Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 863/2021 R.G., promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marina Rosaria Laura Lombardo;
Appellante CONTRO
( ), in persona del liquida- Controparte_1 P.IVA_1 tore p.t., rappresentata dall'avv. Francesco Andronico;
Appellata
OGGETTO: appello –lavoro subordinato-mansioni superiori- differenze retri- butive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 226 del 19.01.2021 il giudice del lavoro del Tribunale di Cata- nia rigettava il ricorso proposto da – dipendente a tempo inde- Parte_1 terminato presso la società indicata in epigrafe, a decorrere dal 5.3.2007 e sino al 3.10.2013, inquadrato nel IV livello del CCNL settore commercio - volto al riconoscimento delle differenze retributive correlate allo svolgimento di man- sioni superiori ascrivibili al I livello del CCNL citato, del lavoro straordinario, dell'indennità per ferie non godute, dei permessi non goduti, delle festività, del
TFR e dei relativi contributi.
Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo la prescrizione dei cre-
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diti vantati dal e, in ogni caso, l'infondatezza, nel merito, della pretesa Pt_1 creditoria.
Il primo giudice, ricostruita la normativa che regola lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori e premesso che l'onere probatorio grava sul lavoratore, rilevava che, a fronte delle complessive risultanze istruttorie, incon- troversa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto, il ricorrente non aveva provato la fondatezza delle pretese azionate in giudizio.
Quanto alle differenze retributive reputava, infatti, non raggiunta la prova che il ricorrente avesse effettivamente svolto, in modo prevalente e continuato sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, mansioni riconducibili alla su- periore qualifica rivendicata.
Riteneva che il allegando di essersi occupato “quasi esclusivamente delle Pt_1 vendite commerciali, presso il territorio della Sicilia con esclusione delle pro- vince di Palermo e Trapani, con autonomia nei contatti con la clientela, e au- tonomia nella definizione e acquisizione ordini, oltre ad operare con costanza
e continuità una attività di riscossioni delle fatture aperte….”, si fosse limitato a descrivere solo genericamente mansioni asseritamente sussumibili entro il ri- vendicato livello I del CCNL citato senza specificare ed indicare analiticamen- te l'incidenza di tali mansioni, in termini qualitativi e quantitativi, sulla com- plessiva prestazione lavorativa contrattualmente richiesta;
che nemmeno l'istruttoria testimoniale espletata aveva consentito di connotare le attività de- scritte come di “ alto contenuto professionale” o comunque implicanti funzioni di direzione esecutiva o organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa.
Quanto all'indennità di trasferta reputava generiche le deduzioni del ricorrente e, al contrario, idonee le risultanze istruttorie a provare che la società resistente aveva fornito al lavoratore la macchina aziendale ed il carburante necessario per l'esecuzione della prestazione richiesta (raggiungere i clienti).
Rigettava, altresì, la domanda volta al riconoscimento dell'indennità di cassa per non avere il lavoratore dato prova dello svolgimento di mansioni giustifi- canti l'elargizione dell'emolumento con particolare riferimento all'assunzione
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della responsabilità economica della gestione della cassa o allo svolgimento di operazioni di cassa e/ o maneggio di denaro.
Dichiarava infondata la pretesa, infine, quanto al riconoscimento del lavoro straordinario asseritamente svolto e delle relative differenze retributive per non avere il provato lo svolgimento di un orario lavorativo diverso da quello Pt_1 contrattualmente indicato.
Compensava per intero le spese di lite, in ragione della “complessità del rap- porto concretamente atteggiatosi tra le parti, nonché della natura delle stes- se”.
Avverso detta sentenza proponeva appello con ricorso deposi- Parte_1 tato in data 19.7.2021. Resisteva al gravame la società appellata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, preliminarmente, chiede che venga dichiarata la tardiva costi- tuzione della società appellata con tutte le consequenziali preclusioni di legge.
2. Con il primo motivo di gravame impugna la sentenza per avere il primo giu- dice ritenuto non provato lo svolgimento delle mansioni superiori dedotte.
Ritiene che il decidente abbia errato nella valutazione dei concetti di “respon- sabilità esecutiva, iniziativa ed autonomia” utili a tracciare una distinzione fra il IV e il I livello del CCNL commercio e delle risultanze testimoniali, asse- gnando rilievo decisivo a quelle rese dal teste e sottovalutando le al- Tes_1 tre.
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo decidente, dall'istruttoria espletata è possibile ricavare con evidenza il fatto che il si Pt_1 sia sempre occupato della vendita dei prodotti della società resistente, con ca- rattere di subordinazione solo con riguardo al rispetto delle direttive e delle strategie di vendita, esplicando, invece, autonomia nella fase di gestione e con- trattazione della vendita.
3. Con il secondo motivo lamenta che il primo decidente, pur dando atto che
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l'attività lavorativa del si era svolta al di fuori dei locali della società da- Pt_1 trice di lavoro, in misura costante per tutto il periodo di lavoro, ha negato il ri- conoscimento dell'indennità di trasferta sul presupposto della genericità dell'“effettiva entità del lavoro prestato fuori dagli uffici”.
Assume l'errata interpretazione dell'art. 167 del CCNL commercio rilevando che, ai sensi della citata norma contrattuale, il lavoratore in trasferta avrebbe dovuto godere, oltre che del rimborso delle spese, anche di una diaria o, in al- ternativa, di un “rimborso a piè di lista”.
Rileva che la aveva già riconosciuto al lavoratore tale ultimo rim- CP_1 borso per il periodo luglio 2012-febbraio 2013, evidenziando l'irragionevolezza della decisione del tribunale di negare tale emolumento per tutto il resto del periodo in cui il lavoratore ha svolto la prestazione.
Critica quanto statuito in ordine all'indennità di cassa rilevando che il primo decidente, errando nella valutazione delle risultanze testimoniali, non ha dato atto del fatto che il seppur non autorizzato formalmente, aveva svolto at- Pt_1 tività di riscossione dei crediti per tutti gli anni di durata del rapporto lavorati- vo.
Assume che la prova dell'attività di incasso e maneggio di denaro può ben ri- cavarsi dalla produzione documentale, in particolare dalle centinaia di copie fo- tostatiche di assegni depositati in cancelleria, consegnati al ricorrente da parte dei clienti della ed intestati a quest'ultima. CP_1
Critica, altresì, la sentenza nella parte in cui ha negato lo svolgimento di lavoro straordinario, malgrado l'evidenza delle prove documentali ed orali.
Rileva, in particolare, che i testi hanno confermato il rispetto di un orario aziendale di complessive 10 ore giornaliere (dalle ore 7.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì), superiori a quelle indicate dal CCNL commercio in ossequio alla disciplina di cui al d.lgs. n. 66/2003.
4. Così riassunti i motivi di gravame, occorre esaminare, preliminarmente, la questione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, solleva- ta d'ufficio con ordinanza collegiale del 17.04.2025, non ravvisandosi sulla stessa la formazione del giudicato interno dal momento che la sentenza di pri-
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mo grado non contiene alcuna statuizione al riguardo.
Osserva, infatti, il collegio che l'appellante ha insistito, anche in grado di ap- pello, nella domanda di condanna della società appellata al versamento delle differenze contributive connesse al rivendicato riconoscimento delle mansioni superiori.
Invitate le parti a prendere posizione sulla questione posta si dà atto del fatto che l'appellante, con note telematiche ex art. 127 ter c.p.c., depositate per l'udienza del 5.6.2025, insiste nella domanda di condanna di controparte al versamento delle differenze contributive, connesse al rivendicato riconosci- mento di mansioni superiori, rilevando, dunque, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale e chiedendo termine a tal fine;
che la società appellata, con note depositate per la medesima udienza, richiamandosi ai propri atti, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, senza prendere posizione alcuna sulla questione sollevata.
4.1. Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, in particolare
Cassazione, sentenza 14 maggio 2020, n. 8956, «la domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all'INPS di contributi evasi, al fine della tutela della sua posizione assicurati- va, richiede la presenza in causa dell'ente previdenziale, quale diretto interes- sato all'accertamento giudiziale sull'esistenza e durata del rapporto di lavoro
e sulla misura della retribuzione, nonché quale destinatario del pagamento
(così, tra le numerose, Cass. nn. 2452 del 1975, 2638 del 1976, 379 del 1989,
12946 del 1999)» per cui «fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condan- na a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustifi- cazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es.
l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n.
23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra vi-
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ceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. »”; che, dun- que, «considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del con- traddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti
Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), derivandone ex art. 354 c.p.c. la ne- cessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963)».
5. Per queste ragioni la sentenza di primo grado va annullata posto che il ricor- so non è stato notificato al litisconsorte necessario, ossia all'INPS, nella qualità di diretto interessato all'accertamento giudiziale sull'esistenza e durata del rap- porto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonché quale destinatario del pagamento.
Le parti devono, di conseguenza, essere rimesse davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354 c.p.c., avanti al qua- le il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di mesi tre.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, assegnan- do il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
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