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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice est. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara Scavelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Goretti e _1 C.F._2 dell'avv. Silvia Ferlin;
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 18.2.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 14 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco:
IN VIA PRELIMINARE: ordinare ai sensi dell'art. 89 cpc la cancellazione delle seguenti frasi in quanto gravemente diffamatorie per le ragioni in atti:
• Pag. 3 riga 18 e seguenti: “disequilibrio emotivo manifestato in diverse occasioni dalla sig.ra e Pt_1
dalla sua personalità altamente instabile e irrazionale. La signora ha più volte manifestato Pt_1 problemi psicologici tanto è vero che è sempre stata in cura psichiatrica”.
• Pag. 4 riga n. 3: “instabilità psichica”
• Pag.12 ultima riga “confusa dalla situazione psicologia della . Pt_1
Con condanna del resistente ai sensi dell'art. 89 comma 2 cpc.
******
In totale adesione ai provvedimenti provvisori resi con ordinanza in data 15.11.2024
NEL MERITO:
Ogni contraria istanza respinta e previa declaratoria del caso dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 _1
1) Confermare l'assegnazione dell'appartamento occupato da e in cui vive con le Parte_1
figlie e . Per_1 Per_2
2) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2 presso l'abitazione della madre.
Il padre potrà tenere con sé per due fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 9.00 alla Per_2
domenica sera alle ore 21.00 e il mercoledì sera dalle ore 18 alle ore 21.
Resta inteso che qualora avesse desiderio di sentire la madre quando è con il padre quest'ultimo Per_2
non dovrà in alcun modo ostacolarla.
trascorrerà le vacanze di Natale suddivise nei periodi 25-30/12 e 31.12-6/1 alternativamente tra i Per_2
genitori e le vacanze di Pasqua per uguali periodi includendo Pasqua o Pasquetta, alternativamente, una volta con il padre e una volta con la madre previo accordo dei periodi stessi. Festività e ponti ad anni alterni ed in alternanza tra i genitori salvo cadano nel fine settimana di competenza dell'altro genitore.
Il giorno del compleanno di verrà gestito in modo che la stessa possa stare con tutti e due i Per_2
genitori, indipendente da chi spetti per quel giorno il diritto di visita. pagina 2 di 14 Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive da Per_2 comunicare a entro il 30/5 di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro i Parte_1
luoghi ed i numeri di telefono delle località di vacanza.
3) contribuirà al mantenimento di mediante il versamento a _1 Per_2 Parte_1
della somma di Euro 800,00 mensile aggiornata annualmente con rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, nonché a concorrere nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecco.
4) continuerà come sinora fatto al mantenimento di per le spese da quest'ultimo _1 Per_3
non direttamente sostenute.
5) L'assegno unico sarà di integrale spettanza di . Parte_1
6) contribuirà al mantenimento di mediante il versamento a della _1 Parte_1
somma di Euro 500,00 mensile aggiornata annualmente con rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese legali
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la famiglia ha sempre abitato sino al 2023 nell'immobile oggi occupato da ? _1
2) Vero che all'inizio del 2023 a causa di gravi episodi occorsi tra i coniugi era Parte_1 costretta a trasferirsi nell'abitazione adiacente alla casa coniugale di recente costruzione?
3) Vero che l'episodio accaduto nel il 25.01.2023 rendeva necessario l'intervento dei Carabinieri di
Cremella presso l'immobile di Rogeno?
4) Vero che il 24.01.2023 si verificava l'aggressione di cui ai messaggi doc. 24 bis che mi si rammostra?
5) Vero che a seguito di quell'episodio si determinava a trasferirsi con le figlie nella Parte_1
parte di casa ancora in via di ultimazione?
6) Vero che tutti gli arredi sono rimasti nell'immobile abitato da ? _1
7) Vero che la parte ove abita è priva di arredi fondamentali come ad esempio la sala? Parte_1
8) Vero che ha dormito per mesi su un materasso poggiato sul pavimento? Parte_1
pagina 3 di 14 9) Vero che ha dato fondo ai suoi risparmi per acquistare la cameretta di e Parte_1 Per_1
? Per_2
10) Vero che da mesi chiede a di mettere in sicurezza l'immobile di Parte_1 _1
Rogeno – Via Cà del Sole n. 27 come da documentazione fotografica e email che mi si rammostrano
(docc.17-18)?
11) Vero che l'immobile presenta le situazioni di pericolosità e insalubrità che mi si rammostrano
(docc.17-18)?
12) Vero che per tutta risposta ha minacciato la ricorrente di non toccare nulla come da _1
email che mi si rammostra (doc.23)
13) Vero che vive nel terrore delle sfuriate, ormai sempre più frequenti di Parte_1 _1
?
[...]
14) Vero che , essendo l'immobile cointestato, vive costantemente sotto la minaccia di Parte_1
non poter modificare nulla nella casa coniugale come da allegato 23 che mi si rammostra?
15) Vero che rifiuta di coadiuvare nella gestione degli spostamenti di _1 Parte_1
e ? Per_1 Per_2
16) Vero che rifiuta di contribuire ai costi del doposcuola di come da doc. 45 che _1 Per_2
mi si rammostra?
17) Vero che riferisce che il padre le impedisce di chiamare la madre quando è con lui? Per_2
18) Vero che ha paura di riferire al padre che vuole stare con la madre perché teme le sue Per_2
reazioni?
19) Vero che mensilmente offre alla madre il suo aiuto economico? Per_1
20) Vero che ogni mese versa alla madre circa 400 euro per aiutarla nella gestione delle spese Per_1
di ? Per_2
21) Vero che provvede da sé al pagamento delle spese straordinarie come da doc. 35 che mi si Per_3
rammostra?
22) Vero che le spese alimentari personali e la benzina dell'autovettura intestata a sono _1
pagate da Eurofer srl come da docc. 18 -36-37-47 che mi si rammostrano?
Si indicano a testi:
pagina 4 di 14 residente in [...] Testimone_1
residente in [...] Testimone_2
residente in [...]Testimone_3
residente in [...]Persona_4
Dott. c/o studio Amati in Oggiono (sul capitolo 22) Persona_5
con riserva di indicare ulteriori testi a prova contraria.
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: se ritenuto dall'Ill.mo Giudicante si chiede disporsi un accertamento della polizia tributaria sui redditi, patrimonio ed effettivo tenore del resistente _1
.
[...]
Con riferimento alle condizioni economiche di è già stata allegata al ricorso la Parte_1 documentazione di cui all'art. 473 bis 12 cpc (docc.13a-b-c dichiarazioni dei redditi;
docc. 3-11-12-25 diritti reali su beni immobili e quote sociali;
doc. 26 estratti di conto corrente;
doc. 27 piano genitoriale).”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza respinta e previa declaratoria del caso dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 _1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'immobile di nuova costruzione sito in Via Cà del Sole n. 27/a verrà assegnato alla signora Pt_1
che vi abiterà con la figlia minore e la figlia . Per_2 Per_1
3. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e coabiterà stabilmente con la madre nella Per_2
casa di recente costruzione sita in Rogeno, via Cà del Sole n. 27/a
4. La casa coniugale sita a Rogeno, via Cà del Sole n. 27 verrà assegnata al signor che _1
vi abiterà con il figlio . Per_3
5. Visite: il padre potrà tenere la figlia minore con sé la sera del mercoledì dalle ore 18.30 alle ore
21.30. La figlia minore trascorrerà con il padre, ogni 15 giorni, il fine settimana dalla sera del venerdì prima di cena alla mattina del lunedì quando il padre l'accompagnerà a scuola;
il giorno di Natale la bambina trascorrerà con un genitore la prima parte della giornata fino a dopo pranzo e con l'altro genitore la seconda parte della giornata fino a dopo cena;
dal 27 dicembre al 1 gennaio compreso staranno con un pagina 5 di 14 genitore e dal 2 gennaio al 6 gennaio compreso con l'altro ad anni alterni;
la figlia minore trascorrerà con i genitori ad anni alternati la Vigilia ed il giorno di Santo Stefano.
Durante le vacanze di Pasqua la figlia minore trascorrerà con un genitore la viglia ed il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo, ad anni alternati.
Durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane con il padre (dalle ore 9 della Per_2
domenica alle ore 21 della domenica) nel mese di agosto, da definire entro il 30.5. di ogni anno.
Durante i mesi di giugno e luglio, ferme restando le visite infrasettimanali, si chiede che la bambina possa stare con il padre per due o tre fine settimana dal giovedì sera dalle ore 18.00 fino al lunedì sera dopo cena. Festività e ponti ad anni alterni, salvo che cadano nei fine settimana di competenza dell'altro genitore. Il giorno del compleanno verrà gestito in modo che possa stare con entrambi Per_2
i genitori.
6. Il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di €. 400,00, da Per_2
rivalutarsi su base annuale sulla base della variazione dei prezzi (indice ISTAT), oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del
Tribunale di Lecco (29.3.2018).
7. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
8. Il signor provvederà al mantenimento del figlio in via esclusiva anche per _1 Per_3
quanto attiene eventuali spese straordinarie di qualsivoglia tipo o natura.
9. Le rate relative al contratto di mutuo ancora acceso con Banca Intesa San Paolo s.p.a. ed intestato ad entrambi i coniugi resteranno a carico del resistente nella misura di 2/3, mentre la restante quota di 1/3 dovrà essere corrisposta dalla signora con bonifico bancario a cadenza mensile sul conto Pt_1
corrente pagamento del mutuo).
L'auto Ford UG (intestata al marito) resterà nella disponibilità della moglie che ne sosterrà tutte le spese di bollo, manutenzione e assicurazione.
Ogni eventuale spesa straordinaria al fine del completamento dell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, sito in Rogeno, via Cà del Sole n. 27/a, ove risulta essersi trasferita la signora unitamente Pt_1 alle figlie ed , resterà a carico dei comproprietari in misura del 50 % ciascuno, fatta eccezione Per_2 Per_1
per le spese di acquisto di arredi e/o suppellettili, che verranno sostenute in via esclusiva dalla signora come pure tutte le spese relative alle utenze. Pt_1
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali ed accessori pagina 6 di 14 In via istruttoria: si chiede:
-che l'Ill.mo Giudice adito inviti le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare per le finalità meglio indicate nel presente atto;
- Si chiede inoltre ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di
prova:
1) vero che la signora assume farmaci antidepressivi? Pt_1
2) Vero che la casa in cui attualmente vive la signora è stata costruita quasi interamente dal Sig. Pt_1
_1
3) Vero che il signor padre del signor ha corrisposto al figlio la somma di Parte_2 _1 lire 125.000.000,00 per permettergli di acquistare la casa coniugale?
4) Vero che il signor ha versato sul conto corrente comune la somma di lire 50.000.000,00 _1
incassata come indennizzo per due infortuni subiti un anno dopo il matrimonio?
5) Vero che il signor ha riparato personalmente tutti i danni subiti a seguito del furto avvenuto _1
presso la casa coniugale come da foto che si rammostra? (doc. 18)
6) Vero che la signora si è dimessa volontariamente dalla soc. Eurofer ? Pt_1
7) Vero che la signora tiene corsi di yoga nella palestra della casa in cui vive almeno 2/3 volte Pt_1
alla settimana?
8) Vero che la signora in qualità di socia della Eurofer srl, ha continuato ad avere la Pt_1
disponibilità di tutti i bilanci ed ha recentemente votato per l'approvazione del bilancio del 2023 come da doc. 2 che mi si rammostra?
9) Vero che la signora ha sempre avuto la disponibilità di accedere al conto corrente della Pt_1
società Eurofer? (doc. 14)
10) Vero che il accompagna la figlia al lavoro nei giorni in cui la stessa – che lavora _1 Per_1 all'Iperal di Erba – ha il turno del mattino?
11) vero che quando la Sig.ra lavorava ancora per l'azienda familiare, era il figlio maggiore Pt_1
della coppia, , ad aiutare i genitori ad accompagnare a scuola ed al lavoro? Per_3 Per_2 Per_1
12) vero che, nel corso degli accordi di separazione consensuale, la Sig.ra aveva chiesto – ed Pt_1
ottenuto – di poter portare nella casa nuova una serie di arredi oltre alle stoviglie ed alle suppellettili?
pagina 7 di 14 13) Vero che nella casa coniugale sono ancora disponibili gli arredi che la Sig.ra aveva scelto di Pt_1
asportare e più precisamente: tavolo di vetro con sedie per 8 persone, camera delle bambine con tutti gli arredi (letti, armadio, scrivania, libreria), armadio in noce a 4 ante;
comò e cassettiere, come da foto che mi si rammostrano? (doc. 15)
14) Dica il teste se la signora si sta occupando del giardino e delle parti esterne della casa in cui Pt_1
vive (si veda doc. 10)
15) Dica il teste se il ha usato atteggiamenti violenti nei confronti della moglie. _1
16) Vero che il signor durante il matrimonio ed anche recentemente ha trascorso il _1
proprio tempo libero con le figlie e portandole in gita e in vacanza? (doc. 12 e 13) Si Per_2 Per_1
indicano come testimoni i signori:
- , Dott. Testimone_2 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Parte_2
e .” Persona_5 Testimone_7 Testimone_8
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della separazione giudiziale da _1
dalla cui unione sono nati tre figli, il 2.02.1999, il 4.01.2003 e il 27.10.2015. Per_3 Per_1 Per_2
Nella presente sede la ricorrente ha chiesto oltre la pronuncia della separazione giudiziale dal marito,
l'assegnazione della casa coniugale, costituita dall'intero immobile sito in Rogeno – Via Cà del Sole n.
27, ove vivrà unitamente ai figli , e ed in subordine ha chiesto l'assegnazione Per_3 Per_1 Per_2 dell'appartamento dalla stessa occupato e in cui vive unitamente con le due figlie e . Per_1 Per_2
Inoltre, ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore allorché il ostacoli il rapporto Per_2 _1 con la minore quando la stessa è con il padre ed in subordine ha chiesto l'affido condiviso di ad Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione materna. Quanto al diritto di visita paterno ha chiesto che il padre possa tenere con sé per due fine settimana al mese Per_2
dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00 e il giovedì sera dalle ore 18 alle ore
21. In punto economico ha chiesto che il versi a favore della ricorrente per il _1
mantenimento di la somma di euro 800,00 mensile aggiornata annualmente con rivalutazione Per_2
Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico dello resistente fintantoché la ricorrente non troverà una occupazione lavorativa. Con riguardo al figlio ha chiesto che il Per_3 _1
pagina 8 di 14 continui a provvedere all'integrale mantenimento dello stesso. Inoltre, ha chiesto disporsi a carico del il contributo al mantenimento della moglie in ragione di euro 500,00 mensile. _1
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione giudiziale di _1
parte ricorrente e contestando le ulteriori domande. In particolare ha chiesto l'assegnazione della casa di nuova costruzione sita in Rogeno, Via Cà del Sole n. 27/a alla ricorrente che ivi vivrà unitamente alla figlia minore e alla figlia e l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Rogeno, Per_2 Per_1 via Cà del Sole n. 27. Inoltre, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore con Per_2
collocamento prevalente presso la madre in Rogeno, Via Cà del Sole n. 27/a, con previsione a che le frequentazioni paterne con la figlia minore avvengano, oltre il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 21.30,
a week end alternati dalla sera del venerdì prima di cena alla mattina del lunedì, con riaccompagnamento a scuola. In punto economico ha chiesto disporsi l'obbligo a carico del resistente quale contributo ordinario al mantenimento della figlia minore di euro 400 oltre il 50% delle Per_2
spese straordinarie.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, intercorsa in data 11.06.2024, il Giudice delegato a scioglimento della riserva ivi assunta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della porzione della casa familiare attualmente occupata dalla stessa e che le frequentazioni padre/figlia avvengano una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle 18.30 alle 21.30, a weekend alternati dal venerdì alle
18.30 fino al lunedì mattina, allorquando il padre la accompagnerà a scuola. Quanto ai profili economici ha disposto l'obbligo a carico del padre di versare in favore della moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di euro 800, oltre il 70% Per_2
delle spese straordinarie a carico del padre e del 30% a carico della madre. Inoltre, ha anche disposto l'obbligo a carico del di versare euro 500 quale contributo al mantenimento della moglie. Con _1
ordinanza del 9.1.2025 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto avverso detta ordinanza da _1
La causa, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Separazione giudiziale
Nel merito, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
pagina 9 di 14 Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Affidamento, collocamento, frequentazioni della prole
Con riferimento all'affidamento dei figli minori, al loro collocamento e alle frequentazioni con il genitore non collocatario si osserva quanto segue.
Preliminarmente si ricorda che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Ritiene il Tribunale che sia opportuno confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_2
entrambi i genitori, non avendo peraltro le parti avanzato soluzioni diverse dal modello legale dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della porzione della casa familiare attualmente occupata dalla stessa, unitamente alla figlia minore e la Per_2 figlia maggiorenne , mentre il padre continuerà a vivere nella porzione di casa Per_1 _1
familiare attualmente occupata (gravata da mutuo) con il figlio maggiorenne , come precisato da Per_3
entrambe le parti nelle conclusioni sopra riportate.
Quanto al regime di visita del genitore non collocatario il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto disposto nell'ordinanza del Giudice delegato del 15.11.2024, evidenziandosi al riguardo come entrambe le parti hanno integralmente aderito in sede di precisazione delle conclusioni a quanto sul punto statuito nella predetta ordinanza.
Mantenimento della prole
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
pagina 10 di 14 Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, la ricorrente ha dedotto di detenere la quota del 40% della società Eurofer srl e il 30% della società Eurofer sas, ossia le società del marito ove fino a febbraio 2024 ha prestato la propria attività lavorativa, precisando di non aver ricevuto né di ricevere alcun vantaggio economico a fronte delle predette partecipazioni societarie. Dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, relative al periodo antecedente la cessazione dell'attività lavorativa, risulta un reddito netto mensile di circa € 2.300/2.400. Ha esposto di essere attualmente in stato di disoccupazione, da cui percepisce la NASPI di € 1.200, a far tempo da marzo 2024. La stessa versa mensilmente al marito la somma di € 400 (pari a 1/3 della rata mensile) per il mutuo della porzione di casa familiare ove quest'ultimo vive con il figlio maggiorenne.
Per quanto concerne la capacità patrimoniale del resistente, si osserva che sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative al triennio antecedente l'instaurazione del giudizio emerge un reddito netto mensile non inferiore ad € 3.500 (reddito complessivo lordo di € 68.954 nella dichiarazione del 2021, € 68.954 nella dichiarazione del 2022 ed € 52.754 nella dichiarazione del 2023). Il resistente provvede al pagamento del mutuo della casa familiare dal medesimo occupata in ragione di 2/3, pari a circa € 800 al mese.
Il resistente è socio amministratore (con una quota del 60 %) della Eurofer srl con sede in Orsenigo
(CO), via Caio Plinio n. 21 (p.iva ) e socio accomandatario della Eurofer sas con una P.IVA_1
quota di partecipazione del 70%. In particolare, si osserva che in capo alla società Eurofer sas risultano essere intestati due immobili siti in Bulgarograsso, allo stato in vendita, nonché, il capannone presso cui la svolge la propria attività, oltre ad un terreno agricolo che il resistente ha dichiarato essere stato acquistato all'asta due anni fa al prezzo di € 68.000.
In questo contesto risulta sospetto e comunque non adeguatamente giustificato il fatto che nel 2023 parte resistente ha rinunciato a percepire il proprio compenso come amministratore delle società, dichiarando all'udienza del 29.10.2024 di essere del tutto privo di entrate. Per le medesime ragioni si ritiene non decisivo ai fini della ricostruzione della capacità patrimoniale il dato emergente dalla sola dichiarazione dei redditi del 2024, prodotta in corso di causa, da cui emerge un reddito complessivo loro di € 27.559, di gran lunga inferiore ai redditi precedenti, senza che il resistente abbia fornito alcuna plausibile giustificazione al riguardo. Sotto altro profilo si osserva che in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha dato atto di aver appreso dell'esistenza di una nuova società,
Arte&Design s.r.l., costituita in data 11.6.2024, di cui il resistente è unico socio e amministratore unico
(doc. 60 fascicolo ricorrente), che tuttavia ha omesso di dichiarare nei propri atti e nella _1
dichiarazione sul patrimonio allegata alla comparsa di costituzione, in violazione del dovere di leale collaborazione ora espressamente sancito dall'art. 473 bis.18 c.p.c..
pagina 11 di 14 Pertanto, alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene opportuno confermare il contributo ordinario a carico del e a favore della minore , così come indicato nell'ordinanza del 15.11.2024 del _1 Per_2
Giudice delegato, in misura pari ad euro 800. Tale importo risulta congruo considerato altresì il fatto che il figlio , convivente con il padre, ancorché studente universitario, risulta percepire un Per_3
emolumento dalla società Eurofer srl come emerge dall'estratto conto prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. 35 fascicolo parte attrice), nonché del fatto che l'intero carico nella gestione della figlia minore di 9 anni, anche in termini di risorse personali, grava sulla madre, gravata invero anche della Per_2
integrale gestione della figlia , economicamente indipendente in quanto assunta nelle categorie Per_1
protette presso l'Iperal di Erba, ma che per la patologia di cui soffre è senz'altro un soggetto fragile che necessita di costante assistenza e cura.
Quanto alle spese straordinarie per la figlia per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Per_2
Protocollo in uso presso questo Tribunale, ritiene il Tribunale congruo che siano a carico di entrambi i genitori in misura differente in considerazione della disparità di redditi, ossia in ragione del 70% a carico del in misura del 30% a carico della . _1 Pt_1
Mantenimento del coniuge
Con riferimento alla domanda relativa all'assegno di mantenimento del coniuge, il Tribunale osserva che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (cfr Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che qui si intendono richiamate, tenuto conto in particolare dell'attuale stato di disoccupazione della ricorrente, della durata del matrimonio (dal 1996 ad oggi), delle difficoltà per la ricorrente, che in costanza di matrimonio si è dedicata al menage familiare e ha prestato la propria attività lavorativa come segretaria nelle società amministrate dal marito, a reinserirsi nel mercato del lavoro, tenuto conto degli ancora ingenti impegni familiari sia per la figlia minore che per la figlia maggiorenne invalida, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, che si conferma nella misura di € 500 già stabilita in via provvisoria.
Spese di lite
pagina 12 di 14 Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo, in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di _1
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 _1
hanno celebrato matrimonio concordatario il 05.10.1996 nel Comune di Costa Masnaga, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, parte
II, serie A, numero 22, anno 1996;
- DISPONE l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e assegnazione a quest'ultima della porzione della casa familiare attualmente occupata dalla stessa;
- DISPONE che le frequentazioni padre/figlia avvengano con le seguenti modalità:
➢ una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle 18.30 alle 21.30;
➢ weekend alternati dal venerdì alle 18.30 fino al lunedì mattina, allorquando il padre la accompagnerà a scuola;
➢ le vacanze di Natale vengono suddivise in due periodi: dalla fine della scuola fino al 30.12 e dal
31.12 fino alla ripresa scolastica. trascorrerà detti periodi con ciascun genitore, in Per_2
alternanza di anno in anno. Per il 2024 il primo periodo verrà trascorso con la madre e il secondo con il padre;
➢ - le vacanze di Pasqua vengono suddivise in due periodi: dalla fine della scuola fino alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica. trascorrerà detti Per_2
periodi con ciascun genitore, in alternanza di anno in anno. Per il 2025 il primo periodo verrà trascorso con il padre e il secondo con la madre;
➢ gli altri ponti e festività saranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
➢ durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non Per_2
consecutivi, da concordare entro il 31.5 di ogni anno;
➢ nel giorno del suo compleanno, trascorrerà del tempo con ciascun genitore Per_2
- DISPONE il versamento a carico di a favore di _1 Parte_1 dell'importo mensile di € 800 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia;
tale Per_2
importo dovrà essere versato entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024,
e sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
pagina 13 di 14 - DISPONE che le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, siano suddivise in ragione del
70% a carico del padre e del 30% della madre;
- DISPONE che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
- DISPONE il versamento a carico di e a favore di Parte_3 Parte_1
di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, tale importo dovrà
[...]
essere versato entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024, e sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite del _1 Parte_1
presente giudizio, che liquida in € 3.800 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Comune CP_2
.
[...]
Lecco, 29 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice est. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiara Scavelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Goretti e _1 C.F._2 dell'avv. Silvia Ferlin;
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 18.2.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 14 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco:
IN VIA PRELIMINARE: ordinare ai sensi dell'art. 89 cpc la cancellazione delle seguenti frasi in quanto gravemente diffamatorie per le ragioni in atti:
• Pag. 3 riga 18 e seguenti: “disequilibrio emotivo manifestato in diverse occasioni dalla sig.ra e Pt_1
dalla sua personalità altamente instabile e irrazionale. La signora ha più volte manifestato Pt_1 problemi psicologici tanto è vero che è sempre stata in cura psichiatrica”.
• Pag. 4 riga n. 3: “instabilità psichica”
• Pag.12 ultima riga “confusa dalla situazione psicologia della . Pt_1
Con condanna del resistente ai sensi dell'art. 89 comma 2 cpc.
******
In totale adesione ai provvedimenti provvisori resi con ordinanza in data 15.11.2024
NEL MERITO:
Ogni contraria istanza respinta e previa declaratoria del caso dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 _1
1) Confermare l'assegnazione dell'appartamento occupato da e in cui vive con le Parte_1
figlie e . Per_1 Per_2
2) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2 presso l'abitazione della madre.
Il padre potrà tenere con sé per due fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 9.00 alla Per_2
domenica sera alle ore 21.00 e il mercoledì sera dalle ore 18 alle ore 21.
Resta inteso che qualora avesse desiderio di sentire la madre quando è con il padre quest'ultimo Per_2
non dovrà in alcun modo ostacolarla.
trascorrerà le vacanze di Natale suddivise nei periodi 25-30/12 e 31.12-6/1 alternativamente tra i Per_2
genitori e le vacanze di Pasqua per uguali periodi includendo Pasqua o Pasquetta, alternativamente, una volta con il padre e una volta con la madre previo accordo dei periodi stessi. Festività e ponti ad anni alterni ed in alternanza tra i genitori salvo cadano nel fine settimana di competenza dell'altro genitore.
Il giorno del compleanno di verrà gestito in modo che la stessa possa stare con tutti e due i Per_2
genitori, indipendente da chi spetti per quel giorno il diritto di visita. pagina 2 di 14 Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive da Per_2 comunicare a entro il 30/5 di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro i Parte_1
luoghi ed i numeri di telefono delle località di vacanza.
3) contribuirà al mantenimento di mediante il versamento a _1 Per_2 Parte_1
della somma di Euro 800,00 mensile aggiornata annualmente con rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, nonché a concorrere nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecco.
4) continuerà come sinora fatto al mantenimento di per le spese da quest'ultimo _1 Per_3
non direttamente sostenute.
5) L'assegno unico sarà di integrale spettanza di . Parte_1
6) contribuirà al mantenimento di mediante il versamento a della _1 Parte_1
somma di Euro 500,00 mensile aggiornata annualmente con rivalutazione Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese legali
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la famiglia ha sempre abitato sino al 2023 nell'immobile oggi occupato da ? _1
2) Vero che all'inizio del 2023 a causa di gravi episodi occorsi tra i coniugi era Parte_1 costretta a trasferirsi nell'abitazione adiacente alla casa coniugale di recente costruzione?
3) Vero che l'episodio accaduto nel il 25.01.2023 rendeva necessario l'intervento dei Carabinieri di
Cremella presso l'immobile di Rogeno?
4) Vero che il 24.01.2023 si verificava l'aggressione di cui ai messaggi doc. 24 bis che mi si rammostra?
5) Vero che a seguito di quell'episodio si determinava a trasferirsi con le figlie nella Parte_1
parte di casa ancora in via di ultimazione?
6) Vero che tutti gli arredi sono rimasti nell'immobile abitato da ? _1
7) Vero che la parte ove abita è priva di arredi fondamentali come ad esempio la sala? Parte_1
8) Vero che ha dormito per mesi su un materasso poggiato sul pavimento? Parte_1
pagina 3 di 14 9) Vero che ha dato fondo ai suoi risparmi per acquistare la cameretta di e Parte_1 Per_1
? Per_2
10) Vero che da mesi chiede a di mettere in sicurezza l'immobile di Parte_1 _1
Rogeno – Via Cà del Sole n. 27 come da documentazione fotografica e email che mi si rammostrano
(docc.17-18)?
11) Vero che l'immobile presenta le situazioni di pericolosità e insalubrità che mi si rammostrano
(docc.17-18)?
12) Vero che per tutta risposta ha minacciato la ricorrente di non toccare nulla come da _1
email che mi si rammostra (doc.23)
13) Vero che vive nel terrore delle sfuriate, ormai sempre più frequenti di Parte_1 _1
?
[...]
14) Vero che , essendo l'immobile cointestato, vive costantemente sotto la minaccia di Parte_1
non poter modificare nulla nella casa coniugale come da allegato 23 che mi si rammostra?
15) Vero che rifiuta di coadiuvare nella gestione degli spostamenti di _1 Parte_1
e ? Per_1 Per_2
16) Vero che rifiuta di contribuire ai costi del doposcuola di come da doc. 45 che _1 Per_2
mi si rammostra?
17) Vero che riferisce che il padre le impedisce di chiamare la madre quando è con lui? Per_2
18) Vero che ha paura di riferire al padre che vuole stare con la madre perché teme le sue Per_2
reazioni?
19) Vero che mensilmente offre alla madre il suo aiuto economico? Per_1
20) Vero che ogni mese versa alla madre circa 400 euro per aiutarla nella gestione delle spese Per_1
di ? Per_2
21) Vero che provvede da sé al pagamento delle spese straordinarie come da doc. 35 che mi si Per_3
rammostra?
22) Vero che le spese alimentari personali e la benzina dell'autovettura intestata a sono _1
pagate da Eurofer srl come da docc. 18 -36-37-47 che mi si rammostrano?
Si indicano a testi:
pagina 4 di 14 residente in [...] Testimone_1
residente in [...] Testimone_2
residente in [...]Testimone_3
residente in [...]Persona_4
Dott. c/o studio Amati in Oggiono (sul capitolo 22) Persona_5
con riserva di indicare ulteriori testi a prova contraria.
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: se ritenuto dall'Ill.mo Giudicante si chiede disporsi un accertamento della polizia tributaria sui redditi, patrimonio ed effettivo tenore del resistente _1
.
[...]
Con riferimento alle condizioni economiche di è già stata allegata al ricorso la Parte_1 documentazione di cui all'art. 473 bis 12 cpc (docc.13a-b-c dichiarazioni dei redditi;
docc. 3-11-12-25 diritti reali su beni immobili e quote sociali;
doc. 26 estratti di conto corrente;
doc. 27 piano genitoriale).”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza respinta e previa declaratoria del caso dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 _1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'immobile di nuova costruzione sito in Via Cà del Sole n. 27/a verrà assegnato alla signora Pt_1
che vi abiterà con la figlia minore e la figlia . Per_2 Per_1
3. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e coabiterà stabilmente con la madre nella Per_2
casa di recente costruzione sita in Rogeno, via Cà del Sole n. 27/a
4. La casa coniugale sita a Rogeno, via Cà del Sole n. 27 verrà assegnata al signor che _1
vi abiterà con il figlio . Per_3
5. Visite: il padre potrà tenere la figlia minore con sé la sera del mercoledì dalle ore 18.30 alle ore
21.30. La figlia minore trascorrerà con il padre, ogni 15 giorni, il fine settimana dalla sera del venerdì prima di cena alla mattina del lunedì quando il padre l'accompagnerà a scuola;
il giorno di Natale la bambina trascorrerà con un genitore la prima parte della giornata fino a dopo pranzo e con l'altro genitore la seconda parte della giornata fino a dopo cena;
dal 27 dicembre al 1 gennaio compreso staranno con un pagina 5 di 14 genitore e dal 2 gennaio al 6 gennaio compreso con l'altro ad anni alterni;
la figlia minore trascorrerà con i genitori ad anni alternati la Vigilia ed il giorno di Santo Stefano.
Durante le vacanze di Pasqua la figlia minore trascorrerà con un genitore la viglia ed il giorno di
Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo, ad anni alternati.
Durante le vacanze estive trascorrerà almeno due settimane con il padre (dalle ore 9 della Per_2
domenica alle ore 21 della domenica) nel mese di agosto, da definire entro il 30.5. di ogni anno.
Durante i mesi di giugno e luglio, ferme restando le visite infrasettimanali, si chiede che la bambina possa stare con il padre per due o tre fine settimana dal giovedì sera dalle ore 18.00 fino al lunedì sera dopo cena. Festività e ponti ad anni alterni, salvo che cadano nei fine settimana di competenza dell'altro genitore. Il giorno del compleanno verrà gestito in modo che possa stare con entrambi Per_2
i genitori.
6. Il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di €. 400,00, da Per_2
rivalutarsi su base annuale sulla base della variazione dei prezzi (indice ISTAT), oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del
Tribunale di Lecco (29.3.2018).
7. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
8. Il signor provvederà al mantenimento del figlio in via esclusiva anche per _1 Per_3
quanto attiene eventuali spese straordinarie di qualsivoglia tipo o natura.
9. Le rate relative al contratto di mutuo ancora acceso con Banca Intesa San Paolo s.p.a. ed intestato ad entrambi i coniugi resteranno a carico del resistente nella misura di 2/3, mentre la restante quota di 1/3 dovrà essere corrisposta dalla signora con bonifico bancario a cadenza mensile sul conto Pt_1
corrente pagamento del mutuo).
L'auto Ford UG (intestata al marito) resterà nella disponibilità della moglie che ne sosterrà tutte le spese di bollo, manutenzione e assicurazione.
Ogni eventuale spesa straordinaria al fine del completamento dell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, sito in Rogeno, via Cà del Sole n. 27/a, ove risulta essersi trasferita la signora unitamente Pt_1 alle figlie ed , resterà a carico dei comproprietari in misura del 50 % ciascuno, fatta eccezione Per_2 Per_1
per le spese di acquisto di arredi e/o suppellettili, che verranno sostenute in via esclusiva dalla signora come pure tutte le spese relative alle utenze. Pt_1
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali ed accessori pagina 6 di 14 In via istruttoria: si chiede:
-che l'Ill.mo Giudice adito inviti le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare per le finalità meglio indicate nel presente atto;
- Si chiede inoltre ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di
prova:
1) vero che la signora assume farmaci antidepressivi? Pt_1
2) Vero che la casa in cui attualmente vive la signora è stata costruita quasi interamente dal Sig. Pt_1
_1
3) Vero che il signor padre del signor ha corrisposto al figlio la somma di Parte_2 _1 lire 125.000.000,00 per permettergli di acquistare la casa coniugale?
4) Vero che il signor ha versato sul conto corrente comune la somma di lire 50.000.000,00 _1
incassata come indennizzo per due infortuni subiti un anno dopo il matrimonio?
5) Vero che il signor ha riparato personalmente tutti i danni subiti a seguito del furto avvenuto _1
presso la casa coniugale come da foto che si rammostra? (doc. 18)
6) Vero che la signora si è dimessa volontariamente dalla soc. Eurofer ? Pt_1
7) Vero che la signora tiene corsi di yoga nella palestra della casa in cui vive almeno 2/3 volte Pt_1
alla settimana?
8) Vero che la signora in qualità di socia della Eurofer srl, ha continuato ad avere la Pt_1
disponibilità di tutti i bilanci ed ha recentemente votato per l'approvazione del bilancio del 2023 come da doc. 2 che mi si rammostra?
9) Vero che la signora ha sempre avuto la disponibilità di accedere al conto corrente della Pt_1
società Eurofer? (doc. 14)
10) Vero che il accompagna la figlia al lavoro nei giorni in cui la stessa – che lavora _1 Per_1 all'Iperal di Erba – ha il turno del mattino?
11) vero che quando la Sig.ra lavorava ancora per l'azienda familiare, era il figlio maggiore Pt_1
della coppia, , ad aiutare i genitori ad accompagnare a scuola ed al lavoro? Per_3 Per_2 Per_1
12) vero che, nel corso degli accordi di separazione consensuale, la Sig.ra aveva chiesto – ed Pt_1
ottenuto – di poter portare nella casa nuova una serie di arredi oltre alle stoviglie ed alle suppellettili?
pagina 7 di 14 13) Vero che nella casa coniugale sono ancora disponibili gli arredi che la Sig.ra aveva scelto di Pt_1
asportare e più precisamente: tavolo di vetro con sedie per 8 persone, camera delle bambine con tutti gli arredi (letti, armadio, scrivania, libreria), armadio in noce a 4 ante;
comò e cassettiere, come da foto che mi si rammostrano? (doc. 15)
14) Dica il teste se la signora si sta occupando del giardino e delle parti esterne della casa in cui Pt_1
vive (si veda doc. 10)
15) Dica il teste se il ha usato atteggiamenti violenti nei confronti della moglie. _1
16) Vero che il signor durante il matrimonio ed anche recentemente ha trascorso il _1
proprio tempo libero con le figlie e portandole in gita e in vacanza? (doc. 12 e 13) Si Per_2 Per_1
indicano come testimoni i signori:
- , Dott. Testimone_2 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Parte_2
e .” Persona_5 Testimone_7 Testimone_8
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della separazione giudiziale da _1
dalla cui unione sono nati tre figli, il 2.02.1999, il 4.01.2003 e il 27.10.2015. Per_3 Per_1 Per_2
Nella presente sede la ricorrente ha chiesto oltre la pronuncia della separazione giudiziale dal marito,
l'assegnazione della casa coniugale, costituita dall'intero immobile sito in Rogeno – Via Cà del Sole n.
27, ove vivrà unitamente ai figli , e ed in subordine ha chiesto l'assegnazione Per_3 Per_1 Per_2 dell'appartamento dalla stessa occupato e in cui vive unitamente con le due figlie e . Per_1 Per_2
Inoltre, ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore allorché il ostacoli il rapporto Per_2 _1 con la minore quando la stessa è con il padre ed in subordine ha chiesto l'affido condiviso di ad Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione materna. Quanto al diritto di visita paterno ha chiesto che il padre possa tenere con sé per due fine settimana al mese Per_2
dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00 e il giovedì sera dalle ore 18 alle ore
21. In punto economico ha chiesto che il versi a favore della ricorrente per il _1
mantenimento di la somma di euro 800,00 mensile aggiornata annualmente con rivalutazione Per_2
Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico dello resistente fintantoché la ricorrente non troverà una occupazione lavorativa. Con riguardo al figlio ha chiesto che il Per_3 _1
pagina 8 di 14 continui a provvedere all'integrale mantenimento dello stesso. Inoltre, ha chiesto disporsi a carico del il contributo al mantenimento della moglie in ragione di euro 500,00 mensile. _1
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione giudiziale di _1
parte ricorrente e contestando le ulteriori domande. In particolare ha chiesto l'assegnazione della casa di nuova costruzione sita in Rogeno, Via Cà del Sole n. 27/a alla ricorrente che ivi vivrà unitamente alla figlia minore e alla figlia e l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Rogeno, Per_2 Per_1 via Cà del Sole n. 27. Inoltre, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore con Per_2
collocamento prevalente presso la madre in Rogeno, Via Cà del Sole n. 27/a, con previsione a che le frequentazioni paterne con la figlia minore avvengano, oltre il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 21.30,
a week end alternati dalla sera del venerdì prima di cena alla mattina del lunedì, con riaccompagnamento a scuola. In punto economico ha chiesto disporsi l'obbligo a carico del resistente quale contributo ordinario al mantenimento della figlia minore di euro 400 oltre il 50% delle Per_2
spese straordinarie.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, intercorsa in data 11.06.2024, il Giudice delegato a scioglimento della riserva ivi assunta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22, prevedendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della porzione della casa familiare attualmente occupata dalla stessa e che le frequentazioni padre/figlia avvengano una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle 18.30 alle 21.30, a weekend alternati dal venerdì alle
18.30 fino al lunedì mattina, allorquando il padre la accompagnerà a scuola. Quanto ai profili economici ha disposto l'obbligo a carico del padre di versare in favore della moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di euro 800, oltre il 70% Per_2
delle spese straordinarie a carico del padre e del 30% a carico della madre. Inoltre, ha anche disposto l'obbligo a carico del di versare euro 500 quale contributo al mantenimento della moglie. Con _1
ordinanza del 9.1.2025 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto avverso detta ordinanza da _1
La causa, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Separazione giudiziale
Nel merito, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
pagina 9 di 14 Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Affidamento, collocamento, frequentazioni della prole
Con riferimento all'affidamento dei figli minori, al loro collocamento e alle frequentazioni con il genitore non collocatario si osserva quanto segue.
Preliminarmente si ricorda che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Ritiene il Tribunale che sia opportuno confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_2
entrambi i genitori, non avendo peraltro le parti avanzato soluzioni diverse dal modello legale dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della porzione della casa familiare attualmente occupata dalla stessa, unitamente alla figlia minore e la Per_2 figlia maggiorenne , mentre il padre continuerà a vivere nella porzione di casa Per_1 _1
familiare attualmente occupata (gravata da mutuo) con il figlio maggiorenne , come precisato da Per_3
entrambe le parti nelle conclusioni sopra riportate.
Quanto al regime di visita del genitore non collocatario il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto disposto nell'ordinanza del Giudice delegato del 15.11.2024, evidenziandosi al riguardo come entrambe le parti hanno integralmente aderito in sede di precisazione delle conclusioni a quanto sul punto statuito nella predetta ordinanza.
Mantenimento della prole
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
pagina 10 di 14 Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, la ricorrente ha dedotto di detenere la quota del 40% della società Eurofer srl e il 30% della società Eurofer sas, ossia le società del marito ove fino a febbraio 2024 ha prestato la propria attività lavorativa, precisando di non aver ricevuto né di ricevere alcun vantaggio economico a fronte delle predette partecipazioni societarie. Dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, relative al periodo antecedente la cessazione dell'attività lavorativa, risulta un reddito netto mensile di circa € 2.300/2.400. Ha esposto di essere attualmente in stato di disoccupazione, da cui percepisce la NASPI di € 1.200, a far tempo da marzo 2024. La stessa versa mensilmente al marito la somma di € 400 (pari a 1/3 della rata mensile) per il mutuo della porzione di casa familiare ove quest'ultimo vive con il figlio maggiorenne.
Per quanto concerne la capacità patrimoniale del resistente, si osserva che sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative al triennio antecedente l'instaurazione del giudizio emerge un reddito netto mensile non inferiore ad € 3.500 (reddito complessivo lordo di € 68.954 nella dichiarazione del 2021, € 68.954 nella dichiarazione del 2022 ed € 52.754 nella dichiarazione del 2023). Il resistente provvede al pagamento del mutuo della casa familiare dal medesimo occupata in ragione di 2/3, pari a circa € 800 al mese.
Il resistente è socio amministratore (con una quota del 60 %) della Eurofer srl con sede in Orsenigo
(CO), via Caio Plinio n. 21 (p.iva ) e socio accomandatario della Eurofer sas con una P.IVA_1
quota di partecipazione del 70%. In particolare, si osserva che in capo alla società Eurofer sas risultano essere intestati due immobili siti in Bulgarograsso, allo stato in vendita, nonché, il capannone presso cui la svolge la propria attività, oltre ad un terreno agricolo che il resistente ha dichiarato essere stato acquistato all'asta due anni fa al prezzo di € 68.000.
In questo contesto risulta sospetto e comunque non adeguatamente giustificato il fatto che nel 2023 parte resistente ha rinunciato a percepire il proprio compenso come amministratore delle società, dichiarando all'udienza del 29.10.2024 di essere del tutto privo di entrate. Per le medesime ragioni si ritiene non decisivo ai fini della ricostruzione della capacità patrimoniale il dato emergente dalla sola dichiarazione dei redditi del 2024, prodotta in corso di causa, da cui emerge un reddito complessivo loro di € 27.559, di gran lunga inferiore ai redditi precedenti, senza che il resistente abbia fornito alcuna plausibile giustificazione al riguardo. Sotto altro profilo si osserva che in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha dato atto di aver appreso dell'esistenza di una nuova società,
Arte&Design s.r.l., costituita in data 11.6.2024, di cui il resistente è unico socio e amministratore unico
(doc. 60 fascicolo ricorrente), che tuttavia ha omesso di dichiarare nei propri atti e nella _1
dichiarazione sul patrimonio allegata alla comparsa di costituzione, in violazione del dovere di leale collaborazione ora espressamente sancito dall'art. 473 bis.18 c.p.c..
pagina 11 di 14 Pertanto, alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene opportuno confermare il contributo ordinario a carico del e a favore della minore , così come indicato nell'ordinanza del 15.11.2024 del _1 Per_2
Giudice delegato, in misura pari ad euro 800. Tale importo risulta congruo considerato altresì il fatto che il figlio , convivente con il padre, ancorché studente universitario, risulta percepire un Per_3
emolumento dalla società Eurofer srl come emerge dall'estratto conto prodotto da parte ricorrente (cfr. doc. 35 fascicolo parte attrice), nonché del fatto che l'intero carico nella gestione della figlia minore di 9 anni, anche in termini di risorse personali, grava sulla madre, gravata invero anche della Per_2
integrale gestione della figlia , economicamente indipendente in quanto assunta nelle categorie Per_1
protette presso l'Iperal di Erba, ma che per la patologia di cui soffre è senz'altro un soggetto fragile che necessita di costante assistenza e cura.
Quanto alle spese straordinarie per la figlia per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Per_2
Protocollo in uso presso questo Tribunale, ritiene il Tribunale congruo che siano a carico di entrambi i genitori in misura differente in considerazione della disparità di redditi, ossia in ragione del 70% a carico del in misura del 30% a carico della . _1 Pt_1
Mantenimento del coniuge
Con riferimento alla domanda relativa all'assegno di mantenimento del coniuge, il Tribunale osserva che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (cfr Cassazione civile sez. I, 20/06/2023, n.17545).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che qui si intendono richiamate, tenuto conto in particolare dell'attuale stato di disoccupazione della ricorrente, della durata del matrimonio (dal 1996 ad oggi), delle difficoltà per la ricorrente, che in costanza di matrimonio si è dedicata al menage familiare e ha prestato la propria attività lavorativa come segretaria nelle società amministrate dal marito, a reinserirsi nel mercato del lavoro, tenuto conto degli ancora ingenti impegni familiari sia per la figlia minore che per la figlia maggiorenne invalida, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, che si conferma nella misura di € 500 già stabilita in via provvisoria.
Spese di lite
pagina 12 di 14 Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo, in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di _1
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 _1
hanno celebrato matrimonio concordatario il 05.10.1996 nel Comune di Costa Masnaga, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, parte
II, serie A, numero 22, anno 1996;
- DISPONE l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e assegnazione a quest'ultima della porzione della casa familiare attualmente occupata dalla stessa;
- DISPONE che le frequentazioni padre/figlia avvengano con le seguenti modalità:
➢ una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle 18.30 alle 21.30;
➢ weekend alternati dal venerdì alle 18.30 fino al lunedì mattina, allorquando il padre la accompagnerà a scuola;
➢ le vacanze di Natale vengono suddivise in due periodi: dalla fine della scuola fino al 30.12 e dal
31.12 fino alla ripresa scolastica. trascorrerà detti periodi con ciascun genitore, in Per_2
alternanza di anno in anno. Per il 2024 il primo periodo verrà trascorso con la madre e il secondo con il padre;
➢ - le vacanze di Pasqua vengono suddivise in due periodi: dalla fine della scuola fino alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica. trascorrerà detti Per_2
periodi con ciascun genitore, in alternanza di anno in anno. Per il 2025 il primo periodo verrà trascorso con il padre e il secondo con la madre;
➢ gli altri ponti e festività saranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
➢ durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non Per_2
consecutivi, da concordare entro il 31.5 di ogni anno;
➢ nel giorno del suo compleanno, trascorrerà del tempo con ciascun genitore Per_2
- DISPONE il versamento a carico di a favore di _1 Parte_1 dell'importo mensile di € 800 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia;
tale Per_2
importo dovrà essere versato entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024,
e sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
pagina 13 di 14 - DISPONE che le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, siano suddivise in ragione del
70% a carico del padre e del 30% della madre;
- DISPONE che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
- DISPONE il versamento a carico di e a favore di Parte_3 Parte_1
di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, tale importo dovrà
[...]
essere versato entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024, e sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite del _1 Parte_1
presente giudizio, che liquida in € 3.800 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Comune CP_2
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[...]
Lecco, 29 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
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