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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.1.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Daniela Coppola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda, Via Isonzo n. 2;
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Elisabetta Biolè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saronno, Viale della Rimembranza n. 21;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1) i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproco contributo al mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2) la casa familiare sita in Varedo Via Mestre n. 14, in comproprietà al 50% tra i medesimi, verrà alienata e il ricavato suddiviso in parti uguali. I signori e danno atto di avere già conferito specifico Pt_1 Pt_2 mandato ad un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo i cui costi, ivi compresa la provvigione, saranno dagli stessi sopportati nella misura del 50% ciascuno, nonché di avere individuato degli acquirenti con i quali hanno già stipulato il preliminare di vendita;
3) sino al rilascio dell'immobile in favore degli acquirenti, il signor continuerà a risiedere nella casa Pt_1 coniugale riconoscendo in favore della moglie, l'importo mensile di € 250,00.= con decorrenza dal mese di giugno 2024 a titolo di indennità di occupazione, da corrispondersi in un'unica soluzione al rogito del predetto immobile. Contestualmente alla vendita saranno corrisposte al sig. il 50% delle spese Pt_1 sostenute per l'analisi di fattibilità per il recupero del sottotetto a fini abitativi e l'accesso agli atti presso il comune di Varedo, per un totale complessivo di euro 660,52, ciò a dire € 330,26 a carico di ciascun coniuge.
La signora si è già trasferita altrove. Pt_2
4) spese di lite compensate pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Nova Milanese il Parte_2 Parte_1
10.10.1992; dall'unione è nata la figlia a Carate Brianza il 20.01.1996, maggiorenne autosufficiente;
Per_1 ritenuto che:
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 5.6.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (21.5.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 28.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Nova Milanese in data 10.10.1992 (Atto n. 85, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Nova Milanese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.1.2025, assunto in decisione in data 3.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Daniela Coppola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda, Via Isonzo n. 2;
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Elisabetta Biolè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saronno, Viale della Rimembranza n. 21;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1) i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi reciproco contributo al mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
2) la casa familiare sita in Varedo Via Mestre n. 14, in comproprietà al 50% tra i medesimi, verrà alienata e il ricavato suddiviso in parti uguali. I signori e danno atto di avere già conferito specifico Pt_1 Pt_2 mandato ad un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo i cui costi, ivi compresa la provvigione, saranno dagli stessi sopportati nella misura del 50% ciascuno, nonché di avere individuato degli acquirenti con i quali hanno già stipulato il preliminare di vendita;
3) sino al rilascio dell'immobile in favore degli acquirenti, il signor continuerà a risiedere nella casa Pt_1 coniugale riconoscendo in favore della moglie, l'importo mensile di € 250,00.= con decorrenza dal mese di giugno 2024 a titolo di indennità di occupazione, da corrispondersi in un'unica soluzione al rogito del predetto immobile. Contestualmente alla vendita saranno corrisposte al sig. il 50% delle spese Pt_1 sostenute per l'analisi di fattibilità per il recupero del sottotetto a fini abitativi e l'accesso agli atti presso il comune di Varedo, per un totale complessivo di euro 660,52, ciò a dire € 330,26 a carico di ciascun coniuge.
La signora si è già trasferita altrove. Pt_2
4) spese di lite compensate pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio concordatario in Nova Milanese il Parte_2 Parte_1
10.10.1992; dall'unione è nata la figlia a Carate Brianza il 20.01.1996, maggiorenne autosufficiente;
Per_1 ritenuto che:
I.La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 5.6.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (21.5.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 28.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Nova Milanese in data 10.10.1992 (Atto n. 85, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Nova Milanese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.3.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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