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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2025REG.PROV.COLL.
N. 05974/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5974 del 2024, proposto da MS di NO UR e IG IR Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Iorio, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Modena in Roma, via Monte delle Gioie n. 24, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cantù, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
della FR s.a.s. di UE AD e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca, Michela Luraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Bcc Leasing s.p.a., già Agrileasing-Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
per la ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 09648/2023, in data 10 novembre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società FR s.a.s. di UE AD e C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame (nrg 5974/2024), la società MS di NO UR e IG IR chiede l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 9648/2023, pubblicata in data 10 novembre 2023.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
Con ricorso n. 2612/2019, la società MS di NO UR e IG IR snc impugnava innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, il “permesso di costruire per opere di accertamento di conformità ed ampliamento di fabbricato produttivo in variante al PdC n. 81/18 del 9.04.2018 nell’immobile sito in via G. da Cermenate n. 69, ai mappali 23536 e 25547 del catasto” rilasciato dal Comune di Cantù con prot. n. 37753 del 29 luglio 2019 a UE AD nella sua qualità di legale rappresentate della società FRATA SAS di UE AD & C.”, deducendo la violazione delle distanze tra fabbricati sotto vari profili.
Il T.a.r. di Milano, con la sentenza Sezione II n. 1485 del 31 luglio 2020, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il titolo edilizio ritenendo: i) violata la distanza di metri tre dall’edificio esistente sul mappale 23536 (motivo III di ricorso); ii) illegittime “le travi e la copertura di collegamento in assenza della delibera condominiale ad intervenire su un bene comune come i muri perimetrali”.
Appellava la società MS di NO UR e IG IR snc al fine di ottenere una pronuncia “pienamente e concretamente satisfattiva delle proprie pretese, con accoglimento anche degli altri motivi di ricorso mediante riforma e/o annullamento della decisione con riguardo ai motivi primo, secondo e quarto e mediante esame e accoglimento dei motivi sei, sette e otto assorbiti e/o non esaminati”.
Questa Sezione, con sentenza n. 9648/2023 del 10 novembre 2023, accoglieva l’appello in ragione dei seguenti ulteriori profili di illegittimità del permesso di costruire:
i) il “nuovo edificio in costruzione sul mappale n. 25547 risulta posto a una distanza minore di dieci metri rispetto all’edificio finestrato esistente sul mappale n. 23536 e ciò risulta dunque in violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 che impone la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalle zone A)”;
ii) l’illegittimità “colpisce anche il provvedimento di sanatoria ordinaria ex art. 36, d.p.r. n. 380/2001, in quanto le opere eseguite in assenza o difformità dal titolo devono essere conformi alle disposizioni normative vigenti”;
iii) “risultano violate sia le distanze legali di cui all’art. 9, c. 1, n. 2, del d.m. n. 14444/1968 che le distanze tra fabbricati previste dagli artt. 6.1.1, 6.1.3 e 8.1.8 del Piano delle Regole, di cui al P.G.T.”.
Il Consiglio di Stato confermava pertanto, sia pure con diversa e più ampia motivazione, l’annullamento del permesso di costruire impugnato in primo grado ed estendeva l’annullamento anche al provvedimento di sanatoria.
3. La società MS di NO UR e IG IR propone ora l’odierno giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 9648/2023 del 10 novembre 2023.
3.1. La ricorrente società lamenta che:
- l’Amministrazione intimata, ad oggi, non avrebbe assunto atti capaci di dare esecuzione alla sentenza in coerenza con i più ampi doveri conformativi derivanti dalla pronuncia di II grado;
- la sentenza per la cui ottemperanza si agisce esprime con precisione quale sia l’obbligo gravante sulla Amministrazione, in quanto vengono indicate quali siano le distanze da rispettare e quali i beni da rimuovere e/o arretrare e la misura dell’arretramento;
- in ogni caso, il giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio dei propri poteri di legittimità e di merito, avrebbe il potere di indicare all’Amministrazione le misure da adottare per adempiere, con relativo ordine di assumerle e di presiedere alla fase successiva dell’esecuzione;
- il Comune resistente, pur annunciando di volersi attivare, nulla ha fatto per dare esecuzione alla sentenza.
3.2. Si è costituita, per resistere, la società FR s.a.s.
3.3. Le parti hanno depositato, in prossimità della camera di consiglio, memorie conclusive e di replica.
4. Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2024, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è, allo stato, inammissibile, convincenti risultando anche le preliminari argomentazioni difensive di controparte.
6. In primo luogo, il Collegio osserva che non appare chiaro, dal petitum e finanche dalla causa petendi , in cosa dovrebbe consistere esattamente la sollecitata ottemperanza.
La ricorrente sostiene che il Comune non avrebbe ancora provveduto in merito a quanto disposto dalla sentenza di questo Consiglio n. 9648/2023 del 10 novembre 2023; tuttavia, non chiarisce adeguatamente la relazione giuridica esistente tra quanto statuito dal giudice (annullamento del titolo edilizio) e l’attività conformativa che si vorrebbe imposta al Comune quale proiezione della tutela azionata in giudizio, ulteriore rispetto all’effetto caducatorio perseguito e ottenuto nel giudizio cognitorio, con gli effetti che ne sono già derivati.
7. In secondo luogo, e risulta elemento dirimente, sembra difettare in capo alla parte ricorrente un concreto e attuale interesse ad agire.
7.1. Questo perché la società resistente ha documentato – e ribadito nella discussione camerale – di avere iniziato le operazioni materiali di demolizione del manufatto già nel 2023 in esecuzione della sentenza di primo grado (attività solo sospesa all’esito del giudizio di appello in quanto si è resa necessaria la presentazione di una nuova SCIA per l’adeguamento della struttura ai parametri edilizi conseguenti alla sentenza ottemperanda, le cui prescrizioni hanno richiesto una attività progettuale più complessa); e di avere comunque portato a termine l’opera di arretramento nel rispetto della distanza di 10 metri dall’edificio confinante. Ciò non risulta efficacemente contestato.
8. E questo senza dimenticare che per giurisprudenza consolidata, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (tra le tante Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322).
Detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza “ petitum – causa petendi – motivi – decisum ” (Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312; sez. V, 7 gennaio 2009, n. 10): di conseguenza in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 462) e non possono essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “ decisum ” della sentenza da eseguire, trovando ingresso solo questioni che sono state oggetto dell’accertamento nel giudizio di cognizione (Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2013, n. 1412; 3 giugno 2013, n. 3023; sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2911).
Il tutto pretende, anche in sede esecutiva, un adeguato e conforme supporto probatorio, nel caso di specie carente.
9 . Le ragioni che precedono risultano sufficienti per dichiarare il ricorso in esame inammissibile.
10. Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO