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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 554/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 554/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 Parte_1
CHIAPPERO, 29/B 10064 PINEROLO presso il difensore avv. Parte_1
Attore in riassunzione contro
Controparte_1
[...]
Convenuti in riassunzione contumaci
Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni in data 20.05.2025 a seguito di trattazione scritta
OGGETTO: risoluzione contratto preliminare compravendita immobiliare
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, sezione VI civile in data 20.06.2016, all'esito del procedimento n. 12678/2015, in via principale, - confermata la risoluzione dei contratti de quibus, condannare la signora alla Controparte_1
restituzione della somma di Euro 160.000,00 ed al pagamento della somma di Euro 25.000,00 pari alla caparra versata, al netto dell'acconto già pagato, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, a titolo di penale;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione svolta in pagina 1 di 9 via principale, confermata la risoluzione dei contratti preliminari in oggetto, condannare la signora alla restituzione della somma di Euro 40.000,00 versata a titolo di caparra penitenziale, oltre al CP_1
pagamento della somma di Euro 25.000,00 a titolo di penale contrattualmente pattuita, al netto dell'acconto versato, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio, da ricalcolarsi, quanto a quelle del primo grado, sulla base dello scaglione della domanda siccome accolta. Stante l'avvenuta cassazione della sentenza n. 239/2018 R.G. con la quale la
Corte d'Appello di Torino ha disposto il pagamento dell'importo pari a quello del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 115/2002, disporre la restituzione all'attore della somma di
Euro 1.138,50”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'Avv. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pt_1
Torino i sigg.ri e , allegando di aver stipulato in data Controparte_1 Controparte_1
1.03.2013, insieme al convenuto , un contratto preliminare di acquisto di un appartamento CP_1
di proprietà della sig.ra nonché altro contratto preliminare di acquisto di un locale ad uso CP_1
negozio, parimenti di proprietà della stessa;
di aver versato, congiuntamente all'altro promissario acquirente sig. , l'importo pattuito per dette vendite alla promissaria venditrice, pari ad € CP_1
250.000,00 per l'appartamento ed € 70.000,00 per il negozio, con esborso a suo carico del 50% della detta somma, pari ad € 160.000,00 ).
Deduceva, poi, che nei suddetti contratti era stata concordata l'imputazione a caparra penitenziale della complessiva somma di € 50.000,00 in relazione alla compravendita dell'appartamento e di €
30.000,00 in relazione alla compravendita del negozio.
Allegava, quindi, l'inadempimento della venditrice alle obbligazioni assunte con i citati contratti per non aver dato disponibilità alla stipula dei contratti definitivi di vendita e per avere nelle more venduto a terzi i beni promessi in vendita. La promittente venditrice aveva peraltro corrisposto all'esponente in data 18.12.2014 la sola somma di € 15.000,00 imputata ad acconto sulla maggior penale dovuta in restituzione. Chiedeva quindi in principalità accertarsi la legittimità del proprio recesso dai menzionati contratti, con condanna della sig.ra alla restituzione dell'importo capitale CP_1
di € 160.000,00 ed al pagamento dell'ulteriore somma di € 25.000,00, così dedotto l'acconto ricevuto per € 15.000,00, a titolo di caparra;
in subordine, chiedeva che, dichiarata la risoluzione dei contratti per fatto e colpa della promittente venditrice, la sig.ra fosse condannata alla restituzione CP_1 dell'importo di € 160.000,00 ed al risarcimento del danno, contrattualmente determinato nella misura dell'1% per ogni mese di ritardo dal febbraio 2014 al saldo.
pagina 2 di 9 Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale, con sentenza n. 12678/2015 depositata in data
20.06.2016, rigettava la domanda svolta in via principale dal ricorrente, ritenendola preclusa in ragione della qualificazione della caparra come penitenziale e non già confirmatoria, e, in accoglimento della domanda subordinata, dichiarava la risoluzione dei contratti impugnati per fatto e colpa della venditrice, condannando la sig.ra alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 versato a titolo CP_1 di caparra ed al pagamento dell'ulteriore importo di € 25.000,00 a titolo di quantificazione convenzionale del danno;
respingeva invece la richiesta di restituzione della somma di € 160.000,00 non ritenendo provato il relativo esborso, risultando nei contratti impugnati la sola quietanza delle somme versate a titolo di caparra e non anche di quelle versate a titolo di prezzo;
condannava infine la convenuta sig.ra alla refusione delle spese di lite. CP_1
A seguito di gravame promosso dall'Avv. , la Corte di Appello di Torino, nella Parte_1
contumacia degli appellati, con sentenza n. 239 del 2018 depositata in data 5.02.2018, preliminarmente rilevando il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado, ritenuto peraltro inammissibile il giuramento decisorio deferito dall'attore nei confronti della sig.ra rigettava l'impugnazione e, CP_1
per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ha promosso quindi ricorso per cassazione l'Avv. , lamentando, Pt_1 con primo motivo di ricorso, che la Corte d'Appello di Torino avesse ritenuto non provato in giudizio il versamento della somma di € 160.000,00, assumendo doversi ritenere che, anche in mancanza di fascicolo di parte, in effetti non riversato in atti nel gravame, il pagamento fosse comunque comprovato dalla sottoscrizione dei due contratti preliminari. Lamentava inoltre, con secondo motivo di impugnazione, che la Corte avesse ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito alla sig.ra ritenendolo non formulato correttamente e dedotto con atto non sottoscritto dal deferente. CP_1
Con sentenza n. 2288/2022 depositata in data 26.01.2022 la Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ritenuta l'ammissibilità del giuramento, cassava la sentenza impugnata e rinviava le parti alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per l'ammissione e l'esperimento del mezzo istruttorio.
Ha riassunto quindi il giudizio l'Avv. con atto di citazione tempestivamente promosso e Pt_1
notificato al sig. nelle forme ex art. 143 c.p.c., risultando il destinatario irreperibile presso la CP_1
residenza, ed alla sig.ra , mediante deposito del plico presso la residenza;
i convenuti non si CP_1
sono costituiti nel gravame e ne è stata perciò dichiarata la contumacia.
Riassunte le vicende del giudizio, l'odierno attore reiterando integralmente nel presente giudizio le conclusioni già formulate in sede di gravame avverso la sentenza n. 12678/2015 del Tribunale di
Torino, chiede quindi, in via principale, previa ammissione del giuramento decisorio deferito alla pagina 3 di 9 convenuta sig.ra confermarsi la risoluzione dei due preliminari dedotti in giudizio e condannarsi CP_1 la promittente venditrice alla restituzione della somma di € 160.000,00 versata dall'esponente quale quota a suo carico del corrispettivo convenuto per le due vendite e della somma ulteriore di € 25.000,00 pari alla caparra versata, al netto dell'acconto già restituitogli, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, a titolo di penale. In via subordinata chiede comunque confermarsi la risoluzione dei due contratti preliminari di vendita in contestazione e condannarsi la sig.ra alla restituzione della CP_1 somma di € 40.000,00 versata a titolo di caparra penitenziale, nonché al pagamento della somma di €
25.000,00 convenuta a titolo di penale contrattualmente pattuita, al netto dell'acconto già corrispostogli, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
con il favore delle spese di tutti i gradi del giudizio, da ricalcolarsi per il primo giudizio sulla base dello scaglione di effettiva competenza in ragione dell'accoglimento della domanda di restituzione della somma di € 160.000,00; chiede inoltre disporsi la restituzione del contributo unificato aggiuntivo corrisposto ex art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/2002 in forza della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino quindi cassata.
Non si sono costituiti neppure nel presente giudizio i sigg.ri e e ne è stata CP_1 CP_1
perciò dichiarata la contumacia.
La Corte¸ con ordinanza in data 6.06.2024, ha ammesso il giuramento decisorio deferito dall'attore, dando termine perentorio al sig. per la notificazione del provvedimento ammissivo alla sig.ra Pt_1
personalmente. CP_1
Dato atto infine della rituale notificazione del predetto provvedimento alla sig.ra non comparsa CP_1
per rendere il giuramento, ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte ha disposto quindi per la precisazione delle conclusioni. Previo deposito di comparsa conclusionale attorea, la causa è stata trattenuta quindi in decisione.
Rileva preliminarmente la Corte che entrambi gli appellati, non costituiti nel gravame, sono stati perciò dichiarati contumaci.
Risulta in specie che l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato al sig. Controparte_1
nelle forme ex art. 143 c.p.c., poiché questi risultava trasferito ormai da tempo dal luogo di residenza anagrafico e quindi irreperibile.
Il medesimo atto, unitamente ai provvedimenti di successivi differimenti disposti dalla Corte per l'acquisizione di compiuta prova dell'avvenuta notificazione, risulta notificato infine a mezzo Ufficiale
Giudiziario alla sig.ra residente in [...], in data 28.11.2023, mediante consegna, pure in CP_1
sua assenza, presso il luogo di residenza, in conformità al dettato di cui al par. 180 del codice di procedura tedesco.
pagina 4 di 9 Con le medesime modalità è stato quindi notificato alla sig.ra anche il provvedimento di questa CP_1
Corte in data 6.06.2024 con cui si è ammesso il giuramento decisorio deferitole dall'Avv. , Pt_1
ritenuto “decisivo, in considerazione del deficit documentale nel processo, così come cristallizzato dal rigetto del primo motivo di ricorso in Cassazione” ed “ammissibile, essendo la formulazione specifica ed essendo deferito dalla parte che sta in giudizio personalmente, per cui altre firme non sono necessarie”. ( v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 2022, che ha disposto la remissione del giudizio dinanzi a questa Corte ).
A norma del “considerando n. 34 del Regolamento (UE) 2020/1784, in materia di notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, “chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario dovrebbe poter notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro in cui il servizio è richiesto, purché tale tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro”.
E, quindi, a norma dell'articolo 20, comma I, del predetto Regolamento, “Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro nel quale è richiesta la notificazione o comunicazione, a condizione che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro”.
Orbene, a norma del § 180 ZPO – codice di procedura tedesco -, se la notifica o comunicazione non può essere eseguita secondo le modalità ordinarie ( presso il domicilio o in locale commerciale), è ammessa la forma sostitutiva dell'inserimento del documento nella cassetta delle lettere del destinatario presso il domicilio o lo spazio commerciale del destinatario, con annotazione della data di consegna sulla busta dell'atto.
In specie tanto la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, in data 20.11.2023 ( v. produzione documentale di parte attrice in data 11.01.2024 ), quanto la notificazione del provvedimento in data
6.06.2024 con cui la Corte ha quindi ammesso il giuramento decisorio deferito alla sig.ra CP_1
effettuata in data 7.09.2024 ( v. produzione di parte attrice in data 11.10.2024 ) sono state eseguite dall'Ufficiale Giudiziario mediante immissione nella casella postale del destinatario ( la prima ) o comunque presso l'abitazione ( la seconda ) e quindi in osservanza nella norma processuale tedesca richiamata.
E, dunque, ritualmente è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta in riassunzione, sig.ra e si è dato atto quindi ex art. 239 c.p.c. della mancata comparizione senza giustificato motivo CP_1
della sig.ra per rendere il giuramento deferitole. CP_1
pagina 5 di 9 Nel merito, rileva preliminarmente la Corte che l'oggetto del presente giudizio non può che essere definito in considerazione del limitato oggetto dell'appello promosso dall'Avv. avverso la Pt_1
sentenza del Tribunale di Torino in data 20.06.2016 e, ancor più, del limitato oggetto dell'impugnazione quindi promossa avverso la sentenza n. 239/2018 di questa Corte in data 5.02.2018 solo in parte cassata dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 2288/2022 innanzi richiamata.
Ed infatti l'Avv. aveva unicamente lamentato, con appello avverso la sentenza resa inter partes Pt_1 in primo grado, da un lato l'omessa condanna della sig.ra alla restituzione della somma di € CP_1
160.000,00 che egli assume versata quale quota a suo carico del corrispettivo convenuto nei due preliminari in contestazione e, dall'altro, l'errato computo della somma dovutagli a titolo di penale, oltre all'errata liquidazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 239/2018 la Corte ha quindi rigettato integralmente l'appello così promosso.
Con ricorso promosso quindi dinanzi alla Suprema Corte l'Avv. ha nuovamente censurato anche Pt_1
la pronuncia di gravame per avere la Corte erroneamente ritenuto non provato il versamento della somma di € 160.000,00, non potendo verificare, in carenza del fascicolo di parte dell'appellante, non depositato nel giudizio di appello e non presente in formato telematico in atti, se nei contratti preliminari in contestazione vi fosse anche quietanza relativa al pagamento di detta somma e se fosse effettivamente dovuto il maggiore importo pure richiesto dal promissario acquirente a titolo di penale, nonché per avere la Corte erroneamente dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito alla sig.ra in ragione della erronea indicazione nel contesto della formula enunciata dell'anno di CP_1
stipula dei preliminari in contestazione e, comunque, per carenza di sottoscrizione personale della parte o di difensore munito di procura speciale nell'atto di deferimento.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato di accogliere il secondo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente, rigettando invece il primo, ed ha quindi “cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto”.
Deve ritenersi pertanto ormai coperta da giudicato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di
Torino – e confermata dalla Corte di Appello – nella parte relativa alla condanna della sig.ra alla CP_1 restituzione in favore dell'Avv. della somma di € 25.000,00 a titolo di restituzione della caparra Pt_1 penitenziale versata dal promissario acquirente, ed al pagamento dell'ulteriore – sola – somma di €
25.000,00 a titolo di penale.
Tale statuizione è stata, come rilevato, oggetto di appello, rigettato perché, in carenza di produzione del fascicolo di parte appellante, “l'asserita maggiore quantificazione della somma pattuita a titolo di penale” nella misura di € 40.000 anziché € 25.000 come ritenuto dal Tribunale”, non era verificabile.
Tale statuizione non è stata quindi oggetto di ricorso in Cassazione.
pagina 6 di 9 Pertanto la domanda proposta dall'odierno attore in riassunzione in via subordinata è comunque inammissibile.
Merita invece di trovare accoglimento la domanda principale formulata dall'Avv. di restituzione Pt_1 della somma di € 160.000,00.
L'odierno attore ha deferito infatti giuramento decisorio alla promittente venditrice, sig.ra sulla CP_1
formula: “giuri, e giurando neghi di avere ricevuto in data 01.03.2013 dall'odierno attore la somma di €
160.000 a mezzo assegno bancario tratto a suo favore a titolo di pagamento del prezzo di cui ai contratti preliminari stipulati lo stesso giorno fra le parti e oggetto di giudizio”.
La sig.ra previa rituale notificazione del provvedimento di ammissione del giuramento, ha CP_1 omesso senza giustificazione alcuna di comparire all'udienza del 6.03.2025 per rendere il giuramento.
Orbene, “i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa,
a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l' an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 29614 del 25/10/2023 ).
Risulta, dunque, in specie acclarato quanto dedotto in termini negativi nella formula del giuramento deferito.
Addivenendosi pertanto ad accoglimento della domanda principale attorea, dovendosi ritenere in conseguenza il valore della causa corrispondente all'intera somma riconosciuta dovuta all'odierno attore ( € 25.000,00 + € 25.000,00 + € 160.000,00 ), e quindi più elevato di quello al quale sono state ragguagliate le spese di lite in primo grado ( € 50.000,00 ), deve perciò rivalutarsi la complessiva pronuncia in tema di liquidazione e addebito delle spese dell'intero giudizio.
Ed infatti “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3798 del 07/02/2022; Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024; Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 10615 del 04/07/2003 ).
pagina 7 di 9 Dette spese seguono, dunque, la soccombenza della sig.ra e si liquidano come da dispositivo in CP_1
applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al corretto valore della controversia come sopra indicato, alla sua modesta complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato in ciascuno dei giudizi ( primo grado, appello, giudizio di legittimità e rinvio ) svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, quest'ultima da ridursi al
50%, in primo grado in ragione del rito sommario prescelto e nei giudizi successivi comunque in ragione della contumacia delle controparti.
Non può trovare invece accoglimento l'istanza pure promossa dall'attore in riassunzione per la restituzione della somma di Euro 1.138,50 a seguito di Cassazione della sentenza di gravame recante condanna al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater D.P.R. 115/2002.
Ed infatti “la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” ( Cass. Civ. Sez. U,
Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 ).
Lo stesso , con provvedimento in data 6 dicembre 2022, ha chiarito in merito Controparte_2 che: “fermo l'obbligo per le cancellerie di avviare la procedura di riscossione non appena pubblicata la sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, nel caso in cui la sentenza in questione sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l'ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell'interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall'altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l'importo di cui all'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens.
Devono essere peraltro rimborsate dalla parte convenuta soccombente all'odierno attore anche le spese allegate nella nota in atti, nei limiti in cui documentate e quindi per il solo importo di € 5.502,95.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 1) In parziale riforma della sentenza n. 8015/2916 resa inter partes in primo grado dal Tribunale di
Torino in data 20.06.2015, per quant'altro confermata, condanna la sig.ra al Controparte_1 pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 160.000,00, oltre interessi al saggio Parte_1
legale dal pagamento al saldo;
2) Condanna altresì la sig.ra al pagamento in favore dell'Avv. delle Controparte_1 Parte_1 spese dell'intero giudizio, che si liquidano per compensi:
• per il primo grado in € 6.306,50 – in luogo della minor somma indicata nella sentenza innanzi richiamata -;
• per il giudizio di appello in € 7.439,50;
• per il giudizio di legittimità in € 7.655,00;
• per il presente giudizio di rinvio € 7.439,50; oltre spese per tutti i gradi del giudizio per complessivi € 5.502,95, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 554/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 Parte_1
CHIAPPERO, 29/B 10064 PINEROLO presso il difensore avv. Parte_1
Attore in riassunzione contro
Controparte_1
[...]
Convenuti in riassunzione contumaci
Udienza virtuale di precisazione delle conclusioni in data 20.05.2025 a seguito di trattazione scritta
OGGETTO: risoluzione contratto preliminare compravendita immobiliare
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, sezione VI civile in data 20.06.2016, all'esito del procedimento n. 12678/2015, in via principale, - confermata la risoluzione dei contratti de quibus, condannare la signora alla Controparte_1
restituzione della somma di Euro 160.000,00 ed al pagamento della somma di Euro 25.000,00 pari alla caparra versata, al netto dell'acconto già pagato, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, a titolo di penale;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione svolta in pagina 1 di 9 via principale, confermata la risoluzione dei contratti preliminari in oggetto, condannare la signora alla restituzione della somma di Euro 40.000,00 versata a titolo di caparra penitenziale, oltre al CP_1
pagamento della somma di Euro 25.000,00 a titolo di penale contrattualmente pattuita, al netto dell'acconto versato, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio, da ricalcolarsi, quanto a quelle del primo grado, sulla base dello scaglione della domanda siccome accolta. Stante l'avvenuta cassazione della sentenza n. 239/2018 R.G. con la quale la
Corte d'Appello di Torino ha disposto il pagamento dell'importo pari a quello del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 115/2002, disporre la restituzione all'attore della somma di
Euro 1.138,50”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'Avv. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pt_1
Torino i sigg.ri e , allegando di aver stipulato in data Controparte_1 Controparte_1
1.03.2013, insieme al convenuto , un contratto preliminare di acquisto di un appartamento CP_1
di proprietà della sig.ra nonché altro contratto preliminare di acquisto di un locale ad uso CP_1
negozio, parimenti di proprietà della stessa;
di aver versato, congiuntamente all'altro promissario acquirente sig. , l'importo pattuito per dette vendite alla promissaria venditrice, pari ad € CP_1
250.000,00 per l'appartamento ed € 70.000,00 per il negozio, con esborso a suo carico del 50% della detta somma, pari ad € 160.000,00 ).
Deduceva, poi, che nei suddetti contratti era stata concordata l'imputazione a caparra penitenziale della complessiva somma di € 50.000,00 in relazione alla compravendita dell'appartamento e di €
30.000,00 in relazione alla compravendita del negozio.
Allegava, quindi, l'inadempimento della venditrice alle obbligazioni assunte con i citati contratti per non aver dato disponibilità alla stipula dei contratti definitivi di vendita e per avere nelle more venduto a terzi i beni promessi in vendita. La promittente venditrice aveva peraltro corrisposto all'esponente in data 18.12.2014 la sola somma di € 15.000,00 imputata ad acconto sulla maggior penale dovuta in restituzione. Chiedeva quindi in principalità accertarsi la legittimità del proprio recesso dai menzionati contratti, con condanna della sig.ra alla restituzione dell'importo capitale CP_1
di € 160.000,00 ed al pagamento dell'ulteriore somma di € 25.000,00, così dedotto l'acconto ricevuto per € 15.000,00, a titolo di caparra;
in subordine, chiedeva che, dichiarata la risoluzione dei contratti per fatto e colpa della promittente venditrice, la sig.ra fosse condannata alla restituzione CP_1 dell'importo di € 160.000,00 ed al risarcimento del danno, contrattualmente determinato nella misura dell'1% per ogni mese di ritardo dal febbraio 2014 al saldo.
pagina 2 di 9 Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale, con sentenza n. 12678/2015 depositata in data
20.06.2016, rigettava la domanda svolta in via principale dal ricorrente, ritenendola preclusa in ragione della qualificazione della caparra come penitenziale e non già confirmatoria, e, in accoglimento della domanda subordinata, dichiarava la risoluzione dei contratti impugnati per fatto e colpa della venditrice, condannando la sig.ra alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 versato a titolo CP_1 di caparra ed al pagamento dell'ulteriore importo di € 25.000,00 a titolo di quantificazione convenzionale del danno;
respingeva invece la richiesta di restituzione della somma di € 160.000,00 non ritenendo provato il relativo esborso, risultando nei contratti impugnati la sola quietanza delle somme versate a titolo di caparra e non anche di quelle versate a titolo di prezzo;
condannava infine la convenuta sig.ra alla refusione delle spese di lite. CP_1
A seguito di gravame promosso dall'Avv. , la Corte di Appello di Torino, nella Parte_1
contumacia degli appellati, con sentenza n. 239 del 2018 depositata in data 5.02.2018, preliminarmente rilevando il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado, ritenuto peraltro inammissibile il giuramento decisorio deferito dall'attore nei confronti della sig.ra rigettava l'impugnazione e, CP_1
per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ha promosso quindi ricorso per cassazione l'Avv. , lamentando, Pt_1 con primo motivo di ricorso, che la Corte d'Appello di Torino avesse ritenuto non provato in giudizio il versamento della somma di € 160.000,00, assumendo doversi ritenere che, anche in mancanza di fascicolo di parte, in effetti non riversato in atti nel gravame, il pagamento fosse comunque comprovato dalla sottoscrizione dei due contratti preliminari. Lamentava inoltre, con secondo motivo di impugnazione, che la Corte avesse ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito alla sig.ra ritenendolo non formulato correttamente e dedotto con atto non sottoscritto dal deferente. CP_1
Con sentenza n. 2288/2022 depositata in data 26.01.2022 la Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ritenuta l'ammissibilità del giuramento, cassava la sentenza impugnata e rinviava le parti alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per l'ammissione e l'esperimento del mezzo istruttorio.
Ha riassunto quindi il giudizio l'Avv. con atto di citazione tempestivamente promosso e Pt_1
notificato al sig. nelle forme ex art. 143 c.p.c., risultando il destinatario irreperibile presso la CP_1
residenza, ed alla sig.ra , mediante deposito del plico presso la residenza;
i convenuti non si CP_1
sono costituiti nel gravame e ne è stata perciò dichiarata la contumacia.
Riassunte le vicende del giudizio, l'odierno attore reiterando integralmente nel presente giudizio le conclusioni già formulate in sede di gravame avverso la sentenza n. 12678/2015 del Tribunale di
Torino, chiede quindi, in via principale, previa ammissione del giuramento decisorio deferito alla pagina 3 di 9 convenuta sig.ra confermarsi la risoluzione dei due preliminari dedotti in giudizio e condannarsi CP_1 la promittente venditrice alla restituzione della somma di € 160.000,00 versata dall'esponente quale quota a suo carico del corrispettivo convenuto per le due vendite e della somma ulteriore di € 25.000,00 pari alla caparra versata, al netto dell'acconto già restituitogli, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, a titolo di penale. In via subordinata chiede comunque confermarsi la risoluzione dei due contratti preliminari di vendita in contestazione e condannarsi la sig.ra alla restituzione della CP_1 somma di € 40.000,00 versata a titolo di caparra penitenziale, nonché al pagamento della somma di €
25.000,00 convenuta a titolo di penale contrattualmente pattuita, al netto dell'acconto già corrispostogli, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
con il favore delle spese di tutti i gradi del giudizio, da ricalcolarsi per il primo giudizio sulla base dello scaglione di effettiva competenza in ragione dell'accoglimento della domanda di restituzione della somma di € 160.000,00; chiede inoltre disporsi la restituzione del contributo unificato aggiuntivo corrisposto ex art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/2002 in forza della sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino quindi cassata.
Non si sono costituiti neppure nel presente giudizio i sigg.ri e e ne è stata CP_1 CP_1
perciò dichiarata la contumacia.
La Corte¸ con ordinanza in data 6.06.2024, ha ammesso il giuramento decisorio deferito dall'attore, dando termine perentorio al sig. per la notificazione del provvedimento ammissivo alla sig.ra Pt_1
personalmente. CP_1
Dato atto infine della rituale notificazione del predetto provvedimento alla sig.ra non comparsa CP_1
per rendere il giuramento, ritenuta la causa matura per la decisione, la Corte ha disposto quindi per la precisazione delle conclusioni. Previo deposito di comparsa conclusionale attorea, la causa è stata trattenuta quindi in decisione.
Rileva preliminarmente la Corte che entrambi gli appellati, non costituiti nel gravame, sono stati perciò dichiarati contumaci.
Risulta in specie che l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato al sig. Controparte_1
nelle forme ex art. 143 c.p.c., poiché questi risultava trasferito ormai da tempo dal luogo di residenza anagrafico e quindi irreperibile.
Il medesimo atto, unitamente ai provvedimenti di successivi differimenti disposti dalla Corte per l'acquisizione di compiuta prova dell'avvenuta notificazione, risulta notificato infine a mezzo Ufficiale
Giudiziario alla sig.ra residente in [...], in data 28.11.2023, mediante consegna, pure in CP_1
sua assenza, presso il luogo di residenza, in conformità al dettato di cui al par. 180 del codice di procedura tedesco.
pagina 4 di 9 Con le medesime modalità è stato quindi notificato alla sig.ra anche il provvedimento di questa CP_1
Corte in data 6.06.2024 con cui si è ammesso il giuramento decisorio deferitole dall'Avv. , Pt_1
ritenuto “decisivo, in considerazione del deficit documentale nel processo, così come cristallizzato dal rigetto del primo motivo di ricorso in Cassazione” ed “ammissibile, essendo la formulazione specifica ed essendo deferito dalla parte che sta in giudizio personalmente, per cui altre firme non sono necessarie”. ( v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2288 del 2022, che ha disposto la remissione del giudizio dinanzi a questa Corte ).
A norma del “considerando n. 34 del Regolamento (UE) 2020/1784, in materia di notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, “chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario dovrebbe poter notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro in cui il servizio è richiesto, purché tale tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro”.
E, quindi, a norma dell'articolo 20, comma I, del predetto Regolamento, “Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro nel quale è richiesta la notificazione o comunicazione, a condizione che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro”.
Orbene, a norma del § 180 ZPO – codice di procedura tedesco -, se la notifica o comunicazione non può essere eseguita secondo le modalità ordinarie ( presso il domicilio o in locale commerciale), è ammessa la forma sostitutiva dell'inserimento del documento nella cassetta delle lettere del destinatario presso il domicilio o lo spazio commerciale del destinatario, con annotazione della data di consegna sulla busta dell'atto.
In specie tanto la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, in data 20.11.2023 ( v. produzione documentale di parte attrice in data 11.01.2024 ), quanto la notificazione del provvedimento in data
6.06.2024 con cui la Corte ha quindi ammesso il giuramento decisorio deferito alla sig.ra CP_1
effettuata in data 7.09.2024 ( v. produzione di parte attrice in data 11.10.2024 ) sono state eseguite dall'Ufficiale Giudiziario mediante immissione nella casella postale del destinatario ( la prima ) o comunque presso l'abitazione ( la seconda ) e quindi in osservanza nella norma processuale tedesca richiamata.
E, dunque, ritualmente è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta in riassunzione, sig.ra e si è dato atto quindi ex art. 239 c.p.c. della mancata comparizione senza giustificato motivo CP_1
della sig.ra per rendere il giuramento deferitole. CP_1
pagina 5 di 9 Nel merito, rileva preliminarmente la Corte che l'oggetto del presente giudizio non può che essere definito in considerazione del limitato oggetto dell'appello promosso dall'Avv. avverso la Pt_1
sentenza del Tribunale di Torino in data 20.06.2016 e, ancor più, del limitato oggetto dell'impugnazione quindi promossa avverso la sentenza n. 239/2018 di questa Corte in data 5.02.2018 solo in parte cassata dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 2288/2022 innanzi richiamata.
Ed infatti l'Avv. aveva unicamente lamentato, con appello avverso la sentenza resa inter partes Pt_1 in primo grado, da un lato l'omessa condanna della sig.ra alla restituzione della somma di € CP_1
160.000,00 che egli assume versata quale quota a suo carico del corrispettivo convenuto nei due preliminari in contestazione e, dall'altro, l'errato computo della somma dovutagli a titolo di penale, oltre all'errata liquidazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 239/2018 la Corte ha quindi rigettato integralmente l'appello così promosso.
Con ricorso promosso quindi dinanzi alla Suprema Corte l'Avv. ha nuovamente censurato anche Pt_1
la pronuncia di gravame per avere la Corte erroneamente ritenuto non provato il versamento della somma di € 160.000,00, non potendo verificare, in carenza del fascicolo di parte dell'appellante, non depositato nel giudizio di appello e non presente in formato telematico in atti, se nei contratti preliminari in contestazione vi fosse anche quietanza relativa al pagamento di detta somma e se fosse effettivamente dovuto il maggiore importo pure richiesto dal promissario acquirente a titolo di penale, nonché per avere la Corte erroneamente dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito alla sig.ra in ragione della erronea indicazione nel contesto della formula enunciata dell'anno di CP_1
stipula dei preliminari in contestazione e, comunque, per carenza di sottoscrizione personale della parte o di difensore munito di procura speciale nell'atto di deferimento.
La Suprema Corte ha quindi dichiarato di accogliere il secondo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente, rigettando invece il primo, ed ha quindi “cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto”.
Deve ritenersi pertanto ormai coperta da giudicato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di
Torino – e confermata dalla Corte di Appello – nella parte relativa alla condanna della sig.ra alla CP_1 restituzione in favore dell'Avv. della somma di € 25.000,00 a titolo di restituzione della caparra Pt_1 penitenziale versata dal promissario acquirente, ed al pagamento dell'ulteriore – sola – somma di €
25.000,00 a titolo di penale.
Tale statuizione è stata, come rilevato, oggetto di appello, rigettato perché, in carenza di produzione del fascicolo di parte appellante, “l'asserita maggiore quantificazione della somma pattuita a titolo di penale” nella misura di € 40.000 anziché € 25.000 come ritenuto dal Tribunale”, non era verificabile.
Tale statuizione non è stata quindi oggetto di ricorso in Cassazione.
pagina 6 di 9 Pertanto la domanda proposta dall'odierno attore in riassunzione in via subordinata è comunque inammissibile.
Merita invece di trovare accoglimento la domanda principale formulata dall'Avv. di restituzione Pt_1 della somma di € 160.000,00.
L'odierno attore ha deferito infatti giuramento decisorio alla promittente venditrice, sig.ra sulla CP_1
formula: “giuri, e giurando neghi di avere ricevuto in data 01.03.2013 dall'odierno attore la somma di €
160.000 a mezzo assegno bancario tratto a suo favore a titolo di pagamento del prezzo di cui ai contratti preliminari stipulati lo stesso giorno fra le parti e oggetto di giudizio”.
La sig.ra previa rituale notificazione del provvedimento di ammissione del giuramento, ha CP_1 omesso senza giustificazione alcuna di comparire all'udienza del 6.03.2025 per rendere il giuramento.
Orbene, “i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa,
a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l' an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 29614 del 25/10/2023 ).
Risulta, dunque, in specie acclarato quanto dedotto in termini negativi nella formula del giuramento deferito.
Addivenendosi pertanto ad accoglimento della domanda principale attorea, dovendosi ritenere in conseguenza il valore della causa corrispondente all'intera somma riconosciuta dovuta all'odierno attore ( € 25.000,00 + € 25.000,00 + € 160.000,00 ), e quindi più elevato di quello al quale sono state ragguagliate le spese di lite in primo grado ( € 50.000,00 ), deve perciò rivalutarsi la complessiva pronuncia in tema di liquidazione e addebito delle spese dell'intero giudizio.
Ed infatti “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3798 del 07/02/2022; Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024; Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 10615 del 04/07/2003 ).
pagina 7 di 9 Dette spese seguono, dunque, la soccombenza della sig.ra e si liquidano come da dispositivo in CP_1
applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al corretto valore della controversia come sopra indicato, alla sua modesta complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato in ciascuno dei giudizi ( primo grado, appello, giudizio di legittimità e rinvio ) svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione, quest'ultima da ridursi al
50%, in primo grado in ragione del rito sommario prescelto e nei giudizi successivi comunque in ragione della contumacia delle controparti.
Non può trovare invece accoglimento l'istanza pure promossa dall'attore in riassunzione per la restituzione della somma di Euro 1.138,50 a seguito di Cassazione della sentenza di gravame recante condanna al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater D.P.R. 115/2002.
Ed infatti “la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” ( Cass. Civ. Sez. U,
Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 ).
Lo stesso , con provvedimento in data 6 dicembre 2022, ha chiarito in merito Controparte_2 che: “fermo l'obbligo per le cancellerie di avviare la procedura di riscossione non appena pubblicata la sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, nel caso in cui la sentenza in questione sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l'ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell'interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall'altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l'importo di cui all'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens.
Devono essere peraltro rimborsate dalla parte convenuta soccombente all'odierno attore anche le spese allegate nella nota in atti, nei limiti in cui documentate e quindi per il solo importo di € 5.502,95.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 1) In parziale riforma della sentenza n. 8015/2916 resa inter partes in primo grado dal Tribunale di
Torino in data 20.06.2015, per quant'altro confermata, condanna la sig.ra al Controparte_1 pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 160.000,00, oltre interessi al saggio Parte_1
legale dal pagamento al saldo;
2) Condanna altresì la sig.ra al pagamento in favore dell'Avv. delle Controparte_1 Parte_1 spese dell'intero giudizio, che si liquidano per compensi:
• per il primo grado in € 6.306,50 – in luogo della minor somma indicata nella sentenza innanzi richiamata -;
• per il giudizio di appello in € 7.439,50;
• per il giudizio di legittimità in € 7.655,00;
• per il presente giudizio di rinvio € 7.439,50; oltre spese per tutti i gradi del giudizio per complessivi € 5.502,95, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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