Art. 7. (Ritenute erariali e assistenziali)
Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'articolo 3 dell'allegato della legge 11 febbraio 1970, n. 29 , modificato dall' articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820 , si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.
Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'articolo 3 dell'allegato della legge 11 febbraio 1970, n. 29 , modificato dall' articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820 , si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.