Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 20/05/2022, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2022
N. 00524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2022, proposto da
RI AZ Resta, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pancallo e Tania Pancallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagianello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della nota prot. n. 24350 del 14.2.2022 con cui è stato sospeso il procedimento relativo alla pratica edilizia n. [...]-01122021-1707;
2) della nota prot. n. 2081 del 28.3.2022 ad oggetto: « conferma sospensione procedimento »;
e per l’accertamento dell’obbligo
del Comune di pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire in variante presentata dalla ricorrente il 7 dicembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palagianello;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato la nota con cui l’amministrazione comunale ha comunicato che, “ considerato che in data 31/01/2022 il Governo ha impugnato la Legge della Regione Puglia n. 38 del 30/11/2021 di proroga del Piano Casa fino al 31/12/2022, il procedimento è sospeso nelle more della decisione della Corte Costituzionale ”.
Considerato che la pendenza della questione di legittimità costituzionale relativa alla proroga del Piano Casa non giustifica la sospensione del procedimento attivato in forza di istanza di variante al p.d.c., atteso che nel sistema di cui all’art. 2 della L. n. 241 del 1990, le cause di sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l’attività amministrativa (tra le più recenti, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 04/04/2022, n. 947; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17/01/2022, n. 44; Cons. Stato, Sez. VI, 04/01/2021, n. 40).
Considerato che, pertanto, va accolta la domanda cautelare per il riesame da parte dell’amministrazione resistente della posizione della ricorrente, riesame che dovrà essere svolto entro trenta giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie la suindicata domanda cautelare, ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO