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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/10/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa SC Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 1289/2023, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LIBANORI CLAUDIA e dall'avv. D'APUZZO MARIO
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. SEGNALINI DANIELA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti e pronunciati con ordinanza presidenziale del 4 luglio 2023 i provvedimenti temporanei ed urgenti, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e disposta ctu, sospese le pagina 1 di 5 operazioni peritali vista l'istanza congiunta di trasformazione del rito, all'udienza del 15 ottobre 2025 i difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni chiedendo di omologare il seguente accordo:” 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e 2. disporre Controparte_1 Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori e con Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la madre alla quale resta assegnata l'abitazione coniugale di proprietà del marito sita in Genzano di Roma (RM) Viale Lenin, 4 int.
2; 3. disporre che il padre eserciti il diritto di visita dei figli due pomeriggi a settimana (in difetto di accordo tra le parti, il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 quando li riaccompagnerà a casa;
inoltre a week end alternati, il sabato dalla mattina alle ore 10:00 (o in caso di frequenza scolastica, dall'uscita di scuola) sino alla domenica alle ore 20:00, quando li riaccompagnerà a casa;
salvi impedimenti di lavoro del padre, e salvo diverso accordo;
4. Durante le festività natalizie i giorni di festa verranno alternati in base alla volontà dei minori stessi.
5. Durante le festività pasquali i giorni di festa verranno alternati, pertanto i minori trascorreranno ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro; si alterneranno di anno in anno tra mattina/ primo pomeriggio e pomeriggio/ sera.
6. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il genitore non collocatario, un periodo anche continuativo, di almeno 15 giorni. I coniugi concorderanno detto periodo con congruo anticipo (almeno un mese prima del periodo di riferimento).
7. Il Sig. contribuirà al Controparte_1
mantenimento dei figli minori e corrispondendo alla signora Per_1 Per_2 la somma mensile di euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da Parte_1
pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla emananda sentenza;
8. il padre contribuirà altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, da determinarsi in conformità con quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Velletri, ad eccezione delle spese scolastiche e di istruzione e sportive dei minori Per_1
e che saranno interamente a carico della signora
[...] Persona_2
pagina 2 di 5 in deroga a quanto stabilito dal richiamato Protocollo, per volontà concorde Pt_1
delle parti.
9. Quanto al mantenimento dei coniugi, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto ciascuno provvederà al proprio sostentamento;
10. il sig. pertanto, rinuncia ad ogni richiesta economica di CP_1
mantenimento, avanzata a proprio favore e la signora accetta tale rinuncia. Pt_1
11. la signora dichiara a sua volta, di rinunciare ad ogni pretesa creditoria Pt_1
riguardante le spese straordinarie ed ordinarie sino ad oggi maturate verso il signor , ivi comprese le spese straordinarie già anticipate dalla Controparte_1
madre per intero, essendo stata adempiuta fino ad oggi, direttamente o per compensazione, ogni obbligazione economica da parte del Sig. ed il sig. CP_1
accetta le rinunce;
12. quanto ai procedimenti penali pendenti, e con CP_1
particolare riferimento alla procedura RGNR 1005/2024 pendente innanzi al
Tribunale di Velletri – Dott.ssa Luciani, con udienza fissata al 3.12.2025, la Sig.ra si obbliga alla formale remissione della denuncia querela sporta Parte_1
nei confronti del Sig. e nomina, contestualmente alla Controparte_1
sottoscrizione del presente accordo, l'Avv. Claudia Libanori procuratore speciale al fine di formalizzare detta remissione entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
il Sig. si obbliga ad accettare Controparte_1
detta remissione nominando all'uopo procuratore speciale l'Avv. Daniela Segnalini;
13. le parti confermano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto in favore dei figli minori. 14. l'accordo raggiunto con riferimento alle rinunce di cui ai punti
10,11,12,13 deve considerarsi immediatamente produttivo di effetti e non più suscettibile di modifiche e/o ripensamento in quanto è volontà delle parti definire nei termini del presente accordo ogni reciproca pretesa maturata e maturanda sino alla omologa di separazione;
15. le parti, pertanto, concordano nel ritenere rinunciate tutte le domande reciprocamente svolte in sede processuale nel procedimento di separazione giudiziale R.G.N. 1289/2023 pendente innanzi al
Tribunale di Velletri, e dichiarano di avere definitivamente tacitato ogni reciproca pretesa economica e/o patrimoniale sino alla data odierna, dichiarando di non pagina 3 di 5 aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo al momento della sottoscrizione del presente accordo;
16. Il suddetto procedimento di separazione giudiziale verrà definito in via consensuale alle condizioni sopra indicate, con espressa rinuncia dei sottoscritti legali al vincolo della solidarietà e assenso alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio”.
Il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1289/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albano Laziale il CP_1
7.12.2006;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Albano Laziale (anno 2006, n. 51, parte I);
pagina 4 di 5 c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa SC Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa SC Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 1289/2023, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LIBANORI CLAUDIA e dall'avv. D'APUZZO MARIO
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. SEGNALINI DANIELA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti e pronunciati con ordinanza presidenziale del 4 luglio 2023 i provvedimenti temporanei ed urgenti, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e disposta ctu, sospese le pagina 1 di 5 operazioni peritali vista l'istanza congiunta di trasformazione del rito, all'udienza del 15 ottobre 2025 i difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni chiedendo di omologare il seguente accordo:” 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e 2. disporre Controparte_1 Parte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori e con Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la madre alla quale resta assegnata l'abitazione coniugale di proprietà del marito sita in Genzano di Roma (RM) Viale Lenin, 4 int.
2; 3. disporre che il padre eserciti il diritto di visita dei figli due pomeriggi a settimana (in difetto di accordo tra le parti, il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 quando li riaccompagnerà a casa;
inoltre a week end alternati, il sabato dalla mattina alle ore 10:00 (o in caso di frequenza scolastica, dall'uscita di scuola) sino alla domenica alle ore 20:00, quando li riaccompagnerà a casa;
salvi impedimenti di lavoro del padre, e salvo diverso accordo;
4. Durante le festività natalizie i giorni di festa verranno alternati in base alla volontà dei minori stessi.
5. Durante le festività pasquali i giorni di festa verranno alternati, pertanto i minori trascorreranno ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro; si alterneranno di anno in anno tra mattina/ primo pomeriggio e pomeriggio/ sera.
6. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il genitore non collocatario, un periodo anche continuativo, di almeno 15 giorni. I coniugi concorderanno detto periodo con congruo anticipo (almeno un mese prima del periodo di riferimento).
7. Il Sig. contribuirà al Controparte_1
mantenimento dei figli minori e corrispondendo alla signora Per_1 Per_2 la somma mensile di euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da Parte_1
pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla emananda sentenza;
8. il padre contribuirà altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, da determinarsi in conformità con quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Velletri, ad eccezione delle spese scolastiche e di istruzione e sportive dei minori Per_1
e che saranno interamente a carico della signora
[...] Persona_2
pagina 2 di 5 in deroga a quanto stabilito dal richiamato Protocollo, per volontà concorde Pt_1
delle parti.
9. Quanto al mantenimento dei coniugi, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto ciascuno provvederà al proprio sostentamento;
10. il sig. pertanto, rinuncia ad ogni richiesta economica di CP_1
mantenimento, avanzata a proprio favore e la signora accetta tale rinuncia. Pt_1
11. la signora dichiara a sua volta, di rinunciare ad ogni pretesa creditoria Pt_1
riguardante le spese straordinarie ed ordinarie sino ad oggi maturate verso il signor , ivi comprese le spese straordinarie già anticipate dalla Controparte_1
madre per intero, essendo stata adempiuta fino ad oggi, direttamente o per compensazione, ogni obbligazione economica da parte del Sig. ed il sig. CP_1
accetta le rinunce;
12. quanto ai procedimenti penali pendenti, e con CP_1
particolare riferimento alla procedura RGNR 1005/2024 pendente innanzi al
Tribunale di Velletri – Dott.ssa Luciani, con udienza fissata al 3.12.2025, la Sig.ra si obbliga alla formale remissione della denuncia querela sporta Parte_1
nei confronti del Sig. e nomina, contestualmente alla Controparte_1
sottoscrizione del presente accordo, l'Avv. Claudia Libanori procuratore speciale al fine di formalizzare detta remissione entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
il Sig. si obbliga ad accettare Controparte_1
detta remissione nominando all'uopo procuratore speciale l'Avv. Daniela Segnalini;
13. le parti confermano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto in favore dei figli minori. 14. l'accordo raggiunto con riferimento alle rinunce di cui ai punti
10,11,12,13 deve considerarsi immediatamente produttivo di effetti e non più suscettibile di modifiche e/o ripensamento in quanto è volontà delle parti definire nei termini del presente accordo ogni reciproca pretesa maturata e maturanda sino alla omologa di separazione;
15. le parti, pertanto, concordano nel ritenere rinunciate tutte le domande reciprocamente svolte in sede processuale nel procedimento di separazione giudiziale R.G.N. 1289/2023 pendente innanzi al
Tribunale di Velletri, e dichiarano di avere definitivamente tacitato ogni reciproca pretesa economica e/o patrimoniale sino alla data odierna, dichiarando di non pagina 3 di 5 aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo al momento della sottoscrizione del presente accordo;
16. Il suddetto procedimento di separazione giudiziale verrà definito in via consensuale alle condizioni sopra indicate, con espressa rinuncia dei sottoscritti legali al vincolo della solidarietà e assenso alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio”.
Il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1289/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albano Laziale il CP_1
7.12.2006;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Albano Laziale (anno 2006, n. 51, parte I);
pagina 4 di 5 c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa SC Picalarga Dott. Riccardo Massera
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