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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/08/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2014/2022 promossa da:
(PI: ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA Parte_1 P.IVA_1
ZITIELLO e dell'Avv. BENEDETTA MUSCO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. SUSANNA Controparte_1 P.IVA_2
CENERINI, dell'Avv. LUCIA MACCHIA, dell'Avv. CRISTIANA SARDI e dell'Avv. MARIA TERESA ZENTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 04/04/2022
CONCLUSIONI
In data 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, in riforma della sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Livorno, Dott. Luigi Nannipieri, pubblicata in data 4 aprile 2022, a definizione del giudizio di primo grado promosso da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 rubricato al n. R.G. 4394/2018, non notificata, così provvedere: pagina 1 di 22 Nel Merito
In Via Principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del alle Controparte_1 obbligazioni assunte con le due lettere di patronage datate 19 maggio 2005 e 13 luglio 2006 e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento in favore di dell'importo Pt_2 di euro 681.365,94, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e/o le i somme che matureranno a qualunque titolo sino all'effettivo saldo di quanto dovuto dal CP_1
e di cui la risulta creditrice nei confronti di in forza dei due contratti
[...] CP_2 CP_3 di mutuo, non soddisfatte nell'ambito della procedura concorsuale, per le ragioni esposte in atti;
In Via Subordinata
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e/o da contatto sociale qualificato del in relazione alle due lettere di patronage datate 19 Controparte_1 maggio 2005 e 14 luglio 2006 e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento in favore di dell'importo di euro 681.365,94, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, Pt_2
e/o le ult mme che matureranno a qualunque titolo sino all'effettivo saldo di quanto dovuto dal e di cui la Banca risulta creditrice nei confronti di in Controparte_1 CP_3 forza dei due contratti di mutuo, non soddisfatte nell'ambito della procedura concorsuale, per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere integralmente il gravame ex adverso promosso perché infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice Dott. Luigi Nannipieri, pubblicata in data 4.04.2022 a definizione del giudizio di primo grado iscritto al numero di ruolo generale 4394/2018”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 311/2022 pubblicata il 04/04/2022, ha così deciso:
1) rigetta le domande di parte attrice
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite
1.1 aveva agito contro il per Controparte_4 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento di € 815.121,77.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
1.1.a Il , con due distinte lettere di patronage forte del 19.5.2005 e Controparte_1
pagina 2 di 22 del 14.7.2006, a firma del Sindaco pro tempore aveva affidato l Persona_1 [...]
, società in house del , che Controparte_5 Controparte_1 eroga i servizi connessi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alla pulizia stradale) nei confronti del Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l., per due mutui, poi trasferiti a per cessione di ramo di azienda, ossia, rispettivamente: Pt_2
1.1.a.i mutuo di 10milioni di euro stipulato il 23.6.2005;
1.1.a.ii mutuo di 4,5milioni di euro stipulato il 15.12.2006.
1.1.b aveva rispettato i suoi obblighi restitutorî sino al 30.6.2015, divenendo in CP_3 seguito inadempiente e venendo ammessa al concordato preventivo con provvedimento del
13.7.2017;
1.1.c Il Comune, dunque, doveva corrispondere a la somma di € 815.121,77 Pt_2
(somma ridotta in sede di conclusioni finali a € 675.750,60, in conseguenza di parziale soddisfazione in sede concordataria):
1.1.c.i in tesi, per l'obbligazione assunta con le lettere di patronage forte;
1.1.c.ii in ipotesi di invalidità o inefficacia delle lettere, per responsabilità precontrattuale ovvero aquiliana, dipendente dalla condotta del che aveva indotto, CP_1 anche con atti formali (in particolare con una attestazione del Segretario Generale), a riporre fiducia nella validità ed efficacia delle lettere di patronaggio del Sindaco;
1.1.c.iii nella ulteriore e diversa ipotesi in cui le lettere fossero state reputate lettere di patronage debole, sempre per responsabilità precontrattuale (violazione dell'art. 1337 c.c.) ovvero aquiliana.
1.2 Il si era costituito per resistere, sostenendo, per quanto ancora Controparte_1 interessi, che il Sindaco aveva firmato le lettere di patronage in difetto di qualsiasi previa deliberazione del Consiglio Comunale (o della Giunta), in violazione degli artt. 119
Costituzione e 207 D. Lgs 18.8.2000 n. 267 (TUEL: Testo Unico Enti Locali); eccependo, inoltre, che non poteva essere sorto in capo alla controparte alcun legittimo affidamento sulla validità della garanzia (neppure a seguito della sottoscrizione, quanto alla prima, di Per_2
quale Segretario Generale del Comune;
Chimenti che, peraltro, dopo pochi giorni
[...] aveva sottoscritto il mutuo come amministratore di nuova nomina di;
deducendo, CP_3 infine, che il Comune aveva fatto tutto quanto possibile per supportare CP_3
1.3 Il Tribunale ha respinto ogni domanda, argomentando che: pagina 3 di 22
1.3.a le lettere di patronage erano del tipo c.d. forte, con la conseguenza che esse comportavano un'obbligazione di garanzia da parte del CP_1
1.3.b d'altra parte, proprio per tale natura, esse (i.e., l'obbligazione cui avevano dato vita) erano nulle per violazione degli artt. 119 co. 6^ Costituzione e 204 e 207 D. Lgs
267/2000, non potendo il Sindaco, senza una deliberazione del Consiglio Comunale (o, almeno, della Giunta) assumere impegni di spesa per l'ente territoriale (in relazione agli artt.
30 co. 15^ L. 27.12.2002 n. 289 e 191 co. 4^ TUEL);
1.3.c le spese dovevano essere compensate integralmente ex art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dopo la sentenza n. 7772018 della Corte Costituzionale), in considerazione della peculiarità della fattispecie e dell'assenza di giurisprudenza di legittimità sul punto.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la Controparte_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo, articolato, motivo, intitolato “Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabili alle lettere di patronage rilasciate dal i limiti previsti dagli CP_1 articoli 204 e 207 TUEL e i limiti contabili di cui all'art. 119, comma 6 Cost.”, censura il
Tribunale per avere reputato nulle le garanzie rilasciate dal . Controparte_1
2.1.a L'appellante critica innanzitutto l'applicazione alle lettere di patronage forte degli artt. 204 e 207 TUEL.
Infatti, a suo dire, l'art. 207 si riferisce alle fideiussioni, laddove la garanzia atipica costituita dalla lettera di patronage forte non vi corrisponde, né può esservi assimilata.
In particolare, la lettera di patronaggio forte si differenzia dalla fideiussione, in quanto obbliga il patronnant a una prestazione di fare, consistente nell'adoperarsi affinché il patrocinato adempia alle sue obbligazione, dando luogo, in sostanza, alla fattispecie della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) ovvero a quella dell'art. 1333 c.c.; discendendone che, in forza dell'autonoma obbligazione assunta, il patronnant risponde verso il creditore del garantito.
2.1.b Analogamente, l'art. 119 co. 6^ Costituzione di riferisce ad atti di indebitamento dell'ente locale, mentre la lettera di patronage non dà luogo ad alcun indebitamento, come si pagina 4 di 22 ricava dall'art. 3 co. 13^/17^ L. 24.12.2003 n. 350.
Il comma 17^ della norma, vigente sino al 21.8.2008 e applicabile ratione temporis, stabiliva infatti che “costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea”.
2.1.c Le lettere di patronage, dunque, non imponevano l'esistenza di una previa deliberazione di C.C. o di Giunta, con la conseguenza che esse erano valide e non potevano essere ricondotte, come aveva fatto il Tribunale, allo schema costituito dall'art. 30 co. 15^ L.
27.12.2002 n. 289 e dall'art. 191 TUEL.
, col secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non Parte_3 avere il Tribunale preso in esame le sue domande subordinate, intese ad affermare la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale dell'ente territoriale.
Quand'anche, infatti, si fosse esclusa la responsabilità contrattuale del per la CP_1 nullità delle lettere di patronage, restava indiscutibile che l'ente aveva “tollerato” la condotta del Sindaco;
anzi, specialmente con l'asseverazione del Segretario Generale, aveva pienamente legittimato l'affidamento riposto sulla validità del efficacia delle garanzie;
e, del resto, sarebbe paradossale che le conseguenze negative di una condotta illegittima del Sindaco (o del
Segretario Generale) si riflettessero solo nella sfera di chi aveva riposto affidamento negli atti del CP_1
2.3 In via gradata, con autonomo mezzo, ripropone le domande intese a far Pt_2 valere la responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e da contatto sociale, per il caso in cui le lettere di patronage fossero riqualificate come lettere di patronage deboli. pagina 5 di 22 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio, anche cartaceo, di primo grado (n. 4394/2018 rg).
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.10.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, quantunque, mentre sulla domanda principale non può che meritare piena conferma la motivazione del primo giudice, su quelle subordinate occorre una integrazione.
5. Il primo motivo va respinto, resistendo la motivazione del Tribunale alle critiche mosse.
5.1 Va confermato l'assoggettamento della lettera di patronage forte alla disciplina dell'art. 207 TUEL, del quale si riporta qui il testo applicabile ratione temporis, in quanto vigente all'epoca dell'emissione delle due lettere di patronage:
[1] I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte. pagina 6 di 22 …
[2] La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
…
5.1.a La lettera di patronage forte dà luogo – a prescindere dalla ricostruzione giuridica della sua essenza, se corrispondente all'art. 1333 c.c. o all'art. 1381 c.c., questione che dunque si può tralasciare - a una garanzia, pur se atipica, il che giustifica che essa, ai presenti fini, sia ricompresa nell'ambito di operatività dell'art. 207 TUEL, secondo una sua interpretazione estensiva (ma nulla in sostanza cambia se si proceda mediante analogia legis), che si fonda sulla constatazione che la analoga funzione di garanzia dei due istituti è la ragion sufficiente
(la ratio legis) della disposizione normativa che impone, a maggior tutela del bene pubblico,
l'intervento legittimante del Consiglio Comunale.
Per contro, le differenze fra fideiussione e patronage forte, enfatizzate dall'appellante, ricadono sul modo in cui le due garanzie operano, non sulla loro funzione di garanzia, e, dunque, concernono un profilo che non ha nulla a che fare con la ratio dell'art. 207 TUEL.
Si può ben recepire la tesi di che la lettera di patronage obblighi il Pt_2 patronnant, in via immediata, non già, come la fideiussione, a garantire il patrocinato, ma a sorvegliarlo e ad adoprarsi (prestazione di facere) affinché questi adempia alle sue obbligazioni;
tuttavia resta indiscutibile che sia la fideiussione, sia il patronage forte sono
(i.e., hanno funzione di) forme di garanzia, perché consentono a chi contrae col patrocinato, per il caso di suo inadempimento, di vedere soddisfatte le proprie pretese grazie all'intervento del garante, il cui patrimonio, pertanto, è in entrambi i casi esposto a un pressoché identico rischio di escussione. Non è, insomma, che la via immediata che segue la responsabilità del patronnant rispetto a quella propria del fideiussore, ossia, in ultima analisi, il contenuto della sua obbligazione (di facere) e il suo corrispondere al paradigma dell'art. 1381 c.c. (il patronnant promette con la sua lettera al terzo che il patrocinato adempierà) o dell'art. 1333
pagina 7 di 22 c.c. (il patronnant si impegna a rispondere in luogo del garantito), mutino in qualche modo, a questi fini, il fondamento dell'istituto, che è e resta una ipotesi, pur atipica, di garanzia.
I punti di contatto tra fideiussione e lettera di patronage forte (l'essere forme di garanzia), dunque, sono, all'esatto contrario dei punti di distinzione (contenuto dell'obbligazione e suo modo d'operare), fortemente implicati dalla ratio dell'art. 207 TUEL.
Non pare revocabile in dubbio che la ragione per la quale l'art. 207 TUEL impone una deliberazione consiliare che legittimi la fideiussione è che essa fa sorgere in capo all'ente territoriale un obbligo di garanzia, che espone l'ente, in caso di inadempimento del garantito,
a un onere patrimoniale. Non è certo il contenuto della obbligazione o il suo modo d'operare che ha un ruolo sotto questo profilo, ma l'esposizione patrimoniale dell'ente.
Analogamente, la lettera di patronage forte implica una esposizione del patronnant a conseguenze patrimoniali negative, ove il garantito non adempia;
e la circostanza che egli sia obbligato in un modo autonomo (artt. 1381 o 1333 c.c.), lungi dallo sminuire questo aspetto, semmai lo rafforza.
5.1.b È dunque corretto affermare, assieme al Tribunale, che l'art. 207 TUEL deve essere interpretato estensivamente, a ricomprendere nella sua previsione non solo la fideiussione
(che è la figura tipica più generale del genus garanzia), ma anche la lettera di patronage forte, che con essa condivide la funzione di garanzia e l'assunzione di una potenziale esposizione debitoria.
5.1.b.i La lacuna della legge è indiscutibile ed essa si presenta qui nella forma della lacuna praeter legem, ossia dipendente da una norma (almeno in apparenza) troppo specifica per regolare tutti i casi possibili di garanzia.
Per reputare il contrario, occorrerebbe affermare che la ragion sufficiente dell'art. 207
TUEL sia quello di assicurare una maggior cautela (attuata prevedendo come necessario l'intervento del Consiglio Comunale, in luogo del potere autonomo del solo Sindaco) nell'assunzione di obbligazioni di garanzia da parte di un ente pubblico territoriale, esclusivamente alla fideiussione, lasciando invece nella mera potestas del Sindaco la facoltà di impegnare il in obbligazioni di garanzia tutte le volte in cui esse non corrispondano CP_1 alla figura tipica della fideiussione.
pagina 8 di 22 In tal modo, in effetti, si potrebbe (e dovrebbe) concludere che la norma, per implicito, voglia autorizzare il Sindaco a stipulare in autonomia qualsiasi altra garanzia che non sia la fideiussione: la lacuna non sussisterebbe.
Tuttavia, una simile ricostruzione va rifiutata per l'evidente irrazionalità che la connota: il patronnant, a ben vedere, ha meno tutele del fideiussore (basti pensare agli artt. 1955/1957
c.c.); e la lettera di patronaggio forte, quindi, è, da un punto di vista della salvaguardia del patrimonio del patrocinatore, mezzo più rischioso che non la fideiussione, così che costituirebbe un vero e proprio capovolgimento logico che il Comune possa accedere allo strumento più rischioso con la procedura meno cauta (ossia sulla base della sola e autonoma azione del Sindaco), laddove la legge gliene impone una più prudente (ossia necessitante l'investitura del Consiglio Comunale) per quello meno rischioso.
5.1.b.ii Esistendo la lacuna, occorre stabilire in qual modo debba avvenire la autointegrazione dell'ordinamento: se attuata mediante analogia (art. 12 Preleggi: ricorso a disposizioni che regolano materie analoghe), si crea, secondo la migliore dottrina generale, una nuova norma per regolare un caso altrimenti privo di disciplina, ovvero, secondo costante giurisprudenza (sino, almeno, da Cass. sez. 1^ civ.
1.3.1967 n. 446 rv 326380), si rende applicabile la norma a un caso non contemplato dal legislatore;
mentre, se attuato mediante interpretazione estensiva (art. 12 Preleggi;
ricorso a disposizioni che regolano casi simili), ci si limita a dare a una norma esistente un contenuto più ampio rispetto a quello che essa apparentemente (i.e., da un punto di vista strettamente letterale: lex minus dixit quam voluit) ha, per ricomprendervi casi del tutto simili a quello contemplato (su questi temi, cfr l'esaustiva Cass. sez. lav. 24.7.1990 n. 7494, in motivazione, in particolare ove afferma: «[…]
La giurisprudenza di questa Corte, al riguardo, non lascia adito a dubbi: "il ricorso alla analogia è consentito per regolare un caso non preveduto dalla legge con la disciplina prevista per un caso analogo, che abbia, cioè, lo stesso fondamento razionale, e consiste in un processo logico per risalire dalle norme espresse particolari, al principio generale che le governa (cfr., per tutte, inizialmente, sent. n. 2404 del 23.11.1965). La giurisprudenza sull'interpretazione estensiva, a sua volta, puntualizza, con differenziazione apposita, in cosa essa consista: "fondamento dell'analogia non è la presunzione della volontà del legislatore, ma il principio dell'eguaglianza giuridica: presupposto che il rapporto non è contemplato, sebbene diverso da quello che è, abbia con questa somiglianza (cfr, per tutte inizialmente, sent. n. 1801 del 14.7.1949). […]»).
pagina 9 di 22 Il collegio reputa preferibile restare nell'ambito della interpretazione estensiva, dal momento che è abbastanza evidente che l'art. 207 TUEL si riferisce, letteralmente, alla fideiussione non già perché intenda limitare la sua disciplina a quella figura tipica di garanzia, ma perché la fideiussione, per l'appunto, è la figura tipica – e dunque emblematica – della garanzia personale;
ragion per cui esso va interpretato come ricomprendente senz'altro una ipotesi del tutto simile, sui punti qualificanti in relazione alla ratio della norma, della lettera di patronage.
Sicché pare più corretto concludere che la lettera di patronage forte, contemplando un caso simile a quello della fideiussione su di un profilo – quello della comune natura di garanzia – direttamente attinente alla ratio dell'art. 207 TUEL, rientra in tutto e per tutto nel novero delle ipotesi che la norma deve regolare. La lettera di patronaggio forte, proprio perché anch'essa è, come la fideiussione, una garanzia, non appartiene a una diversa materia, sì che l'analogia pare fuori luogo.
5.1.b.iii Peraltro, l'unica conseguenza pratica importante della distinzione fra interpretazione estensiva e analogia legis è che la seconda è vietata per le norme eccezionali ex art. 14 Preleggi, mentre la prima no (col limite, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che “… il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata”:
Cass. sez. 1^ civ.
1.9.1999 n. 9205 rv 529578; in seguito, cfr Cass. sez. 2^ civ. 28.2.2018 n.
4657).
L'art. 207 TUEL non detta, ad avviso del collegio, una norma eccezionale, dal momento che il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 TUEL, non dispone di un generale potere di impegnare il bilancio dell'ente o di assumere obbligazioni di natura patrimoniale, poteri semmai spettanti, in via generale, al Consiglio Comunale (art. 42 TUEL); sicché, la previsione dell'art. 207 che le fideiussioni devono essere deliberate dal Consiglio Comunale, lungi da fare eccezione a una regola generale, si pone nel suo stesso solco.
Infine, quand'anche l'art. 207 fosse norma eccezionale, l'interpretazione per cui il riferimento alla fideiussione deve intendersi esteso anche a una garanzia con la lettera di patronaggio forte non introduce una ulteriore eccezione alla (pretesa) regola generale, ma si limita a ricondurre anche la lettera di patronaggio nell'ambito del concetto di garanzia che pagina 10 di 22 l'art. 207 TUEL indica col termine fideiussione, così che resterebbe ferma l'interpretazione estensiva.
5.1.c In definitiva, una garanzia personale prestata da un Comune nella forma della lettera di patronage forte non può seguire un regime diverso da quello previsto dall'art. 207
TUEL.
5.2 Il collegio, pur reputando assorbente l'argomento che precede, condivide anche quanto il Tribunale ha motivato in relazione all'art. 119 co. 6^ Costituzione.
5.2.a È vero che, come osserva l'appellante, l'art. 3 co. 17^ L. 24.12.2003 n. 350, nel testo ratione temporis applicabile, definiva operazioni di indebitamento, agli effetti dell'art. 119 co. 6^ Costituzione, i mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata, nonché le operazioni di cartolarizzazione, senza annoverarvi le lettere di patronage forte.
Tuttavia, la stessa norma conteneva, di seguito, anche la descrizione generale delle operazioni che non costituivano indebitamento, così definite: le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
La lettera di patronage forte non è contenuta nell'elenco delle operazioni di indebitamento, ma non è neppure una operazione che consente di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
Anche in questo caso, il testo normativo non consente di dare risposta diretta al quesito se la lettera di patronage forte dia luogo a indebitamento o meno ai sensi dell'art. 119 co. 6^
Costituzione.
Ritiene il collegio che l'elenco dell'art. 3 co. 17^ non sia tassativo;
proprio perché, altrimenti, non vi sarebbe stata la necessità di indicare di seguito le operazioni che non costituivano indebitamento, dal momento che un elenco tassativo dei casi di indebitamento avrebbe fornito automaticamente anche quello dei casi di non indebitamento, che avrebbe ricompreso qualsiasi altra operazione.
pagina 11 di 22 Se la legge ha voluto indicare, al contempo, ciò che costituisce indebitamento e ciò che non lo costituisce, va esclusa qualsiasi tassatività degli elenchi e delle definizioni: diversamente opinando, resterebbero senza disciplina tutti i casi non espressamente contemplati, pur se è addirittura ovvio che la disposizione di legge non li contiene, di per sé, tutti.
Anche in questo caso, dunque, occorre avere riguardo alla ratio della norma per stabilire se una lettera di patronage forte costituisca o meno operazione di indebitamento ai fini che qui interessano: e la risposta non può che essere positiva, perché qualsiasi esposizione patrimoniale, ancorché dovuta a una garanzia prestata in favore di una società in house, pesa potenzialmente sul bilancio dell'ente territoriale, il quale potrebbe essere chiamato a onorarla.
5.2.b Fa notare giustamente la difesa del che la Corte di Conti ha avuto modo CP_1 di rimarcare, con affermazione di portata generale, che «[…] la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost. […]»; e che per garanzie devono intendersi «[…] tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n.
267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Gli enti sono, quindi, tenuti a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie rispetto all'indebitamento complessivo tenendo conto anche del novellato comma dell'art. 97 della Costituzione, ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico […]» (delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.
30/SEZAUT/2015/QMIG; nel costituirsi il ha riportato numerosi ulteriori interventi CP_1 della Corte dei Conti di segno, ai presenti fini, equipollente, che qui, dunque, si omettono).
Ha obiettato , nella comparsa conclusionale, che «[…] La Corte costituzionale Pt_2 ha chiarito che, “trattandosi di un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente individuare quali operazioni finanziarie costituiscano “indebitamento”” (cfr. C. Cost., sentenza 16-29 dicembre 2004, n.
425). Si tratta, pertanto, di ipotesi determinate ex lege e tassative. L'interpretazione estensiva e analogica operata dal Tribunale di Livorno e sostenuta dalla difesa avversaria
pagina 12 di 22 (cfr. comparsa di risposta in appello, pagg. 8-11) si palesa così errata e contraria a una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame. […]»; così che anche le osservazioni della Corte dei Conti non potrebbero che essere disattese.
L'argomento non convince.
Nessuno pone in dubbio che spetti esclusivamente allo Stato individuare le operazioni di indebitamento, ma l'interpretazione della norma statale si limita a individuarne il significato e, nel caso di interpretazione estensiva, a effettuare una ricognizione dei casi simili che devono considerarsi ricompresi nella disciplina che essa detta: la fonte del diritto, sul punto, resta comunque la legge statale.
L'automatismo fra potestà esclusiva dello Stato (nella individuazione delle operazioni di indebitamento) e carattere tassativo dell'elencazione, che sta alla base della tesi dell'appellante qui scrutinata, è, a sua volta, da rifiutare: si è già motivata la diversa ragione per la quale è da escludersi la natura tassativa dell'elenco dell'art. 3 co. 17^ L. 350/2003, e, per il resto, è ovvio che la ricostruzione proposta è fuorviante, perché il fatto che solo lo Stato possa dire quali operazioni sono di indebitamento non esclude che il legislatore possa farlo, anziché con un elenco tassativo, con una norma che lasci libero l'interprete, potendo questa essere, anzi, una precisa scelta, intesa a non correre il rischio di dimenticare ipotesi di indebitamento (che, di per sé, è un concetto economico) sparse nella moltitudine di figure giuridiche diverse idonee a realizzarla. La già citata giurisprudenza di legittimità (Cass.
7494/1990) ha avuto modo, fra l'altro, di rammentare che «[…] l'interpretazione estensiva od analogica delle leggi è il criterio generale ed ordinario dell'ermeneutica giuridica, senza alcun vincolo o limite di applicazione, perché le leggi sono facilmente insufficienti o lacunose non già per la loro formulazione claudicante od oscura, ma per l'evolversi rapido delle situazioni reali con riguardo alla produzione ed alla disponibilità dei beni della vita ed ai rapporti che a quelli si riferiscono e che l'influenzano […]» (in motivazione, sottolineatura di chi scrive).
Sicché, a ben vedere, la non tassatività dell'elenco di legge non potrebbe in alcun modo sottrarre allo Stato la potestas di individuare le ipotesi di indebitamento;
e può, al contempo, permettere all'interprete di applicare la norma senza che essa debba precocemente invecchiare, sotto la spinta di modifiche e di novità – senz'altro frequenti in questa materia - delle forme giuridiche, tipiche o atipiche che siano, mediante le quali l'indebitamento è possibile.
pagina 13 di 22 Né si porrebbe una questione di uniformità di disciplina all'interno dell'ordinamento nazionale, perché l'interpretazione delle norme attribuita alla giurisdizione è suscettibile di giungere, in ultimo mediante l'intervento della Corte di Cassazione, a una stabilità esegetica valevole erga omnes (art. 65 co. 1^ R.D. 30.1.1941 n. 12: essa, fra l'altro, … assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale
…).
5.3 Va, a questo punto, escluso che il Tribunale abbia errato a ritenere la nullità delle lettere di patronage ai sensi degli artt. 1418 c.c., 30 co. 15^ L. 27.12.2002 n. 289 e dall'art. 191
TUEL.
La stessa critica dell'appellante sul punto (supra, § 2.1.c), del resto, si delinea quale mera conseguenza della altrettanto erronea, a suo avviso, inclusione della lettera di patronage forte nel novero degli atti disciplinati dall'art. 207 TUEL, così che, confermato quello snodo, il presente profilo è assorbito.
6. Il secondo motivo, che reitera in subordine le domande intese a far valere la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale del devono essere nuovamente CP_1 respinte, quantunque previa integrazione della motivazione del primo giudice, nei termini che seguono.
6.1 Va esclusa, innanzitutto, la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo della omessa pronuncia.
Il primo giudice, infatti, ha, pur se per implicito (e come si desume dall'incipit del § 4, che fa riferimento alle domande dell'attrice), ritenuto che la nullità delle lettere di patronage determinasse il rigetto di ogni pretesa di . Pt_2
Peraltro, in questa sede di merito, il vizio lamentato avrebbe una portata molto limitata, dal momento che l'eventuale nullità parziale della sentenza di primo grado, non determinando il regresso al grado precedente, imporrebbe alla Corte di pronunciarsi nel merito, riesaminando la domanda così come riproposta.
6.2 È però fuor di dubbio che la mera nullità delle lettere di patronaggio non può, di per sé sola, determinare la infondatezza delle domande subordinate, per il semplice motivo che la loro invalidità costituisce, per l'appunto, niente altro se non uno degli elementi costituitivi delle fattispecie dedotte in via gradata. pagina 14 di 22 È a dire che la nullità delle garanzie rilasciate dal Sindaco si atteggia, nell'ipotesi principale di responsabilità contrattuale, a elemento negativo della fattispecie, con ciò intendendosi l'elemento che caduca il titolo della domanda, perché, come ovvio, il CP_1 non può essere chiamato ad adempiere un negozio nullo, che, come tale, è privo di effetti;
ma, nelle diverse ipotesi subordinate di responsabilità precontrattuale o aquiliana, la medesima invalidità si atteggia, al contrario, come elemento positivo delle fattispecie, delle quali costituisce, a ben vedere, un presupposto necessario: proprio perché le lettere de quibus sono nulle, è configurabile una responsabilità precontrattuale (nei limiti in cui il abbia CP_1 indotto la banca a riporre legittimo affidamento sulla loro validità) o aquiliana (nei limiti in cui il abbia, con le medesime condotte, commesso un atto illecito). CP_1
La motivazione del Tribunale, dunque, non è idonea a sorreggere il rigetto delle domande.
6.3 Responsabilità precontrattuale
6.3.a La responsabilità precontrattuale del sussiste senz'altro, pur dovendosi CP_1 riconoscere, in parziale accoglimento della tesi difensiva del un concorso di colpa CP_1 della banca del 20%.
6.3.a.i Secondo l'appellante, il Comune era perfettamente a conoscenza del rilascio da parte del Sindaco delle lettere di patronage forte, tanto che, in relazione alla prima, il
Segretario Generale del Comune con nota n. 46096 del 17.6.12005 diretta Persona_2 alla banca mutuante, aveva attestato: con riferimento alla lettera prot. n. 38161 del 19/05/2005, a firma del Sindaco di
Dr. si attesta che il Sindaco ha sottoscritto tale atto avvalendosi CP_1 Persona_1 dei poteri allo stesso attribuiti dall'art. 50 del D.Leg.vo n.° 267 del 18/8/2000 (Ordinamento delle Autonomie Locali), confermati dagli artt. 37 e seguenti dello Statuto del CP_1
.
[...]
In ordine a tali disposti il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del
del quale ha la rappresentanza generale e la sovraintendenza al funzionamento dei CP_1 servizi
Pertanto, la banca era stata indotta a fare legittimo affidamento sulla validità, efficacia e operatività della garanzia rilasciata, con la conseguenza che la sua accertata invalidità non pagina 15 di 22 poteva che determinare, in capo all'ente, una responsabilità precontrattuale da contatto sociale qualificato (la parte indica Cass. 14188/2016; Cass. 8236/2020).
6.3.a.ii Il si difende, anche in questo grado, sostenendo che la invalidità delle CP_1 lettere di patronage discende dalla violazione di norme generali, come tali ben note alla banca, impossibilitata, dunque, a sostenere un proprio affidamento legittimo, ossia esente da colpa.
6.3.a.iii Ora, è ben vero che la difesa del è, in astratto, suggestiva, posto che, al CP_1 di là delle prospettazioni indistintamente onnicomprensive di , l'affidamento leso Pt_2 non concerne, in questo caso, la auspicata conclusione di un negozio giuridico (poi non concluso o concluso a condizioni sfavorevoli), bensì la validità delle lettere di patronage emesse, così che la responsabilità del troverebbe fondamento nella violazione CP_1 dell'art. 1338 c.c.: il infatti, avrebbe indotto la banca, con le condotte poste a CP_1 fondamento della domanda, a considerare valide le lettere di patronage forte rilasciate dal
Sindaco, pur in difetto di previo provvedimento del Consiglio Comunale, e, in tal modo, avrebbe indotto poi la banca, forte della garanzia, a erogare il mutuo alla società in house;
tuttavia, le lettere di patronage non erano valide, ma nulle.
È quindi applicabile il seguente principio, dettato con riferimento a un contratto d'appalto di oo.pp., ma ovviamente di carattere generale: «La responsabilità prevista dall'art.
1338 c.c., a differenza di quella di cui all'art. 1337 c.c., tutela l'affidamento di una delle parti non nella conclusione del contratto, ma nella sua validità, sicché non è configurabile una responsabilità precontrattuale della PA, ove l'invalidità del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalità dei consociati e, quindi, tali da escludere
l'affidamento incolpevole della parte adempiente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità precontrattuale del Comune appaltante, in quanto i vizi che inficiavano la gara ad evidenza pubblica erano di gravità tale da impedire un affidamento incolpevole dell'appaltatore, specializzato nei rapporti con la P.A.).» (Cass. sez. 1^ civ. 11.3.2025 n. 6531 rv 674443-01).
Nondimeno, la presente fattispecie è caratterizzata dalla non certo immediata percepibilità del motivo di invalidità: quantunque non vi possano essere dubbi sulla soluzione da dare, come già esposta, ancor meno dubbi possono esservi che essa si fonda su una interpretazione giudiziale tale da togliere qualsiasi carattere di evidenza alla soluzione, bastando considerare che solo una esegesi estensiva dell'art. 207 TUEL, letteralmente riferito pagina 16 di 22 alle fideiussioni, può ricomprendervi le lettere di patronaggio, così come solo una analoga interpretazione ermeneutica dell'art. 119 Costituzione, di per sé riferito al concetto economico di indebitamento, può collegarvi il rilascio di lettere di patronaggio.
Tale peculiarità della fattispecie, dunque, esclude che la condotta della banca possa di per sé sola interrompere qualsiasi nesso causale con il danno, il quale, al contrario, dipende in misura preponderante dal comportamento del (su questo, cfr anche Cass. sez. 3^ civ. CP_1 ord. 15.5.2025 n. 13003 rv 674698-01).
Infatti, il espressamente interpellato dalla banca, ha formalmente attestato, a CP_1 mezzo del proprio Segretario Generale, che le lettere di patronaggio erano validamente emesse.
È inutile che la difesa dell'ente si soffermi sulla qualità della controparte (ossia un istituto di credito), perché, rispetto al tema controverso, è assai più rilevante la qualità del suo rappresentato, ossia la stessa P.A. che ha dato la rassicurazione. Vale a dire che CP_1 nessuno disconosce che la banca sia un soggetto qualificato anche per la valutazione, in una trattativa con la P.A., della validità degli atti della sua controparte negoziale;
ma, come è addirittura intuitivo, il lo è ancor di più, perché è l'ente che ha emesso, per mezzo del CP_1
Sindaco, le lettere di patronaggio e che, per mezzo del suo Segretario Generale, ne ha asseverato la validità. Validità che, così attestata anteriormente al primo mutuo, è stata data per acquisita anche per il secondo, di non molto successivo.
La banca, anzi, è stata tutto sommato prudente a interpellare, pur dinanzi a un atto formale del Sindaco, il e non si vede perché mai, in una situazione in cui le norme CP_1 generali erano senza dubbio note, ma non di immediata comprensibilità (quanto alla loro estensione), non avrebbe dovuto riporre legittimo affidamento nel comportamento complessivo dell'ente territoriale e soprattutto sulla attestazione, altrettanto formale, del
Segretario Generale.
Residua, ad avviso del collegio, un margine, da confinare però in una percentuale sensibilmente minoritaria, ben espressa dal 20%, di concorso colposo della banca. Infatti, il già affermato legittimo affidamento riposto nell'operato del Sindaco e nell'attestazione del
Segretario Generale, non esaurisce completamente l'onere che, secondo un generale canone di autoresponsabilità, ricadeva comunque su un operatore commerciale come la banca;
dalla quale, quindi, si poteva pur sempre esigere, quale ulteriore e definitiva cautela, quella di insistere per un interessamento del Consiglio Comunale (la nota manoscritta in calce alla pagina 17 di 22 dichiarazione del Segretario Comune del seguente tenore: “NB Il non rilascia altra CP_1 dichiarazione considerando questa comunicazione valida per tutti gli atti di specie” è priva di qualsiasi sottoscrizione e, per quanto consti, non riferibile al men che meno al CP_1
Segretario Generale o ad altro funzionario con rilievo esterno).
6.3.b Affermata una responsabilità precontrattuale del incidente all'80% sul CP_1 danno, la domanda risarcitoria va però respinta per la assoluta carenza, alla stregua di quanto dedotto e provato, di danno.
6.3.b.i La responsabilità precontrattuale, in quanto si sostanzia nella lesione della libertà negoziale del contraente, implica la risarcibilità non già del danno che deriva dalla mancata esecuzione del contratto (il c.d. interesse positivo), ma sempre e solo di quello che deriva dalla lesione della libertà negoziale (il c.d. interesse negativo): non si identifica, cioè, nelle conseguenze della mancata esecuzione del contratto, ma nelle conseguenze che, di volta in volta, sono determinate dall'avere riposto fiducia nella validità del negozio (art. 1338 c.c.) o nella sua futura stipulazione (art. 1337 c.c.).
Il principio, pacifico in dottrina e in giurisprudenza, è stato anche abbastanza di recente riaffermato dalla S.C.: «In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto
l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.5.2022 n. 15147 rv 664828-01).
Nel caso presente, dunque, il danno risarcibile non può consistere, come preteso, nel pagamento da parte del del residuo debito della società in house patrocinata, perché CP_1 ciò, per l'appunto, equivarrebbe al ristoro del danno subito per la mancata esecuzione dell'obbligazione, ossia per la mancata operatività della garanzia (di per sé invalida).
6.3.b.ii Era onere di , in quanto attrice, innanzitutto allegare, indi dimostrare, Pt_2 il danno, ma la società è venuta meno al suo onere già in fase assertiva.
Si può senz'altro presumere, nel quadro dei fatti noti, che la banca non avrebbe erogato i mutui, se non fosse stata rassicurata sulla validità delle garanzie rilasciate dal Sindaco;
ma non si riesce a ricavare dal materiale assertivo e probatorio della causa quali siano stati i costi pagina 18 di 22 sopportati durante le trattative, né, tanto meno, l'utile che la banca poteva ottenere impegnandosi in affari commerciali diversi;
o, comunque, una qualsiasi altra conseguenza negativa discendente non già dalla mancata operatività della garanzia, ma dalla lesione della libertà negoziale della banca in punto di affidamento riposto nella validità della garanzia.
L'impostazione data alla causa è stata di per sé sola idonea a lasciare in ombra questo profilo.
Infatti, ha esposto, quale danno della subordinata domanda per responsabilità Pt_2 precontrattuale (ossia per il caso di invalidità delle lettere di patronaggio), l'identico nocumento che ha dedotto nel far valere la responsabilità contrattuale (ossia per il caso di validità delle garanzie), ma i danni risarcibili nelle due diverse ipotesi, come ovvio, sono fra sé difformi e irriducibili: si rinvia sul punto a quanto indicato nell'atto di citazione di primo grado (pag. 13) e nella 1^ memoria ex aet. 183 co. 6^ c.p.c. (pag. 16).
Né potrebbe la Corte superare il problema disponendo una c.t.u. contabile, come chiesto, dal momento che essa servirebbe qui a supplire a un deficit della parte, prima di tutto, in punto di allegazione dei fatti fondanti la domanda, così che, in definitiva, si andrebbe, indebitamente, alla ricerca della prova di nocumenti mai neppure allegati.
L'unico dato noto sul punto è, in definitiva, il residuo debito che avrebbe Pt_2 diritto a incassare dalla società in house e, dunque, in via sussidiaria dal suo garante, come riepilogato nello specchietto a pagina 5 dell'appello, che di seguito si trascrive:
pagina 19 di 22 Questi dati, come si ribadisce, non permettono di individuare, men che meno di liquidare, il nocumento patito per avere riposto fiducia – e salvo il concorso di colpa già trattato – nella validità delle lettere di patronaggio.
6.4 Responsabilità aquiliana
Essa non è configurabile nel caso di specie, perché l'affermata responsabilità precontrattuale esaurisce la responsabilità dell'ente con riferimento alla rassicurazione sulla validità delle lettere di patronaggio.
Vale a dire che le condotte e i comportamenti che sono dedotti per fondare la responsabilità precontrattuale, sono esattamente gli stessi che dovrebbero sorreggere la tesi della responsabilità extracontrattuale, la quale, dunque, viene così indebitamente configurata quale mero duplicato della prima.
Può, dunque, omettersi qualsiasi ulteriore approfondimento, a cominciare dalla verifica se la stessa responsabilità precontrattuale (da contatto sociale qualificato), già esaminata, debba ricomprendersi all'interno di quella aquiliana o meno (a favore: Cass. sez. 3^ civ.
29.7.2011 n. 16735; Cass. sez. 2^ civ.
3.10.2019 n. 24738 rv 655259; contra: Cass. sez. 1^ civ.
20.12.2011 n. 27648; Cass. sez. 1^ civ. 12.7.2016 n. 14188, in motivazione, in particolare dal §
4 in poi): quand'anche, infatti, si desse risposta negativa, non per questo resterebbe spazio, in questo caso, per qualificare i medesimi fatti sotto due distinti profili. pagina 20 di 22 7. Le domande risarcitorie, qui riproposte col terzo motivo, restano assorbite anche in questa sede.
Infatti, esse sono state espressamente riproposte per la sola ipotesi subordinata in cui le lettere di patronage fossero qualificate come lettera di patronage debole, il che non è.
Del resto, poiché il Tribunale ha già motivatamente effettuato la qualificazione in termini di patronage forte, facendone poi discendere l'esame del merito e, dunque, la decisione, il tema, in difetto di una impugnazione, è coperto da giudicato interno e non liberamente scrutinabile dalla Corte.
8. Ragioni analoghe a quelle che hanno indotto il Tribunale per compensare le spese processuali di primo grado valgono per provvedere in modo identico per l'appello ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come risultante dopo l'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n.
77/2018.
Si deve, infatti, notare, da un lato, che, come ha ben argomentato il primo giudice, la questione attinente alla validità delle lettere di patronage emesse dal in difetto di CP_6 previa deliberazione del Consiglio Comunale ha richiesto una attenta interpretazione della normativa, senza che, per quanto consti, vi sia già la guida della giurisprudenza di legittimità; dall'altro che, sulle domande subordinate, è stata necessaria una integrazione della motivazione del primo giudice.
Sussistono, invece, le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il CP_1
04/04/2022;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado;
pagina 21 di 22 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2014/2022 promossa da:
(PI: ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA Parte_1 P.IVA_1
ZITIELLO e dell'Avv. BENEDETTA MUSCO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. SUSANNA Controparte_1 P.IVA_2
CENERINI, dell'Avv. LUCIA MACCHIA, dell'Avv. CRISTIANA SARDI e dell'Avv. MARIA TERESA ZENTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 04/04/2022
CONCLUSIONI
In data 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, in riforma della sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Livorno, Dott. Luigi Nannipieri, pubblicata in data 4 aprile 2022, a definizione del giudizio di primo grado promosso da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 rubricato al n. R.G. 4394/2018, non notificata, così provvedere: pagina 1 di 22 Nel Merito
In Via Principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del alle Controparte_1 obbligazioni assunte con le due lettere di patronage datate 19 maggio 2005 e 13 luglio 2006 e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento in favore di dell'importo Pt_2 di euro 681.365,94, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e/o le i somme che matureranno a qualunque titolo sino all'effettivo saldo di quanto dovuto dal CP_1
e di cui la risulta creditrice nei confronti di in forza dei due contratti
[...] CP_2 CP_3 di mutuo, non soddisfatte nell'ambito della procedura concorsuale, per le ragioni esposte in atti;
In Via Subordinata
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e/o da contatto sociale qualificato del in relazione alle due lettere di patronage datate 19 Controparte_1 maggio 2005 e 14 luglio 2006 e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento in favore di dell'importo di euro 681.365,94, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, Pt_2
e/o le ult mme che matureranno a qualunque titolo sino all'effettivo saldo di quanto dovuto dal e di cui la Banca risulta creditrice nei confronti di in Controparte_1 CP_3 forza dei due contratti di mutuo, non soddisfatte nell'ambito della procedura concorsuale, per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere integralmente il gravame ex adverso promosso perché infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice Dott. Luigi Nannipieri, pubblicata in data 4.04.2022 a definizione del giudizio di primo grado iscritto al numero di ruolo generale 4394/2018”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 311/2022 pubblicata il 04/04/2022, ha così deciso:
1) rigetta le domande di parte attrice
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite
1.1 aveva agito contro il per Controparte_4 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento di € 815.121,77.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
1.1.a Il , con due distinte lettere di patronage forte del 19.5.2005 e Controparte_1
pagina 2 di 22 del 14.7.2006, a firma del Sindaco pro tempore aveva affidato l Persona_1 [...]
, società in house del , che Controparte_5 Controparte_1 eroga i servizi connessi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alla pulizia stradale) nei confronti del Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l., per due mutui, poi trasferiti a per cessione di ramo di azienda, ossia, rispettivamente: Pt_2
1.1.a.i mutuo di 10milioni di euro stipulato il 23.6.2005;
1.1.a.ii mutuo di 4,5milioni di euro stipulato il 15.12.2006.
1.1.b aveva rispettato i suoi obblighi restitutorî sino al 30.6.2015, divenendo in CP_3 seguito inadempiente e venendo ammessa al concordato preventivo con provvedimento del
13.7.2017;
1.1.c Il Comune, dunque, doveva corrispondere a la somma di € 815.121,77 Pt_2
(somma ridotta in sede di conclusioni finali a € 675.750,60, in conseguenza di parziale soddisfazione in sede concordataria):
1.1.c.i in tesi, per l'obbligazione assunta con le lettere di patronage forte;
1.1.c.ii in ipotesi di invalidità o inefficacia delle lettere, per responsabilità precontrattuale ovvero aquiliana, dipendente dalla condotta del che aveva indotto, CP_1 anche con atti formali (in particolare con una attestazione del Segretario Generale), a riporre fiducia nella validità ed efficacia delle lettere di patronaggio del Sindaco;
1.1.c.iii nella ulteriore e diversa ipotesi in cui le lettere fossero state reputate lettere di patronage debole, sempre per responsabilità precontrattuale (violazione dell'art. 1337 c.c.) ovvero aquiliana.
1.2 Il si era costituito per resistere, sostenendo, per quanto ancora Controparte_1 interessi, che il Sindaco aveva firmato le lettere di patronage in difetto di qualsiasi previa deliberazione del Consiglio Comunale (o della Giunta), in violazione degli artt. 119
Costituzione e 207 D. Lgs 18.8.2000 n. 267 (TUEL: Testo Unico Enti Locali); eccependo, inoltre, che non poteva essere sorto in capo alla controparte alcun legittimo affidamento sulla validità della garanzia (neppure a seguito della sottoscrizione, quanto alla prima, di Per_2
quale Segretario Generale del Comune;
Chimenti che, peraltro, dopo pochi giorni
[...] aveva sottoscritto il mutuo come amministratore di nuova nomina di;
deducendo, CP_3 infine, che il Comune aveva fatto tutto quanto possibile per supportare CP_3
1.3 Il Tribunale ha respinto ogni domanda, argomentando che: pagina 3 di 22
1.3.a le lettere di patronage erano del tipo c.d. forte, con la conseguenza che esse comportavano un'obbligazione di garanzia da parte del CP_1
1.3.b d'altra parte, proprio per tale natura, esse (i.e., l'obbligazione cui avevano dato vita) erano nulle per violazione degli artt. 119 co. 6^ Costituzione e 204 e 207 D. Lgs
267/2000, non potendo il Sindaco, senza una deliberazione del Consiglio Comunale (o, almeno, della Giunta) assumere impegni di spesa per l'ente territoriale (in relazione agli artt.
30 co. 15^ L. 27.12.2002 n. 289 e 191 co. 4^ TUEL);
1.3.c le spese dovevano essere compensate integralmente ex art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dopo la sentenza n. 7772018 della Corte Costituzionale), in considerazione della peculiarità della fattispecie e dell'assenza di giurisprudenza di legittimità sul punto.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la Controparte_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo, articolato, motivo, intitolato “Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabili alle lettere di patronage rilasciate dal i limiti previsti dagli CP_1 articoli 204 e 207 TUEL e i limiti contabili di cui all'art. 119, comma 6 Cost.”, censura il
Tribunale per avere reputato nulle le garanzie rilasciate dal . Controparte_1
2.1.a L'appellante critica innanzitutto l'applicazione alle lettere di patronage forte degli artt. 204 e 207 TUEL.
Infatti, a suo dire, l'art. 207 si riferisce alle fideiussioni, laddove la garanzia atipica costituita dalla lettera di patronage forte non vi corrisponde, né può esservi assimilata.
In particolare, la lettera di patronaggio forte si differenzia dalla fideiussione, in quanto obbliga il patronnant a una prestazione di fare, consistente nell'adoperarsi affinché il patrocinato adempia alle sue obbligazione, dando luogo, in sostanza, alla fattispecie della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) ovvero a quella dell'art. 1333 c.c.; discendendone che, in forza dell'autonoma obbligazione assunta, il patronnant risponde verso il creditore del garantito.
2.1.b Analogamente, l'art. 119 co. 6^ Costituzione di riferisce ad atti di indebitamento dell'ente locale, mentre la lettera di patronage non dà luogo ad alcun indebitamento, come si pagina 4 di 22 ricava dall'art. 3 co. 13^/17^ L. 24.12.2003 n. 350.
Il comma 17^ della norma, vigente sino al 21.8.2008 e applicabile ratione temporis, stabiliva infatti che “costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea”.
2.1.c Le lettere di patronage, dunque, non imponevano l'esistenza di una previa deliberazione di C.C. o di Giunta, con la conseguenza che esse erano valide e non potevano essere ricondotte, come aveva fatto il Tribunale, allo schema costituito dall'art. 30 co. 15^ L.
27.12.2002 n. 289 e dall'art. 191 TUEL.
, col secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non Parte_3 avere il Tribunale preso in esame le sue domande subordinate, intese ad affermare la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale dell'ente territoriale.
Quand'anche, infatti, si fosse esclusa la responsabilità contrattuale del per la CP_1 nullità delle lettere di patronage, restava indiscutibile che l'ente aveva “tollerato” la condotta del Sindaco;
anzi, specialmente con l'asseverazione del Segretario Generale, aveva pienamente legittimato l'affidamento riposto sulla validità del efficacia delle garanzie;
e, del resto, sarebbe paradossale che le conseguenze negative di una condotta illegittima del Sindaco (o del
Segretario Generale) si riflettessero solo nella sfera di chi aveva riposto affidamento negli atti del CP_1
2.3 In via gradata, con autonomo mezzo, ripropone le domande intese a far Pt_2 valere la responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e da contatto sociale, per il caso in cui le lettere di patronage fossero riqualificate come lettere di patronage deboli. pagina 5 di 22 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio, anche cartaceo, di primo grado (n. 4394/2018 rg).
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.10.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, quantunque, mentre sulla domanda principale non può che meritare piena conferma la motivazione del primo giudice, su quelle subordinate occorre una integrazione.
5. Il primo motivo va respinto, resistendo la motivazione del Tribunale alle critiche mosse.
5.1 Va confermato l'assoggettamento della lettera di patronage forte alla disciplina dell'art. 207 TUEL, del quale si riporta qui il testo applicabile ratione temporis, in quanto vigente all'epoca dell'emissione delle due lettere di patronage:
[1] I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte. pagina 6 di 22 …
[2] La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
…
5.1.a La lettera di patronage forte dà luogo – a prescindere dalla ricostruzione giuridica della sua essenza, se corrispondente all'art. 1333 c.c. o all'art. 1381 c.c., questione che dunque si può tralasciare - a una garanzia, pur se atipica, il che giustifica che essa, ai presenti fini, sia ricompresa nell'ambito di operatività dell'art. 207 TUEL, secondo una sua interpretazione estensiva (ma nulla in sostanza cambia se si proceda mediante analogia legis), che si fonda sulla constatazione che la analoga funzione di garanzia dei due istituti è la ragion sufficiente
(la ratio legis) della disposizione normativa che impone, a maggior tutela del bene pubblico,
l'intervento legittimante del Consiglio Comunale.
Per contro, le differenze fra fideiussione e patronage forte, enfatizzate dall'appellante, ricadono sul modo in cui le due garanzie operano, non sulla loro funzione di garanzia, e, dunque, concernono un profilo che non ha nulla a che fare con la ratio dell'art. 207 TUEL.
Si può ben recepire la tesi di che la lettera di patronage obblighi il Pt_2 patronnant, in via immediata, non già, come la fideiussione, a garantire il patrocinato, ma a sorvegliarlo e ad adoprarsi (prestazione di facere) affinché questi adempia alle sue obbligazioni;
tuttavia resta indiscutibile che sia la fideiussione, sia il patronage forte sono
(i.e., hanno funzione di) forme di garanzia, perché consentono a chi contrae col patrocinato, per il caso di suo inadempimento, di vedere soddisfatte le proprie pretese grazie all'intervento del garante, il cui patrimonio, pertanto, è in entrambi i casi esposto a un pressoché identico rischio di escussione. Non è, insomma, che la via immediata che segue la responsabilità del patronnant rispetto a quella propria del fideiussore, ossia, in ultima analisi, il contenuto della sua obbligazione (di facere) e il suo corrispondere al paradigma dell'art. 1381 c.c. (il patronnant promette con la sua lettera al terzo che il patrocinato adempierà) o dell'art. 1333
pagina 7 di 22 c.c. (il patronnant si impegna a rispondere in luogo del garantito), mutino in qualche modo, a questi fini, il fondamento dell'istituto, che è e resta una ipotesi, pur atipica, di garanzia.
I punti di contatto tra fideiussione e lettera di patronage forte (l'essere forme di garanzia), dunque, sono, all'esatto contrario dei punti di distinzione (contenuto dell'obbligazione e suo modo d'operare), fortemente implicati dalla ratio dell'art. 207 TUEL.
Non pare revocabile in dubbio che la ragione per la quale l'art. 207 TUEL impone una deliberazione consiliare che legittimi la fideiussione è che essa fa sorgere in capo all'ente territoriale un obbligo di garanzia, che espone l'ente, in caso di inadempimento del garantito,
a un onere patrimoniale. Non è certo il contenuto della obbligazione o il suo modo d'operare che ha un ruolo sotto questo profilo, ma l'esposizione patrimoniale dell'ente.
Analogamente, la lettera di patronage forte implica una esposizione del patronnant a conseguenze patrimoniali negative, ove il garantito non adempia;
e la circostanza che egli sia obbligato in un modo autonomo (artt. 1381 o 1333 c.c.), lungi dallo sminuire questo aspetto, semmai lo rafforza.
5.1.b È dunque corretto affermare, assieme al Tribunale, che l'art. 207 TUEL deve essere interpretato estensivamente, a ricomprendere nella sua previsione non solo la fideiussione
(che è la figura tipica più generale del genus garanzia), ma anche la lettera di patronage forte, che con essa condivide la funzione di garanzia e l'assunzione di una potenziale esposizione debitoria.
5.1.b.i La lacuna della legge è indiscutibile ed essa si presenta qui nella forma della lacuna praeter legem, ossia dipendente da una norma (almeno in apparenza) troppo specifica per regolare tutti i casi possibili di garanzia.
Per reputare il contrario, occorrerebbe affermare che la ragion sufficiente dell'art. 207
TUEL sia quello di assicurare una maggior cautela (attuata prevedendo come necessario l'intervento del Consiglio Comunale, in luogo del potere autonomo del solo Sindaco) nell'assunzione di obbligazioni di garanzia da parte di un ente pubblico territoriale, esclusivamente alla fideiussione, lasciando invece nella mera potestas del Sindaco la facoltà di impegnare il in obbligazioni di garanzia tutte le volte in cui esse non corrispondano CP_1 alla figura tipica della fideiussione.
pagina 8 di 22 In tal modo, in effetti, si potrebbe (e dovrebbe) concludere che la norma, per implicito, voglia autorizzare il Sindaco a stipulare in autonomia qualsiasi altra garanzia che non sia la fideiussione: la lacuna non sussisterebbe.
Tuttavia, una simile ricostruzione va rifiutata per l'evidente irrazionalità che la connota: il patronnant, a ben vedere, ha meno tutele del fideiussore (basti pensare agli artt. 1955/1957
c.c.); e la lettera di patronaggio forte, quindi, è, da un punto di vista della salvaguardia del patrimonio del patrocinatore, mezzo più rischioso che non la fideiussione, così che costituirebbe un vero e proprio capovolgimento logico che il Comune possa accedere allo strumento più rischioso con la procedura meno cauta (ossia sulla base della sola e autonoma azione del Sindaco), laddove la legge gliene impone una più prudente (ossia necessitante l'investitura del Consiglio Comunale) per quello meno rischioso.
5.1.b.ii Esistendo la lacuna, occorre stabilire in qual modo debba avvenire la autointegrazione dell'ordinamento: se attuata mediante analogia (art. 12 Preleggi: ricorso a disposizioni che regolano materie analoghe), si crea, secondo la migliore dottrina generale, una nuova norma per regolare un caso altrimenti privo di disciplina, ovvero, secondo costante giurisprudenza (sino, almeno, da Cass. sez. 1^ civ.
1.3.1967 n. 446 rv 326380), si rende applicabile la norma a un caso non contemplato dal legislatore;
mentre, se attuato mediante interpretazione estensiva (art. 12 Preleggi;
ricorso a disposizioni che regolano casi simili), ci si limita a dare a una norma esistente un contenuto più ampio rispetto a quello che essa apparentemente (i.e., da un punto di vista strettamente letterale: lex minus dixit quam voluit) ha, per ricomprendervi casi del tutto simili a quello contemplato (su questi temi, cfr l'esaustiva Cass. sez. lav. 24.7.1990 n. 7494, in motivazione, in particolare ove afferma: «[…]
La giurisprudenza di questa Corte, al riguardo, non lascia adito a dubbi: "il ricorso alla analogia è consentito per regolare un caso non preveduto dalla legge con la disciplina prevista per un caso analogo, che abbia, cioè, lo stesso fondamento razionale, e consiste in un processo logico per risalire dalle norme espresse particolari, al principio generale che le governa (cfr., per tutte, inizialmente, sent. n. 2404 del 23.11.1965). La giurisprudenza sull'interpretazione estensiva, a sua volta, puntualizza, con differenziazione apposita, in cosa essa consista: "fondamento dell'analogia non è la presunzione della volontà del legislatore, ma il principio dell'eguaglianza giuridica: presupposto che il rapporto non è contemplato, sebbene diverso da quello che è, abbia con questa somiglianza (cfr, per tutte inizialmente, sent. n. 1801 del 14.7.1949). […]»).
pagina 9 di 22 Il collegio reputa preferibile restare nell'ambito della interpretazione estensiva, dal momento che è abbastanza evidente che l'art. 207 TUEL si riferisce, letteralmente, alla fideiussione non già perché intenda limitare la sua disciplina a quella figura tipica di garanzia, ma perché la fideiussione, per l'appunto, è la figura tipica – e dunque emblematica – della garanzia personale;
ragion per cui esso va interpretato come ricomprendente senz'altro una ipotesi del tutto simile, sui punti qualificanti in relazione alla ratio della norma, della lettera di patronage.
Sicché pare più corretto concludere che la lettera di patronage forte, contemplando un caso simile a quello della fideiussione su di un profilo – quello della comune natura di garanzia – direttamente attinente alla ratio dell'art. 207 TUEL, rientra in tutto e per tutto nel novero delle ipotesi che la norma deve regolare. La lettera di patronaggio forte, proprio perché anch'essa è, come la fideiussione, una garanzia, non appartiene a una diversa materia, sì che l'analogia pare fuori luogo.
5.1.b.iii Peraltro, l'unica conseguenza pratica importante della distinzione fra interpretazione estensiva e analogia legis è che la seconda è vietata per le norme eccezionali ex art. 14 Preleggi, mentre la prima no (col limite, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che “… il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata”:
Cass. sez. 1^ civ.
1.9.1999 n. 9205 rv 529578; in seguito, cfr Cass. sez. 2^ civ. 28.2.2018 n.
4657).
L'art. 207 TUEL non detta, ad avviso del collegio, una norma eccezionale, dal momento che il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 TUEL, non dispone di un generale potere di impegnare il bilancio dell'ente o di assumere obbligazioni di natura patrimoniale, poteri semmai spettanti, in via generale, al Consiglio Comunale (art. 42 TUEL); sicché, la previsione dell'art. 207 che le fideiussioni devono essere deliberate dal Consiglio Comunale, lungi da fare eccezione a una regola generale, si pone nel suo stesso solco.
Infine, quand'anche l'art. 207 fosse norma eccezionale, l'interpretazione per cui il riferimento alla fideiussione deve intendersi esteso anche a una garanzia con la lettera di patronaggio forte non introduce una ulteriore eccezione alla (pretesa) regola generale, ma si limita a ricondurre anche la lettera di patronaggio nell'ambito del concetto di garanzia che pagina 10 di 22 l'art. 207 TUEL indica col termine fideiussione, così che resterebbe ferma l'interpretazione estensiva.
5.1.c In definitiva, una garanzia personale prestata da un Comune nella forma della lettera di patronage forte non può seguire un regime diverso da quello previsto dall'art. 207
TUEL.
5.2 Il collegio, pur reputando assorbente l'argomento che precede, condivide anche quanto il Tribunale ha motivato in relazione all'art. 119 co. 6^ Costituzione.
5.2.a È vero che, come osserva l'appellante, l'art. 3 co. 17^ L. 24.12.2003 n. 350, nel testo ratione temporis applicabile, definiva operazioni di indebitamento, agli effetti dell'art. 119 co. 6^ Costituzione, i mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata, nonché le operazioni di cartolarizzazione, senza annoverarvi le lettere di patronage forte.
Tuttavia, la stessa norma conteneva, di seguito, anche la descrizione generale delle operazioni che non costituivano indebitamento, così definite: le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
La lettera di patronage forte non è contenuta nell'elenco delle operazioni di indebitamento, ma non è neppure una operazione che consente di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
Anche in questo caso, il testo normativo non consente di dare risposta diretta al quesito se la lettera di patronage forte dia luogo a indebitamento o meno ai sensi dell'art. 119 co. 6^
Costituzione.
Ritiene il collegio che l'elenco dell'art. 3 co. 17^ non sia tassativo;
proprio perché, altrimenti, non vi sarebbe stata la necessità di indicare di seguito le operazioni che non costituivano indebitamento, dal momento che un elenco tassativo dei casi di indebitamento avrebbe fornito automaticamente anche quello dei casi di non indebitamento, che avrebbe ricompreso qualsiasi altra operazione.
pagina 11 di 22 Se la legge ha voluto indicare, al contempo, ciò che costituisce indebitamento e ciò che non lo costituisce, va esclusa qualsiasi tassatività degli elenchi e delle definizioni: diversamente opinando, resterebbero senza disciplina tutti i casi non espressamente contemplati, pur se è addirittura ovvio che la disposizione di legge non li contiene, di per sé, tutti.
Anche in questo caso, dunque, occorre avere riguardo alla ratio della norma per stabilire se una lettera di patronage forte costituisca o meno operazione di indebitamento ai fini che qui interessano: e la risposta non può che essere positiva, perché qualsiasi esposizione patrimoniale, ancorché dovuta a una garanzia prestata in favore di una società in house, pesa potenzialmente sul bilancio dell'ente territoriale, il quale potrebbe essere chiamato a onorarla.
5.2.b Fa notare giustamente la difesa del che la Corte di Conti ha avuto modo CP_1 di rimarcare, con affermazione di portata generale, che «[…] la concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost. […]»; e che per garanzie devono intendersi «[…] tutti i negozi giuridici (…) riconducibili a tale categoria e pertanto non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria (disciplinati, per gli enti locali, dall'art. 207 del d.lgs. n.
267/2000) ma ogni negozio giuridico (es. contratto autonomo di garanzia lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Gli enti sono, quindi, tenuti a valutare attentamente la compatibilità del rilascio di garanzie rispetto all'indebitamento complessivo tenendo conto anche del novellato comma dell'art. 97 della Costituzione, ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico […]» (delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.
30/SEZAUT/2015/QMIG; nel costituirsi il ha riportato numerosi ulteriori interventi CP_1 della Corte dei Conti di segno, ai presenti fini, equipollente, che qui, dunque, si omettono).
Ha obiettato , nella comparsa conclusionale, che «[…] La Corte costituzionale Pt_2 ha chiarito che, “trattandosi di un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente individuare quali operazioni finanziarie costituiscano “indebitamento”” (cfr. C. Cost., sentenza 16-29 dicembre 2004, n.
425). Si tratta, pertanto, di ipotesi determinate ex lege e tassative. L'interpretazione estensiva e analogica operata dal Tribunale di Livorno e sostenuta dalla difesa avversaria
pagina 12 di 22 (cfr. comparsa di risposta in appello, pagg. 8-11) si palesa così errata e contraria a una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame. […]»; così che anche le osservazioni della Corte dei Conti non potrebbero che essere disattese.
L'argomento non convince.
Nessuno pone in dubbio che spetti esclusivamente allo Stato individuare le operazioni di indebitamento, ma l'interpretazione della norma statale si limita a individuarne il significato e, nel caso di interpretazione estensiva, a effettuare una ricognizione dei casi simili che devono considerarsi ricompresi nella disciplina che essa detta: la fonte del diritto, sul punto, resta comunque la legge statale.
L'automatismo fra potestà esclusiva dello Stato (nella individuazione delle operazioni di indebitamento) e carattere tassativo dell'elencazione, che sta alla base della tesi dell'appellante qui scrutinata, è, a sua volta, da rifiutare: si è già motivata la diversa ragione per la quale è da escludersi la natura tassativa dell'elenco dell'art. 3 co. 17^ L. 350/2003, e, per il resto, è ovvio che la ricostruzione proposta è fuorviante, perché il fatto che solo lo Stato possa dire quali operazioni sono di indebitamento non esclude che il legislatore possa farlo, anziché con un elenco tassativo, con una norma che lasci libero l'interprete, potendo questa essere, anzi, una precisa scelta, intesa a non correre il rischio di dimenticare ipotesi di indebitamento (che, di per sé, è un concetto economico) sparse nella moltitudine di figure giuridiche diverse idonee a realizzarla. La già citata giurisprudenza di legittimità (Cass.
7494/1990) ha avuto modo, fra l'altro, di rammentare che «[…] l'interpretazione estensiva od analogica delle leggi è il criterio generale ed ordinario dell'ermeneutica giuridica, senza alcun vincolo o limite di applicazione, perché le leggi sono facilmente insufficienti o lacunose non già per la loro formulazione claudicante od oscura, ma per l'evolversi rapido delle situazioni reali con riguardo alla produzione ed alla disponibilità dei beni della vita ed ai rapporti che a quelli si riferiscono e che l'influenzano […]» (in motivazione, sottolineatura di chi scrive).
Sicché, a ben vedere, la non tassatività dell'elenco di legge non potrebbe in alcun modo sottrarre allo Stato la potestas di individuare le ipotesi di indebitamento;
e può, al contempo, permettere all'interprete di applicare la norma senza che essa debba precocemente invecchiare, sotto la spinta di modifiche e di novità – senz'altro frequenti in questa materia - delle forme giuridiche, tipiche o atipiche che siano, mediante le quali l'indebitamento è possibile.
pagina 13 di 22 Né si porrebbe una questione di uniformità di disciplina all'interno dell'ordinamento nazionale, perché l'interpretazione delle norme attribuita alla giurisdizione è suscettibile di giungere, in ultimo mediante l'intervento della Corte di Cassazione, a una stabilità esegetica valevole erga omnes (art. 65 co. 1^ R.D. 30.1.1941 n. 12: essa, fra l'altro, … assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale
…).
5.3 Va, a questo punto, escluso che il Tribunale abbia errato a ritenere la nullità delle lettere di patronage ai sensi degli artt. 1418 c.c., 30 co. 15^ L. 27.12.2002 n. 289 e dall'art. 191
TUEL.
La stessa critica dell'appellante sul punto (supra, § 2.1.c), del resto, si delinea quale mera conseguenza della altrettanto erronea, a suo avviso, inclusione della lettera di patronage forte nel novero degli atti disciplinati dall'art. 207 TUEL, così che, confermato quello snodo, il presente profilo è assorbito.
6. Il secondo motivo, che reitera in subordine le domande intese a far valere la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale del devono essere nuovamente CP_1 respinte, quantunque previa integrazione della motivazione del primo giudice, nei termini che seguono.
6.1 Va esclusa, innanzitutto, la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo della omessa pronuncia.
Il primo giudice, infatti, ha, pur se per implicito (e come si desume dall'incipit del § 4, che fa riferimento alle domande dell'attrice), ritenuto che la nullità delle lettere di patronage determinasse il rigetto di ogni pretesa di . Pt_2
Peraltro, in questa sede di merito, il vizio lamentato avrebbe una portata molto limitata, dal momento che l'eventuale nullità parziale della sentenza di primo grado, non determinando il regresso al grado precedente, imporrebbe alla Corte di pronunciarsi nel merito, riesaminando la domanda così come riproposta.
6.2 È però fuor di dubbio che la mera nullità delle lettere di patronaggio non può, di per sé sola, determinare la infondatezza delle domande subordinate, per il semplice motivo che la loro invalidità costituisce, per l'appunto, niente altro se non uno degli elementi costituitivi delle fattispecie dedotte in via gradata. pagina 14 di 22 È a dire che la nullità delle garanzie rilasciate dal Sindaco si atteggia, nell'ipotesi principale di responsabilità contrattuale, a elemento negativo della fattispecie, con ciò intendendosi l'elemento che caduca il titolo della domanda, perché, come ovvio, il CP_1 non può essere chiamato ad adempiere un negozio nullo, che, come tale, è privo di effetti;
ma, nelle diverse ipotesi subordinate di responsabilità precontrattuale o aquiliana, la medesima invalidità si atteggia, al contrario, come elemento positivo delle fattispecie, delle quali costituisce, a ben vedere, un presupposto necessario: proprio perché le lettere de quibus sono nulle, è configurabile una responsabilità precontrattuale (nei limiti in cui il abbia CP_1 indotto la banca a riporre legittimo affidamento sulla loro validità) o aquiliana (nei limiti in cui il abbia, con le medesime condotte, commesso un atto illecito). CP_1
La motivazione del Tribunale, dunque, non è idonea a sorreggere il rigetto delle domande.
6.3 Responsabilità precontrattuale
6.3.a La responsabilità precontrattuale del sussiste senz'altro, pur dovendosi CP_1 riconoscere, in parziale accoglimento della tesi difensiva del un concorso di colpa CP_1 della banca del 20%.
6.3.a.i Secondo l'appellante, il Comune era perfettamente a conoscenza del rilascio da parte del Sindaco delle lettere di patronage forte, tanto che, in relazione alla prima, il
Segretario Generale del Comune con nota n. 46096 del 17.6.12005 diretta Persona_2 alla banca mutuante, aveva attestato: con riferimento alla lettera prot. n. 38161 del 19/05/2005, a firma del Sindaco di
Dr. si attesta che il Sindaco ha sottoscritto tale atto avvalendosi CP_1 Persona_1 dei poteri allo stesso attribuiti dall'art. 50 del D.Leg.vo n.° 267 del 18/8/2000 (Ordinamento delle Autonomie Locali), confermati dagli artt. 37 e seguenti dello Statuto del CP_1
.
[...]
In ordine a tali disposti il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del
del quale ha la rappresentanza generale e la sovraintendenza al funzionamento dei CP_1 servizi
Pertanto, la banca era stata indotta a fare legittimo affidamento sulla validità, efficacia e operatività della garanzia rilasciata, con la conseguenza che la sua accertata invalidità non pagina 15 di 22 poteva che determinare, in capo all'ente, una responsabilità precontrattuale da contatto sociale qualificato (la parte indica Cass. 14188/2016; Cass. 8236/2020).
6.3.a.ii Il si difende, anche in questo grado, sostenendo che la invalidità delle CP_1 lettere di patronage discende dalla violazione di norme generali, come tali ben note alla banca, impossibilitata, dunque, a sostenere un proprio affidamento legittimo, ossia esente da colpa.
6.3.a.iii Ora, è ben vero che la difesa del è, in astratto, suggestiva, posto che, al CP_1 di là delle prospettazioni indistintamente onnicomprensive di , l'affidamento leso Pt_2 non concerne, in questo caso, la auspicata conclusione di un negozio giuridico (poi non concluso o concluso a condizioni sfavorevoli), bensì la validità delle lettere di patronage emesse, così che la responsabilità del troverebbe fondamento nella violazione CP_1 dell'art. 1338 c.c.: il infatti, avrebbe indotto la banca, con le condotte poste a CP_1 fondamento della domanda, a considerare valide le lettere di patronage forte rilasciate dal
Sindaco, pur in difetto di previo provvedimento del Consiglio Comunale, e, in tal modo, avrebbe indotto poi la banca, forte della garanzia, a erogare il mutuo alla società in house;
tuttavia, le lettere di patronage non erano valide, ma nulle.
È quindi applicabile il seguente principio, dettato con riferimento a un contratto d'appalto di oo.pp., ma ovviamente di carattere generale: «La responsabilità prevista dall'art.
1338 c.c., a differenza di quella di cui all'art. 1337 c.c., tutela l'affidamento di una delle parti non nella conclusione del contratto, ma nella sua validità, sicché non è configurabile una responsabilità precontrattuale della PA, ove l'invalidità del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalità dei consociati e, quindi, tali da escludere
l'affidamento incolpevole della parte adempiente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità precontrattuale del Comune appaltante, in quanto i vizi che inficiavano la gara ad evidenza pubblica erano di gravità tale da impedire un affidamento incolpevole dell'appaltatore, specializzato nei rapporti con la P.A.).» (Cass. sez. 1^ civ. 11.3.2025 n. 6531 rv 674443-01).
Nondimeno, la presente fattispecie è caratterizzata dalla non certo immediata percepibilità del motivo di invalidità: quantunque non vi possano essere dubbi sulla soluzione da dare, come già esposta, ancor meno dubbi possono esservi che essa si fonda su una interpretazione giudiziale tale da togliere qualsiasi carattere di evidenza alla soluzione, bastando considerare che solo una esegesi estensiva dell'art. 207 TUEL, letteralmente riferito pagina 16 di 22 alle fideiussioni, può ricomprendervi le lettere di patronaggio, così come solo una analoga interpretazione ermeneutica dell'art. 119 Costituzione, di per sé riferito al concetto economico di indebitamento, può collegarvi il rilascio di lettere di patronaggio.
Tale peculiarità della fattispecie, dunque, esclude che la condotta della banca possa di per sé sola interrompere qualsiasi nesso causale con il danno, il quale, al contrario, dipende in misura preponderante dal comportamento del (su questo, cfr anche Cass. sez. 3^ civ. CP_1 ord. 15.5.2025 n. 13003 rv 674698-01).
Infatti, il espressamente interpellato dalla banca, ha formalmente attestato, a CP_1 mezzo del proprio Segretario Generale, che le lettere di patronaggio erano validamente emesse.
È inutile che la difesa dell'ente si soffermi sulla qualità della controparte (ossia un istituto di credito), perché, rispetto al tema controverso, è assai più rilevante la qualità del suo rappresentato, ossia la stessa P.A. che ha dato la rassicurazione. Vale a dire che CP_1 nessuno disconosce che la banca sia un soggetto qualificato anche per la valutazione, in una trattativa con la P.A., della validità degli atti della sua controparte negoziale;
ma, come è addirittura intuitivo, il lo è ancor di più, perché è l'ente che ha emesso, per mezzo del CP_1
Sindaco, le lettere di patronaggio e che, per mezzo del suo Segretario Generale, ne ha asseverato la validità. Validità che, così attestata anteriormente al primo mutuo, è stata data per acquisita anche per il secondo, di non molto successivo.
La banca, anzi, è stata tutto sommato prudente a interpellare, pur dinanzi a un atto formale del Sindaco, il e non si vede perché mai, in una situazione in cui le norme CP_1 generali erano senza dubbio note, ma non di immediata comprensibilità (quanto alla loro estensione), non avrebbe dovuto riporre legittimo affidamento nel comportamento complessivo dell'ente territoriale e soprattutto sulla attestazione, altrettanto formale, del
Segretario Generale.
Residua, ad avviso del collegio, un margine, da confinare però in una percentuale sensibilmente minoritaria, ben espressa dal 20%, di concorso colposo della banca. Infatti, il già affermato legittimo affidamento riposto nell'operato del Sindaco e nell'attestazione del
Segretario Generale, non esaurisce completamente l'onere che, secondo un generale canone di autoresponsabilità, ricadeva comunque su un operatore commerciale come la banca;
dalla quale, quindi, si poteva pur sempre esigere, quale ulteriore e definitiva cautela, quella di insistere per un interessamento del Consiglio Comunale (la nota manoscritta in calce alla pagina 17 di 22 dichiarazione del Segretario Comune del seguente tenore: “NB Il non rilascia altra CP_1 dichiarazione considerando questa comunicazione valida per tutti gli atti di specie” è priva di qualsiasi sottoscrizione e, per quanto consti, non riferibile al men che meno al CP_1
Segretario Generale o ad altro funzionario con rilievo esterno).
6.3.b Affermata una responsabilità precontrattuale del incidente all'80% sul CP_1 danno, la domanda risarcitoria va però respinta per la assoluta carenza, alla stregua di quanto dedotto e provato, di danno.
6.3.b.i La responsabilità precontrattuale, in quanto si sostanzia nella lesione della libertà negoziale del contraente, implica la risarcibilità non già del danno che deriva dalla mancata esecuzione del contratto (il c.d. interesse positivo), ma sempre e solo di quello che deriva dalla lesione della libertà negoziale (il c.d. interesse negativo): non si identifica, cioè, nelle conseguenze della mancata esecuzione del contratto, ma nelle conseguenze che, di volta in volta, sono determinate dall'avere riposto fiducia nella validità del negozio (art. 1338 c.c.) o nella sua futura stipulazione (art. 1337 c.c.).
Il principio, pacifico in dottrina e in giurisprudenza, è stato anche abbastanza di recente riaffermato dalla S.C.: «In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto
l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.5.2022 n. 15147 rv 664828-01).
Nel caso presente, dunque, il danno risarcibile non può consistere, come preteso, nel pagamento da parte del del residuo debito della società in house patrocinata, perché CP_1 ciò, per l'appunto, equivarrebbe al ristoro del danno subito per la mancata esecuzione dell'obbligazione, ossia per la mancata operatività della garanzia (di per sé invalida).
6.3.b.ii Era onere di , in quanto attrice, innanzitutto allegare, indi dimostrare, Pt_2 il danno, ma la società è venuta meno al suo onere già in fase assertiva.
Si può senz'altro presumere, nel quadro dei fatti noti, che la banca non avrebbe erogato i mutui, se non fosse stata rassicurata sulla validità delle garanzie rilasciate dal Sindaco;
ma non si riesce a ricavare dal materiale assertivo e probatorio della causa quali siano stati i costi pagina 18 di 22 sopportati durante le trattative, né, tanto meno, l'utile che la banca poteva ottenere impegnandosi in affari commerciali diversi;
o, comunque, una qualsiasi altra conseguenza negativa discendente non già dalla mancata operatività della garanzia, ma dalla lesione della libertà negoziale della banca in punto di affidamento riposto nella validità della garanzia.
L'impostazione data alla causa è stata di per sé sola idonea a lasciare in ombra questo profilo.
Infatti, ha esposto, quale danno della subordinata domanda per responsabilità Pt_2 precontrattuale (ossia per il caso di invalidità delle lettere di patronaggio), l'identico nocumento che ha dedotto nel far valere la responsabilità contrattuale (ossia per il caso di validità delle garanzie), ma i danni risarcibili nelle due diverse ipotesi, come ovvio, sono fra sé difformi e irriducibili: si rinvia sul punto a quanto indicato nell'atto di citazione di primo grado (pag. 13) e nella 1^ memoria ex aet. 183 co. 6^ c.p.c. (pag. 16).
Né potrebbe la Corte superare il problema disponendo una c.t.u. contabile, come chiesto, dal momento che essa servirebbe qui a supplire a un deficit della parte, prima di tutto, in punto di allegazione dei fatti fondanti la domanda, così che, in definitiva, si andrebbe, indebitamente, alla ricerca della prova di nocumenti mai neppure allegati.
L'unico dato noto sul punto è, in definitiva, il residuo debito che avrebbe Pt_2 diritto a incassare dalla società in house e, dunque, in via sussidiaria dal suo garante, come riepilogato nello specchietto a pagina 5 dell'appello, che di seguito si trascrive:
pagina 19 di 22 Questi dati, come si ribadisce, non permettono di individuare, men che meno di liquidare, il nocumento patito per avere riposto fiducia – e salvo il concorso di colpa già trattato – nella validità delle lettere di patronaggio.
6.4 Responsabilità aquiliana
Essa non è configurabile nel caso di specie, perché l'affermata responsabilità precontrattuale esaurisce la responsabilità dell'ente con riferimento alla rassicurazione sulla validità delle lettere di patronaggio.
Vale a dire che le condotte e i comportamenti che sono dedotti per fondare la responsabilità precontrattuale, sono esattamente gli stessi che dovrebbero sorreggere la tesi della responsabilità extracontrattuale, la quale, dunque, viene così indebitamente configurata quale mero duplicato della prima.
Può, dunque, omettersi qualsiasi ulteriore approfondimento, a cominciare dalla verifica se la stessa responsabilità precontrattuale (da contatto sociale qualificato), già esaminata, debba ricomprendersi all'interno di quella aquiliana o meno (a favore: Cass. sez. 3^ civ.
29.7.2011 n. 16735; Cass. sez. 2^ civ.
3.10.2019 n. 24738 rv 655259; contra: Cass. sez. 1^ civ.
20.12.2011 n. 27648; Cass. sez. 1^ civ. 12.7.2016 n. 14188, in motivazione, in particolare dal §
4 in poi): quand'anche, infatti, si desse risposta negativa, non per questo resterebbe spazio, in questo caso, per qualificare i medesimi fatti sotto due distinti profili. pagina 20 di 22 7. Le domande risarcitorie, qui riproposte col terzo motivo, restano assorbite anche in questa sede.
Infatti, esse sono state espressamente riproposte per la sola ipotesi subordinata in cui le lettere di patronage fossero qualificate come lettera di patronage debole, il che non è.
Del resto, poiché il Tribunale ha già motivatamente effettuato la qualificazione in termini di patronage forte, facendone poi discendere l'esame del merito e, dunque, la decisione, il tema, in difetto di una impugnazione, è coperto da giudicato interno e non liberamente scrutinabile dalla Corte.
8. Ragioni analoghe a quelle che hanno indotto il Tribunale per compensare le spese processuali di primo grado valgono per provvedere in modo identico per l'appello ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come risultante dopo l'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n.
77/2018.
Si deve, infatti, notare, da un lato, che, come ha ben argomentato il primo giudice, la questione attinente alla validità delle lettere di patronage emesse dal in difetto di CP_6 previa deliberazione del Consiglio Comunale ha richiesto una attenta interpretazione della normativa, senza che, per quanto consti, vi sia già la guida della giurisprudenza di legittimità; dall'altro che, sulle domande subordinate, è stata necessaria una integrazione della motivazione del primo giudice.
Sussistono, invece, le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 311/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il CP_1
04/04/2022;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado;
pagina 21 di 22 3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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