Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1641/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Alberto BINETTI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA - già , in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'A.D. pro tempore, legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzio
Luciano (c.f. , con domicilio eletto in Bari alla via Calefati n. CodiceFiscale_1
6,
pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Domenico Garofalo (c.f. ) e dall'Avv. Lorita Sportelli (c.f. CodiceFiscale_3 [...]
) con domicilio eletto in Bari alla Via Dante Alighieri, 396 C.F._4
pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza 3984/2022, pubblicata il 2 novembre 2022 resa dal Tribunale di Bari, a definizione del procedimento RG 15274/2017, non notificata. Appello del 2 dicembre 2022.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione del 18 settembre 2017 ritualmente notificato, conveniva in giudizio – poi – Controparte_1 Parte_2 Parte_1 esponendo di avere chiesto, nel mese di maggio 2014, l'attivazione del servizio di telefonia presso la propria abitazione, situata alla periferia di Conversano;
di avere sollecitato più volte l'allacciamento. In data 21 maggio 2015 la comunicava Pt_2
l'avvenuta fase di attivazione del servizio. Seguivano ulteriori solleciti e procedure conciliative, anche innanzi al . Dichiarava inoltre di avere accettato il CP_2 modulo di adesione contenente un preventivo di spesa di €uro 225.21 a seguito del quale si impegnava ad eseguire i lavori entro 90 giorni dall'accettazione. Pt_2
Seguivano altri incontri anche innanzi al Corecom, sino alla notifica della citazione, con cui chiedeva accertarsi l'inadempimento di , con condanna della società Pt_2 all'attivazione della linea, al pagamento di un indennizzo giornaliero, oltre i danni non Pa patrimoniali subiti e le spese di lite. Si costituiva la , escludendo la propria responsabilità essendo il ritardo attribuibile a forza maggiore e/o ad eventi imprevisti ed imprevedibili;
che l'indennizzo richiesto era riconosciuto solo in sede di accordo extra giudiziale;
che incombeva sulla parte la prova dei danni subiti. Istruita la causa, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice accoglieva in parte la domanda, ritenendo la convenuta responsabile dell'inadempimento e dei disservizi subiti da parte attrice, che tuttavia non aveva provato il danno patrimoniale che non era liquidabile neppure in via equitativa.
Considerata non praticabile la via della condanna all'esecuzione in forma specifica, riteneva potersi applicare l'indennizzo e conseguentemente condannava
[...]
dichiarata inadempiente, al pagamento in favore di parte attrice di €uro Parte_2
3.759,60, oltre €uro 300,00 per la mancata risposta al reclamo, oltre le spese di lite.
3: secondo grado di giudizio
Par Avverso la sentenza propone appello , chiedendone la riforma, perché viziata per i seguenti motivi: pag. 2/9 a) Contraddittorietà della motivazione
Il giudice, nella parte motiva, aveva ritenuto insussistente il danno patrimoniale;
impossibile la liquidazione equitativa dello stesso e impossibile l'esecuzione in forma specifica e nonostante tale premessa aveva riconosciuto l'indennizzo pari a €uro 7.50 per ciascun giorno di ritardo, quantificando poi il risarcimento in €uro 7.80. Non poteva negarsi da un lato la sussistenza del danno e dall'altro riconoscere l'indennizzo, che è comunque una forma di risarcimento.
b) Violazione di legge.
La domanda di parte attrice aveva avuto ad oggetto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e/o indennizzo, per l'ammontare di
€uro 7.50 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione, dal 25 maggio 2015, data di adesione alla proposta di contratto, sino alla effettiva attivazione della linea telefonica. Il tribunale, applicando l'indennizzo di cui alla delibera n. CP_3
73/11/CONS, avrebbe violato la legge, essendo inammissibile, in sede giudiziale, il riconoscimento degli indennizzi automatici contrattuali, in ragione della funzione deflattiva del carico giudiziario in favore delle ADR.
c) Decisione ultra petitum
Il tribunale aveva errato nel riconoscere a parte attrice la somma di €uro 300,00 per mancata risposta al reclamo, in quanto mai richiesta.
d) Violazione art. 92 comma 3 c.p.c.
Il giudice, nonostante il parziale accoglimento della domanda, non aveva operato la compensazione delle spese di lite.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del gravame, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte appellata, deducendo la infondatezza dei motivi di appello in quanto il Giudice aveva chiaramente enunciato l'inadempimento della società telefonica. Inoltre, l'art. 33 del contratto prevedeva che “Qualora non Pt_2 rispetti i termini previsti per l'attivazione del Servizio, …. il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari ad € 7,80 per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice civile. In caso di ritardo nell'attivazione di un nuovo impianto … l'indennizzo viene riconosciuto automaticamente”, ovvero senza necessità di prova del danno. Inoltre la contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, aveva CP_1 pag. 3/9 provato il danno subito, sia patrimoniale che non patrimoniale, a mezzo i testi escussi che avevano confermato come a causa della mancata attivazione della linea telefonica e Adsl, l'attrice aveva cessato ogni attività di giornalista - pubblicista presso alcune locali testate giornalistiche, come pure aveva cessato di partecipare, nella qualità di auditrice e relatrice in numerose manifestazioni culturali organizzate presso i Comuni di Conversano e Bari e per effetto dello stato di frustrazione vissuto aveva manifestato frequenti accessi d'ira, stato di nervosismo onnipresente, da irascibilità ed ipersensibilità, soprattutto in ambito amicale e domestico. Sostenere, pertanto, che parte attrice non avesse dato prova del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito era palesemente errato. Né era legittimo addurre che gli indennizzi riconosciuti in forza dell'art. 3 del regolamento in materia di indennizzo fossero esclusivamente riferibili alla soluzione della controversia in sede stragiudiziale, in funzione deflattiva,
e non anche applicabili, in via analogica, allorché la parte si fosse trovata ad adire la
Giustizia ordinaria. Del pari infondati erano gli altri motivi di appello, sia per quanto riguarda il riconoscimento della somma di € 300,00 per mancata risposta al reclamo, risultando tale tipo di indennizzo determinato in misura fissa e automatica per la mancata risposta al reclamo inoltrato dalla signora in virtù della delibera CP_1
n. 73/11/Cons., sia per quanto concerneva le spese di lite, liquidate CP_3 correttamente, tenuto conto della totale soccombenza di controparte e del comportamento inadempiente assunto dalla Società convenuta.
Proponeva quindi appello incidentale evidenziando i seguenti vizi della sentenza appellata
Della omessa pronuncia e comunque della violazione di legge
Limitatamente alla parte in cui il Giudice di primo grado aveva affermato che non era possibile ordinare l'esecuzione in forma specifica e, conseguentemente, nel dispositivo, ometteva di pronunciarsi sulla domanda proposta da parte attrice volta ad ottenere la condanna di in tal senso, ovvero all'attivazione del Parte_2 servizio di telefonia su rete fissa pubblica analogica RTG/digitale ISDN in postazione fissa presso l'abitazione della CP_1
Della violazione di legge e di contratto in ordine alla misura del risarcimento del danno
La sentenza veniva censurata limitatamente a quella parte in cui il medesimo
Giudice aveva riconosciuto l'indennizzo dal 25.5.2016 alla data di notifica dell'atto di pag. 4/9 citazione del 19.9.2017, e non anche successivamente, atteso che la società appellante ancora non aveva attivato la linea.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento di quello incidentale.
All'udienza del 28 giugno 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
4: Motivi della decisione
4.1: primo motivo di appello. Contraddittorietà della motivazione
Pa Con il primo motivo di appello la ha contestato la sentenza in quanto il
Giudice di prime cure, pur ritenendo insussistente il danno patrimoniale ed impossibile la liquidazione equitativa dello stesso, così come impossibile l'esecuzione in forma specifica, aveva riconosciuto comune un indennizzo pari a €uro 7.80 per ciascun giorno di ritardo, negando il danno patrimoniale.
Sul punto la difesa della ha contestato i motivi di gravame, ma CP_1 senza dimostrare di avere provato nel corso del processo di primo grado detto danno, escluso dal Giudice monocratico. Né le prove orali richiamate dalla difesa della appellata forniscono elementi idonei in tal senso, limitandosi piuttosto a circostanze generiche che avrebbero dovuto essere in parte comprovate da documentazione idonea (quali, ad esempio, la iscrizione all'Albo dei giornalisti pubblicisti, la cancellazione dallo stesso o la rinuncia a contratti presso le testate locali;
gli inviti ai quali era stata costretta ad opporre rifiuto, una relazione medica, considerato il grave stato dui turbamento), e che in goni caso avrebbero tutt'al più provato un danno esistenziale.
Quanto al riconoscimento dell'indennizzo, ritiene la Corte di poter dare continuità
a quanto oggetto di precedenti pronunce, in linea con l'orientamento espresso in altri precedenti dalla S.C. In tale ottica, L'indennizzo previsto dalla clausola contrattuale può essere inteso come un impegno del gestore a pagare in modo automatico ai propri clienti il relativo importo nei soli casi in cui il gestore stesso riconosca che il disservizio o il ritardo sono a sé imputabili. Come chiarito dalla Suprema Corte, gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno una funzione deflattiva, perché mirano a prevenire ed evitare il pag. 5/9 contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. La previsione di tali indennizzi non equivale ad una presunzione di esistenza del danno lamentato, e non può quindi supplire alla mancanza di prova del danno, soprattutto allorquando la domanda venga proposta in sede giurisdizionale, allorquando vige la regola dell'art. 2697 c.c., sicché l'indennizzo in parola potrebbe essere riconosciuto ed utilizzato solo ai fini di una liquidazione in via equitativa, ma sempre che l'attore abbia fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale del quale non sia in grado di fornire l'esatta quantificazione (cfr. Cass.
27609/2019; Cass. 15349/2017)1.
A tale riguardo, la sentenza della S.C. richiamata da parte appellante incidentale non può ritenersi applicabile al caso di specie, atteso che nella circostanza gli si limitarono a richiamare l'orientamento espresso dalla S.C. per affermare Parte_3 la inammissibilità del gravame, senza che il medesimo orientamento possa assurgere a principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione. 2.
Inoltre, nella medesima sentenza, la Suprema Corte, argomentando a contrariis, afferma che
5.3. Neppure soccorre a supporto della censura la sentenza n.
15349/17 di questa Corte, in quanto tale arresto giurisprudenziale è del tutto inconferente rispetto alla questione qui prospettata. Pronunciando nell'ambito di controversia in cui la parte ricorrente nel richiedere il risarcimento dei danni, e non la condanna al pagamento di indennizzo, aveva dedotto che il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il danno quanto meno in misura pari all'indennizzo giornaliero previsto nelle delibere , si è chiarito che "gli indennizzi sono previsti nella CP_3 delibera e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il CP_3 contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie" e che essi "non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno", di talché non possono supplire alla mancata prova del verificarsi del danno nel caso in cui sia stato introdotto un giudizio per avanzare domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno. Nel caso di specie, al punto 3 delle conclusioni di primo grado parte attrice chiese la condanna a titolo di risarcimento danni patrimoniali/indennizzo: ma, ritiene la Corte, che non possa procedersi a liquidazione di indennizzo in assenza di prova del danno patrimoniale.
A tale proposito, nonostante vi siano pronunce di merito che ritengono applicabile l'indennizzo anche in sede giudiziaria, va ribadito come gli indennizzi previsti nella delibera e nel Decreto Ministeriale hanno funzione deflattiva, CP_3 per indurre il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie, ma non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono quindi supplire alla mancata prova dello stesso verificarsi del danno in sede giudiziale.
In virtù del rilievo di cui innanzi va quindi esclusa la applicabilità diretta degli indennizzi forfettari e giornalieri in sede giurisdizionale, mancando qualsivoglia elemento probatorio di un pregiudizio patrimoniale da valutarsi quale danno risarcibile.
Da ultimo, non si comprende perché, considerata l'importanza riconosciuta da parte appellata alla linea telefonica, non si sia attivata sin da subito presso un altro operatore.
Il primo motivo viene pertanto accolto e assorbe il secondo.
4.2: terzo motivo di appello. Decisione ultra petitum
Il terzo motivo di appello può essere accolto, atteso che il Giudice monocratico ha riconosciuto alla parte la somma di €uro 300,00, in assenza di richiesta in tal senso, atteso che pur essendo l'importo predeterminato, in sede giudiziale non si sottrae al principio della domanda.
L'appello viene pertanto accolto, procedendosi, assorbendo il quarto motivo, alla rideterminazione delle spese di lite di primo grado.
4.3: appello incidentale conseguenza di quanto sin qui argomentato è il rigetto dell'appello CP_4 incidentale.
5: liquidazione delle spese di lite.
pag. 7/9 Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore indicato in atti, al valore medio della tariffa forense.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della appellante incidentale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1641/2022, proposta da
[...] contro avverso la sentenza 3984/2022, pubblicata il 2 Pt_1 Controparte_1 novembre 2022 resa dal Tribunale di Bari, a definizione del procedimento RG
15274/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello principale e a totale riforma della sentenza oggetto di gravame, dichiara infondata la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
ora Parte_2 Parte_1
B) Rigetta l'appello incidentale;
C) Per l'effetto, dichiara che alcuna somma è dovuta da in favore di Parte_1
; Controparte_1
D) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che., come da motivazione, liquida in €uro 2.552,00, quanto al primo grado;
Pt_1 ed in €uro 2.915,00 quanto la secondo grado, il tutto oltre rimborso forf., CPA ed
IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna, oltre il rimborso del CU;
E) Dichiara che sussistono a carico di i presupposti per Controparte_1
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025 pag. 8/9 Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte appello Bari sez. II, 09/02/2021, n. 232 2
5.2. La ricorrente anche in questa sede si è limitata a ribadire la deduzione difensiva secondo cui gli indennizzi determinati con il Regolamento debbano trovare applicazione esclusivamente in sede amministrativa, senza tuttavia chiarire, a fronte delle ragioni che, ad avviso dei giudici di appello, portano a ritenere tale tesi difensiva destituita di fondamento, per quale motivo la conclusione raggiunta dai giudici di merito comporti la violazione delle norme evocate in rubrica e, comunque, omettendo di esplicitare le ragioni in forza delle quali la disciplina normativa incontri le limitazioni invocate. pag. 6/9