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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 5.6.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Mita Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 1.2.2025, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che- previo rinnovo della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nell'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha censurato la valutazione effettuata dal ctu nominato nella precedente fase processuale, rilevando l' “inadeguata o mancata presa in considerazione da parte del CTU delle patologie da cui è affetta il ricorrente e che determinano per lo stesso una permanente riduzione a meno di un terzo delle occupazioni confacenti alle sue attitudini sin dalla data della domanda”. Tale rilievo non risulta condivisibile.
Nell'elaborato depositato in data 14.11.2024, il ctu ha diagnosticato a carico del periziando
“esiti di recente impianto di PMK bicamerale in soggetto con ritardo di conduzione intraventricolare a lieve incidenza funzionale, ipertensione arteriosa essenziale in trattamento”
e- sulla scorta anche dell'anamnesi lavorativa- ha evidenziato che trattasi di “un quadro morboso a lieve impegno funzionale, che attualmente non colpisce significativamente la capacità di lavoro del soggetto, che ha consolidate capacità e attitudini lavorative di operaio ponteggista”.
A tali conclusioni il CTU è giunto, tenuto conto dell'anamnesi lavorativa, all'esito di una completa analisi della documentazione medica in atti (ivi compresa quella depositata come all.
2 del ricorso introduttivo del presente giudizio) ed in considerazione dell'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita peritale. Alla luce dell'esaustiva e puntuale indagine condotta dal perito, ritiene il giudicante che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni rassegnate dal perito che risultano prive di vizi logici e metodologici.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla CTU depositata in data
14.11.2024; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. CP_1
Spese irripetibili.
Brindisi, 5.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere