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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3.05.2022 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Sidney Arena che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Caterina Dal Mas che la rappresenta e difende con l'avv.
Marialucrezia Turco per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 656/21 del Tribunale di Venezia Corte d'Appello di Venezia
In punto: licenziamento disciplinare – risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 11.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “Accogliere l'odierno appello e
ANNULLARE E/O RIFORMARE L'IMPUGNATA SENTENZA E e per
l'effetto accogliere l'odierna opposizione e tutte le domande già proposte nel ricorso introduttivo di primo grado (da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) con tutti i consequenziali provvedimenti di legge.
Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte;
1. dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge e per
l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla data fissata in contratto per la cessazione del rapporto di lavoro ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento alla data indicata nel contratto per la cessazione del rapporto di lavoro;
2. in caso di non applicabilità del regime della tutela reale, condannare, la società resistente al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la resistente al risarcimento dei relativi danni, nonché a corrispondere al ricorrente le mensilità ed i contributi previdenziali che questo avrebbe avuto diritto se avesse regolarmente lavorato per tutta la durata del contratto di lavoro oggetto di causa;
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante la settimana di sospensione disciplinare, nonché delle ulteriori 16 ore di lavoro, svolte e mai pagate al lavoratore;
condannare la resistente al pagamento dei contributi alloggio di €
50,00 mensili promesse dalla resistente per contributo affitto per un totale di 5 mensilità;
In ogni caso, si chiede di Condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione e al pagamento in favore della ricorrente delle indennità previste per il mancato rispetto dei termini di preavviso dell'impugnato licenziamento ed al risarcimento dei danni per l'ammontare dell'importo che il Giudice riterrà di giustizia;
In subordine, si insiste per l'accoglimento delle richieste così come già formulate nel ricorso introduttivo.
Con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 429 cod. civ. e 150 disp. Att. cod. proc. civ. con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e sentenza provvisoriamente esecutiva”
Conclusioni per parte appellata: “Accertarsi e dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello per tutte le ragioni sopra esposte.
Rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro n.
656/2021 anche sulla condanna avversaria alle spese.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio integralmente rifusi, tenuto conto anche della condotta processuale avversaria”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 3.05.2022
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia Parte_1
indicata in epigrafe con cui è stata respinta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla società appellata con effetto dal 18.08.2020, circa un mese prima della scadenza naturale del contratto a termine (che sarebbe cessato il 20.09.2020) in forza del quale era stato assunto per lo svolgimento di attività di assistenza ai bagnanti presso la spiaggia di . Con la medesima pronuncia è stata invece accolta la CP_1
domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento della retribuzione spettante in relazione ai giorni in cui lo stesso era stato sospeso cautelarmente nelle more del procedimento disciplinare e, nel contempo, è stata accolta anche la domanda riconvenzionale della società volta ad ottenere il risarcimento del danno in misura pari al costo di riparazione di un acquascooter che era stato danneggiato dal lavoratore.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondato l'addebito disciplinare consistente: nell'aver utilizzato impropriamente l'acquascooter messo a disposizione per esigenze di servizio compiendo delle inutili evoluzioni in acqua e compiendo una energica sterzata che aveva determinato la rottura del piantone dello sterzo;
nell'aver inizialmente taciuto l'incidente e non aver issato bandiera rossa al fine di segnalare ai bagnanti l'indisponibilità del servizio di soccorso (attesa la rottura
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
del mezzo); nell'aver determinato la limitazione di fatto del servizio di salvataggio anche nei giorni seguenti in attesa di avere a disposizione una nuova moto d'acqua. Il Giudice ha, inoltre, ritenuto dimostrata la responsabilità del ricorrente in ordine al danneggiamento del mezzo e lo ha condannato a rifondere la società del costo della riparazione, operando una parziale compensazione con gli importi retributivi ritenuti spettanti per la settimana di sospensione cautelare.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi:
a) Con il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto la condotta addebitata idonea a giustificare il licenziamento senza neppur valorizzare la pacifica offerta della società di proseguire l'attività lavorativa sino al termine del contratto laddove avesse provveduto a pagare i costi di riparazione della moto d'acqua.
Tale circostanza, nella prospettazione offerta, dimostrerebbe che la stessa società non avrebbe ritenuto l'accaduto di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto.
b) Con il secondo motivo censura la sentenza per non aver preso posizione circa la natura contrattuale o extracontrattuale della affermata responsabilità del lavoratore in ordine al danneggiamento del motomezzo e sul nesso di causalità. Rilava che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la società avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi del fatto, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva.
Contesta, altresì, l'entità del danno nella misura riconosciuta dal giudice di primo grado.
Si è costituita in giudizio sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e contestandone nel merito la fondatezza con conseguente richiesta di conferma della sentenza gravata.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata da parte appellata atteso che la difesa del lavoratore ha indicato le ragioni per cui ritiene viziata la sentenza gravata (il non aver valutato la rilevanza della proposta di prosecuzione dell'attività lavorativa avanzata nelle more del procedimento disciplinare) e ha esposto le ragioni a sostegno della critica avanzata. Sul punto si rileva che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. VI – 3, n. 13535 del 30/05/2018).
1.1 – Il motivo d'appello è, tuttavia, infondato nel merito.
1.2 – La difesa di parte appellante non critica la sentenza nella parte in cui afferma che la condotta contestata - e ritenuta provata all'esito dell'istruttoria – fosse di per sé idonea a determinare la risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro a termine. Valorizza, però, la
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
proposta che la società, per il tramite del consigliere con deleghe
SS BE, aveva avanzato nei confronti del lavoratore con cui si era resa disponibile alla prosecuzione del rapporto sino alla sua scadenza naturale a fronte dell'assunzione da parte dello stesso degli oneri finanziari necessari per la riparazione della moto d'acqua che aveva danneggiato. Proposta che dimostrerebbe una valutazione di non particolare gravità dell'accaduto con conseguente insussistenza degli estremi per procedere al licenziamento per giusta causa.
1.3 – L'istruttoria orale condotta in primo grado dimostra la fondatezza dell'addebito disciplinare. Il ricorrente si era recato al limite delle boe poste a 500 metri dalla riva con la moto d'acqua per far allontanare delle imbarcazioni che comunque erano al di là della linea delle boe (intervento, quindi, neppure strettamente necessario, come confermato dal collega teste ), ha poi compiuto delle Tes_1
evoluzioni attorno alle boe a velocità sostenuta senza alcun motivo e, compiendo una sterzata, è caduto in acqua e ha rotto il piantone dello sterzo del mezzo (lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver causato la rottura dello sterzo nella missiva di giustificazioni conseguente alla contestazione disciplinare). Parimenti risulta dimostrato che il ricorrente non avvertì subito della rottura del mezzo e, conseguentemente, non venne issata bandiera rossa al fine di segnalare l'indisponibilità del servizio di soccorso (come era onere fare e confermato dai testi e ). Tes_1 Tes_2
1.4 – La proposta avanzata dalla società per il tramite di SS
BE – nelle more del procedimento disciplinare – non può essere interpretata come una conferma della ritenuta scarsa gravità dell'accaduto, quanto piuttosto, una proposta formulata prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare con finalità conciliative, funzionale a limitare il danno
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
subito dalla società e ad evitare possibili strascichi giudiziari della vicenda. La società, inoltre, avrebbe potuto valutare diversamente il complessivo disvalore – oggettivo e soggettivo – della condotta del lavoratore laddove quest'ultimo si fosse reso disponibile a porre rimedio al danno materiale arrecato al patrimonio aziendale (e che aveva ammesso di aver provocato compiendo manovre inutili e imprudenti) dimostrando, nel contempo, di aver preso coscienza della gravità dell'accaduto. Non avendo ricevuto positivo riscontro alla proposta avanzata, la società ha quindi concluso il procedimento disciplinare adottando il provvedimento del licenziamento che, per le ragioni già esplicitate nella sentenza di primo grado, risulta proporzionato e legittimo. Non solo il lavoratore ha scientemente compiuto manovre imprudenti e non necessarie per l'attività di servizio con la moto d'acqua, determinandone la rottura del piantone dello sterzo (con danno di ingente rilevanza), ma ha anche tenuto una condotta idonea a porre a repentaglio la sicurezza dei bagnanti atteso che, non segnalando immediatamente l'indisponibilità del mezzo (a causa della sua rottura) neppure è stata issata – come era doveroso fare
– la bandiera rossa nel periodo intercorrente tra l'evento e la fine della giornata lavorativa. Inoltre, nei giorni seguenti, la postazione di soccorso ha dovuto issare bandiera rossa, con conseguente limitazione del servizio demandato alla società a causa della mancanza nell'immediato di una moto d'acqua sostitutiva.
2 – Il secondo motivo d'appello è inammissibile e comunque infondato nel merito.
2.1 – Parte appellante, si è limitata a rilevare che il giudice di prime cure non avrebbe preso posizione sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del lavoratore in merito al danneggiamento del mezzo aziendale e, quasi in via di mera ipotesi,
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
ha rappresentato che nel caso di responsabilità extracontrattuale sarebbe stato onere della società – che non vi avrebbe adempiuto – dimostrare il nesso di causalità e l'elemento soggettivo della fattispecie. Dunque, neppure l'appellante sostiene chiaramente che verrebbe in rilievo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, né indica elementi che deporrebbero in tal senso.
2.2 – Ad ogni buon conto, trattandosi di un danneggiamento di un bene aziendale messo a disposizione della società per esigenze di servizio e verificatosi nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, viene qui in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di diligenza gravante sul prestatore
(“L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve;
in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, compete al datore di lavoro la prova del danneggiamento del bene, affidato quale strumento di lavoro, e quindi dell'inadempimento del lavoratore e a quest'ultimo la prova liberatoria a norma dell'articolo 1218 cod. civ. della non imputabilità del fatto dannoso per caso fortuito o forza maggiore” – Cass. sez. lav., n. 6664 del 22/05/2000 e successive conformi).
Quanto al nesso di causalità, come già si è avuto modo di rilevare, è dato pacifico – in quanto ammesso nella missiva di giustificazioni – che la rottura del mezzo è stata causata dal lavoratore che, come confermato nel corso dell'istruttoria orale, ha compiuto delle manovre imprudenti, inutili e a velocità sostenuta, compiendo anche una brusca virata all'esito della quale è caduto in acqua. All'esito di tali manovre,
è emersa la rottura dello sterzo del mezzo.
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
In merito alla quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto in favore della società (pari alla somma pagata per la riparazione del mezzo, documentata da fattura), la sentenza di primo grado va immune da censure atteso che lo stesso meccanico che ha effettuato la riparazione della moto d'acqua ha confermato l'entità dei danni e il relativo costo di riparazione in misura pari alla fattura che gli è stata pagata. Il teste ha dichiarato: “ho un'officina a Jesolo che si occupa di riparazioni di moto d'acqua, sono concessionario utilizzato da 30 anni in questo settore. […] mi venne portata per la riparazione una moto d'acqua, mi dissero che c'era una moto d'acqua da riparare io sono andato a prenderla, era una moto di , penso usata CP_1
dai bagnini;
l'ho portata in officina, ordinato i pezzi e riparata […]
c'era il manubrio piantone con sterzo spezzato, il manubrio a penzoloni;
[…] confermo il capitolo 2 della memoria integrativa di parte resistente”: (2. Vero che a causa della rottura del piantone dello sterzo, è stato necessario altresì riparare i cablaggi e display e comandi, per l'importo di 1.359,59 come indicato in fattura prodotta sub. doc. n. 11 (del DOC: n. 2) che si rammostra al teste); “la fattura mi è stata pagata".
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3.05.2022 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Sidney Arena che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Caterina Dal Mas che la rappresenta e difende con l'avv.
Marialucrezia Turco per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 656/21 del Tribunale di Venezia Corte d'Appello di Venezia
In punto: licenziamento disciplinare – risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 11.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “Accogliere l'odierno appello e
ANNULLARE E/O RIFORMARE L'IMPUGNATA SENTENZA E e per
l'effetto accogliere l'odierna opposizione e tutte le domande già proposte nel ricorso introduttivo di primo grado (da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) con tutti i consequenziali provvedimenti di legge.
Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte;
1. dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge e per
l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla data fissata in contratto per la cessazione del rapporto di lavoro ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento alla data indicata nel contratto per la cessazione del rapporto di lavoro;
2. in caso di non applicabilità del regime della tutela reale, condannare, la società resistente al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la resistente al risarcimento dei relativi danni, nonché a corrispondere al ricorrente le mensilità ed i contributi previdenziali che questo avrebbe avuto diritto se avesse regolarmente lavorato per tutta la durata del contratto di lavoro oggetto di causa;
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante la settimana di sospensione disciplinare, nonché delle ulteriori 16 ore di lavoro, svolte e mai pagate al lavoratore;
condannare la resistente al pagamento dei contributi alloggio di €
50,00 mensili promesse dalla resistente per contributo affitto per un totale di 5 mensilità;
In ogni caso, si chiede di Condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione e al pagamento in favore della ricorrente delle indennità previste per il mancato rispetto dei termini di preavviso dell'impugnato licenziamento ed al risarcimento dei danni per l'ammontare dell'importo che il Giudice riterrà di giustizia;
In subordine, si insiste per l'accoglimento delle richieste così come già formulate nel ricorso introduttivo.
Con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 429 cod. civ. e 150 disp. Att. cod. proc. civ. con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e sentenza provvisoriamente esecutiva”
Conclusioni per parte appellata: “Accertarsi e dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello per tutte le ragioni sopra esposte.
Rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro n.
656/2021 anche sulla condanna avversaria alle spese.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio integralmente rifusi, tenuto conto anche della condotta processuale avversaria”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 3.05.2022
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia Parte_1
indicata in epigrafe con cui è stata respinta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla società appellata con effetto dal 18.08.2020, circa un mese prima della scadenza naturale del contratto a termine (che sarebbe cessato il 20.09.2020) in forza del quale era stato assunto per lo svolgimento di attività di assistenza ai bagnanti presso la spiaggia di . Con la medesima pronuncia è stata invece accolta la CP_1
domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento della retribuzione spettante in relazione ai giorni in cui lo stesso era stato sospeso cautelarmente nelle more del procedimento disciplinare e, nel contempo, è stata accolta anche la domanda riconvenzionale della società volta ad ottenere il risarcimento del danno in misura pari al costo di riparazione di un acquascooter che era stato danneggiato dal lavoratore.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondato l'addebito disciplinare consistente: nell'aver utilizzato impropriamente l'acquascooter messo a disposizione per esigenze di servizio compiendo delle inutili evoluzioni in acqua e compiendo una energica sterzata che aveva determinato la rottura del piantone dello sterzo;
nell'aver inizialmente taciuto l'incidente e non aver issato bandiera rossa al fine di segnalare ai bagnanti l'indisponibilità del servizio di soccorso (attesa la rottura
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
del mezzo); nell'aver determinato la limitazione di fatto del servizio di salvataggio anche nei giorni seguenti in attesa di avere a disposizione una nuova moto d'acqua. Il Giudice ha, inoltre, ritenuto dimostrata la responsabilità del ricorrente in ordine al danneggiamento del mezzo e lo ha condannato a rifondere la società del costo della riparazione, operando una parziale compensazione con gli importi retributivi ritenuti spettanti per la settimana di sospensione cautelare.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi:
a) Con il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto la condotta addebitata idonea a giustificare il licenziamento senza neppur valorizzare la pacifica offerta della società di proseguire l'attività lavorativa sino al termine del contratto laddove avesse provveduto a pagare i costi di riparazione della moto d'acqua.
Tale circostanza, nella prospettazione offerta, dimostrerebbe che la stessa società non avrebbe ritenuto l'accaduto di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto.
b) Con il secondo motivo censura la sentenza per non aver preso posizione circa la natura contrattuale o extracontrattuale della affermata responsabilità del lavoratore in ordine al danneggiamento del motomezzo e sul nesso di causalità. Rilava che nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la società avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi del fatto, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva.
Contesta, altresì, l'entità del danno nella misura riconosciuta dal giudice di primo grado.
Si è costituita in giudizio sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e contestandone nel merito la fondatezza con conseguente richiesta di conferma della sentenza gravata.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata da parte appellata atteso che la difesa del lavoratore ha indicato le ragioni per cui ritiene viziata la sentenza gravata (il non aver valutato la rilevanza della proposta di prosecuzione dell'attività lavorativa avanzata nelle more del procedimento disciplinare) e ha esposto le ragioni a sostegno della critica avanzata. Sul punto si rileva che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. VI – 3, n. 13535 del 30/05/2018).
1.1 – Il motivo d'appello è, tuttavia, infondato nel merito.
1.2 – La difesa di parte appellante non critica la sentenza nella parte in cui afferma che la condotta contestata - e ritenuta provata all'esito dell'istruttoria – fosse di per sé idonea a determinare la risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro a termine. Valorizza, però, la
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proposta che la società, per il tramite del consigliere con deleghe
SS BE, aveva avanzato nei confronti del lavoratore con cui si era resa disponibile alla prosecuzione del rapporto sino alla sua scadenza naturale a fronte dell'assunzione da parte dello stesso degli oneri finanziari necessari per la riparazione della moto d'acqua che aveva danneggiato. Proposta che dimostrerebbe una valutazione di non particolare gravità dell'accaduto con conseguente insussistenza degli estremi per procedere al licenziamento per giusta causa.
1.3 – L'istruttoria orale condotta in primo grado dimostra la fondatezza dell'addebito disciplinare. Il ricorrente si era recato al limite delle boe poste a 500 metri dalla riva con la moto d'acqua per far allontanare delle imbarcazioni che comunque erano al di là della linea delle boe (intervento, quindi, neppure strettamente necessario, come confermato dal collega teste ), ha poi compiuto delle Tes_1
evoluzioni attorno alle boe a velocità sostenuta senza alcun motivo e, compiendo una sterzata, è caduto in acqua e ha rotto il piantone dello sterzo del mezzo (lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver causato la rottura dello sterzo nella missiva di giustificazioni conseguente alla contestazione disciplinare). Parimenti risulta dimostrato che il ricorrente non avvertì subito della rottura del mezzo e, conseguentemente, non venne issata bandiera rossa al fine di segnalare l'indisponibilità del servizio di soccorso (come era onere fare e confermato dai testi e ). Tes_1 Tes_2
1.4 – La proposta avanzata dalla società per il tramite di SS
BE – nelle more del procedimento disciplinare – non può essere interpretata come una conferma della ritenuta scarsa gravità dell'accaduto, quanto piuttosto, una proposta formulata prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare con finalità conciliative, funzionale a limitare il danno
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subito dalla società e ad evitare possibili strascichi giudiziari della vicenda. La società, inoltre, avrebbe potuto valutare diversamente il complessivo disvalore – oggettivo e soggettivo – della condotta del lavoratore laddove quest'ultimo si fosse reso disponibile a porre rimedio al danno materiale arrecato al patrimonio aziendale (e che aveva ammesso di aver provocato compiendo manovre inutili e imprudenti) dimostrando, nel contempo, di aver preso coscienza della gravità dell'accaduto. Non avendo ricevuto positivo riscontro alla proposta avanzata, la società ha quindi concluso il procedimento disciplinare adottando il provvedimento del licenziamento che, per le ragioni già esplicitate nella sentenza di primo grado, risulta proporzionato e legittimo. Non solo il lavoratore ha scientemente compiuto manovre imprudenti e non necessarie per l'attività di servizio con la moto d'acqua, determinandone la rottura del piantone dello sterzo (con danno di ingente rilevanza), ma ha anche tenuto una condotta idonea a porre a repentaglio la sicurezza dei bagnanti atteso che, non segnalando immediatamente l'indisponibilità del mezzo (a causa della sua rottura) neppure è stata issata – come era doveroso fare
– la bandiera rossa nel periodo intercorrente tra l'evento e la fine della giornata lavorativa. Inoltre, nei giorni seguenti, la postazione di soccorso ha dovuto issare bandiera rossa, con conseguente limitazione del servizio demandato alla società a causa della mancanza nell'immediato di una moto d'acqua sostitutiva.
2 – Il secondo motivo d'appello è inammissibile e comunque infondato nel merito.
2.1 – Parte appellante, si è limitata a rilevare che il giudice di prime cure non avrebbe preso posizione sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del lavoratore in merito al danneggiamento del mezzo aziendale e, quasi in via di mera ipotesi,
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ha rappresentato che nel caso di responsabilità extracontrattuale sarebbe stato onere della società – che non vi avrebbe adempiuto – dimostrare il nesso di causalità e l'elemento soggettivo della fattispecie. Dunque, neppure l'appellante sostiene chiaramente che verrebbe in rilievo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, né indica elementi che deporrebbero in tal senso.
2.2 – Ad ogni buon conto, trattandosi di un danneggiamento di un bene aziendale messo a disposizione della società per esigenze di servizio e verificatosi nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, viene qui in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di diligenza gravante sul prestatore
(“L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve;
in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, compete al datore di lavoro la prova del danneggiamento del bene, affidato quale strumento di lavoro, e quindi dell'inadempimento del lavoratore e a quest'ultimo la prova liberatoria a norma dell'articolo 1218 cod. civ. della non imputabilità del fatto dannoso per caso fortuito o forza maggiore” – Cass. sez. lav., n. 6664 del 22/05/2000 e successive conformi).
Quanto al nesso di causalità, come già si è avuto modo di rilevare, è dato pacifico – in quanto ammesso nella missiva di giustificazioni – che la rottura del mezzo è stata causata dal lavoratore che, come confermato nel corso dell'istruttoria orale, ha compiuto delle manovre imprudenti, inutili e a velocità sostenuta, compiendo anche una brusca virata all'esito della quale è caduto in acqua. All'esito di tali manovre,
è emersa la rottura dello sterzo del mezzo.
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In merito alla quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto in favore della società (pari alla somma pagata per la riparazione del mezzo, documentata da fattura), la sentenza di primo grado va immune da censure atteso che lo stesso meccanico che ha effettuato la riparazione della moto d'acqua ha confermato l'entità dei danni e il relativo costo di riparazione in misura pari alla fattura che gli è stata pagata. Il teste ha dichiarato: “ho un'officina a Jesolo che si occupa di riparazioni di moto d'acqua, sono concessionario utilizzato da 30 anni in questo settore. […] mi venne portata per la riparazione una moto d'acqua, mi dissero che c'era una moto d'acqua da riparare io sono andato a prenderla, era una moto di , penso usata CP_1
dai bagnini;
l'ho portata in officina, ordinato i pezzi e riparata […]
c'era il manubrio piantone con sterzo spezzato, il manubrio a penzoloni;
[…] confermo il capitolo 2 della memoria integrativa di parte resistente”: (2. Vero che a causa della rottura del piantone dello sterzo, è stato necessario altresì riparare i cablaggi e display e comandi, per l'importo di 1.359,59 come indicato in fattura prodotta sub. doc. n. 11 (del DOC: n. 2) che si rammostra al teste); “la fattura mi è stata pagata".
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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