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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11760/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 11760/2021 R.G. il 10.03.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica l'8.03.2021, promossa da: (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], di seguito, per brevità:
“ , Parte_3 ambedue rappresentati e difesi ex art. 85 cpc dall'avv. Riccardo CRIPPA del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliati in Inzago (MI), via Secco d'Aragona 30, giusta elezione di domicilio e procure alle liti allegate all'atto di citazione;
-Parte Attrice-
contro
: in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, C.F. e P.I.: con sede in Melzo (MI), via Martiri della Libertà P.IVA_1
44, di seguito, per brevità: “ CP rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele CUSCELA e con lo stesso elettivamente domiciliata in Melzo (MI), passaggio Filippo Turati 3, presso e nello studio dello stesso, nonché all'indirizzo PEC dello stesso: giusta Email_1 elezione di domicilio e procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Parte Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 23.10.2024.
* * * OGGETTO: contratto di compravendita immobiliare – risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI di parte Attrice: pagina 1 di 11 “In via principale e nel merito
• accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, la fondatezza della domanda attorea e, conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento della venditrice e, per conseguenza;
• condannare, per i motivi tutti esposti in atti, la convenuta a restituire agli attori il prezzo di compravendita di € 196.000,00 oltre interessi legali dal 23/10/2017 al saldo;
• condannare, per i motivi tutti esposti in atti, la convenuta a risarcire gli attori i danni tutti patiti e patiendi, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario DM 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte.”
* * * CONCLUSIONI di parte Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito - per tutte le ragioni in fatto e diritto, rigettare le domande formulate ex adverso in quanto infondate. Con vittoria di spese e compensi di causa”
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti
con atto di citazione notificato il 2.03.2021, ha convenuto in giudizio Parte_3
svolgendo le domande sopra riportate, deducendo, in fatto, in estrema CP sintesi:
- ha edificato un complesso immobiliare in Pozzo d'Adda, via CP
Trattati di Roma 2-4, con fine lavori il 13.12.2012 e di seguito ha venduto gli appartamenti, con costituzione del condominio denominato RESIDENZA IL NUOVO PARCO, di seguito, per brevità: “CONDOMINIO”;
- sono subito emerse delle problematiche dell'impianto di riscaldamento, che sono state discusse alle assemblee condominiali del 13.04.2016 e del 14.07.2016, alle quali ha partecipato anche in veste di condòmina, in quanto ancor proprietaria di CP appartamenti da vendere;
- il 28.10.2016 ha venduto agli Attori un'unità immobiliare, CP consistente in appartamento al piano terra con cantina e autorimessa, al prezzo di € 196.000,00;
- all'assemblea straordinaria del 12.12.2017, a cui gli Attori non sono stati invitati a partecipare, l'assemblea condominiale ha deciso di incaricare il per. ind. Persona_1 di indagare sulle cause delle anomalie dell'impianto di riscaldamento e di indicare dei rimedi;
- il 27.12.2016 il tecnico ha effettuato un sopralluogo, alla presenza anche di un incaricato di e del CONDOMINIO, accertando gravi anomalie, poi CP descritte nella relazione scritta dal medesimo depositata;
- all'inizio del mese di febbraio 2017 gli Attori sono andati a vivere nella loro nuova casa, scoprendo che i servizi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria non erano funzionanti, né si riusciva adeguatamente a riscaldare l'appartamento con le pompe di calore in dotazione;
pagina 2 di 11 - gli Attori sono stati costretti dal febbraio 2017 all'attualità ad abitare in una casa priva di riscaldamento e di acqua calda, insieme alla loro figlia minore;
- all'assemblea condominiale del 23.02.2017, gli Attori hanno appreso delle anomalie dell'impianto condominiale e nel corso della stessa assemblea CP si è impegnata a farsi carico della soluzione delle problematiche riscontrate dal p.i. ; Per_1
- il 28.02.2017, il 10.03.2018 e il 3.04.2018 gli Attori hanno contestato i vizi ad e chiesto il risarcimento del danno, con esito negativo, onde il CP
23.10.2018 hanno comunicato la risoluzione del contratto di compravendita e chiesto la restituzione del prezzo versato e il risarcimento del danno;
- gli impianti condominiali di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria presentano dei vizi strutturali;
- il 24.07.2017, nonostante le rimostranze attoree, l'Amministratore del CONDOMINIO ha sottoscritto una transazione con CP
- il grave inadempimento della venditrice ha cagionato danni, pari a quanto pagato per IVA sull'acquisto, agli interessi versati sul mutuo stipulato per procurarsi la provvista per pagare il prezzo, alle spese condominiali e alle spese di trasloco oltre al danno non patrimoniale per essere stati costretti a vivere per anni in un appartamento senza riscaldamento.
si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 29.07.2021, rispetto a CP prima udienza differita dal Giudice al 22.09.2021, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- ha costruito un plesso immobiliare composto da due palazzine per CP complessive 22 unità immobiliari, servite da un'unica centrale termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria;
- all'assemblea condominiale del 13.04.2016 alcuni condòmini hanno contestato la contabilizzazione dei consumi dell'impianto di riscaldamento e l'assemblea si è riservata di approfondire;
- all'assemblea condominiale del 14.07.2016 taluni condòmini hanno lamentato l'inefficienza dell'impianto di riscaldamento e l'Amministratore si è riservato di verificare natura, entità, consistenza e, ove accertati, rimedi dei lamentati vizi;
- pertanto, alla data del 28.10.2016, di stipulazione del contratto di compravendita inter partes, non era a conoscenza delle problematiche dell'impianto di CP riscaldamento, emerse solo in momento successivo;
- all'assemblea condominiale del 12.12.2016 l'assemblea ha incaricato il p.i. Per_1
di svolgere veridiche sull'impianto condominiale e tale tecnico il 27.12.2016h
[...] svolto un sopralluogo sull'impianto;
- il 13.02.2017 il p.i. ha consegnato all'amministratore una relazione, in Per_1 cui ha accertato sia il malfunzionamento dell'impianto, sia difformità di esecuzione della centrale termica rispetto al progetto, indicando le cause e i possibili rimedi;
- all'assemblea condominiale del 23.02.2017 il documento del p.i. è stato Per_1 condiviso con i condòmini e in persona del suo rappresentante, geom. CP ha dichiarato la sua disponibilità a farsi carico di tutti i costi per CP_2
pagina 3 di 11 l'eliminazione dei vizi, onde l'assemblea ha incaricato un avvocato di formalizzare una transazione tra il CONDOMINIO e recante definizione degli interventi CP necessari, delle perizie e dei collaudi;
tale transazione è stata sottoscritta il 24.07.2017, con previsione di data di inizio dei lavori il 1^.09.2017;
- i lavori sono stati eseguiti e collaudati con esito positivo dal tecnico del Condominio il 23.10.2017;
- non solo, nella causa n. 50545/2017 R.G., promossa da altri acquirenti contro
è stata espletata una CTU, affidata dal Giudice all'ing. CP ER
, il quale ha concluso con relazione depositata il 31.01.2020, escludendo
[...] radicalmente la sussistenza di qualsiasi vizio dell'impianto di riscaldamento, onde il Tribunale di Milano, con sentenza del 26.04.2021 ha rigettato le domande attoree;
- manca prova della gravità dell'inadempimento di CP
. manca prova di qualsiasi danno, posto gli Attori si sono trasferiti ad abitare nell'appartamento compravenduto a febbraio 2017 e hanno potuto utilizzare per il riscaldamento le pompe di calore mentre nelle stagioni invernali successive l'impianto era stato ripristinato e ha funzionato regolarmente;
- si chiede la condanna degli Attori a pagare a somma equitativamente determinata per abuso del processo ex art. 96 cpc.
2. Svolgimento del processo Il Giudice, alla prima udienza del 22.09.2021, tenuta in trattazione scritta, ha disposto un rinvio per trattative su istanza delle parti e alla successiva udienza del 15.12.2021, pure tenuta in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 cpc, regolarmente fruiti dalle stesse. Alla successiva udienza del 25.05.2022, su istanza delle parti il Giudice ha rinviato per trattative. All'udienza del 29.09.2022, il nuovo Giudice nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha motivatamente rigettato l'istanza di interruzione avanzata dalla parte Attrice per cancellazione dell'albo di uno dei suoi due Difensori, residuando la difesa dell'avv. CRIPPA ex art. 85 cpc (in quanto rinunciatario al mandato) e, del pari, ha rigettato le istanze di prova orale svolte dalle parti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza, tenuta in presenza il 4.07.2024 a seguito di rinvio di ufficio, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del procedente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, ha assegnato alle parti i richiesti doppi termini massimi di cui all'art. 190 cpc (60 + 20 giorni), spirati il 3 e il 23.10.2024 rispettivamente, regolarmente fruiti dalla sola parte Convenuta, trattenendo all'esito la causa in decisione ex art. 281quinquies co. 1 cpc e, quindi, a far data dal 24.10.2024.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie hanno svolto contro le seguenti domande: Parte_3 CP
1) dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato inter partes il 28.10.2016 per fatto e colpa della venditrice per il mancato funzionamento pagina 4 di 11 dell'impianto condominiale centralizzato di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria;
2) condannare la Convenuta a restituire il prezzo alla stessa pagato, oltre interessi legali dal 23.10.2017 al saldo;
3) condannare la Convenuta a pagare € 38.702,16 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla risoluzione del contratto e al danno non patrimoniale, per essere stati costretti a vivere in una casa senza riscaldamento dal febbraio 2017 all'attualità.
ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande per: CP
1) avere stipulato con il CONDOMINIO degli Attori il 24.07.2017, su mandato dei condòmini, una transazione per regolare l'eliminazione a sua cura e spese dei vizi dell'impianto centralizzato di riscaldamento, come avvenuto;
2) avere eliminato del tutto i vizi dell'impianto di riscaldamento, in conformità all'accordo transattivo, giusta collaudo del tecnico incaricato dal CONDOMINIO il 23.10.2017 e giusta le risultanze della relazione scritta di CTU, depositata in altra causa il 31.01.2020; 3) carenza di prova della sussistenza dei vizi alla data della citazione, della gravità dei vizi e dei lamentati danni. La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, tra cui:
- atto pubblico di compravendita del 28.10.2017 per notaio dott.
[...] doc. 4 fasc. Att.); Persona_3
- verbali di assemblea condominiale del 12.12.2016 e del 23.02.2017 (docc. 5 e 7 fasc. Att.);
- perizia p.i. del 13.02.2017 (doc. 6 fasc. Att.); Per_1
- scrittura privata transattiva sottoscritta tra il CONDOMINIO e CP del 24.07.2017 (doc. 1 fasc. Att.);
- collaudo tecnico del p.i. del 23.10.2017 (doc. 2 fasc. Conv.); Per_1
- relazione del CTU ing. del 31.01.2020 nella causa n. 50545/2017 R.G. ER
Tribunale di Milano (doc. 3 fasc. Conv.);
- sentenza Tribunale di Milano resa il 26.04.2021 nella causa n. 50545/2017 R.G. (doc. 4 fasc. Conv.). Il Tribunale reputa che il compendio documentale versato in causa sia più che sufficiente a decidere la lite e del resto le istanze di prova orale, già motivatamente rigettate in fase istruttoria non risultano essere state reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Diritto Il Giudice osserva che le azioni di risoluzione e di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, svolte in causa dagli Attori contro la Convenuta, sono previste e regolate dagli artt. 1490 e ss cc, in forza dei quali il venditore è tenuto a garantire al compratore che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In presenza di tali vizi, il compratore può a pagina 5 di 11 sua scelta chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo, nel primo caso dovendo restituire la cosa e fermo il diritto al risarcimento del danno conseguente. In punto di onere della prova, la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha stabilito che la disciplina di cui agli artt. 1490 e ss cc deroga al principio generale previsto in materia contrattuale dall'art. 1218 cc, sancendo che: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (Cass. civ., SS.UU., 3.05.2019 n. 11748). Quanto all'azione di risarcimento del danno contrattuale, il Tribunale osserva che la domanda contrattuale svolta da quali acquirenti di un immobile, diretta Parte_3 alla condanna della Convenuto, quale venditrice, al risarcimento del danno per la presenza di vizi dell'impianto di riscaldamento centrale a servizio anche della unità immobiliare compravenduta, è prevista e regolata dal combinato disposto degli artt. 1494 e 1223 e ss cc, che stabiliscono l'obbligazione del venditore di risarcire il danno in caso di vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore. Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno non patrimoniale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. comprenda tanto i pregiudizi patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta inerisca diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione. In ogni caso, al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela;
risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972). In buona sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237); In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La
pagina 6 di 11 giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 cc non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 cc (Cass. civ. sez. 1, 14.05.2018 n. 11698). I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525). Infine, secondo il prevalente orientamento di legittimità, l'onere di contestazione concerne solo i fatti allegati che rientrano nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'avversario: “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. civ. sez. 2 n. 2223 del 25.01.2022; conf.: Cass. civ. sez. 2 del 19.07.2021 n. 20556; Cass. civ. sez. L del 1^.02.2021 n. 2174).
5. Decisione delle domande attoree Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto e sulla scorta delle emergenze probatorie di causa, le domande attoree sono risultate infondate, per le seguenti ragioni. Dall'istruttoria svolta, difatti, è sì emerso che l'impianto centralizzato condominiale di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda a servizio del fabbricato in cui si trova anche l'unità immobiliare compravenduta da agli Attori il 28.10.2016
CP presentava dei vizi e delle anomalie di funzionamento, tutte puntualmente descritte nella relazione del tecnico p.i. incaricato dal Condominio (doc. 6 fasc. Att.), come Per_1 ammesso dalla stessa Convenuta, ma è anche emerso che all'assemblea del 23.02.2017 tutti i condòmini presenti all'unanimità, inclusi gli odierni Attori, hanno preso atto della disponibilità di di porre rimedio a tali vizi e difetti a sua cura e spese e
CP hanno dato ampio mandato all'amministratore del Condominio di stipulare con un accordo transattivo che prevedesse appunto l'esecuzione di opere a
CP carico di (doc. 7 fasc. Att.), accordo poi puntualmente concluso tra le
CP
pagina 7 di 11 dette parti il 24.07.2017, il cui articolo 8 prevede che con l'esecuzione di tali opere il CONDOMINIO rinuncia a far valere ogni doglianza risarcitoria (doc. 7 fasc. Conv.). Altresì, è emerso che ha eseguito le opere di cui alla perizia del tecnico CP
p.i. , poi confluite nell'accordo transattivo del 24.07.2017, con collaudo Per_1 provvisorio positivo il 23.10.2017 e, quindi, prima della stagione invernale 2017/2018. In aggiunta, è risultato che il corretto e regolare funzionamento dell'impianto condominiale di riscaldamento è stato accertato dal CTU del Tribunale di Milano, come da relazione depositata in altra causa tra altre parti, per lo stesso impianto, il 31.01.2020 (doc. 3 fasc. Att.), documento che ha valore anche in questo processo, segnatamente di prova atipica ex art. 116 cpc: orbene, considerato che a fronte delle deduzioni di di avere rimesso a norma l'impianto di riscaldamento nel settembre CP
2017, si sono limitati a dolersi di un guasto verificatosi nel gennaio Parte_3
2022, da tanto si ricava che, come accertato dl CTU del Tribunale di Milano, l'impianto di riscaldamento ha funzionato regolarmente all'esito delle opere eseguite da nel 2017. CP
Infine, il Tribunale osserva che è pacifico, in quanto ammesso da entrambe le parti, che l'appartamento acquistato da come le altre unità immobiliari, disponeva Parte_3 di pompe di calore per il raffrescamento nel periodo estivo, utilizzabili anche per riscaldamento nel periodo invernale, rimanendo controverso tra le parti solo il maggior costo di tale modalità di riscaldamento e, secondo la scarsa efficienza di Parte_3 tale modalità alternativa di riscaldamento. Orbene, alla luce di quanto precede, il Tribunale evidenzia che gli Attori hanno fornito prova dell'esistenza dei lamentati vizi dell'impianto di riscaldamento dalla data dell'acquisto (28.10.2016) e sino al 23.10.2017. Per il periodo successivo, tuttavia, non solo deve escludersi che gli Attori abbiano fornito prova della persistenza di tali vizi dell'impianto condominiale di riscaldamento alla data della notificazione dell'atto di citazione (2.02.2021) a ma addirittura è CP emersa prova positiva dell'insussistenza di tali vizi alla data della notificazione dell'atto di citazione, atteso che è emerso che tali vizi non sussistevano più alla data del collaudo provvisorio del 23.10.2017 e alla data della CTU espletata in altra causa (31.01.2020). Orbene, reputa il Tribunale che la difettosità per come concretamente accertata non è sufficientemente grave da comportare la risoluzione del contratto di compravendita del 28.10.2016, in quanto è stata circoscritta nel tempo alla sola stagione invernale 2016/2017, e per di più è stata sanata dalla venditrice a sua cura e spese su richiesta e impulso dello stesso CONDOMINIO, con il mandato anche degli Attori, come si legge dal verbale di assemblea condominiale del 23.02.2017 (doc. 7 fasc. Att.). Per completezza, si evidenzia che la doglianza, svolta dagli Attori per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, in ordine al fatto che vi sarebbe stato un blocco dell'impianto condominiale di riscaldamento nei primi giorni del mese di gennaio 2022, è un fatto nuovo, dunque inammissibile, e comunque irrilevante, sol che si consideri che a dopo oltre tre anni dal collaudo e di regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, l'asserito blocco potrebbe essere imputabile a errata/carente manutenzione dell'impianto o ad altra causa esterni, quale ad esempio allagamento da proprietà di terzi, pagina 8 di 11 come dedotto specificamente da e mai contestato specificamente dagli CP
Attori, con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. In conclusione, il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento nella sola stagione invernale 2016/2017 non è un fatto grave tale da comportare la risoluzione del contratto concluso tra le parti, anche considerato che l'impianto è stato correttamente riparato da e riportato alla corretta funzionalità su richiesta del CP
CONDOMINIO e in esecuzione di accordo transattivo con stipulato dal venditore con il CONDOMINIO, su mandato, tra gli altri condòmini, proprio degli stessi Attori, come si ricava dal verbale di assemblea del 23.02.2017. La domanda di risoluzione è pertanto infondata e deve essere rigettata. Quanto alla domanda attorea diretta alla condanna a pagare il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla risoluzione (IVA pagata per l'acquisto dell'immobile, interessi versati per il mutuo e spese di trasloco), il Tribunale osserva che tale domanda è infondata per carenza di nesso causale tra esborso e inadempimento, atteso che la domanda di risoluzione è stata rigettata e, dunque, non è dovuto agli attori il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla risoluzione. Quanto alla domanda attorea diretta alla condanna della Convenuta a pagare il risarcimento del danno non patrimoniale, per essere stati costretti ad abitare in un appartamento in cui non funzionava il riscaldamento dalla data di acquisto sino all'attualità, il Tribunale osserva che tale domanda è del pari infondata per carenza di prova della gravità della lesione dell'interesse costituzionalmente protetto. Difatti, è anzi tutto emerso, come scritto, che il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento ha riguardato solo la stagione invernale 2016/2017. Inoltre, gli Attori hanno in atto di citazione dichiarato di essere andati ad abitare nell'appartamento acquistato soltanto nei primi giorni del mese di febbraio 2017, da ciò derivando che hanno patito le conseguenze del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento solo dai primi giorni di febbraio al 15 aprile 2017, data in cui si deve spegnere il riscaldamento nelle abitazioni e negli uffici in forza dei regolamenti degli enti locali competenti. Ancora, è emerso che l'appartamento era comunque munito di pompe di calore, con cui gli Attori hanno potuto sopperire ai blocchi dell'impianto di riscaldamento che si siano verificati in questo periodo di due mesi e mezzo. Si aggiunge che gli Attori si sono limitati a dedure di avere subito tale danno ma non hanno fornito alcuna prova dei disagi concretamente patiti, dal che discende che non è possibile accertare se il non corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento condominiale nel periodo 1^.02.2017-15.04.2017, ancorchè fronteggiato con le pompe di calore, abbia comportato agli Attori disagi tali da superare la normale soglia di tollerabilità richiesta dalla Corte di legittimità per riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale. La domanda è dunque infondata e deve essere rigettata. Pr completezza, si evidenzia che lo status di consumatore degli Attori sussiste, ed è anche incontestato, del resto, ma nel caso concreto non apporta alcun elemento idoneo ad assumere una decisione diversa rispetti a quella sopra esposta, non risultando applicabile pagina 9 di 11 al caso in esame la disciplina apprestata del Codice del consumo per la vendita delle cose mobili, né rilevando nel caso di specie alcuna applicazione di clausola abusiva.
6. Spese di lite e domanda ex art. 96 cpc Le spese sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione vigente alla data di proposizione della presente causa: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie la causa si è conclusa con soccombenza integrale degli Attori, che debbono, pertanto, essere condannati a rifondere integralmente le spese di lite dell'Attore, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola generale della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese dell'Attore, le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, avuto riguardo al tenore delle memorie e all'impegno difensivo, tenuto conto del valore della causa (compreso, sommando il valore della domanda di risoluzione di contratto per € 196.000,00 con quello della domanda risarcitoria per oltre € 38.000,00, nello scaglione di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00), si reputano congrui i parametri medi per le fasi del processo di studio e introduttiva, e i parametri dimezzati per le fasi istruttoria (perché non è stata svolta istruzione orale) e decisionale (perché la parte Attrice non ha depositato memorie conclusionali, quindi l'impegno difensivo per la Convenuta è risultato attenuato) del processo, previsti dalla tabella 2 del citato d.m. n. 55/2014, come aggiornati, pari a complessivi € 9.141,50 per compenso, oltre accessori di legge, così ridotti i compensi esposti nella nota spese. Il Tribunale reputa che la sollecitazione ex art. 96 co. 3 cpc svolta dalla Convenuta nei confronti degli Attori sia da disattendersi, per carenza di prova dell'elemento oggettivo dell'abuso del processo e soggettivo del dolo o della colpa grave in capo agli Attori, posto che comunque, un inadempimento della Convenuta, sia pure circoscritto ad una sola stagione invernale, si è verificato, nei termini sopra indicati.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta le domande attoree, in quanto infondate;
pagina 10 di 11 letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna e a pagare in solido tra loro a favore di Parte_1 Parte_4
a titolo di refusione integrale delle spese di Controparte_1 lite di questa causa, la somma di € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale di parte Convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 15.02.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 11760/2021 R.G. il 10.03.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica l'8.03.2021, promossa da: (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], di seguito, per brevità:
“ , Parte_3 ambedue rappresentati e difesi ex art. 85 cpc dall'avv. Riccardo CRIPPA del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliati in Inzago (MI), via Secco d'Aragona 30, giusta elezione di domicilio e procure alle liti allegate all'atto di citazione;
-Parte Attrice-
contro
: in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, C.F. e P.I.: con sede in Melzo (MI), via Martiri della Libertà P.IVA_1
44, di seguito, per brevità: “ CP rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele CUSCELA e con lo stesso elettivamente domiciliata in Melzo (MI), passaggio Filippo Turati 3, presso e nello studio dello stesso, nonché all'indirizzo PEC dello stesso: giusta Email_1 elezione di domicilio e procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Parte Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 23.10.2024.
* * * OGGETTO: contratto di compravendita immobiliare – risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI di parte Attrice: pagina 1 di 11 “In via principale e nel merito
• accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, la fondatezza della domanda attorea e, conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento della venditrice e, per conseguenza;
• condannare, per i motivi tutti esposti in atti, la convenuta a restituire agli attori il prezzo di compravendita di € 196.000,00 oltre interessi legali dal 23/10/2017 al saldo;
• condannare, per i motivi tutti esposti in atti, la convenuta a risarcire gli attori i danni tutti patiti e patiendi, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario DM 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte.”
* * * CONCLUSIONI di parte Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito - per tutte le ragioni in fatto e diritto, rigettare le domande formulate ex adverso in quanto infondate. Con vittoria di spese e compensi di causa”
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti
con atto di citazione notificato il 2.03.2021, ha convenuto in giudizio Parte_3
svolgendo le domande sopra riportate, deducendo, in fatto, in estrema CP sintesi:
- ha edificato un complesso immobiliare in Pozzo d'Adda, via CP
Trattati di Roma 2-4, con fine lavori il 13.12.2012 e di seguito ha venduto gli appartamenti, con costituzione del condominio denominato RESIDENZA IL NUOVO PARCO, di seguito, per brevità: “CONDOMINIO”;
- sono subito emerse delle problematiche dell'impianto di riscaldamento, che sono state discusse alle assemblee condominiali del 13.04.2016 e del 14.07.2016, alle quali ha partecipato anche in veste di condòmina, in quanto ancor proprietaria di CP appartamenti da vendere;
- il 28.10.2016 ha venduto agli Attori un'unità immobiliare, CP consistente in appartamento al piano terra con cantina e autorimessa, al prezzo di € 196.000,00;
- all'assemblea straordinaria del 12.12.2017, a cui gli Attori non sono stati invitati a partecipare, l'assemblea condominiale ha deciso di incaricare il per. ind. Persona_1 di indagare sulle cause delle anomalie dell'impianto di riscaldamento e di indicare dei rimedi;
- il 27.12.2016 il tecnico ha effettuato un sopralluogo, alla presenza anche di un incaricato di e del CONDOMINIO, accertando gravi anomalie, poi CP descritte nella relazione scritta dal medesimo depositata;
- all'inizio del mese di febbraio 2017 gli Attori sono andati a vivere nella loro nuova casa, scoprendo che i servizi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria non erano funzionanti, né si riusciva adeguatamente a riscaldare l'appartamento con le pompe di calore in dotazione;
pagina 2 di 11 - gli Attori sono stati costretti dal febbraio 2017 all'attualità ad abitare in una casa priva di riscaldamento e di acqua calda, insieme alla loro figlia minore;
- all'assemblea condominiale del 23.02.2017, gli Attori hanno appreso delle anomalie dell'impianto condominiale e nel corso della stessa assemblea CP si è impegnata a farsi carico della soluzione delle problematiche riscontrate dal p.i. ; Per_1
- il 28.02.2017, il 10.03.2018 e il 3.04.2018 gli Attori hanno contestato i vizi ad e chiesto il risarcimento del danno, con esito negativo, onde il CP
23.10.2018 hanno comunicato la risoluzione del contratto di compravendita e chiesto la restituzione del prezzo versato e il risarcimento del danno;
- gli impianti condominiali di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria presentano dei vizi strutturali;
- il 24.07.2017, nonostante le rimostranze attoree, l'Amministratore del CONDOMINIO ha sottoscritto una transazione con CP
- il grave inadempimento della venditrice ha cagionato danni, pari a quanto pagato per IVA sull'acquisto, agli interessi versati sul mutuo stipulato per procurarsi la provvista per pagare il prezzo, alle spese condominiali e alle spese di trasloco oltre al danno non patrimoniale per essere stati costretti a vivere per anni in un appartamento senza riscaldamento.
si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 29.07.2021, rispetto a CP prima udienza differita dal Giudice al 22.09.2021, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- ha costruito un plesso immobiliare composto da due palazzine per CP complessive 22 unità immobiliari, servite da un'unica centrale termica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria;
- all'assemblea condominiale del 13.04.2016 alcuni condòmini hanno contestato la contabilizzazione dei consumi dell'impianto di riscaldamento e l'assemblea si è riservata di approfondire;
- all'assemblea condominiale del 14.07.2016 taluni condòmini hanno lamentato l'inefficienza dell'impianto di riscaldamento e l'Amministratore si è riservato di verificare natura, entità, consistenza e, ove accertati, rimedi dei lamentati vizi;
- pertanto, alla data del 28.10.2016, di stipulazione del contratto di compravendita inter partes, non era a conoscenza delle problematiche dell'impianto di CP riscaldamento, emerse solo in momento successivo;
- all'assemblea condominiale del 12.12.2016 l'assemblea ha incaricato il p.i. Per_1
di svolgere veridiche sull'impianto condominiale e tale tecnico il 27.12.2016h
[...] svolto un sopralluogo sull'impianto;
- il 13.02.2017 il p.i. ha consegnato all'amministratore una relazione, in Per_1 cui ha accertato sia il malfunzionamento dell'impianto, sia difformità di esecuzione della centrale termica rispetto al progetto, indicando le cause e i possibili rimedi;
- all'assemblea condominiale del 23.02.2017 il documento del p.i. è stato Per_1 condiviso con i condòmini e in persona del suo rappresentante, geom. CP ha dichiarato la sua disponibilità a farsi carico di tutti i costi per CP_2
pagina 3 di 11 l'eliminazione dei vizi, onde l'assemblea ha incaricato un avvocato di formalizzare una transazione tra il CONDOMINIO e recante definizione degli interventi CP necessari, delle perizie e dei collaudi;
tale transazione è stata sottoscritta il 24.07.2017, con previsione di data di inizio dei lavori il 1^.09.2017;
- i lavori sono stati eseguiti e collaudati con esito positivo dal tecnico del Condominio il 23.10.2017;
- non solo, nella causa n. 50545/2017 R.G., promossa da altri acquirenti contro
è stata espletata una CTU, affidata dal Giudice all'ing. CP ER
, il quale ha concluso con relazione depositata il 31.01.2020, escludendo
[...] radicalmente la sussistenza di qualsiasi vizio dell'impianto di riscaldamento, onde il Tribunale di Milano, con sentenza del 26.04.2021 ha rigettato le domande attoree;
- manca prova della gravità dell'inadempimento di CP
. manca prova di qualsiasi danno, posto gli Attori si sono trasferiti ad abitare nell'appartamento compravenduto a febbraio 2017 e hanno potuto utilizzare per il riscaldamento le pompe di calore mentre nelle stagioni invernali successive l'impianto era stato ripristinato e ha funzionato regolarmente;
- si chiede la condanna degli Attori a pagare a somma equitativamente determinata per abuso del processo ex art. 96 cpc.
2. Svolgimento del processo Il Giudice, alla prima udienza del 22.09.2021, tenuta in trattazione scritta, ha disposto un rinvio per trattative su istanza delle parti e alla successiva udienza del 15.12.2021, pure tenuta in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 cpc, regolarmente fruiti dalle stesse. Alla successiva udienza del 25.05.2022, su istanza delle parti il Giudice ha rinviato per trattative. All'udienza del 29.09.2022, il nuovo Giudice nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha motivatamente rigettato l'istanza di interruzione avanzata dalla parte Attrice per cancellazione dell'albo di uno dei suoi due Difensori, residuando la difesa dell'avv. CRIPPA ex art. 85 cpc (in quanto rinunciatario al mandato) e, del pari, ha rigettato le istanze di prova orale svolte dalle parti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza, tenuta in presenza il 4.07.2024 a seguito di rinvio di ufficio, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del procedente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, ha assegnato alle parti i richiesti doppi termini massimi di cui all'art. 190 cpc (60 + 20 giorni), spirati il 3 e il 23.10.2024 rispettivamente, regolarmente fruiti dalla sola parte Convenuta, trattenendo all'esito la causa in decisione ex art. 281quinquies co. 1 cpc e, quindi, a far data dal 24.10.2024.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie hanno svolto contro le seguenti domande: Parte_3 CP
1) dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato inter partes il 28.10.2016 per fatto e colpa della venditrice per il mancato funzionamento pagina 4 di 11 dell'impianto condominiale centralizzato di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria;
2) condannare la Convenuta a restituire il prezzo alla stessa pagato, oltre interessi legali dal 23.10.2017 al saldo;
3) condannare la Convenuta a pagare € 38.702,16 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla risoluzione del contratto e al danno non patrimoniale, per essere stati costretti a vivere in una casa senza riscaldamento dal febbraio 2017 all'attualità.
ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande per: CP
1) avere stipulato con il CONDOMINIO degli Attori il 24.07.2017, su mandato dei condòmini, una transazione per regolare l'eliminazione a sua cura e spese dei vizi dell'impianto centralizzato di riscaldamento, come avvenuto;
2) avere eliminato del tutto i vizi dell'impianto di riscaldamento, in conformità all'accordo transattivo, giusta collaudo del tecnico incaricato dal CONDOMINIO il 23.10.2017 e giusta le risultanze della relazione scritta di CTU, depositata in altra causa il 31.01.2020; 3) carenza di prova della sussistenza dei vizi alla data della citazione, della gravità dei vizi e dei lamentati danni. La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, tra cui:
- atto pubblico di compravendita del 28.10.2017 per notaio dott.
[...] doc. 4 fasc. Att.); Persona_3
- verbali di assemblea condominiale del 12.12.2016 e del 23.02.2017 (docc. 5 e 7 fasc. Att.);
- perizia p.i. del 13.02.2017 (doc. 6 fasc. Att.); Per_1
- scrittura privata transattiva sottoscritta tra il CONDOMINIO e CP del 24.07.2017 (doc. 1 fasc. Att.);
- collaudo tecnico del p.i. del 23.10.2017 (doc. 2 fasc. Conv.); Per_1
- relazione del CTU ing. del 31.01.2020 nella causa n. 50545/2017 R.G. ER
Tribunale di Milano (doc. 3 fasc. Conv.);
- sentenza Tribunale di Milano resa il 26.04.2021 nella causa n. 50545/2017 R.G. (doc. 4 fasc. Conv.). Il Tribunale reputa che il compendio documentale versato in causa sia più che sufficiente a decidere la lite e del resto le istanze di prova orale, già motivatamente rigettate in fase istruttoria non risultano essere state reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Diritto Il Giudice osserva che le azioni di risoluzione e di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, svolte in causa dagli Attori contro la Convenuta, sono previste e regolate dagli artt. 1490 e ss cc, in forza dei quali il venditore è tenuto a garantire al compratore che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In presenza di tali vizi, il compratore può a pagina 5 di 11 sua scelta chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo, nel primo caso dovendo restituire la cosa e fermo il diritto al risarcimento del danno conseguente. In punto di onere della prova, la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha stabilito che la disciplina di cui agli artt. 1490 e ss cc deroga al principio generale previsto in materia contrattuale dall'art. 1218 cc, sancendo che: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (Cass. civ., SS.UU., 3.05.2019 n. 11748). Quanto all'azione di risarcimento del danno contrattuale, il Tribunale osserva che la domanda contrattuale svolta da quali acquirenti di un immobile, diretta Parte_3 alla condanna della Convenuto, quale venditrice, al risarcimento del danno per la presenza di vizi dell'impianto di riscaldamento centrale a servizio anche della unità immobiliare compravenduta, è prevista e regolata dal combinato disposto degli artt. 1494 e 1223 e ss cc, che stabiliscono l'obbligazione del venditore di risarcire il danno in caso di vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore. Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno non patrimoniale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. comprenda tanto i pregiudizi patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta inerisca diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione. In ogni caso, al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela;
risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972). In buona sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237); In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La
pagina 6 di 11 giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 cc non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 cc (Cass. civ. sez. 1, 14.05.2018 n. 11698). I criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525). Infine, secondo il prevalente orientamento di legittimità, l'onere di contestazione concerne solo i fatti allegati che rientrano nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'avversario: “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. civ. sez. 2 n. 2223 del 25.01.2022; conf.: Cass. civ. sez. 2 del 19.07.2021 n. 20556; Cass. civ. sez. L del 1^.02.2021 n. 2174).
5. Decisione delle domande attoree Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto e sulla scorta delle emergenze probatorie di causa, le domande attoree sono risultate infondate, per le seguenti ragioni. Dall'istruttoria svolta, difatti, è sì emerso che l'impianto centralizzato condominiale di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda a servizio del fabbricato in cui si trova anche l'unità immobiliare compravenduta da agli Attori il 28.10.2016
CP presentava dei vizi e delle anomalie di funzionamento, tutte puntualmente descritte nella relazione del tecnico p.i. incaricato dal Condominio (doc. 6 fasc. Att.), come Per_1 ammesso dalla stessa Convenuta, ma è anche emerso che all'assemblea del 23.02.2017 tutti i condòmini presenti all'unanimità, inclusi gli odierni Attori, hanno preso atto della disponibilità di di porre rimedio a tali vizi e difetti a sua cura e spese e
CP hanno dato ampio mandato all'amministratore del Condominio di stipulare con un accordo transattivo che prevedesse appunto l'esecuzione di opere a
CP carico di (doc. 7 fasc. Att.), accordo poi puntualmente concluso tra le
CP
pagina 7 di 11 dette parti il 24.07.2017, il cui articolo 8 prevede che con l'esecuzione di tali opere il CONDOMINIO rinuncia a far valere ogni doglianza risarcitoria (doc. 7 fasc. Conv.). Altresì, è emerso che ha eseguito le opere di cui alla perizia del tecnico CP
p.i. , poi confluite nell'accordo transattivo del 24.07.2017, con collaudo Per_1 provvisorio positivo il 23.10.2017 e, quindi, prima della stagione invernale 2017/2018. In aggiunta, è risultato che il corretto e regolare funzionamento dell'impianto condominiale di riscaldamento è stato accertato dal CTU del Tribunale di Milano, come da relazione depositata in altra causa tra altre parti, per lo stesso impianto, il 31.01.2020 (doc. 3 fasc. Att.), documento che ha valore anche in questo processo, segnatamente di prova atipica ex art. 116 cpc: orbene, considerato che a fronte delle deduzioni di di avere rimesso a norma l'impianto di riscaldamento nel settembre CP
2017, si sono limitati a dolersi di un guasto verificatosi nel gennaio Parte_3
2022, da tanto si ricava che, come accertato dl CTU del Tribunale di Milano, l'impianto di riscaldamento ha funzionato regolarmente all'esito delle opere eseguite da nel 2017. CP
Infine, il Tribunale osserva che è pacifico, in quanto ammesso da entrambe le parti, che l'appartamento acquistato da come le altre unità immobiliari, disponeva Parte_3 di pompe di calore per il raffrescamento nel periodo estivo, utilizzabili anche per riscaldamento nel periodo invernale, rimanendo controverso tra le parti solo il maggior costo di tale modalità di riscaldamento e, secondo la scarsa efficienza di Parte_3 tale modalità alternativa di riscaldamento. Orbene, alla luce di quanto precede, il Tribunale evidenzia che gli Attori hanno fornito prova dell'esistenza dei lamentati vizi dell'impianto di riscaldamento dalla data dell'acquisto (28.10.2016) e sino al 23.10.2017. Per il periodo successivo, tuttavia, non solo deve escludersi che gli Attori abbiano fornito prova della persistenza di tali vizi dell'impianto condominiale di riscaldamento alla data della notificazione dell'atto di citazione (2.02.2021) a ma addirittura è CP emersa prova positiva dell'insussistenza di tali vizi alla data della notificazione dell'atto di citazione, atteso che è emerso che tali vizi non sussistevano più alla data del collaudo provvisorio del 23.10.2017 e alla data della CTU espletata in altra causa (31.01.2020). Orbene, reputa il Tribunale che la difettosità per come concretamente accertata non è sufficientemente grave da comportare la risoluzione del contratto di compravendita del 28.10.2016, in quanto è stata circoscritta nel tempo alla sola stagione invernale 2016/2017, e per di più è stata sanata dalla venditrice a sua cura e spese su richiesta e impulso dello stesso CONDOMINIO, con il mandato anche degli Attori, come si legge dal verbale di assemblea condominiale del 23.02.2017 (doc. 7 fasc. Att.). Per completezza, si evidenzia che la doglianza, svolta dagli Attori per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, in ordine al fatto che vi sarebbe stato un blocco dell'impianto condominiale di riscaldamento nei primi giorni del mese di gennaio 2022, è un fatto nuovo, dunque inammissibile, e comunque irrilevante, sol che si consideri che a dopo oltre tre anni dal collaudo e di regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, l'asserito blocco potrebbe essere imputabile a errata/carente manutenzione dell'impianto o ad altra causa esterni, quale ad esempio allagamento da proprietà di terzi, pagina 8 di 11 come dedotto specificamente da e mai contestato specificamente dagli CP
Attori, con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. In conclusione, il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento nella sola stagione invernale 2016/2017 non è un fatto grave tale da comportare la risoluzione del contratto concluso tra le parti, anche considerato che l'impianto è stato correttamente riparato da e riportato alla corretta funzionalità su richiesta del CP
CONDOMINIO e in esecuzione di accordo transattivo con stipulato dal venditore con il CONDOMINIO, su mandato, tra gli altri condòmini, proprio degli stessi Attori, come si ricava dal verbale di assemblea del 23.02.2017. La domanda di risoluzione è pertanto infondata e deve essere rigettata. Quanto alla domanda attorea diretta alla condanna a pagare il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla risoluzione (IVA pagata per l'acquisto dell'immobile, interessi versati per il mutuo e spese di trasloco), il Tribunale osserva che tale domanda è infondata per carenza di nesso causale tra esborso e inadempimento, atteso che la domanda di risoluzione è stata rigettata e, dunque, non è dovuto agli attori il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla risoluzione. Quanto alla domanda attorea diretta alla condanna della Convenuta a pagare il risarcimento del danno non patrimoniale, per essere stati costretti ad abitare in un appartamento in cui non funzionava il riscaldamento dalla data di acquisto sino all'attualità, il Tribunale osserva che tale domanda è del pari infondata per carenza di prova della gravità della lesione dell'interesse costituzionalmente protetto. Difatti, è anzi tutto emerso, come scritto, che il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento ha riguardato solo la stagione invernale 2016/2017. Inoltre, gli Attori hanno in atto di citazione dichiarato di essere andati ad abitare nell'appartamento acquistato soltanto nei primi giorni del mese di febbraio 2017, da ciò derivando che hanno patito le conseguenze del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento solo dai primi giorni di febbraio al 15 aprile 2017, data in cui si deve spegnere il riscaldamento nelle abitazioni e negli uffici in forza dei regolamenti degli enti locali competenti. Ancora, è emerso che l'appartamento era comunque munito di pompe di calore, con cui gli Attori hanno potuto sopperire ai blocchi dell'impianto di riscaldamento che si siano verificati in questo periodo di due mesi e mezzo. Si aggiunge che gli Attori si sono limitati a dedure di avere subito tale danno ma non hanno fornito alcuna prova dei disagi concretamente patiti, dal che discende che non è possibile accertare se il non corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento condominiale nel periodo 1^.02.2017-15.04.2017, ancorchè fronteggiato con le pompe di calore, abbia comportato agli Attori disagi tali da superare la normale soglia di tollerabilità richiesta dalla Corte di legittimità per riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale. La domanda è dunque infondata e deve essere rigettata. Pr completezza, si evidenzia che lo status di consumatore degli Attori sussiste, ed è anche incontestato, del resto, ma nel caso concreto non apporta alcun elemento idoneo ad assumere una decisione diversa rispetti a quella sopra esposta, non risultando applicabile pagina 9 di 11 al caso in esame la disciplina apprestata del Codice del consumo per la vendita delle cose mobili, né rilevando nel caso di specie alcuna applicazione di clausola abusiva.
6. Spese di lite e domanda ex art. 96 cpc Le spese sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione vigente alla data di proposizione della presente causa: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Nel caso di specie la causa si è conclusa con soccombenza integrale degli Attori, che debbono, pertanto, essere condannati a rifondere integralmente le spese di lite dell'Attore, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola generale della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese dell'Attore, le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, avuto riguardo al tenore delle memorie e all'impegno difensivo, tenuto conto del valore della causa (compreso, sommando il valore della domanda di risoluzione di contratto per € 196.000,00 con quello della domanda risarcitoria per oltre € 38.000,00, nello scaglione di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00), si reputano congrui i parametri medi per le fasi del processo di studio e introduttiva, e i parametri dimezzati per le fasi istruttoria (perché non è stata svolta istruzione orale) e decisionale (perché la parte Attrice non ha depositato memorie conclusionali, quindi l'impegno difensivo per la Convenuta è risultato attenuato) del processo, previsti dalla tabella 2 del citato d.m. n. 55/2014, come aggiornati, pari a complessivi € 9.141,50 per compenso, oltre accessori di legge, così ridotti i compensi esposti nella nota spese. Il Tribunale reputa che la sollecitazione ex art. 96 co. 3 cpc svolta dalla Convenuta nei confronti degli Attori sia da disattendersi, per carenza di prova dell'elemento oggettivo dell'abuso del processo e soggettivo del dolo o della colpa grave in capo agli Attori, posto che comunque, un inadempimento della Convenuta, sia pure circoscritto ad una sola stagione invernale, si è verificato, nei termini sopra indicati.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta le domande attoree, in quanto infondate;
pagina 10 di 11 letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna e a pagare in solido tra loro a favore di Parte_1 Parte_4
a titolo di refusione integrale delle spese di Controparte_1 lite di questa causa, la somma di € 9.141,50 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale di parte Convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 15.02.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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