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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 14702 del
2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, giusta procura agli atti
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t. con gli avv.ti Adriana
Giovanna Rizzo e Maia Grazia Sparacino
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assistenziale
All'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 06.05.2025 ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'indebito di euro 7.331,19. Rigetta per il resto il ricorso, dichiarando dovuta dalla la somma di euro 256,56. Pt_1
Condanna l' alla rifusione di due terzi delle spese in CP_1 favore della ricorrente quantificate in € 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Roberta
Sorgi.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 28.11.2023, la ricorrente in epigrafe, titolare di assegno sociale, proponeva opposizione a n. 2 solleciti di pagamento uno di € 7.331,19 per un importo corrisposto non dovuto per il periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018 per “ revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito…” nonché l'altro di € 256,56 per il periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2021.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando che “l'indebito CP_1
R.I. n. 17135349 dell'originario importo di € 7.911,93, derivante da revoca della prestazione assistenziale, conseguente alla mancata comunicazione dei redditi 2017, che determina l'azzeramento della prestazione assistenziale per il 2018, in forza delle previsioni di cui all'art. 35, comma 10 bis, del
D.L.207/2008 è stato annullato in autotutela e che l'indebito
R.I. n. 16599601, del complessivo importo di € 256,56, derivante da ricostituzione elaborata centralmente dalla
Direzione Generale, per il periodo dal 01/01/2020 al
30/11/2021, con cui l' ha rideterminato l'importo della CP_1 prestazione assistenziale spettante, sulla scorta dei redditi per il 2019, nonostante la parte dichiari redditi pari ad € 0,00 nelle domande presentate all' da consultazione del modello CP_1
UNICO per il periodo d'imposta 2019, si è rilevato che, per gli anni in esame, la ricorrente ha percepito redditi pari ad €
337,00, che incidono sull'importo a calcolo dell'assegno per gli anni 2020 e, riportati in proiezione, anche per il 2021 (sulla scorta dei criteri di lettura dei redditi di cui alla l. 122 del 2010)
e ne rideterminano l'ammontare (v. modello TE08, con importo assegno per il 2020 e 2021, prima e dopo la ricostituzione)” .
All'udienza del 06.05.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa
Preliminarmente, e con riferimento all'indebito di euro
7.331,19, va dichiarata cessata la materia del contendere visto il provvedimento di annullamento in autotutela.
Con riferimento all'indebito di euro 256,56, si osserva quanto segue.
Secondo un orientamento tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass.
16/4/2019 n. 10642) il c.d. indebito assistenziale non rientra nella disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033c.c. ed
è inapplicabile la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, affermando, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Proprio il tema del dolo è stato oggetto di una ulteriore riflessione da parte della S.C. (Cass. n. 31372/2019 e Cass.
16088/2020) la quale ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Rispetto a tale ultima situazione la Corte ha esaminato la stratificazione normativa in argomento ed osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 CP_1
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15
d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102 ,il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13,
d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1 del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Dalla disamina che precede scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Orbene, la locale Corte di Appello con diverse sentenze ha però messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata).
Nel caso de quo il provvedimento di indebito, conseguente alla comunicazione dei redditi 2019, effettuata a consuntivo all'Agenzia delle Entrate nel 2020, è stato notificato tempestivamente, a mezzo comunicazione datata 04.11.2021 e pervenuta a mezzo pec in data 21/11/2021. Poiché i redditi
2019 sono stati conosciuti nel 2020, l' ha agito nei termini CP_1 di legge, con la notifica del debito avvenuta in data 21/11/2021.
Chiarito quanto precede è evidente che l'azione di recupero avvenuta nel 2021, relativamente all'importo di euro 256,56 è tempestiva.
Inoltre dall'audizione del funzionario è emerso che la differenza è maturata perché il calcolo è stato effettuato sulla base del reddito percepito nell'anno 2019 che è stato utilizzato in proiezione per la determinazione dell'importo dell'assegno sociale per il 2020 ed il 2021. Infatti in sede di prima liquidazione si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso.
Né la ricorrente ha dimostrato di non avere percepito i redditi utilizzati come base di calcolo dall' CP_1
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento nella parte relativa all'indebito di euro 256,56.
Le spese di lite, essendo l'annullamento in autotutela intervenuto in un momento successivo al deposito ed alla notifica del ricorso, vanno poste a carico dell' nella CP_1 misura di due terzi e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 06.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 14702 del
2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, giusta procura agli atti
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t. con gli avv.ti Adriana
Giovanna Rizzo e Maia Grazia Sparacino
- resistente -
O g g e t t o: Indebito assistenziale
All'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 06.05.2025 ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'indebito di euro 7.331,19. Rigetta per il resto il ricorso, dichiarando dovuta dalla la somma di euro 256,56. Pt_1
Condanna l' alla rifusione di due terzi delle spese in CP_1 favore della ricorrente quantificate in € 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Roberta
Sorgi.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 28.11.2023, la ricorrente in epigrafe, titolare di assegno sociale, proponeva opposizione a n. 2 solleciti di pagamento uno di € 7.331,19 per un importo corrisposto non dovuto per il periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018 per “ revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito…” nonché l'altro di € 256,56 per il periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2021.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando che “l'indebito CP_1
R.I. n. 17135349 dell'originario importo di € 7.911,93, derivante da revoca della prestazione assistenziale, conseguente alla mancata comunicazione dei redditi 2017, che determina l'azzeramento della prestazione assistenziale per il 2018, in forza delle previsioni di cui all'art. 35, comma 10 bis, del
D.L.207/2008 è stato annullato in autotutela e che l'indebito
R.I. n. 16599601, del complessivo importo di € 256,56, derivante da ricostituzione elaborata centralmente dalla
Direzione Generale, per il periodo dal 01/01/2020 al
30/11/2021, con cui l' ha rideterminato l'importo della CP_1 prestazione assistenziale spettante, sulla scorta dei redditi per il 2019, nonostante la parte dichiari redditi pari ad € 0,00 nelle domande presentate all' da consultazione del modello CP_1
UNICO per il periodo d'imposta 2019, si è rilevato che, per gli anni in esame, la ricorrente ha percepito redditi pari ad €
337,00, che incidono sull'importo a calcolo dell'assegno per gli anni 2020 e, riportati in proiezione, anche per il 2021 (sulla scorta dei criteri di lettura dei redditi di cui alla l. 122 del 2010)
e ne rideterminano l'ammontare (v. modello TE08, con importo assegno per il 2020 e 2021, prima e dopo la ricostituzione)” .
All'udienza del 06.05.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa
Preliminarmente, e con riferimento all'indebito di euro
7.331,19, va dichiarata cessata la materia del contendere visto il provvedimento di annullamento in autotutela.
Con riferimento all'indebito di euro 256,56, si osserva quanto segue.
Secondo un orientamento tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass.
16/4/2019 n. 10642) il c.d. indebito assistenziale non rientra nella disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033c.c. ed
è inapplicabile la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, affermando, riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Proprio il tema del dolo è stato oggetto di una ulteriore riflessione da parte della S.C. (Cass. n. 31372/2019 e Cass.
16088/2020) la quale ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Rispetto a tale ultima situazione la Corte ha esaminato la stratificazione normativa in argomento ed osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 CP_1
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15
d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102 ,il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13,
d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1 del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Dalla disamina che precede scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Orbene, la locale Corte di Appello con diverse sentenze ha però messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata).
Nel caso de quo il provvedimento di indebito, conseguente alla comunicazione dei redditi 2019, effettuata a consuntivo all'Agenzia delle Entrate nel 2020, è stato notificato tempestivamente, a mezzo comunicazione datata 04.11.2021 e pervenuta a mezzo pec in data 21/11/2021. Poiché i redditi
2019 sono stati conosciuti nel 2020, l' ha agito nei termini CP_1 di legge, con la notifica del debito avvenuta in data 21/11/2021.
Chiarito quanto precede è evidente che l'azione di recupero avvenuta nel 2021, relativamente all'importo di euro 256,56 è tempestiva.
Inoltre dall'audizione del funzionario è emerso che la differenza è maturata perché il calcolo è stato effettuato sulla base del reddito percepito nell'anno 2019 che è stato utilizzato in proiezione per la determinazione dell'importo dell'assegno sociale per il 2020 ed il 2021. Infatti in sede di prima liquidazione si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso.
Né la ricorrente ha dimostrato di non avere percepito i redditi utilizzati come base di calcolo dall' CP_1
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento nella parte relativa all'indebito di euro 256,56.
Le spese di lite, essendo l'annullamento in autotutela intervenuto in un momento successivo al deposito ed alla notifica del ricorso, vanno poste a carico dell' nella CP_1 misura di due terzi e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 06.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio