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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Paolo Gibelli Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 1104/2024 avverso la sentenza n. 556/2024 emessa dal Tribunale di Savona, in data 9.07.2024
Tra
, Angolo Terme ( BS) 17.11.55, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Foglia del Parte_1
Foro di Savoma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alassio, P.za Paccini 15/1
- APPELLANTE PRINCIPALE-
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Andrea Girardi del Foro di Trento e Fabiana Schiavone del Foro di Milano, elettivamente domiciliato nel loro studio in Milano Via Fabio Filzi 2 -
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto : risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE principale, come da citazione in appello, non essendo state diversamente precisate le conclusioni, nel termine dato, e, dunque: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 556/2024 resa inter partes dal Tribunale di Savona Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Anna Ferretti– R.G. n. 2186/2022, pubblicata il 09/07/2024 e depositata in cancelleria in pari data, mai notificata accogliere integralmente tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che: ▪ in data 21.03.2021 la signora , si trovava a passeggiare in Comune di Parte_1 [...]
, lungo la via Sant'Andrea ▪ mentre passeggiava camminando regolarmente sul margine sinistro CP_1 della strada comunale, come prevede e prescrive anche il C.d.S. la signora , a causa di una Parte_1 sconnessione presente sul manto stradale, subiva la distorsione della caviglia e la conseguente caduta rovinosa a terra che causavano gravi lesioni fisiche ▪ la signora camminava adeguandosi al Parte_1 C.d.S. essendo la strada priva di passaggio pedonale e/o marciapiede, sul margine sinistro della strada con passo regolare, non affrettato o di corsa (non avendone peraltro motivo) con ciò conformandosi al cd. “ principio di autoresponsabilità” codificato dall'art. 1227, 1° co., c.c. in un dovere generale di attenzione e diligenza, e quindi all c.d. "ordinaria diligenza". ▪ la sconnessione de quo risultava invisibile al pedone, anche con la normale diligenza dovuta, atteso che la zona risultava chiaramente coperta da
“brecciolino” che rendeva invisibili, i dislivelli e la sottostante sconnessione del manto stradale che ha determinato la distorsione e la conseguente rovinosa caduta ▪ la signora , pertanto, Parte_1 percorreva la strada con diligenza e senso di responsabilità dovuta alle condizioni della strada ▪ a causa del sinistro, la signora dovette essere trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Parte_1 Cornona di Pietra Ligure ▪ a seguito di ulteriori approfonditi accertamenti medici, la diagnosi fu di una Frattura Bimalleolare con terzo malleolo composto caviglia destra ▪ dovette subire interventi chirurgici e lungo periodo di riabilitazione
▪ le lesioni fisiche patite quindi dalla signora ed il suo periodo di malattia sono meglio Parte_1 descritti nella perizia medico-legale redatta dal dott sono: Danno Biologico 13%; Persona_1 ITT gg 12; ITP al 75% gg 54; ITP al 50% gg 40 ITP al 25% gg 25 per Euro 42.164,00 ▪ Le spese sostenute sono n. 8 ricevute per Ticket per € 172,69; Fattura Rx del 08.07.2021 € 50; fattura IGEA del 10.06.2021 e terapia € 601,60; Farmacia Ns. Signora del Soccorso Pietra Ligure del 09.05.21, 19.06.21 e 28.07.21
€ 230,10; Nuovas 24.04.21; fattura 7138 di Vmedical” € 101,00 per un totale di € Controparte_2 1225,39 ▪ la responsabilità del sinistro pertanto è da ascriversi in toto al per Controparte_1 omessa custodia, manutenzione e vigilanza ex art. 2043-2051 c.c. ▪ che l'Ente non ha risposto all'invito alla Mediazione e che di tale comportamento si invita il Giudicante alla valutazione anche ai sensi degli artt. 115 116 c.p.c. anche ai fini della liquidazione delle spese di lite dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il , ut supra, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti dalla Controparte_1 signora e delle spese affrontate ed affrontande in dipendenza del sinistro de quo meglio Parte_1 descritto in parte narrativa nella somma non inferiore ad Euro 43.389,39 s.e.& o. o in quella migliore determinanda in corso di causa oltre interessi dal dì dell'accaduto al saldo effettivo Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:…” ( segue produzione sentenza e fascicolo di primo grado) :
-sull'Appello Incidentale proposto, come da note scritte del 19.3.25:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere l'Appello Incidentale 05.03.2025 ex adverso proposto poiché infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese.”
PER L'APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: - rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, Parte_2 confermare la sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Ferretti, resa nell'ambito del giudizio di R.g. 2186/2022, pubblicata in data 9 luglio 2024 e mai notificata, nei capi impugnati ex adverso; - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Ferretti, resa nell'ambito del giudizio di R.g. 2186/2022, pubblicata in data 9 luglio 2024 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - “in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario”; - in caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare la sig.ra alla restituzione dell'importo complessivo di € 19.344,77, Parte_1
o nell'importo che dovesse ritenere di giustizia e/o che venisse accertato in corso di causa, direttamente in favore di e/o del , per le ragioni esposte in CP_3 Controparte_1 narrativa;
in via istruttoria: rigettare tutte le richieste probatorie avanzate dalla sig.ra nel Pt_1 giudizio di prime cure che verranno eventualmente reiterate;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza impugnata si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che: • in data 21.03.2021, alle ore 10.30 circa, mentre percorreva a piedi la via Sant'Andrea di Orco Feligno, camminando sul margine sinistro della strada comunale priva di marciapiede, cadeva rovinosamente al suolo a causa di una sconnessione presente sul manto stradale. • Tale insidia risultava difficilmente evitabile a causa della presenza di “brecciolino” che ricopriva la strada rendendo così invisibili i dislivelli. • A seguito del sinistro, l'attrice era trasportata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure dove i medici riscontravano una
“frattura bimalleolare con terzo malleolo composto caviglia destra” con prognosi di giorni 60. •
Seguivano interventi chirurgici e un lungo periodo riabilitativo, il tutto come meglio descritto nella perizia medico legale del dott. in data 29.10.2021, che individuava e quantificava Persona_1
i danni non patrimoniali riportati dalla sig.ra a seguito dell'evento traumatico: un danno Pt_1 biologico permanente complessivo pari al 13% della totale validità biologica;
un'inabilità temporanea totale per giorni 12, una inabilità parziale al 75% per giorni 54, una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 40 ed una inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori giorni 25. • Ella, inoltre, era stata costretta, per effetto dell'incidente, a sostenere plurimi esborsi per spese mediche, per complessivi euro 1.225,39. • La responsabilità dell'accaduto doveva essere ascritta al in qualità di custode del manto stradale. Tutto ciò premesso, Controparte_4 ha citato in giudizio il , al fine di sentire accertare la Parte_1 Controparte_4 responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro occorsole ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituito ritualmente il , il quale, alle avverse argomentazioni, Controparte_4 ha replicato che: • l'attrice non aveva fornito alcuna prova (e neppure precisa allegazione) in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale tra cosa oggetto di custodia e caduta;
• anche a voler ammettere la veridicità della ricostruzione dei fatti attorea, doveva essere esclusa la responsabilità dell'ente poiché: - la caduta si era verificata di giorno ed in presenza di buone condizioni metereologiche, dunque con piena visibilità; - l'anomalia del manto stradale indicata come causa del sinistro non era comunque tale da costituire pericolo o insidia per i pedoni e ben avrebbe potuto essere percepita con la normale attenzione;
- il comune, prima del sinistro de quo, non aveva mai ricevuto alcuna segnalazione in relazione all'asserita sconnessione. Pertanto, la caduta doveva essere ascritta esclusivamente alla disattenzione della vittima. • Anche in punto quantum, la domanda dell'attrice era da ritenersi infondata in quanto assertiva e non sostenuta da alcun elemento probatorio, sia con riferimento ai danni patrimoniali subiti (non spettando nessun rimborso per terapie non rese dal Servizio Sanitario Nazionale) sia con riferimento alle lesioni sofferte, in primis essendo la perizia medico-legale prodotta mero atto di parte, in secundis non sussistendo prova della riconduzione al fatto occorso delle lamentate conseguenze invalidanti. L'ente convenuto ha pertanto concluso per il rigetto della domanda attorea.
La controversia è stata istruita mediante escussione di testimoni ed espletamento di consulenza medico legale sulla persona dell'attrice. All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.01.2024 e quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..” (cfr sentenza)
Veniva, dunque, emessa la sentenza gravata n' 556/2024 del 09/07/2024, con la quale il
Tribunale di Savona così decideva: “1) Accerta che il sinistro occorso a in data Parte_1
21.03.2021 è addebitabile nella misura del 50% al;
2) Condanna il Controparte_4 [...]
a pagare in favore di la somma di euro 15.091,75 oltre interessi Controparte_4 Parte_1 compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) pone definitivamente a carico di nella misura del Parte_1
25%, e del , nella restante misura del 75%, le spese di C.T.U. come liquidate Controparte_4 in corso di causa;
4) condanna al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1 quota del 50% delle spese processuali che liquida in € 272,50 per esborsi ed in € 2.538,50 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.“ (cfr sentenza) Il Tribunale, evidenziate le caratteristiche della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. applicabile al caso concreto ed il relativo onere della prova, con esclusione e/o graduazione della responsabilità del custode anche in caso di comportamento abnorme e/o non prudente del danneggiato, riteneva sussistente e provato sia il rapporto di custodia fra la strada ove era avvenuta la caduta, sia il nesso eziologico fra la caduta e la malformazione presente sul fondo stradale.
Il primo Giudice, infatti, precisava: “In primo luogo, l'attrice ha dato prova di essere rovinata
a terra proprio in corrispondenza dell'avvallamento insistente sul manto stradale, in una porzione di carreggiata compresa tra un tombino e le griglie di scolo poste al margine. Dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. n. 1 delle produzioni attoree) si osserva che l'asfalto in loco non è omogeneo ma presenta disconnessioni ed un avvallamento che, sebbene non profondo, è in buona parte coperto da piccolo pietrisco o ghiaia.” (cfr sentenza), richiamando anche le dichiarazioni testimoniali sul punto.
A fronte di ciò, il Tribunale, esaminata anche la condotta della danneggiata, rilevava che l'evento era occorso di giorno, in condizioni ottimali di visibilità e con uno spazio sufficiente nella strada per consentire il passaggio al di fuori della porzione di asfalto interessata dal dissesto, sì che tale comportamento, pur non rientrando in quelli imprevedibili da parte del custode, consentiva al
Tribunale medesimo di ritenere che “la signora non abbia prestato attenzione allo spazio Pt_1 stradale circostante e che una condotta maggiormente attenta e diligente dell'attrice avrebbe ridotto la percentuale di rischio del verificarsi della caduta.”
Sulla base di tale motivazione, il Tribunale riteneva sussistere un concorso di colpa della danneggiata al 50% e, pertanto, quantificato il danno sulla base della Tabelle di Milano, liquidava a favore dell'attrice la somma di € 15.091,75, espressa in moneta attuale, pari al 50% del totale del danno non patrimoniale e delle spese come accertato dalla CTU svolta in corso di causa.
Con atto di citazione 4.12.2024, proponeva appello al fine di ottenere la riforma Parte_1 della sentenza gravata, lamentando i seguenti motivi: – errore in fatto ed in diritto nella valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto il concorso colposo della vittima al 50%, dovendosi affermare la responsabilità del custode al 100%; - errore in fatto ed in diritto nella quantificazione del danno non patrimoniale avendolo ridotto al 50% nonostante la piena responsabilità del custode;
- errore in fatto ed in diritto nella liquidazione delle spese al 50%. Chiedeva l'ammissione delle prove non ammesse e la rivalutazione delle risultanze istruttorie, con riconoscimento della totale responsabilità del custode e la riforma della sentenza gravata con condanna al risarcimento integrale dei danni. Vinte le spese dei due gradi. Con comparsa di costituzione 5.3.2025 si costituiva il , il quale: - Controparte_4 contestava la fondatezza dei motivi proposti;
- sosteneva, in particolare, la non esatta identificazione del punto di verificazione della caduta, non ravvisabile nelle foto prodotte evidenzianti un'area del manto stradale con anomalie;
- contestava, altresì, il “quantum” così come richiesto dall'appellante;
- eccepiva l'inammissibilità delle richieste istruttorie, non coltivate in primo grado.
Detta Parte appellata, peraltro, proponeva, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto provata la responsabilità del custode nonostante l'omessa prova del punto esatto della caduta e la responsabilità del 50% a carico della danneggiata, piuttosto che la responsabilità esclusiva della danneggiata medesima.
Il “de quo”, pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello CP_4 incidentale con condanna dell'appellante alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado e la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il C.I., con ordinanza 26.3.2025, previa argomentazione, cui si rinvia, formulava la seguente proposta conciliativa: “1) rinuncia all'appello principale;
2) rinuncia all'appello incidentale;
3) acquiescenza conseguente alla sentenza di primo grado;
4) spese di lite del grado di appello integralmente compensate fra le Parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei Difensori;
”.
In relazione all'udienza cartolare dell'8.5.2025, mentre parte appellata aderiva, parte appellante dichiarava di non aderire, senza specificazioni di sorta (vedasi note scritte sostitutive di udienza del 5.5.25), sì che la Corte, con provvedimento di concessione dei termini per precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.10.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Sia l'appello che l'appello incidentale sono infondati.
Preliminarmente la Corte rileva che non è stata specificatamente censurata in appello, l'ordinanza con cui non sono state ammesse alcune delle prove richieste dalle parti: l'appellante si è , infatti, limitata e riproporre la richiesta di ammissione senza però censurare, motivando, la decisione sul punto e la rilevanza delle stesse, ai fini della decisione, il che rende inammissibile la pretesa (Cass.
21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez. n. 18742/16).
I motivi di appello principale possono essere trattati unitariamente in quanto tutti inerenti all'errata valutazione dell'istruttoria per aver ritenuto una responsabilità del 50% a carico della danneggiata, avendo quest'ultima non prestato una esigibile ed adeguata attenzione al tratto di strada percorso a piedi. In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile e non la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518, che ha confermato: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn.
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Con l'ordinanza del 16.10.2024, n. 26895, la Suprema Corte ha confermato che, nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incidenza causale del comportamento del danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso presuppone solo la condotta colposa del danneggiato, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, cioè tale da escludere la responsabilità del custode, ed è possibile che la responsabilità del custode venga attenuta dalla dimostrazione in causa di un comportamento colposo della vittima che si inserisca nel rapporto causale della caduta, concorrendo, nei casi di colpa meno grave, al verificarsi dell'evento ( così anche Cass., sez.3, n.22864, 8.8.25).
Nella fattispecie, l'attento esame del materiale istruttorio consente alla Corte di condividere la motivazione della sentenza gravata. Si riproducono di seguito le foto in atti del punto della strada ove
è avvenuta la caduta al fine di meglio evidenziare quanto riferito dai testi: Sulla dinamica dell'evento, la figlia dell'appellante (ud. 1.6.2023): - ha affermato: “Camminavo a fianco a mia madre;
e sull'altro fianco mia madre aveva suo marito;
preciso anche che è una strada ove raramente passano auto e quindi c'era la possibilità di camminare uno a fianco dell'altro”; - ha, dunque, aggiunto: “a.d.r.: preciso anche che trattasi di strada poco trafficata e quindi se fosse passata un auto si sarebbe sentita subito” e che: “a.d.r.: si camminava in discesa e si stava chiacchierando tra noi tre mia madre era a braccetto con suo marito ed ad un certo punto è caduta improvvisamente, preciso che la caduta si è verificata praticamente da in piedi tanto che mia madre si è afflosciata sul suolo”; ha, ancora, dichiarato poi: “a.d.r.: l'evento si è verificato più o meno all'altezza del tombino posto a centro strada ma nella zona più spostata verso le griglie di scolo” e che “a.d.r.: l'evento si è verificato in tarda mattinata ed era una bella giornata”.
Il marito (sempre ud. 1.6.2023) ha confermato quanto sopra: “Si stava camminando io mia moglie e sua figlia l'uno a fianco all'altro, io ero al cento mia moglie era alla mia destra e sua figlia alla mia sinistra;
Si percorreva la strada in discesa;
L'evento è occorso nella tarda mattinata ed era una bella giornata”.
Dalle suddette dichiarazioni emerge, dunque, come, all'atto della caduta, stesse Parte_1 camminando, in tarda mattinata ed in una bella giornata (come anche apprezzabile nelle foto), a braccetto del marito, con a fianco la figlia, in una strada pressoché libera da autovetture e che, se ne fosse sopravvenuta una, sarebbe stata “sentita subito”: ciò, va detto, descrive una situazione di assoluta serenità, tale da escludere interferenze oggettive, rispetto all'attenzione esigibile da chi cammina per la pubblica via, a fronte, peraltro, di una donna ancora giovane.
Ferma tale constatazione, inoltre, dall'esame delle foto è apprezzabile come l'unica parte di asfalto, coperta da brecciolino di ghiaia e con diverse malformazioni, visibili, nonostante la presenza del ghiaino, poste prima e dopo il tombino e fra quest'ultimo e lo scolo delle acque, si trovasse sulla destra della carreggiata, mentre alla sinistra del tombino stesso, sia prima che dopo, l'asfalto si presentava compatto, sì che, a ben vedere, sarebbe stato possibile per l'appellante odierna, ma anche al marito ed alla figlia, transitare fuori dall'unico punto della carreggiata che presentava ictu oculi una zona poco stabile.
In tali circostanze, proprio la presenza visiva di tali malformazioni alla destra del tombino, prima e dopo lo stesso, anche se in parte coperte da brecciolino di ghiaia (di per sé scivoloso), rendeva esigibile, secondo la normale prudenza, che i pedoni, avendone la possibilità, le evitassero, transitando sul tratto di asfalto compatto. Il passaggio, dunque, sopra la parte dissestata dell'asfalto, pur non assumendo i caratteri dell'eccezionalità ed imprevedibilità, è connotato, indubbiamente da elementi di rilevante colpa, per imprudenza, correlata, probabilmente al fatto di essere l'odierna appellante a braccetto del marito, chiacchierando con i congiunti.
A fronte di ciò, va detto, che tale colpa è stata correttamente valutata, in termini di concorso causale ex art. 1227 c.c., nella misura del 50%, poiché la stessa non è affatto minima, sì da essere ai limiti della preponderanza, ma neppure è tale da elidere il rapporto causale con la “cosa”, comunque destinata anche al passaggio pedonale, in assenza di marciapiede, e caratterizzata da intrinseci “ dinamismi”, connessi alla presenza del brecciolino, come detto non estranei alla dinamica della caduta.
In sostanza, reputa la Corte di condividere la motivazione della sentenza gravata, che non merita censura, la visibilità, in ogni caso, del brecciolino stesso e della situazione di disconnessione sottostante, al di là delle pretese dell'appellante, non essendo affatto non percepibile dall'appellante medesima, che, proprio perché camminava tranquillamente, avrebbe dovuto porre la dovuta attenzione alla strada che stava percorrendo: non convincono affatto, va detto, le espressioni colorite di cui al gravame, che non mutano la realtà della situazione sopra descritta e di ciò che era esigibile dalla nella situazione di fatto concreta ben sopra descritta dalle fotografie, che, al di là Pt_1 Pt_1 dei convincimenti soggettivi della Difesa, è stata, comunque, imprudente e distratta, contribuendo, come sopra, alla determinazione dell'evento dannoso.
Giunti a tale approdo, ben si comprende come anche l'appello incidentale del sia infondato, CP_4 circa la mancata prova del punto esatto della caduta, in quanto proprio dall'esame testimoniale sopra richiamato emerge chiaramente che la Sig.ra è caduta nella malformazione presente fra il Pt_1 tombino e la grata dello scolo delle acque piovane, visibile nelle foto e indicato dai testimoni. Tali dichiarazioni ed il riconoscimento delle foto consentono di ritenere provato il punto esatto della caduta ed anche la presenza di malformazioni tali da palesare la rilevanza causale delle stesse, come richiesto dalla Suprema Corte, fra cui Cassazione civile n. 33212/2021, che ha confermato che “in tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.”
Discende dalle considerazioni svolte, come sia l'appello principale, che incidentale siano infondati e debbano essere integralmente respinti, con conferma della sentenza gravata.
Le difese finali, per come articolate, non mutano le considerazioni che precedono, riproponendo, nella sostanza, argomenti illustrativi già spesi.
La soccombenza reciproca consente alla Corte di compensare integralmente, ex art.92, comma 2,
c.p.c., le spese del grado fino alla fase di trattazione, compresa, perché, a seguito della mancata accettazione della proposta del C.I. di cui all'ordinanza 26.3.2025, da parte di , proposta Parte_1 accettata da parte del , l'appellante principale deve essere condannata, ex Controparte_1 art. 91, comma 1, c.p.c., in rapporto all'art. 185 bis c.p.c., al pagamento delle spese di causa successive al rifiuto della proposta, nello specifico in relazione alla fase decisionale, cui solo ella ha dato causa.
Sul punto, osservato che la fattispecie è eterogenea rispetto a quella di cui all'art.96 c.p.c., occorre porre in risalto che gli argomenti spesi nelle note di replica della circa il rifiuto della proposta, Pt_1 si torna a dire, argomentata da parte del C.I., sono francamente non scevri dall'essere tautologici, rispetto a quanto implica la proposizione di un appello, al di fuori delle ipotesi di lite temeraria, scontrandosi, nel caso in esame, per ciò che attiene al gravame (e non altro), con l'apodittico rifiuto di cui si è già detto, senza avanzare alcuna “ alternativa”: tale condotta, in sé non illecita, non può, tuttavia, elidere l'addebitabilità, in termini eziologici, delle spese successive come sopra.
, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite per la fase decisionale, Parte_2 spese che vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014, in rapporto allo scaglione già usato in precedenza ed indicato in atti, per le cause di valore comprese fra € 5.201,00 e € 26.000,00, poco sopra il minimo, tenuto conto della non complessità delle questioni e del contenuto impegno profuso,
e, dunque, in € 1.100,00, oltre accessori, da distrarsi a favore dell'Avv. Girardi, dichiaratosi antistatario.
Ciò detto, occorre dare atto che, sia in capo all'appellante principale, che all'appellante incidentale, attesa la totale reiezione dei gravami, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1quater, DPR
n.115/2002, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 1104/2024 avverso la sentenza n. 556/2024 emessa dal Tribunale di Savona, in data 9.07.2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così decide:
1. Respinge sia l'appello principale, che l'appello incidentale proposto dalle Parti e conferma la sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado, limitatamente alla Parte_1 fase decisionale in favore del , spese che liquida in € 1.100,00, oltre al 15% Controparte_1 ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Andrea Girardi, dichiaratosi antistatario, compensando, integralmente, per le restanti fasi, le spese medesime;
3. Dà atto che, sia in capo all'appellante principale, che all'appellante incidentale, attesa la totale reiezione dei gravami, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1quater, DPR n.115/2002, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 24 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Paolo Gibelli Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 1104/2024 avverso la sentenza n. 556/2024 emessa dal Tribunale di Savona, in data 9.07.2024
Tra
, Angolo Terme ( BS) 17.11.55, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Foglia del Parte_1
Foro di Savoma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alassio, P.za Paccini 15/1
- APPELLANTE PRINCIPALE-
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Andrea Girardi del Foro di Trento e Fabiana Schiavone del Foro di Milano, elettivamente domiciliato nel loro studio in Milano Via Fabio Filzi 2 -
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto : risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE principale, come da citazione in appello, non essendo state diversamente precisate le conclusioni, nel termine dato, e, dunque: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 556/2024 resa inter partes dal Tribunale di Savona Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Anna Ferretti– R.G. n. 2186/2022, pubblicata il 09/07/2024 e depositata in cancelleria in pari data, mai notificata accogliere integralmente tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che: ▪ in data 21.03.2021 la signora , si trovava a passeggiare in Comune di Parte_1 [...]
, lungo la via Sant'Andrea ▪ mentre passeggiava camminando regolarmente sul margine sinistro CP_1 della strada comunale, come prevede e prescrive anche il C.d.S. la signora , a causa di una Parte_1 sconnessione presente sul manto stradale, subiva la distorsione della caviglia e la conseguente caduta rovinosa a terra che causavano gravi lesioni fisiche ▪ la signora camminava adeguandosi al Parte_1 C.d.S. essendo la strada priva di passaggio pedonale e/o marciapiede, sul margine sinistro della strada con passo regolare, non affrettato o di corsa (non avendone peraltro motivo) con ciò conformandosi al cd. “ principio di autoresponsabilità” codificato dall'art. 1227, 1° co., c.c. in un dovere generale di attenzione e diligenza, e quindi all c.d. "ordinaria diligenza". ▪ la sconnessione de quo risultava invisibile al pedone, anche con la normale diligenza dovuta, atteso che la zona risultava chiaramente coperta da
“brecciolino” che rendeva invisibili, i dislivelli e la sottostante sconnessione del manto stradale che ha determinato la distorsione e la conseguente rovinosa caduta ▪ la signora , pertanto, Parte_1 percorreva la strada con diligenza e senso di responsabilità dovuta alle condizioni della strada ▪ a causa del sinistro, la signora dovette essere trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Parte_1 Cornona di Pietra Ligure ▪ a seguito di ulteriori approfonditi accertamenti medici, la diagnosi fu di una Frattura Bimalleolare con terzo malleolo composto caviglia destra ▪ dovette subire interventi chirurgici e lungo periodo di riabilitazione
▪ le lesioni fisiche patite quindi dalla signora ed il suo periodo di malattia sono meglio Parte_1 descritti nella perizia medico-legale redatta dal dott sono: Danno Biologico 13%; Persona_1 ITT gg 12; ITP al 75% gg 54; ITP al 50% gg 40 ITP al 25% gg 25 per Euro 42.164,00 ▪ Le spese sostenute sono n. 8 ricevute per Ticket per € 172,69; Fattura Rx del 08.07.2021 € 50; fattura IGEA del 10.06.2021 e terapia € 601,60; Farmacia Ns. Signora del Soccorso Pietra Ligure del 09.05.21, 19.06.21 e 28.07.21
€ 230,10; Nuovas 24.04.21; fattura 7138 di Vmedical” € 101,00 per un totale di € Controparte_2 1225,39 ▪ la responsabilità del sinistro pertanto è da ascriversi in toto al per Controparte_1 omessa custodia, manutenzione e vigilanza ex art. 2043-2051 c.c. ▪ che l'Ente non ha risposto all'invito alla Mediazione e che di tale comportamento si invita il Giudicante alla valutazione anche ai sensi degli artt. 115 116 c.p.c. anche ai fini della liquidazione delle spese di lite dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il , ut supra, al risarcimento integrale dei danni tutti patiti dalla Controparte_1 signora e delle spese affrontate ed affrontande in dipendenza del sinistro de quo meglio Parte_1 descritto in parte narrativa nella somma non inferiore ad Euro 43.389,39 s.e.& o. o in quella migliore determinanda in corso di causa oltre interessi dal dì dell'accaduto al saldo effettivo Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:…” ( segue produzione sentenza e fascicolo di primo grado) :
-sull'Appello Incidentale proposto, come da note scritte del 19.3.25:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere l'Appello Incidentale 05.03.2025 ex adverso proposto poiché infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese.”
PER L'APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: - rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, Parte_2 confermare la sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Ferretti, resa nell'ambito del giudizio di R.g. 2186/2022, pubblicata in data 9 luglio 2024 e mai notificata, nei capi impugnati ex adverso; - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Ferretti, resa nell'ambito del giudizio di R.g. 2186/2022, pubblicata in data 9 luglio 2024 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - “in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario”; - in caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare la sig.ra alla restituzione dell'importo complessivo di € 19.344,77, Parte_1
o nell'importo che dovesse ritenere di giustizia e/o che venisse accertato in corso di causa, direttamente in favore di e/o del , per le ragioni esposte in CP_3 Controparte_1 narrativa;
in via istruttoria: rigettare tutte le richieste probatorie avanzate dalla sig.ra nel Pt_1 giudizio di prime cure che verranno eventualmente reiterate;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza impugnata si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha adito il Parte_1
Tribunale di Savona esponendo che: • in data 21.03.2021, alle ore 10.30 circa, mentre percorreva a piedi la via Sant'Andrea di Orco Feligno, camminando sul margine sinistro della strada comunale priva di marciapiede, cadeva rovinosamente al suolo a causa di una sconnessione presente sul manto stradale. • Tale insidia risultava difficilmente evitabile a causa della presenza di “brecciolino” che ricopriva la strada rendendo così invisibili i dislivelli. • A seguito del sinistro, l'attrice era trasportata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure dove i medici riscontravano una
“frattura bimalleolare con terzo malleolo composto caviglia destra” con prognosi di giorni 60. •
Seguivano interventi chirurgici e un lungo periodo riabilitativo, il tutto come meglio descritto nella perizia medico legale del dott. in data 29.10.2021, che individuava e quantificava Persona_1
i danni non patrimoniali riportati dalla sig.ra a seguito dell'evento traumatico: un danno Pt_1 biologico permanente complessivo pari al 13% della totale validità biologica;
un'inabilità temporanea totale per giorni 12, una inabilità parziale al 75% per giorni 54, una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 40 ed una inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori giorni 25. • Ella, inoltre, era stata costretta, per effetto dell'incidente, a sostenere plurimi esborsi per spese mediche, per complessivi euro 1.225,39. • La responsabilità dell'accaduto doveva essere ascritta al in qualità di custode del manto stradale. Tutto ciò premesso, Controparte_4 ha citato in giudizio il , al fine di sentire accertare la Parte_1 Controparte_4 responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro occorsole ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituito ritualmente il , il quale, alle avverse argomentazioni, Controparte_4 ha replicato che: • l'attrice non aveva fornito alcuna prova (e neppure precisa allegazione) in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale tra cosa oggetto di custodia e caduta;
• anche a voler ammettere la veridicità della ricostruzione dei fatti attorea, doveva essere esclusa la responsabilità dell'ente poiché: - la caduta si era verificata di giorno ed in presenza di buone condizioni metereologiche, dunque con piena visibilità; - l'anomalia del manto stradale indicata come causa del sinistro non era comunque tale da costituire pericolo o insidia per i pedoni e ben avrebbe potuto essere percepita con la normale attenzione;
- il comune, prima del sinistro de quo, non aveva mai ricevuto alcuna segnalazione in relazione all'asserita sconnessione. Pertanto, la caduta doveva essere ascritta esclusivamente alla disattenzione della vittima. • Anche in punto quantum, la domanda dell'attrice era da ritenersi infondata in quanto assertiva e non sostenuta da alcun elemento probatorio, sia con riferimento ai danni patrimoniali subiti (non spettando nessun rimborso per terapie non rese dal Servizio Sanitario Nazionale) sia con riferimento alle lesioni sofferte, in primis essendo la perizia medico-legale prodotta mero atto di parte, in secundis non sussistendo prova della riconduzione al fatto occorso delle lamentate conseguenze invalidanti. L'ente convenuto ha pertanto concluso per il rigetto della domanda attorea.
La controversia è stata istruita mediante escussione di testimoni ed espletamento di consulenza medico legale sulla persona dell'attrice. All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.01.2024 e quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..” (cfr sentenza)
Veniva, dunque, emessa la sentenza gravata n' 556/2024 del 09/07/2024, con la quale il
Tribunale di Savona così decideva: “1) Accerta che il sinistro occorso a in data Parte_1
21.03.2021 è addebitabile nella misura del 50% al;
2) Condanna il Controparte_4 [...]
a pagare in favore di la somma di euro 15.091,75 oltre interessi Controparte_4 Parte_1 compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) pone definitivamente a carico di nella misura del Parte_1
25%, e del , nella restante misura del 75%, le spese di C.T.U. come liquidate Controparte_4 in corso di causa;
4) condanna al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1 quota del 50% delle spese processuali che liquida in € 272,50 per esborsi ed in € 2.538,50 per compenso, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.“ (cfr sentenza) Il Tribunale, evidenziate le caratteristiche della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. applicabile al caso concreto ed il relativo onere della prova, con esclusione e/o graduazione della responsabilità del custode anche in caso di comportamento abnorme e/o non prudente del danneggiato, riteneva sussistente e provato sia il rapporto di custodia fra la strada ove era avvenuta la caduta, sia il nesso eziologico fra la caduta e la malformazione presente sul fondo stradale.
Il primo Giudice, infatti, precisava: “In primo luogo, l'attrice ha dato prova di essere rovinata
a terra proprio in corrispondenza dell'avvallamento insistente sul manto stradale, in una porzione di carreggiata compresa tra un tombino e le griglie di scolo poste al margine. Dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. n. 1 delle produzioni attoree) si osserva che l'asfalto in loco non è omogeneo ma presenta disconnessioni ed un avvallamento che, sebbene non profondo, è in buona parte coperto da piccolo pietrisco o ghiaia.” (cfr sentenza), richiamando anche le dichiarazioni testimoniali sul punto.
A fronte di ciò, il Tribunale, esaminata anche la condotta della danneggiata, rilevava che l'evento era occorso di giorno, in condizioni ottimali di visibilità e con uno spazio sufficiente nella strada per consentire il passaggio al di fuori della porzione di asfalto interessata dal dissesto, sì che tale comportamento, pur non rientrando in quelli imprevedibili da parte del custode, consentiva al
Tribunale medesimo di ritenere che “la signora non abbia prestato attenzione allo spazio Pt_1 stradale circostante e che una condotta maggiormente attenta e diligente dell'attrice avrebbe ridotto la percentuale di rischio del verificarsi della caduta.”
Sulla base di tale motivazione, il Tribunale riteneva sussistere un concorso di colpa della danneggiata al 50% e, pertanto, quantificato il danno sulla base della Tabelle di Milano, liquidava a favore dell'attrice la somma di € 15.091,75, espressa in moneta attuale, pari al 50% del totale del danno non patrimoniale e delle spese come accertato dalla CTU svolta in corso di causa.
Con atto di citazione 4.12.2024, proponeva appello al fine di ottenere la riforma Parte_1 della sentenza gravata, lamentando i seguenti motivi: – errore in fatto ed in diritto nella valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto il concorso colposo della vittima al 50%, dovendosi affermare la responsabilità del custode al 100%; - errore in fatto ed in diritto nella quantificazione del danno non patrimoniale avendolo ridotto al 50% nonostante la piena responsabilità del custode;
- errore in fatto ed in diritto nella liquidazione delle spese al 50%. Chiedeva l'ammissione delle prove non ammesse e la rivalutazione delle risultanze istruttorie, con riconoscimento della totale responsabilità del custode e la riforma della sentenza gravata con condanna al risarcimento integrale dei danni. Vinte le spese dei due gradi. Con comparsa di costituzione 5.3.2025 si costituiva il , il quale: - Controparte_4 contestava la fondatezza dei motivi proposti;
- sosteneva, in particolare, la non esatta identificazione del punto di verificazione della caduta, non ravvisabile nelle foto prodotte evidenzianti un'area del manto stradale con anomalie;
- contestava, altresì, il “quantum” così come richiesto dall'appellante;
- eccepiva l'inammissibilità delle richieste istruttorie, non coltivate in primo grado.
Detta Parte appellata, peraltro, proponeva, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto provata la responsabilità del custode nonostante l'omessa prova del punto esatto della caduta e la responsabilità del 50% a carico della danneggiata, piuttosto che la responsabilità esclusiva della danneggiata medesima.
Il “de quo”, pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello CP_4 incidentale con condanna dell'appellante alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado e la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il C.I., con ordinanza 26.3.2025, previa argomentazione, cui si rinvia, formulava la seguente proposta conciliativa: “1) rinuncia all'appello principale;
2) rinuncia all'appello incidentale;
3) acquiescenza conseguente alla sentenza di primo grado;
4) spese di lite del grado di appello integralmente compensate fra le Parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei Difensori;
”.
In relazione all'udienza cartolare dell'8.5.2025, mentre parte appellata aderiva, parte appellante dichiarava di non aderire, senza specificazioni di sorta (vedasi note scritte sostitutive di udienza del 5.5.25), sì che la Corte, con provvedimento di concessione dei termini per precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.10.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Sia l'appello che l'appello incidentale sono infondati.
Preliminarmente la Corte rileva che non è stata specificatamente censurata in appello, l'ordinanza con cui non sono state ammesse alcune delle prove richieste dalle parti: l'appellante si è , infatti, limitata e riproporre la richiesta di ammissione senza però censurare, motivando, la decisione sul punto e la rilevanza delle stesse, ai fini della decisione, il che rende inammissibile la pretesa (Cass.
21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez. n. 18742/16).
I motivi di appello principale possono essere trattati unitariamente in quanto tutti inerenti all'errata valutazione dell'istruttoria per aver ritenuto una responsabilità del 50% a carico della danneggiata, avendo quest'ultima non prestato una esigibile ed adeguata attenzione al tratto di strada percorso a piedi. In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile e non la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518, che ha confermato: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn.
2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Con l'ordinanza del 16.10.2024, n. 26895, la Suprema Corte ha confermato che, nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incidenza causale del comportamento del danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso presuppone solo la condotta colposa del danneggiato, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, cioè tale da escludere la responsabilità del custode, ed è possibile che la responsabilità del custode venga attenuta dalla dimostrazione in causa di un comportamento colposo della vittima che si inserisca nel rapporto causale della caduta, concorrendo, nei casi di colpa meno grave, al verificarsi dell'evento ( così anche Cass., sez.3, n.22864, 8.8.25).
Nella fattispecie, l'attento esame del materiale istruttorio consente alla Corte di condividere la motivazione della sentenza gravata. Si riproducono di seguito le foto in atti del punto della strada ove
è avvenuta la caduta al fine di meglio evidenziare quanto riferito dai testi: Sulla dinamica dell'evento, la figlia dell'appellante (ud. 1.6.2023): - ha affermato: “Camminavo a fianco a mia madre;
e sull'altro fianco mia madre aveva suo marito;
preciso anche che è una strada ove raramente passano auto e quindi c'era la possibilità di camminare uno a fianco dell'altro”; - ha, dunque, aggiunto: “a.d.r.: preciso anche che trattasi di strada poco trafficata e quindi se fosse passata un auto si sarebbe sentita subito” e che: “a.d.r.: si camminava in discesa e si stava chiacchierando tra noi tre mia madre era a braccetto con suo marito ed ad un certo punto è caduta improvvisamente, preciso che la caduta si è verificata praticamente da in piedi tanto che mia madre si è afflosciata sul suolo”; ha, ancora, dichiarato poi: “a.d.r.: l'evento si è verificato più o meno all'altezza del tombino posto a centro strada ma nella zona più spostata verso le griglie di scolo” e che “a.d.r.: l'evento si è verificato in tarda mattinata ed era una bella giornata”.
Il marito (sempre ud. 1.6.2023) ha confermato quanto sopra: “Si stava camminando io mia moglie e sua figlia l'uno a fianco all'altro, io ero al cento mia moglie era alla mia destra e sua figlia alla mia sinistra;
Si percorreva la strada in discesa;
L'evento è occorso nella tarda mattinata ed era una bella giornata”.
Dalle suddette dichiarazioni emerge, dunque, come, all'atto della caduta, stesse Parte_1 camminando, in tarda mattinata ed in una bella giornata (come anche apprezzabile nelle foto), a braccetto del marito, con a fianco la figlia, in una strada pressoché libera da autovetture e che, se ne fosse sopravvenuta una, sarebbe stata “sentita subito”: ciò, va detto, descrive una situazione di assoluta serenità, tale da escludere interferenze oggettive, rispetto all'attenzione esigibile da chi cammina per la pubblica via, a fronte, peraltro, di una donna ancora giovane.
Ferma tale constatazione, inoltre, dall'esame delle foto è apprezzabile come l'unica parte di asfalto, coperta da brecciolino di ghiaia e con diverse malformazioni, visibili, nonostante la presenza del ghiaino, poste prima e dopo il tombino e fra quest'ultimo e lo scolo delle acque, si trovasse sulla destra della carreggiata, mentre alla sinistra del tombino stesso, sia prima che dopo, l'asfalto si presentava compatto, sì che, a ben vedere, sarebbe stato possibile per l'appellante odierna, ma anche al marito ed alla figlia, transitare fuori dall'unico punto della carreggiata che presentava ictu oculi una zona poco stabile.
In tali circostanze, proprio la presenza visiva di tali malformazioni alla destra del tombino, prima e dopo lo stesso, anche se in parte coperte da brecciolino di ghiaia (di per sé scivoloso), rendeva esigibile, secondo la normale prudenza, che i pedoni, avendone la possibilità, le evitassero, transitando sul tratto di asfalto compatto. Il passaggio, dunque, sopra la parte dissestata dell'asfalto, pur non assumendo i caratteri dell'eccezionalità ed imprevedibilità, è connotato, indubbiamente da elementi di rilevante colpa, per imprudenza, correlata, probabilmente al fatto di essere l'odierna appellante a braccetto del marito, chiacchierando con i congiunti.
A fronte di ciò, va detto, che tale colpa è stata correttamente valutata, in termini di concorso causale ex art. 1227 c.c., nella misura del 50%, poiché la stessa non è affatto minima, sì da essere ai limiti della preponderanza, ma neppure è tale da elidere il rapporto causale con la “cosa”, comunque destinata anche al passaggio pedonale, in assenza di marciapiede, e caratterizzata da intrinseci “ dinamismi”, connessi alla presenza del brecciolino, come detto non estranei alla dinamica della caduta.
In sostanza, reputa la Corte di condividere la motivazione della sentenza gravata, che non merita censura, la visibilità, in ogni caso, del brecciolino stesso e della situazione di disconnessione sottostante, al di là delle pretese dell'appellante, non essendo affatto non percepibile dall'appellante medesima, che, proprio perché camminava tranquillamente, avrebbe dovuto porre la dovuta attenzione alla strada che stava percorrendo: non convincono affatto, va detto, le espressioni colorite di cui al gravame, che non mutano la realtà della situazione sopra descritta e di ciò che era esigibile dalla nella situazione di fatto concreta ben sopra descritta dalle fotografie, che, al di là Pt_1 Pt_1 dei convincimenti soggettivi della Difesa, è stata, comunque, imprudente e distratta, contribuendo, come sopra, alla determinazione dell'evento dannoso.
Giunti a tale approdo, ben si comprende come anche l'appello incidentale del sia infondato, CP_4 circa la mancata prova del punto esatto della caduta, in quanto proprio dall'esame testimoniale sopra richiamato emerge chiaramente che la Sig.ra è caduta nella malformazione presente fra il Pt_1 tombino e la grata dello scolo delle acque piovane, visibile nelle foto e indicato dai testimoni. Tali dichiarazioni ed il riconoscimento delle foto consentono di ritenere provato il punto esatto della caduta ed anche la presenza di malformazioni tali da palesare la rilevanza causale delle stesse, come richiesto dalla Suprema Corte, fra cui Cassazione civile n. 33212/2021, che ha confermato che “in tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.”
Discende dalle considerazioni svolte, come sia l'appello principale, che incidentale siano infondati e debbano essere integralmente respinti, con conferma della sentenza gravata.
Le difese finali, per come articolate, non mutano le considerazioni che precedono, riproponendo, nella sostanza, argomenti illustrativi già spesi.
La soccombenza reciproca consente alla Corte di compensare integralmente, ex art.92, comma 2,
c.p.c., le spese del grado fino alla fase di trattazione, compresa, perché, a seguito della mancata accettazione della proposta del C.I. di cui all'ordinanza 26.3.2025, da parte di , proposta Parte_1 accettata da parte del , l'appellante principale deve essere condannata, ex Controparte_1 art. 91, comma 1, c.p.c., in rapporto all'art. 185 bis c.p.c., al pagamento delle spese di causa successive al rifiuto della proposta, nello specifico in relazione alla fase decisionale, cui solo ella ha dato causa.
Sul punto, osservato che la fattispecie è eterogenea rispetto a quella di cui all'art.96 c.p.c., occorre porre in risalto che gli argomenti spesi nelle note di replica della circa il rifiuto della proposta, Pt_1 si torna a dire, argomentata da parte del C.I., sono francamente non scevri dall'essere tautologici, rispetto a quanto implica la proposizione di un appello, al di fuori delle ipotesi di lite temeraria, scontrandosi, nel caso in esame, per ciò che attiene al gravame (e non altro), con l'apodittico rifiuto di cui si è già detto, senza avanzare alcuna “ alternativa”: tale condotta, in sé non illecita, non può, tuttavia, elidere l'addebitabilità, in termini eziologici, delle spese successive come sopra.
, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite per la fase decisionale, Parte_2 spese che vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014, in rapporto allo scaglione già usato in precedenza ed indicato in atti, per le cause di valore comprese fra € 5.201,00 e € 26.000,00, poco sopra il minimo, tenuto conto della non complessità delle questioni e del contenuto impegno profuso,
e, dunque, in € 1.100,00, oltre accessori, da distrarsi a favore dell'Avv. Girardi, dichiaratosi antistatario.
Ciò detto, occorre dare atto che, sia in capo all'appellante principale, che all'appellante incidentale, attesa la totale reiezione dei gravami, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1quater, DPR
n.115/2002, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 1104/2024 avverso la sentenza n. 556/2024 emessa dal Tribunale di Savona, in data 9.07.2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così decide:
1. Respinge sia l'appello principale, che l'appello incidentale proposto dalle Parti e conferma la sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado, limitatamente alla Parte_1 fase decisionale in favore del , spese che liquida in € 1.100,00, oltre al 15% Controparte_1 ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Andrea Girardi, dichiaratosi antistatario, compensando, integralmente, per le restanti fasi, le spese medesime;
3. Dà atto che, sia in capo all'appellante principale, che all'appellante incidentale, attesa la totale reiezione dei gravami, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c.1quater, DPR n.115/2002, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 24 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris