Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Presidente f.f.
2) dott.ssa Monica MONTANTE Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2372 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso, con studio a Palermo, piazza Unità d'Italia n. 14
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Russo, presso il cui studio a Palermo, via
Giacinto Carini n. 1, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
28/02/2004 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
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• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 12/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Art. l) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
ciascuno sarà libero di cambiare il proprio domicilio, dandone comunicazione all'altro solamente nell'interesse del figlio minore . Persona_1
Art. 2) II figlio (nato a [...] il [...]) viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i coniugi, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre e con diritto per il padre di tenerlo con sé i seguenti giorni: il lunedì al termine delle lezioni scolastiche sino al mattino successivo, pernottando con lo stesso padre e provvedendo altresì ad accompagnare il figlio a scuola (il martedì mattina); il mercoledì della stessa settimana dal termine delle lezioni scolastiche (attualmente ore 13.30) sino al mattino successivo, pernottando con lo stesso padre e provvedendo, altresì, ad accompagnare il figlio a scuola (il giovedì mattina).
Inoltre, il figlio trascorrerà con il padre due fine settimana al mese alternati, Per_1 pernottando con lui, e precisamente dal venerdì sino al lunedì mattina, accompagnandolo a scuola.
a) Per quanto attiene alle vacanze estive e precisamente nel mese di agosto di ciascun anno, il ragazzo trascorrerà un periodo di giorni sette consecutivi con un genitore ed il restante con l'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi. Detti periodi dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori entro il mese di giugno di ciascun anno, sempre nel rispetto dell'alternanza e tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
b) Per quanto riguarda le festività natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni la Per_1 vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo del giorno 25 dicembre con l'altro, mantenendo invariato il regime di visita ordinario sopra descritto in precedenza per gli altri giorni.
Anche la vigilia ed il giorno di Capodanno verranno trascorsi come sopra ovvero il giorno del 31 dicembre con un genitore ed il giorno 1 gennaio con l'altro e ciò ad anni alterni.
2 c) Per le festività di Pasqua, l'intera giornata della domenica o del lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
I coniugi di comune accordo potranno modificare il predetto regime di visita, prevedendo orari e giorni differenti in considerazione di particolari e giustificate esigenze che dovranno essere rappresentate per tempo.
Ciascun genitore si obbliga ed avrà diritto - dovere di verificare ed intervenire sull'istruzione ed educazione del figlio , tenendo conto delle capacità e delle Per_1 inclinazioni ed aspirazioni di quest'ultimo.
Inoltre i coniugi si obbligano a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con il figlio, intervenendo su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, impartendo allo stesso le cure necessarie, l'educazione e l'istruzione.
Art. 3) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il padre dovrà Persona_1 corrispondere mensilmente in favore della sig.ra la somma Parte_2 complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) entro i primi dieci giorni di ciascun mese.
Le parti precisano, altresì, che l'iniziale somma che era prevista in sede di separazione è stata dapprima ridotta ad € 750,00 a far data dal mese di settembre dell'anno 2020; e ad
€ 550,00 a far data dal mese di settembre 2021; ed infine, ad € 400,00 mensili a far data dal mese di marzo 2024.
Ad oggi le parti dichiarano che non vi sono, quindi, da corrispondere arretrati a nessun titolo.
II predetto assegno di mantenimento subirà annualmente ed automaticamente l'aumento
Istat così come previsto per legge.
Inoltre, nessun contributo è previsto a titolo di assegno divorzile, in quanto la sig.ra espressamente rinuncia in quanto economicamente autosufficiente. Parte_2
Le spese straordinarie che dovranno essere sostenute esclusivamente per il figlio
[...]
quali a titolo esemplificativo quelle mediche non coperte dai S.S.N., Per_1 scolastiche, ricreative, sportive etc, se preventivamente concordate tra i genitori, saranno affrontate nella misura del 50% da ciascun genitore.
Art. 4) I coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 28/02/2004 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/07/1973 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 12/05/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2004).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
Sara Marino Gabriella Giammona
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