con l'altro il giorno di Natale e così successivamente negli anni. Periodo pasquale, alternato negli anni tra i genitori;
nel periodo di altre festività: secondo il criterio di alternanza. e) La figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori con l'obbligo reciproco di consentire la presenza dell'uno o dell'altro al festeggiamento a seconda che si svolga nella casa materna o paterna, sempre secondo il criterio di alternanza compatibilmente con i desideri e le esigenze della figlia. In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni dispari e il padre in quelli pari.
4) Statuirsi che i genitori si impegnino: a) ad assumere di comune accordo e a consultarsi reciprocamente per tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle esigenze legate all'età della bambina, delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni;
b) a comunicarsi preventivamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze o per i week-end durante i quali è sospesa l'alternanza settimanale. Entrambi i genitori in detti periodi potranno telefonare alla figlia garantendosi reciprocamente la possibilità di almeno un contatto telefonico giornaliero;
c) a non creare alla figlia minore situazioni di imbarazzo e di disagio con frequentazione di eventuali partner, facendo in modo di alternarsi nella cura e gestione della figlia, direttamente e non per il tramite di terze persone
5) Statuirsi che il padre corrisponda alla madre un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 100% delle spese dell'asilo privato (retta e accessori) oltre al 60% delle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal protocollo spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Parma
e cioè: a) medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche, non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola materna e futura scuola dell'obbligo, pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma esclude dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purchè di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o di genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite
(es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. b) Previo preventivo accordo dei genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili, scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro
150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali”; c) nel caso in cui un genitore avrà sostenuto per l'intero la spesa, il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa;
d) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore da effettuarsi mediante raccomandata r.r. o via pec, l'altro, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, non esprima per iscritto mediante raccomandata a.r. o via pec parere discordante motivato. 6) Statuirsi che la signora autorizzi il signor a semplice Parte_1 Parte_2 richiesta, a prelevare quale unico ed esclusivo beneficiario, l'intera somma di €
10.834,42 depositata sul libretto n. 000049321829, con successiva estinzione del libretto medesimo. 7) Statuirsi che il marito versi alla moglie a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ex art. 5 n. 6 della legge 898/70 e successive modifiche, la somma di € 20.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. 8) Spese legali compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 7.6.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale. Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse Per_ della figlia minore avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, quanto alla previsione relativa alla corresponsione da parte del marito in favore della moglie di un assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970, trattandosi di accordo liberamente intervenuto tra le parti, attinente a diritti sostanzialmente disponibili ed apparendo l'importo equo avuto riguardo alla rispettiva capacità reddituale e patrimoniale quale emergente dalle allegazioni difensive e dalla documentazione versata in atti, il Collegio non ha ragione di disattendere la concorde richiesta delle parti, che fa quindi propria.
Quanto, infine, agli ulteriori accordi economici tra le parti che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, posto che non si ravvedono profili di contrarietà a norme imperative, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nata Parte_1 a Parma (PR) il 25.02.1992 e nato a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così è deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 9337/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Lusardi, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ramis, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
Per_ 1) Affidare in via condivisa tra i genitori la figlia minore con dimora preferenziale e residenza presso la madre della sia attuale abitazione con esercizio separato della relativa potestà in ordine all'ordinaria amministrazione;
2) Statuirsi che i tempi e le modalità di gestione dell'affidamento condiviso siano compatibili con la sua età, nel rispetto delle sue esigenze ed abitudini.
3) Statuirsi che il padre avrà facoltà: a) di vedere la figlia quando vuole nei luoghi quali asilo e futura scuola, centri ricreativi, sportivi, ecc.. e di visitarla presso l'abitazione materna in caso di malattia, previa comunicazione telefonica alla madre;
b) di accompagnarla e ritirarla dall'asilo o da scuola, e dai luoghi ricreativi e sportivi frequentati dalla minore, previo avviso alla madre. c) di tenere con sé la figlia, presso la sua attuale abitazione, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio con ritiro dall'asilo alle h.16,30 fino al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo, nonché un giorno alla settimana, indicato nel mercoledì, dall'uscita dall'asilo e in futuro da scuola della figlia fino al giorno successivo con accompagnamento all'asilo o a scuola;
il padre avrà, altresì, facoltà di tenere con sé la figlia il lunedì successivo al week-end non di competenza, prelevandola dall'asilo o da scuola e riaccompagnandola il giorno successivo. d) Nel periodo di vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre: dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con previsione di alternanza all'interno della settimana di spettanza dei genitori, delle Feste quali, Vigilia di Natale, Natale, S.
Stefano, Epifania e Capodanno, al fine di mantenere inalterate le abitudini e le tradizioni familiari della figlia e dei genitori, intendendosi che se la figlia starà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore, sarà con l'altro il giorno di Natale e così successivamente negli anni. Periodo pasquale, alternato negli anni tra i genitori;
nel periodo di altre festività: secondo il criterio di alternanza. e) La figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori con l'obbligo reciproco di consentire la presenza dell'uno o dell'altro al festeggiamento a seconda che si svolga nella casa materna o paterna, sempre secondo il criterio di alternanza compatibilmente con i desideri e le esigenze della figlia. In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni dispari e il padre in quelli pari.
4) Statuirsi che i genitori si impegnino: a) ad assumere di comune accordo e a consultarsi reciprocamente per tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle esigenze legate all'età della bambina, delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni;
b) a comunicarsi preventivamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze o per i week-end durante i quali è sospesa l'alternanza settimanale. Entrambi i genitori in detti periodi potranno telefonare alla figlia garantendosi reciprocamente la possibilità di almeno un contatto telefonico giornaliero;
c) a non creare alla figlia minore situazioni di imbarazzo e di disagio con frequentazione di eventuali partner, facendo in modo di alternarsi nella cura e gestione della figlia, direttamente e non per il tramite di terze persone
5) Statuirsi che il padre corrisponda alla madre un assegno mensile di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 100% delle spese dell'asilo privato (retta e accessori) oltre al 60% delle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto previsto dal protocollo spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Parma
e cioè: a) medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche, non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola materna e futura scuola dell'obbligo, pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma esclude dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purchè di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o di genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite
(es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. b) Previo preventivo accordo dei genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili, scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorchè implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro
150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali”; c) nel caso in cui un genitore avrà sostenuto per l'intero la spesa, il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa;
d) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore da effettuarsi mediante raccomandata r.r. o via pec, l'altro, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, non esprima per iscritto mediante raccomandata a.r. o via pec parere discordante motivato. 6) Statuirsi che la signora autorizzi il signor a semplice Parte_1 Parte_2 richiesta, a prelevare quale unico ed esclusivo beneficiario, l'intera somma di €
10.834,42 depositata sul libretto n. 000049321829, con successiva estinzione del libretto medesimo. 7) Statuirsi che il marito versi alla moglie a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ex art. 5 n. 6 della legge 898/70 e successive modifiche, la somma di € 20.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. 8) Spese legali compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 7.6.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale. Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse Per_ della figlia minore avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, quanto alla previsione relativa alla corresponsione da parte del marito in favore della moglie di un assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970, trattandosi di accordo liberamente intervenuto tra le parti, attinente a diritti sostanzialmente disponibili ed apparendo l'importo equo avuto riguardo alla rispettiva capacità reddituale e patrimoniale quale emergente dalle allegazioni difensive e dalla documentazione versata in atti, il Collegio non ha ragione di disattendere la concorde richiesta delle parti, che fa quindi propria.
Quanto, infine, agli ulteriori accordi economici tra le parti che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, posto che non si ravvedono profili di contrarietà a norme imperative, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nata Parte_1 a Parma (PR) il 25.02.1992 e nato a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così è deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere