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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Silvia Fanesi, visti gli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1692 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa:
da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gelsomina Marsilii ed elettivamente domiciliata in Teramo, via Vittorio Veneto n.12, presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione del 29.06.2023 ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Annalisa Caschera ed elettivamente domiciliata in Teramo, Vico degli Orti n. 2, presso il difensore, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
27.10.2023 resistente
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 8.10.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 29.06.2023, la
[...] ha convenuto in giudizio la per ivi sentire Parte_2 Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere dalla resistente il rimborso della quota del 50% versata ad , in virtù di transazione conclusa con tale ente, e per CP_2
l'effetto condannare a versare in favore di Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 24.250,00, oltre interessi legali maturati, con vittoria di spese e competenze di lite e con valutazione equitativa del danno per ingiustificata assenza alla procedura di negoziazione assistita.
A fondamento della domanda parte ricorrente esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, con ricorso depositato avanti al Tribunale di Teramo in data 6 novembre 2015,
, dipendente dell'impresa di Costruzioni Pubbliche Porcinari s.r.l., distaccato Persona_1 presso la agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno Controparte_1 civilistico differenziale, riferendo che in data 28 agosto 2012, lungo la SS80, Km. 72,00, mentre svolgeva le proprie mansioni presso un cantiere stradale, veniva investito da un'autovettura Ford Fiesta tg. CD500VZ, di proprietà di , assicurata Persona_2 presso Parte_1
- che, con sentenza pubblicata in data 19.08.2019, il Tribunale di Teramo accertava la responsabilità concorrente di , quale conducente del mezzo investitore, e Persona_2 della quale datore di lavoro, nella misura del 50% ciascuno e condannava Controparte_1 gli stessi, unitamente alla società al risarcimento del danno Parte_2 differenziale in favore del ricorrente, liquidato in complessivi € 248.900,80, statuita al netto della rendita INAIL erogata, pari a € 118.056,24;
- che detta sentenza era passata definitivamente in giudicato, essendo stato rigettato sia l'appello principale che incidentale con sentenza n.130/2021 della Corte di Appello di
L'Aquila;
- che, nelle more del giudizio, la veniva formalmente intimata dall' al Parte_1 CP_2 rimborso delle somme erogate in favore del lavoratore, cosicché la mediante Parte_1 una transazione intercorsa con l'Ente, rimborsava la minore somma pari ad € 48.500,00,
pagina 2 di 7 ottenendo dall' la rinuncia totale ad ogni pretesa anche nei confronti dei suoi CP_2 assicurati e dei suoi coobbligati;
- che, tuttavia, nonostante le diffide inviate, la rifiutava di rimborsare a Controparte_1 la quota del 50% di quanto dalla stessa versato all' , adducendo di non Parte_1 CP_2 avere alcuna obbligazione in merito, non avendo riportato, in qualità di datore di lavoro, alcuna condanna penale per l'infortunio subito dal danneggiato;
- che, pertanto, la compagnia assicuratrice agiva in giudizio con azione di regresso ex art.1299 c.c. e, in via subordinata, con azione di arricchimento senza causa, chiedendo la condanna di alla restituzione del 50% della somma versata all' . Controparte_1 CP_2
Si costituiva in giudizio la società insistendo per il rigetto del Controparte_1 ricorso e deducendo in sintesi:
- che, in sede penale, entrambe le notizie di reato scaturite dal sinistro (n. 44/2013 e n.
1687/2014) erano state oggetto di provvedimento di archiviazione;
- che l' si rivolgeva esclusivamente alla e non CP_2 Parte_2 alla per il rimborso della somma erogata al lavoratore a titolo di Controparte_1 Per_1 danno biologico;
- che nessun somma era dovuta da difettando il presupposto della Controparte_1 condanna penale in capo al datore di lavoro, richiesta ai sensi dell'art. 10, c. 2, del D.P.R. n.
1124/1965.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, giungeva all'udienza del
8.10.2025, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
***
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che
[...] ha agito in regresso, ex art.1299 c.c., nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 ottenere il pagamento del 50% delle somme dalla stessa corrisposte all' a titolo di CP_2 rimborso delle indennità versate dall'Ente a , a seguito dell'infortunio Persona_1 occorso in data 28 agosto 2012, rispetto al quale l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, accertava, con sentenza passata in giudicato, un concorso di pagina 3 di 7 responsabilità tra , assicurato presso e Persona_2 Parte_1 [...]
CP_1
Più precisamente, la corresponsione delle somme a titolo di rimborso da parte dell'odierna ricorrente avveniva in forza di una transazione intercorsa con l' , a CP_2 seguito delle richieste da quest'ultima formulate ai sensi dell'art. 1916 c.c. e art. 142 d.lgs.
209/2005, essendosi l'Ente surrogato nei diritti del lavoratore infortunato.
In punto di diritto, si osserva che, al fine di ottenere dal responsabile civile dell'infortunio sul lavoro il rimborso delle somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali economiche, l' può esperire l'azione di regresso (artt. 10 e 11, d.P.R. n. CP_2
1124/1965), l'azione di surrogazione (art. 1916 c.c.) e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile per l'infortunio derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 142, d.lgs. n. 209/2005).
In particolare, con l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c., l' agisce contro i CP_2 terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti, azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del
1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, l' fa valere in giudizio un diritto iure proprio che trae origine CP_2 direttamente dal rapporto assicurativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22/01/2021, n. 1399).
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, volta al recupero delle somme erogate dall'assicuratore sociale, può essere esperita anche in assenza di una formale condanna in sede penale, dovendosi ritenere superato il diverso orientamento anche “a seguito delle pronunce della
Corte costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione dell'azione di regresso dell' soltanto all'astratta previsione legale quale CP_2 reato del fatto causativo dell'infortunio” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 16 marzo 2015, n. 5160), accertamento che ben può essere effettuato direttamente in sede civile.
pagina 4 di 7 Da ciò consegue che, pur a fronte di un infortunio scaturito dal medesimo fatto storico, le due azioni, seppur cumulabili, hanno carattere distinto ed autonomo, tanto che, mentre la prima è esperibile dinanzi al Giudice civile, la seconda rientra nella competenza del Giudice del lavoro (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/11/2019, n. 29219), implicando, inoltre, una diversità quanto alla causa petendi e dal petitum. L'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 c.c., infatti, deve intendersi come esterna all'area di rischio coperta dall'azione di regresso propria dell'assicurazione obbligatoria, trovando, infatti, limite nella somma dovuta dal terzo al danneggiato, mentre l'azione ex artt. 10 e 11 T.U. del 1965 è azione speciale, prevista e disciplinata nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, con finalità sia di rafforzamento della prevenzione, sia di impedire l'indebito che ne deriverebbe a vantaggio dell'autore del danno ove il pregiudizio fosse, sia pure in parte, ristorato dall'assicurazione pubblica (cfr. ex multis: Cass. 21 gennaio2004, n. 970; Cass. sez. un. 16 aprile 1997, n. 3288).
Tanto chiarito, la pretesa dalla ricorrente, diretta ad ottenere in via di regresso dall'odierna resistente quanto versato all' a fronte della rendita erogata al lavoratore CP_2 infortunato, è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, si rileva che il soggetto legittimato ad esercitare l'azione di regresso al fine di ottenere il rimborso, da parte del datore di lavoro, dell'indennità versata è esclusivamente l' , che agisce per la tutela di un diritto iure proprio, pertanto deve CP_2 escludersi che la possa agire in luogo dell'assicuratore sociale al fine del Parte_1 recupero di parte delle somme erogate.
In secondo luogo, è pacifico che l' non ha formulato alcuna pretesa nei CP_2 confronti di e, avendo esercitato esclusivamente l'azione di surroga, ha Controparte_1 chiesto il rimborso dell'indennità nei soli confronti della compagnia assicurativa del terzo danneggiante, tanto che provvedeva a versare all' la Parte_1 CP_2 somma complessiva di € 48.500,00 a fronte della rendita erogata al lavoratore infortunato, pari ad € 118.056,24, proprio in forza di una transazione intercorsa con l'Ente.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che dalla suddetta transazione non sia sorta alcuna obbligazione in capo alla in favore di in Controparte_1 Parte_2 quanto l'odierno resistente è rimasto terzo estraneo alla transazione.
pagina 5 di 7 Invero, in applicazione dell'art. 1304 comma 1 c.c., deve escludersi che la società resistente abbia dichiarato di voler profittare dell'accordo concluso inter alios, non sussistendo alcuna prova circa l'esistenza di una dichiarazione rilasciata in tal senso da parte di al contrario, la stessa società ricorrente ha versato in atti Controparte_1 numerose missive con le quali la resistente negava fermamente di ritenersi obbligata in forza della suddetta transazione, della quale non era mai stata parte (doc. nn. 5, 6, 10, 16, 20 allegati al ricorso).
Neppure rileva la deduzione della ricorrente relativa al fatto che la transazione ha avuto ad oggetto l'intero debito, poiché secondo il pacifico orientamento della Corte di
Cassazione, “l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto
l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (ex multis: Cass. civ. n. 7094/2022).
Neppure può affermarsi che l'obbligo restitutorio sia sorto dalla sentenza emessa dal
Tribunale di Teramo, in quanto il giudizio ha riguardato il cd. danno differenziale – consistente nel maggior danno che il lavoratore provi di aver patito rispetto all'indennità liquidata dall' , correttamente scomputata dal complessivo danno risarcibile accertato CP_2 in giudizio - rispetto al quale la metà della somma è già stata versata dalla resistente.
Parimenti infondata è l'azione di arricchimento senza giusta causa, spiegata in via subordinata, in ragione della carenza dei requisiti richiesti dall'art. 2041 c.c.
Si osserva, infatti, che, da un lato, il pagamento da parte di
[...]
a favore dell' è avvenuto sulla base di una transazione liberamente Parte_1 CP_2 stipulata tra le parti e, dunque, in base ad un valido titolo giustificativo, e, dall'altro lato, come già chiarito, la suddetta transazione, pur avendo ad oggetto l'intero debito, è inopponibile all'odierna resistente, la quale non ha mai dichiarato di volersene giovare. A ciò deve aggiungersi che nessuna pretesa è stata fatta valere dall' nei confronti della CP_2
pagina 6 di 7 mediante azione di regresso, con la conseguenza che non sarebbe Controparte_1 configurabile alcun arricchimento in capo alla resistente, laddove si ritenesse obbligata in forza di una transazione intercorsa tra soggetti terzi ed avente ad oggetto l'esercizio di un diritto diverso da quello azionabile nei suoi confronti ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 1692/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a corrispondere al resistente, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Teramo, 27.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Silvia Fanesi, visti gli artt. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1692 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa:
da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gelsomina Marsilii ed elettivamente domiciliata in Teramo, via Vittorio Veneto n.12, presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione del 29.06.2023 ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Annalisa Caschera ed elettivamente domiciliata in Teramo, Vico degli Orti n. 2, presso il difensore, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
27.10.2023 resistente
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 8.10.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 29.06.2023, la
[...] ha convenuto in giudizio la per ivi sentire Parte_2 Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere dalla resistente il rimborso della quota del 50% versata ad , in virtù di transazione conclusa con tale ente, e per CP_2
l'effetto condannare a versare in favore di Controparte_1 Parte_2
l'importo di € 24.250,00, oltre interessi legali maturati, con vittoria di spese e competenze di lite e con valutazione equitativa del danno per ingiustificata assenza alla procedura di negoziazione assistita.
A fondamento della domanda parte ricorrente esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, con ricorso depositato avanti al Tribunale di Teramo in data 6 novembre 2015,
, dipendente dell'impresa di Costruzioni Pubbliche Porcinari s.r.l., distaccato Persona_1 presso la agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno Controparte_1 civilistico differenziale, riferendo che in data 28 agosto 2012, lungo la SS80, Km. 72,00, mentre svolgeva le proprie mansioni presso un cantiere stradale, veniva investito da un'autovettura Ford Fiesta tg. CD500VZ, di proprietà di , assicurata Persona_2 presso Parte_1
- che, con sentenza pubblicata in data 19.08.2019, il Tribunale di Teramo accertava la responsabilità concorrente di , quale conducente del mezzo investitore, e Persona_2 della quale datore di lavoro, nella misura del 50% ciascuno e condannava Controparte_1 gli stessi, unitamente alla società al risarcimento del danno Parte_2 differenziale in favore del ricorrente, liquidato in complessivi € 248.900,80, statuita al netto della rendita INAIL erogata, pari a € 118.056,24;
- che detta sentenza era passata definitivamente in giudicato, essendo stato rigettato sia l'appello principale che incidentale con sentenza n.130/2021 della Corte di Appello di
L'Aquila;
- che, nelle more del giudizio, la veniva formalmente intimata dall' al Parte_1 CP_2 rimborso delle somme erogate in favore del lavoratore, cosicché la mediante Parte_1 una transazione intercorsa con l'Ente, rimborsava la minore somma pari ad € 48.500,00,
pagina 2 di 7 ottenendo dall' la rinuncia totale ad ogni pretesa anche nei confronti dei suoi CP_2 assicurati e dei suoi coobbligati;
- che, tuttavia, nonostante le diffide inviate, la rifiutava di rimborsare a Controparte_1 la quota del 50% di quanto dalla stessa versato all' , adducendo di non Parte_1 CP_2 avere alcuna obbligazione in merito, non avendo riportato, in qualità di datore di lavoro, alcuna condanna penale per l'infortunio subito dal danneggiato;
- che, pertanto, la compagnia assicuratrice agiva in giudizio con azione di regresso ex art.1299 c.c. e, in via subordinata, con azione di arricchimento senza causa, chiedendo la condanna di alla restituzione del 50% della somma versata all' . Controparte_1 CP_2
Si costituiva in giudizio la società insistendo per il rigetto del Controparte_1 ricorso e deducendo in sintesi:
- che, in sede penale, entrambe le notizie di reato scaturite dal sinistro (n. 44/2013 e n.
1687/2014) erano state oggetto di provvedimento di archiviazione;
- che l' si rivolgeva esclusivamente alla e non CP_2 Parte_2 alla per il rimborso della somma erogata al lavoratore a titolo di Controparte_1 Per_1 danno biologico;
- che nessun somma era dovuta da difettando il presupposto della Controparte_1 condanna penale in capo al datore di lavoro, richiesta ai sensi dell'art. 10, c. 2, del D.P.R. n.
1124/1965.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, giungeva all'udienza del
8.10.2025, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
***
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che
[...] ha agito in regresso, ex art.1299 c.c., nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 ottenere il pagamento del 50% delle somme dalla stessa corrisposte all' a titolo di CP_2 rimborso delle indennità versate dall'Ente a , a seguito dell'infortunio Persona_1 occorso in data 28 agosto 2012, rispetto al quale l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, accertava, con sentenza passata in giudicato, un concorso di pagina 3 di 7 responsabilità tra , assicurato presso e Persona_2 Parte_1 [...]
CP_1
Più precisamente, la corresponsione delle somme a titolo di rimborso da parte dell'odierna ricorrente avveniva in forza di una transazione intercorsa con l' , a CP_2 seguito delle richieste da quest'ultima formulate ai sensi dell'art. 1916 c.c. e art. 142 d.lgs.
209/2005, essendosi l'Ente surrogato nei diritti del lavoratore infortunato.
In punto di diritto, si osserva che, al fine di ottenere dal responsabile civile dell'infortunio sul lavoro il rimborso delle somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali economiche, l' può esperire l'azione di regresso (artt. 10 e 11, d.P.R. n. CP_2
1124/1965), l'azione di surrogazione (art. 1916 c.c.) e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile per l'infortunio derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 142, d.lgs. n. 209/2005).
In particolare, con l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c., l' agisce contro i CP_2 terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti, azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del
1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, l' fa valere in giudizio un diritto iure proprio che trae origine CP_2 direttamente dal rapporto assicurativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22/01/2021, n. 1399).
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, volta al recupero delle somme erogate dall'assicuratore sociale, può essere esperita anche in assenza di una formale condanna in sede penale, dovendosi ritenere superato il diverso orientamento anche “a seguito delle pronunce della
Corte costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione dell'azione di regresso dell' soltanto all'astratta previsione legale quale CP_2 reato del fatto causativo dell'infortunio” (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 16 marzo 2015, n. 5160), accertamento che ben può essere effettuato direttamente in sede civile.
pagina 4 di 7 Da ciò consegue che, pur a fronte di un infortunio scaturito dal medesimo fatto storico, le due azioni, seppur cumulabili, hanno carattere distinto ed autonomo, tanto che, mentre la prima è esperibile dinanzi al Giudice civile, la seconda rientra nella competenza del Giudice del lavoro (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/11/2019, n. 29219), implicando, inoltre, una diversità quanto alla causa petendi e dal petitum. L'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 c.c., infatti, deve intendersi come esterna all'area di rischio coperta dall'azione di regresso propria dell'assicurazione obbligatoria, trovando, infatti, limite nella somma dovuta dal terzo al danneggiato, mentre l'azione ex artt. 10 e 11 T.U. del 1965 è azione speciale, prevista e disciplinata nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, con finalità sia di rafforzamento della prevenzione, sia di impedire l'indebito che ne deriverebbe a vantaggio dell'autore del danno ove il pregiudizio fosse, sia pure in parte, ristorato dall'assicurazione pubblica (cfr. ex multis: Cass. 21 gennaio2004, n. 970; Cass. sez. un. 16 aprile 1997, n. 3288).
Tanto chiarito, la pretesa dalla ricorrente, diretta ad ottenere in via di regresso dall'odierna resistente quanto versato all' a fronte della rendita erogata al lavoratore CP_2 infortunato, è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, si rileva che il soggetto legittimato ad esercitare l'azione di regresso al fine di ottenere il rimborso, da parte del datore di lavoro, dell'indennità versata è esclusivamente l' , che agisce per la tutela di un diritto iure proprio, pertanto deve CP_2 escludersi che la possa agire in luogo dell'assicuratore sociale al fine del Parte_1 recupero di parte delle somme erogate.
In secondo luogo, è pacifico che l' non ha formulato alcuna pretesa nei CP_2 confronti di e, avendo esercitato esclusivamente l'azione di surroga, ha Controparte_1 chiesto il rimborso dell'indennità nei soli confronti della compagnia assicurativa del terzo danneggiante, tanto che provvedeva a versare all' la Parte_1 CP_2 somma complessiva di € 48.500,00 a fronte della rendita erogata al lavoratore infortunato, pari ad € 118.056,24, proprio in forza di una transazione intercorsa con l'Ente.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che dalla suddetta transazione non sia sorta alcuna obbligazione in capo alla in favore di in Controparte_1 Parte_2 quanto l'odierno resistente è rimasto terzo estraneo alla transazione.
pagina 5 di 7 Invero, in applicazione dell'art. 1304 comma 1 c.c., deve escludersi che la società resistente abbia dichiarato di voler profittare dell'accordo concluso inter alios, non sussistendo alcuna prova circa l'esistenza di una dichiarazione rilasciata in tal senso da parte di al contrario, la stessa società ricorrente ha versato in atti Controparte_1 numerose missive con le quali la resistente negava fermamente di ritenersi obbligata in forza della suddetta transazione, della quale non era mai stata parte (doc. nn. 5, 6, 10, 16, 20 allegati al ricorso).
Neppure rileva la deduzione della ricorrente relativa al fatto che la transazione ha avuto ad oggetto l'intero debito, poiché secondo il pacifico orientamento della Corte di
Cassazione, “l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto
l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (ex multis: Cass. civ. n. 7094/2022).
Neppure può affermarsi che l'obbligo restitutorio sia sorto dalla sentenza emessa dal
Tribunale di Teramo, in quanto il giudizio ha riguardato il cd. danno differenziale – consistente nel maggior danno che il lavoratore provi di aver patito rispetto all'indennità liquidata dall' , correttamente scomputata dal complessivo danno risarcibile accertato CP_2 in giudizio - rispetto al quale la metà della somma è già stata versata dalla resistente.
Parimenti infondata è l'azione di arricchimento senza giusta causa, spiegata in via subordinata, in ragione della carenza dei requisiti richiesti dall'art. 2041 c.c.
Si osserva, infatti, che, da un lato, il pagamento da parte di
[...]
a favore dell' è avvenuto sulla base di una transazione liberamente Parte_1 CP_2 stipulata tra le parti e, dunque, in base ad un valido titolo giustificativo, e, dall'altro lato, come già chiarito, la suddetta transazione, pur avendo ad oggetto l'intero debito, è inopponibile all'odierna resistente, la quale non ha mai dichiarato di volersene giovare. A ciò deve aggiungersi che nessuna pretesa è stata fatta valere dall' nei confronti della CP_2
pagina 6 di 7 mediante azione di regresso, con la conseguenza che non sarebbe Controparte_1 configurabile alcun arricchimento in capo alla resistente, laddove si ritenesse obbligata in forza di una transazione intercorsa tra soggetti terzi ed avente ad oggetto l'esercizio di un diritto diverso da quello azionabile nei suoi confronti ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 1692/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a corrispondere al resistente, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Teramo, 27.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
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