Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8234/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/03/2025, alle ore 10.05, nella 4 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. ET NE, è chiamata la causa
Sono presenti:
È presente l'avvocato Castelli il quale si riporta integralmente alle proprie richieste non- ché alla comparsa conclusionale ed alla nota spese già depositata telematicamente e chiede procedersi alla lettura del dispositivo. È altresì presente per il comune di Napoli
e per delega dell'Avv. Iacovella, l'Avv. Nuvola di Mauro la quale si riporta alle difese in atti nonché alla comparsa conclusionale già depositati telematicamente e chiede pro- cedersi alla lettura del dispositivo.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo udienza.
Il Giudice successivamente, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DE NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa ET NE, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8234/2021 r.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...] ed res.te in Napoli alla Via Parte_1
Santa Maria Antesecula 77 C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. C.F._1
Gennaro Castelli, c.f. , p.i. , presso il quale è CodiceFiscale_2 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via Domenico Cirillo 23 ed alla Via Domenico Fontana 41 giusta procura agli atti
- ATTRICE –
E in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to in Napoli in Pa- Controparte_1 lazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F. , giusta procura generale alle liti C.F._3
conferita con atto per Notaio dott. rep.65378 del 25.05.2020. Persona_1
- CONVENUTO -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, citava Parte_1
il chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della ca- Controparte_1
duta verificatasi il giorno 22.08.2015 verso le ore 09.30 in Napoli alla Via Dei Vergini,
a causa di un tombino per il drenaggio - scolo dell'acqua che a suo dire non era perfet- tamente allocato nella sua sede originaria ed era sollevato rispetto alla pavimentazione stradale ed al suo alloggio naturale oltre ad essere privo di segnalazione.
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Si costituiva il che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea ed in ogni caso in via subordinata il concorso di col- pa dell'attrice. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., escusso il teste ed espletata la CTU, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dal convenuto, essendo stata la domanda compiutamente, seppur sinteticamente, descrit- ta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto in con- dizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Tanto brevemente premesso in fatto, in punto di diritto, l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
La Cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri ricon- ducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle per- tinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la pro- va che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabi- le (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013).
La Cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri ri- conducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ul- tima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere pre- visto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad in- terrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr.
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del dan- neggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causa- le colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art2051 c.c.), deve a maggiore ragione
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valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014).
Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ritiene che non sussista la re- sponsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Invero, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onus probandi, dimo- strando che la strada sulla quale stava camminando presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta (Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660; Cass. 13 marzo 2013 n. 6306).
L'unico teste escusso ha dichiarato: “Mi trovavo in una strada alla Sanità che tutti chia- mano Via Vigili, entrando alla sanità. Era il mese di agosto dell'anno 2015 alle 9:30 cir- ca. Stavo prendendo il caffè al bar Primavera. Poi uscendo dal bar stavo accendendo una sigaretta e ho una signora che veniva verso di me. L'ho vista cadere a terra, è sbattuta con il polso e la spalla sinistra a terra e poi è sbattuta anche sulla destra. Era una persona anziana. Stiamo parlando di circa 7 anni fa. Era una strada a senso unico, non ci sono marciapiedi. Le altre persone presenti ed io abbiamo poi constatato che la signora è ca- duta sui tombini. I tombini erano otturati da sigarette, foglie etc.., il tombino si vedeva ma quando la signora ha messo il piede questo si è mosso, non era bilanciato con la strada. Si trattava dei tombini per lo scolo dell'acqua, con le grate. Vengono mostrate al teste le foto allegate alla produzione di parte attrice. ADR: riconosco i tombini, erano tutti otturati. Non c'erano segnalazioni. ADR: dopo la caduta ho fatto sedere la signora su di una sedia, perché accusava dei dolori. Non pioveva. ADR: i tombini si muoveva- no. La signora poi ha chiamato dei parenti per farsi venire a prendere. Poi quando sono arrivati, un parente della signora mi ha chiesto un recapito telefonico. Non so se è stata portata all'Ospedale, penso di si. ADR: preciso che la strada si chiama Via Vergini all'ingresso della sanità. Il bar primavera si trova sulla destra. La signora stava attraver- sando venendo verso la mia direzione. La signora era a circa 4 metri di distanza da me.
Era proprio di fronte a me. ADR: non ho visto strisce pedonali, non so se stavano più avanti. Non sono della zona. Al bar Primavera non mi fermo spesso. In quel punto non c'era nessuno, la signora era libera di passare dove voleva. I tombini erano coperti. Il tombino era coperto ma comunque si vedeva, non si vedeva che si muoveva. ADR: Non
c'erano segnalazioni. ADR: i tombini stanno al centro della strada. ADR: dopo la caduta la signora lamentava dolori sia al lato sinistro che al lato destro.”
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Si ritiene che la dichiarazione del teste sia stata contraddittoria in alcuni passaggi. Inve- ro egli dapprima dichiarava che non c'erano strisce pedonali poi successivamente preci- sava di non ricordare se ci fossero;
in secondo luogo dichiarava che i tombini erano tutti otturati e poi precisava che essi comunque si vedevano. All'inizio poi il teste dichiarava che il fatto si fosse verificato a Via dei Vigili e poi chiariva che la strada si chiamava
Via Vergini.
A prescindere dalla contraddittorietà di quanto dichiarato dal teste, si osserva che il fatto si sarebbe verificato nel mese di agosto di mattina in condizioni di piena visibilità. Ora se i tombini si vedevano (come dichiarato dal teste nonostante fossero “tutti otturati”) non si comprende perché l'attrice che “era libera di passare dove voleva”, come dichia- rato sempre dal teste, decideva di transitare proprio sui tombini in questione. Oltretutto dalle foto allegate non sembra che i tombini fossero rialzati.
Va aggiunto che sembra curiosa la circostanza che essi fossero completamente otturati e coperti (presumibilmente da foglie o da detriti), considerato che era il mese di agosto.
Appare anche difficile immaginare che fossero completamente coperti da cicche di siga- retta come indicato nell'atto di citazione in quanto la quantità di esse doveva essere no- tevole per coprire interamente un tombino.
Inoltre, dalle foto prodotte, non si evince che essi fossero otturati.
Tra l'altro va anche detto che sorprende che il teste, il quale ha dichiarato di non essere della zona, abbia subito riconosciuto lo stato dei luoghi dalle foto mostrate, nonostante dai rilievi fotografici si vedano solo dei tombini analoghi a tanti altri presenti in città.
Pertanto, in conclusione si ritiene che la strada non presentasse caratteristiche di obietti- va pericolosità perché il tombino era comunque visibile. L'attrice avrebbe dovuto adot- tare una maggiore diligenza nell'utilizzo del bene pubblico in quanto, la situazione di possibile pericolo ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un com- portamento maggiormente cauto da parte della stessa danneggiata che, in qualità di uti- lizzatore di una strada pubblica, era tenuto a preservare la propria incolumità, in virtù del generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale pro- prio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, tanto più che la stessa aveva la possibilità di attraversare in qualunque punto.
La domanda va pertanto rigettata.
Considerata la particolarità della vicenda, si ritiene equo compensare le spese di lite.
Le spese di CTU vanno invece poste definitivamente a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta dall'attrice; compensa le spese di lite;
pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 28.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa ET NE
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