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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Martina Donetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Milano (MI), Via Francesco Sforza, n.1 (pec: ; Email_1
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano CP_1 C.F._2
Alessandro Perlino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Milano, via Paullo, n. 12 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via preliminare • Accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria del foro del consumatore inserita nel contratto in atti poiché vessatoria e priva di specifica sottoscrizione da parte del consumatore e, per l'effetto, confermare la competenza di Codesto Ill.mo Tribunale adito;
In via principale • Accertare e dichiarare la nullità della clausola limitativa della responsabilità del resistente inserita nel contratto in atti poiché confliggente con gli artt. 1341, 1229 e 1375 c.c., nonché con l'art. 33 Codice del Consumo;
• Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra il ricorrente e la resistente in data 10.12.2023, per tutte le ragioni evidenziate in atti e, per l'effetto • Condannare la resistente alla restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente, pari ad € 10.999,00 oltre interessi moratori dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
• Condannare inoltre la resistente al risarcimento
pagina 1 di 6 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa ex art.
1226 c.c.; • Condannare altresì la resistente al pagamento di una somma ulteriore ed equitativamente determinata a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c.; • Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria …” (cfr. ricorso introduttivo); parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa così giudicare: Accertare e dichiarare il rispetto dell'obbligazione contrattuale da parte del sig. il CP_1 quale si rende disponibile nel procedere con la consegna ed il montaggio della cucina oggetto di ordine del 10.12.2023 e, per l'effetto respingere le richieste risarcitorie tutte formulate da controparte in atto introduttivo” (cfr. memoria 19.05.2025).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 [...]
, nella persona del signor , onde sentire: - dichiarare la CP_2 CP_1
risoluzione del contratto stipulato tra le medesime parti, in data 10.12.2023, ed avente ad oggetto la compravendita di una cucina per il complessivo importo di € 10.999,00
(comprensivo di IVA) per il grave inadempimento del resistente;
- condannare, per l'effetto, il predetto a restituire le somme versate a titolo di corrispettivo della CP_1
compravendita, pari a complessivi € 10.999,00 (cioè l'intero prezzo della cucina), oltre interessi di mora dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
- nonché condannare lo stesso resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali prodotti dal suo inadempimento e da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc.
Si è costituito , che confermata l'esistenza del rapporto contrattuale in essere CP_1 tra le parti, ha respinto “le richieste di controparte stante la correttezza commerciale con la quale ha operato” e ha, tra l'altro, dichiarato: - di essere pronto a consegnare e montare la cucina in questione “entro giorni 10 dall'eventuale disponibilità resa e manifesta dal ricorrente”; - che “Il bene
è attualmente stoccato nel deposito di parte resistente come da documentazione fotografica che si allega”; - di avere informato parte ricorrente di detta circostanza e che quest'ultima “tuttavia ha rifiutato la consegna”; - che: “Sicuramente vi sono stati dei ritardi ma non un inadempimento contrattuale. Purtroppo il mancato rispetto delle tempistiche deriva da lavorazioni non di natura pagina 2 di 6 industriale bensì artigianale e su misura che sovente portano a ritardi e dilatazioni nelle tempistiche di consegna non preventivabili e come espressamente indicato in contratto siglato. Tuttavia appare doveroso precisare che benchè il contratto risalga al dicembre 2023, l'abitazione del ricorrente, anche al fine di prendere le misure definitive, è risultata disponibile solo nel novembre 2024...”(cfr. comparsa di costituzione).
Tentata inutilmente la conciliazione (come da verbale del 03.04.2025), in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies cpc, previa concessione di un termine per eventuali note conclusive.
Brevemente riepilogate le posizioni delle parti ed i fatti di causa, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di parte ricorrente nei seguenti termini.
Va anzitutto confermata la competenza territoriale del Tribunale adito, peraltro neppure contestata da parte resistente, in considerazione dello status di consumatore del signor
: essendo il foro adito “esclusivo” (in quanto coincidente con il luogo di residenza Parte_1
del medesimo ricorrente) e presumendosi, in assenza di prova contraria, vessatoria la clausola contrattuale che deroga a detta competenza (art. 6 del contratto 10.12.2023, doc.1).
E' poi noto l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., sez. un., n.13533/2001).
Orbene, reputa questo Giudice che, nella specie, abbia adempiuto Parte_1 all'onere probatorio a suo carico, non essendo peraltro neppure contestata la conclusione del contratto di compravendita tra le odierne parti ed essendo la mancata consegna della cucina una circostanza anch'essa pacifica in giudizio.
Peraltro, parte ricorrente ha anche dimostrato di aver adempiuto alla prestazione sulla stessa gravante, allegando la documentazione attestante il pagamento, in favore del resistente, dell'intero prezzo pattuito (cfr. doc.1 e 2).
Di contro, secondo quando sopra indicato, ai sensi dell'art. 2697 cc, Parte_2
non ha fornito elementi utili a dimostrare che la mancata consegna della cucina sia dipesa “da causa a lui non imputabile” (art. 1218 cc). pagina 3 di 6 In particolare, a parere di questo Giudice, assume importanza dirimente nella valutazione della condotta delle parti e della gravità dell'inadempimento la circostanza che, da un lato, il ricorrente abbia sollecitato e diffidato la convenuta ad adempiere alla sua prestazione più volte nel periodo compreso tra ottobre (cfr.doc. da n.5 al n.13) e sino alla pec del 22.11.2024
(con la quale ha scritto, mediante il difensore di fiducia: “La invito pertanto a comunicare, entro e non oltre la giornata di domani 23.11.2024 la data definitiva di consegna della cucina che dovrà necessariamente avvenire entro e non oltre la fine della settimana entrante. In difetto, mi vedrò costretta…ad agire giudizialmente per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti dal sig. ”, doc.14 ric); e, dall'altro lato, il resistente ha, invece, tenuto una Parte_1
condotta dilatoria e inerte: malgrado gli appuntamenti appositamente fissati con il cliente per il montaggio della cucina, ha omesso di adempiere alla prestazione, senza peraltro fornire
(neppure nel presente giudizio) qualsivoglia giustificazione per detta condotta inadempiente.
Inoltre, il resistente ha omesso di allegare riscontri utili a dimostrazione della serietà della
(generica) manifestazione di disponibilità ad adempiere alla prestazione. Infatti, le fotografie offerte (unica prova allegata) raffigurano pacchi ammassati non meglio individuati e non contengono elementi per dedurre che si tratti proprio della cucina ordinata dal ricorrente.
Peraltro, diversamente da quanto asserito, il resistente neppure ha provato di aver manifestato detta disponibilità, al ricorrente, prima del presente giudizio.
A fronte di ciò, reputa questo Giudice di poter ritenere accertato in giudizio il grave inadempimento da parte del resistente al contratto in esame, in considerazione di condotta negligente (e segnatamente inerte) e contraria ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 cc).
D'altronde, il resistente non ha contestato che il termine per adempiere, inizialmente fissato per giugno 2024, è stato poi spostato, dalle parti, a settembre 2024.
Pertanto, in considerazione della natura del rapporto negoziale e dell'interesse delle parti, il tempo trascorso da settembre sino alla scadenza del termine indicato con l'ultima diffida di parte ricorrente, del 22.11.2024 (doc. 14), costituisce un congruo spazio di tempo per adempiere all'obbligazione in esame, decorso il quale può ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.
Del resto, in caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche “l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del pagina 4 di 6 contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando - tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale” (Cass.n. 11653/2018).
Ciò posto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto in esame e per l'effetto parte resistente deve essere condannata a restituire gli importi versati dal ricorrente e precisamente la somma pari ad € 10.999,00 oltre interessi legali, ai sensi degli art. 1282 e 1284 cc dalla data dei singoli versamenti (doc. 2) al saldo.
Invece, la domanda di ristoro del danno non può essere accolta, in quanto il ricorrente non ha allegato validi riscontri a dimostrazione del pregiudizio subito: infatti, “La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere- dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno” (Cass. 8941/2022).
Non sussistono, infine, ad avviso di questo Giudice gli estremi per accogliere la domanda promossa dall'opposta a norma dell'art. 96 cpc, non ricorrendo elementi tali da far ritenere che la difesa sia stata coltivata con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 3.397,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 26/2025, per le ragioni indicate in motivazione:
- In accoglimento della domanda principale di parte ricorrente: - dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data 10.12.2023; - per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 10.999,00, a titolo di restituzione del prezzo corrisposto, oltre interessi come indicato in motivazione;
- Condanna altresì parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, nella misura di € 3.397,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Martina Donetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Milano (MI), Via Francesco Sforza, n.1 (pec: ; Email_1
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano CP_1 C.F._2
Alessandro Perlino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Milano, via Paullo, n. 12 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via preliminare • Accertare e dichiarare la nullità della clausola derogatoria del foro del consumatore inserita nel contratto in atti poiché vessatoria e priva di specifica sottoscrizione da parte del consumatore e, per l'effetto, confermare la competenza di Codesto Ill.mo Tribunale adito;
In via principale • Accertare e dichiarare la nullità della clausola limitativa della responsabilità del resistente inserita nel contratto in atti poiché confliggente con gli artt. 1341, 1229 e 1375 c.c., nonché con l'art. 33 Codice del Consumo;
• Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra il ricorrente e la resistente in data 10.12.2023, per tutte le ragioni evidenziate in atti e, per l'effetto • Condannare la resistente alla restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente, pari ad € 10.999,00 oltre interessi moratori dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
• Condannare inoltre la resistente al risarcimento
pagina 1 di 6 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa ex art.
1226 c.c.; • Condannare altresì la resistente al pagamento di una somma ulteriore ed equitativamente determinata a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c.; • Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria …” (cfr. ricorso introduttivo); parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa così giudicare: Accertare e dichiarare il rispetto dell'obbligazione contrattuale da parte del sig. il CP_1 quale si rende disponibile nel procedere con la consegna ed il montaggio della cucina oggetto di ordine del 10.12.2023 e, per l'effetto respingere le richieste risarcitorie tutte formulate da controparte in atto introduttivo” (cfr. memoria 19.05.2025).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 [...]
, nella persona del signor , onde sentire: - dichiarare la CP_2 CP_1
risoluzione del contratto stipulato tra le medesime parti, in data 10.12.2023, ed avente ad oggetto la compravendita di una cucina per il complessivo importo di € 10.999,00
(comprensivo di IVA) per il grave inadempimento del resistente;
- condannare, per l'effetto, il predetto a restituire le somme versate a titolo di corrispettivo della CP_1
compravendita, pari a complessivi € 10.999,00 (cioè l'intero prezzo della cucina), oltre interessi di mora dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
- nonché condannare lo stesso resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali prodotti dal suo inadempimento e da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc.
Si è costituito , che confermata l'esistenza del rapporto contrattuale in essere CP_1 tra le parti, ha respinto “le richieste di controparte stante la correttezza commerciale con la quale ha operato” e ha, tra l'altro, dichiarato: - di essere pronto a consegnare e montare la cucina in questione “entro giorni 10 dall'eventuale disponibilità resa e manifesta dal ricorrente”; - che “Il bene
è attualmente stoccato nel deposito di parte resistente come da documentazione fotografica che si allega”; - di avere informato parte ricorrente di detta circostanza e che quest'ultima “tuttavia ha rifiutato la consegna”; - che: “Sicuramente vi sono stati dei ritardi ma non un inadempimento contrattuale. Purtroppo il mancato rispetto delle tempistiche deriva da lavorazioni non di natura pagina 2 di 6 industriale bensì artigianale e su misura che sovente portano a ritardi e dilatazioni nelle tempistiche di consegna non preventivabili e come espressamente indicato in contratto siglato. Tuttavia appare doveroso precisare che benchè il contratto risalga al dicembre 2023, l'abitazione del ricorrente, anche al fine di prendere le misure definitive, è risultata disponibile solo nel novembre 2024...”(cfr. comparsa di costituzione).
Tentata inutilmente la conciliazione (come da verbale del 03.04.2025), in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies cpc, previa concessione di un termine per eventuali note conclusive.
Brevemente riepilogate le posizioni delle parti ed i fatti di causa, reputa questo Giudice di accogliere la domanda di parte ricorrente nei seguenti termini.
Va anzitutto confermata la competenza territoriale del Tribunale adito, peraltro neppure contestata da parte resistente, in considerazione dello status di consumatore del signor
: essendo il foro adito “esclusivo” (in quanto coincidente con il luogo di residenza Parte_1
del medesimo ricorrente) e presumendosi, in assenza di prova contraria, vessatoria la clausola contrattuale che deroga a detta competenza (art. 6 del contratto 10.12.2023, doc.1).
E' poi noto l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., sez. un., n.13533/2001).
Orbene, reputa questo Giudice che, nella specie, abbia adempiuto Parte_1 all'onere probatorio a suo carico, non essendo peraltro neppure contestata la conclusione del contratto di compravendita tra le odierne parti ed essendo la mancata consegna della cucina una circostanza anch'essa pacifica in giudizio.
Peraltro, parte ricorrente ha anche dimostrato di aver adempiuto alla prestazione sulla stessa gravante, allegando la documentazione attestante il pagamento, in favore del resistente, dell'intero prezzo pattuito (cfr. doc.1 e 2).
Di contro, secondo quando sopra indicato, ai sensi dell'art. 2697 cc, Parte_2
non ha fornito elementi utili a dimostrare che la mancata consegna della cucina sia dipesa “da causa a lui non imputabile” (art. 1218 cc). pagina 3 di 6 In particolare, a parere di questo Giudice, assume importanza dirimente nella valutazione della condotta delle parti e della gravità dell'inadempimento la circostanza che, da un lato, il ricorrente abbia sollecitato e diffidato la convenuta ad adempiere alla sua prestazione più volte nel periodo compreso tra ottobre (cfr.doc. da n.5 al n.13) e sino alla pec del 22.11.2024
(con la quale ha scritto, mediante il difensore di fiducia: “La invito pertanto a comunicare, entro e non oltre la giornata di domani 23.11.2024 la data definitiva di consegna della cucina che dovrà necessariamente avvenire entro e non oltre la fine della settimana entrante. In difetto, mi vedrò costretta…ad agire giudizialmente per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti dal sig. ”, doc.14 ric); e, dall'altro lato, il resistente ha, invece, tenuto una Parte_1
condotta dilatoria e inerte: malgrado gli appuntamenti appositamente fissati con il cliente per il montaggio della cucina, ha omesso di adempiere alla prestazione, senza peraltro fornire
(neppure nel presente giudizio) qualsivoglia giustificazione per detta condotta inadempiente.
Inoltre, il resistente ha omesso di allegare riscontri utili a dimostrazione della serietà della
(generica) manifestazione di disponibilità ad adempiere alla prestazione. Infatti, le fotografie offerte (unica prova allegata) raffigurano pacchi ammassati non meglio individuati e non contengono elementi per dedurre che si tratti proprio della cucina ordinata dal ricorrente.
Peraltro, diversamente da quanto asserito, il resistente neppure ha provato di aver manifestato detta disponibilità, al ricorrente, prima del presente giudizio.
A fronte di ciò, reputa questo Giudice di poter ritenere accertato in giudizio il grave inadempimento da parte del resistente al contratto in esame, in considerazione di condotta negligente (e segnatamente inerte) e contraria ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 cc).
D'altronde, il resistente non ha contestato che il termine per adempiere, inizialmente fissato per giugno 2024, è stato poi spostato, dalle parti, a settembre 2024.
Pertanto, in considerazione della natura del rapporto negoziale e dell'interesse delle parti, il tempo trascorso da settembre sino alla scadenza del termine indicato con l'ultima diffida di parte ricorrente, del 22.11.2024 (doc. 14), costituisce un congruo spazio di tempo per adempiere all'obbligazione in esame, decorso il quale può ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.
Del resto, in caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche “l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del pagina 4 di 6 contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando - tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale” (Cass.n. 11653/2018).
Ciò posto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto in esame e per l'effetto parte resistente deve essere condannata a restituire gli importi versati dal ricorrente e precisamente la somma pari ad € 10.999,00 oltre interessi legali, ai sensi degli art. 1282 e 1284 cc dalla data dei singoli versamenti (doc. 2) al saldo.
Invece, la domanda di ristoro del danno non può essere accolta, in quanto il ricorrente non ha allegato validi riscontri a dimostrazione del pregiudizio subito: infatti, “La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere- dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno” (Cass. 8941/2022).
Non sussistono, infine, ad avviso di questo Giudice gli estremi per accogliere la domanda promossa dall'opposta a norma dell'art. 96 cpc, non ricorrendo elementi tali da far ritenere che la difesa sia stata coltivata con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 3.397,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 26/2025, per le ragioni indicate in motivazione:
- In accoglimento della domanda principale di parte ricorrente: - dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data 10.12.2023; - per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 10.999,00, a titolo di restituzione del prezzo corrisposto, oltre interessi come indicato in motivazione;
- Condanna altresì parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, nella misura di € 3.397,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6