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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 494 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/03/1983 ) E
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
08/03/1984 ), rappresentati e difesi dall'avv. ALVARO CARMELITA
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/06/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 10/04/2002 in Aosta (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 12 parte 1, anno 2002 ) e che dall'unione nati otto figli: , nato ad [...] il [...] Persona_1
(maggiorenne e indipendente economicamente); nata ad [...] il Controparte_1
6/10/2004 (maggiorenne e indipendente economicamente, anche in quanto beneficia del sostegno economico della nonna paterna, con la quale vive); , nato ad Persona_2
Aosta il 21/6/2009 (che vive con la nonna paterna ad Aosta ed è dalla stessa mantenuto);
nata ad [...] il [...]; , nata ad [...] il [...]; Persona_3 Controparte_2
, nata ad [...] il [...]; nato ad [...] il Controparte_3 Controparte_4
29/4/2020; , nata a [...] il [...] (cfr. allegato n. 2: Controparte_5
Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia). I due figli maggiorenni e come già detto, sono indipendenti e vivono rispettivamente a San Per_1 CP_1
Giorgio Morgeto e ad Aosta. I figli minorenni, invece, risiedono con i genitori in Polistena
1 (RC) alla via Karl Marx n. 67, a eccezione di , che è domiciliato ad Aosta Persona_2 con la nonna paterna per motivi di studio, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1) le parti saranno libere di vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Polistena alla via Karl Marx n. 67/69 verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, quale collocataria dei figli minori;
3) i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale che rimarrà il loro indirizzo di residenza abituale;
entrambi i coniugi sono consapevoli del fatto che i figli hanno diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
4) il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli in maniera ampia, previo congruo preavviso alla madre dei giorni in cui vorrà vedere o stare con i figli;
5) salvo diversi accordi in relazione alla specifica annualità, in generale ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli ad anni alterni, quanto alle festività natalizie, la vigilia ed il giorno di Natale o l'ultimo giorno dell'anno ed il Capodanno, quanto alle festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno, mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore. I bambini trascorreranno la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre;
7) le parti si impegnano a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa dei figli con entrambi i genitori, a essere collaborativi e solidali nella loro educazione e a garantire, quando i minori sono con un genitore, il contatto telefonico con l'altro;
8) il padre corrisponderà alla madre - a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori - la somma mensile di Euro 200,00, da corrispondere anticipatamente entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate salvo urgenza e comunque debitamente rendicontate, tali intendendosi a titolo esemplificativo spese sanitarie non coperte da SSN (quali visite mediche specialistiche e cure odontoiatriche, visite e cure oculistiche, fisioterapiche, termali con funzione terapeutica), spese scolastiche (per viaggi di studio, visite di istruzione, ripetizioni private), spese per attività sportive, spese per attività culturali funzionali allo sviluppo psico fisico dei figli, spese di vestiario per il cambio stagionale almeno due volte l'anno. In merito alla regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il Protocollo vigente presso il Trbunale;
2 9) . Il signor cede alla moglie la sua metà, pari al 50%, dell'assegno Pt_1 unico, che verrà conseguentemente versato per intero alla signora . Parte_2
10) Le parti si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio del passaporto da parte delle competenti Autorità fermo che l'eventuale espatrio dei minori con un solo genitore dovrà essere previamente concordato tra gli stessi. Il signor si obbliga a comunicare alla moglie ogni eventuale suo Pt_1 cambiamento di residenza.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 10/04/2002 in Aosta (in Aosta (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 12 part prima , serie anno ) e che dall'unione nati otto figli: , nato ad [...] il Persona_1
29 gennaio 2002 (maggiorenne e indipendente economicamente); , nata Controparte_1 ad Aosta il 6/10/2004 (maggiorenne e indipendente economicamente, anche in quanto beneficia del sostegno economico della nonna paterna, con la quale vive); Per_2
, nato ad [...] il [...] (che vive con la nonna paterna ad Aosta ed è dalla
[...] stessa mantenuto); nata ad [...] il [...]; , nata Persona_3 Controparte_2 ad Aosta il 3/5/2012; , nata ad [...] il [...]; nato Controparte_3 Controparte_4 ad Aosta il 29/4/2020; , nata a [...] il [...] (cfr. allegato n. Controparte_5
2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia). I due figli maggiorenni e come già detto, sono indipendenti e vivono rispettivamente a San Per_1 CP_1
Giorgio Morgeto e ad Aosta. I figli minorenni, invece, risiedono con i genitori in Polistena (RC) alla via Karl Marx n. 67, a eccezione di , che è domiciliato ad Aosta Persona_2 con la nonna paterna per motivi di studio. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
3 In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) le parti saranno libere di vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Polistena alla via Karl Marx n. 67/69 verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, quale collocataria dei figli minori;
3) i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale che rimarrà il loro indirizzo di residenza abituale;
entrambi i coniugi sono consapevoli del fatto che i figli hanno diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
4) il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli in maniera ampia, previo congruo preavviso alla madre dei giorni in cui vorrà vedere o stare con i figli;
5) salvo diversi accordi in relazione alla specifica annualità, in generale ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli ad anni alterni, quanto alle festività natalizie, la vigilia ed il giorno di Natale o l'ultimo giorno dell'anno ed il Capodanno, quanto alle festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno, mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore. I bambini trascorreranno la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre;
7) le parti si impegnano a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa dei figli con entrambi i genitori, a essere collaborativi e solidali nella loro educazione e a garantire, quando i minori sono con un genitore, il contatto telefonico con l'altro;
8) il padre corrisponderà alla madre - a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori - la somma mensile di Euro 200,00, da corrispondere anticipatamente entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate salvo urgenza e comunque debitamente rendicontate, tali intendendosi a titolo esemplificativo spese sanitarie non coperte da SSN (quali visite mediche specialistiche e cure odontoiatriche, visite e cure oculistiche, fisioterapiche, termali con funzione terapeutica), spese scolastiche (per viaggi di studio, visite di istruzione, ripetizioni private), spese per attività sportive, spese per attività culturali funzionali allo sviluppo psico fisico dei figli, spese di vestiario per il cambio stagionale almeno due volte l'anno. In merito alla regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il Protocollo vigente presso il Tribunale;
4 9) . Il signor cede alla moglie la sua metà, pari al 50%, dell'assegno Pt_1 unico, che verrà conseguentemente versato per intero alla signora . Parte_2
10) Le parti si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio del passaporto da parte delle competenti Autorità fermo che l'eventuale espatrio dei minori con un solo genitore dovrà essere previamente concordato tra gli stessi. Il signor si obbliga a comunicare alla moglie ogni eventuale suo Pt_1 cambiamento di residenza. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/03/1983 ) E
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
08/03/1984 ), rappresentati e difesi dall'avv. ALVARO CARMELITA
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/06/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 10/04/2002 in Aosta (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 12 parte 1, anno 2002 ) e che dall'unione nati otto figli: , nato ad [...] il [...] Persona_1
(maggiorenne e indipendente economicamente); nata ad [...] il Controparte_1
6/10/2004 (maggiorenne e indipendente economicamente, anche in quanto beneficia del sostegno economico della nonna paterna, con la quale vive); , nato ad Persona_2
Aosta il 21/6/2009 (che vive con la nonna paterna ad Aosta ed è dalla stessa mantenuto);
nata ad [...] il [...]; , nata ad [...] il [...]; Persona_3 Controparte_2
, nata ad [...] il [...]; nato ad [...] il Controparte_3 Controparte_4
29/4/2020; , nata a [...] il [...] (cfr. allegato n. 2: Controparte_5
Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia). I due figli maggiorenni e come già detto, sono indipendenti e vivono rispettivamente a San Per_1 CP_1
Giorgio Morgeto e ad Aosta. I figli minorenni, invece, risiedono con i genitori in Polistena
1 (RC) alla via Karl Marx n. 67, a eccezione di , che è domiciliato ad Aosta Persona_2 con la nonna paterna per motivi di studio, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1) le parti saranno libere di vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Polistena alla via Karl Marx n. 67/69 verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, quale collocataria dei figli minori;
3) i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale che rimarrà il loro indirizzo di residenza abituale;
entrambi i coniugi sono consapevoli del fatto che i figli hanno diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
4) il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli in maniera ampia, previo congruo preavviso alla madre dei giorni in cui vorrà vedere o stare con i figli;
5) salvo diversi accordi in relazione alla specifica annualità, in generale ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli ad anni alterni, quanto alle festività natalizie, la vigilia ed il giorno di Natale o l'ultimo giorno dell'anno ed il Capodanno, quanto alle festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno, mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore. I bambini trascorreranno la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre;
7) le parti si impegnano a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa dei figli con entrambi i genitori, a essere collaborativi e solidali nella loro educazione e a garantire, quando i minori sono con un genitore, il contatto telefonico con l'altro;
8) il padre corrisponderà alla madre - a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori - la somma mensile di Euro 200,00, da corrispondere anticipatamente entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate salvo urgenza e comunque debitamente rendicontate, tali intendendosi a titolo esemplificativo spese sanitarie non coperte da SSN (quali visite mediche specialistiche e cure odontoiatriche, visite e cure oculistiche, fisioterapiche, termali con funzione terapeutica), spese scolastiche (per viaggi di studio, visite di istruzione, ripetizioni private), spese per attività sportive, spese per attività culturali funzionali allo sviluppo psico fisico dei figli, spese di vestiario per il cambio stagionale almeno due volte l'anno. In merito alla regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il Protocollo vigente presso il Trbunale;
2 9) . Il signor cede alla moglie la sua metà, pari al 50%, dell'assegno Pt_1 unico, che verrà conseguentemente versato per intero alla signora . Parte_2
10) Le parti si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio del passaporto da parte delle competenti Autorità fermo che l'eventuale espatrio dei minori con un solo genitore dovrà essere previamente concordato tra gli stessi. Il signor si obbliga a comunicare alla moglie ogni eventuale suo Pt_1 cambiamento di residenza.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 10/04/2002 in Aosta (in Aosta (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 12 part prima , serie anno ) e che dall'unione nati otto figli: , nato ad [...] il Persona_1
29 gennaio 2002 (maggiorenne e indipendente economicamente); , nata Controparte_1 ad Aosta il 6/10/2004 (maggiorenne e indipendente economicamente, anche in quanto beneficia del sostegno economico della nonna paterna, con la quale vive); Per_2
, nato ad [...] il [...] (che vive con la nonna paterna ad Aosta ed è dalla
[...] stessa mantenuto); nata ad [...] il [...]; , nata Persona_3 Controparte_2 ad Aosta il 3/5/2012; , nata ad [...] il [...]; nato Controparte_3 Controparte_4 ad Aosta il 29/4/2020; , nata a [...] il [...] (cfr. allegato n. Controparte_5
2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia). I due figli maggiorenni e come già detto, sono indipendenti e vivono rispettivamente a San Per_1 CP_1
Giorgio Morgeto e ad Aosta. I figli minorenni, invece, risiedono con i genitori in Polistena (RC) alla via Karl Marx n. 67, a eccezione di , che è domiciliato ad Aosta Persona_2 con la nonna paterna per motivi di studio. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
3 In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) le parti saranno libere di vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Polistena alla via Karl Marx n. 67/69 verrà assegnata, con tutti gli arredi, alla moglie, quale collocataria dei figli minori;
3) i figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale che rimarrà il loro indirizzo di residenza abituale;
entrambi i coniugi sono consapevoli del fatto che i figli hanno diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
4) il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli in maniera ampia, previo congruo preavviso alla madre dei giorni in cui vorrà vedere o stare con i figli;
5) salvo diversi accordi in relazione alla specifica annualità, in generale ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli ad anni alterni, quanto alle festività natalizie, la vigilia ed il giorno di Natale o l'ultimo giorno dell'anno ed il Capodanno, quanto alle festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli il proprio compleanno, mentre i compleanni dei figli saranno da questi ultimi trascorsi preferibilmente unitamente ad entrambi i genitori o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi, ad anni alterni a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore. I bambini trascorreranno la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre;
7) le parti si impegnano a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa dei figli con entrambi i genitori, a essere collaborativi e solidali nella loro educazione e a garantire, quando i minori sono con un genitore, il contatto telefonico con l'altro;
8) il padre corrisponderà alla madre - a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori - la somma mensile di Euro 200,00, da corrispondere anticipatamente entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate salvo urgenza e comunque debitamente rendicontate, tali intendendosi a titolo esemplificativo spese sanitarie non coperte da SSN (quali visite mediche specialistiche e cure odontoiatriche, visite e cure oculistiche, fisioterapiche, termali con funzione terapeutica), spese scolastiche (per viaggi di studio, visite di istruzione, ripetizioni private), spese per attività sportive, spese per attività culturali funzionali allo sviluppo psico fisico dei figli, spese di vestiario per il cambio stagionale almeno due volte l'anno. In merito alla regolamentazione delle spese straordinarie si richiama il Protocollo vigente presso il Tribunale;
4 9) . Il signor cede alla moglie la sua metà, pari al 50%, dell'assegno Pt_1 unico, che verrà conseguentemente versato per intero alla signora . Parte_2
10) Le parti si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio del passaporto da parte delle competenti Autorità fermo che l'eventuale espatrio dei minori con un solo genitore dovrà essere previamente concordato tra gli stessi. Il signor si obbliga a comunicare alla moglie ogni eventuale suo Pt_1 cambiamento di residenza. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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