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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/08/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n° 300/2023 promossa in grado d'appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bondì presso il cui studio in Parte_1 gina Margherita n.21 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Edoardo Ghera presso il cui studio in Roma CP_1
Milizie n.1 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO E IN DIRITTO 1) Con la sentenza n.3378/2022 emessa in data 21.10.2022, il Tribunale G.L. di Palermo in accoglimento dell'opposizione proposta dall' ha revocato il decreto CP_1 ingiuntivo n.11709/2019 emesso dal medesimo organo gi nale in data 14.11.2019, avente ad oggetto il pagamento in favore dell'Avv.to dell'importo Parte_1 complessivo di euro 5.267,64 a titolo di importi indebitam r il recupero del TFS, sui ratei pensionistici erogati nei mesi di ottobre e novembre del 2019. Il Tribunale, ha premesso che l'opposto, già dipendente dell' con funzioni di CP_1
Avvocato, all'atto del collocamento in quiescenza (dicembre 2009) aveva ricevuto la liquidazione del TFS in misura pari ad euro 577.231,38 al lordo;
che successivamente l' aveva ricalcolato l'emolumento escludendo dalla base di calcolo gli onorari CP_2 li nel periodo di servizio e rideterminato lo stesso in euro 213.029,64 al lordo;
che conseguentemente gli aveva chiesto la restituzione della somma indebita di euro 364.201,74 procedendo quindi alla compensazione del credito con il trattamento pensionistico mensile nei limiti di un quinto. Il primo Giudice ha qualificato la fattispecie come ripetizione di indebito soggetta alla prescrizione decennale, ha escluso il potere dell'I. di operare la trattenuta sul CP_3 trattamento pensionistico ai sensi dell'art.69 L.n.153 fine di recuperare importi relativi ad una eventuale indebita erogazione di importi a titolo di trattamento di fine servizio, ha respinto le eccezioni preliminari relative alla asserita violazione dell'art.21- nonies l. n.241/91, alla decadenza ex art. 30 DPR n. 1032/73, al giudicato per effetto della sentenza n.711/91 del Consiglio di Stato e, nel merito, ha ritenuto fondata la pretesa restitutoria dell' perché, ai sensi dell'art.13 della legge n.70/1975, la base di CP_1 calcolo del TFS itenersi circoscritta al solo “stipendio annuo”, conformemente a
Pag.1 quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.7154/2010 e dalla giurisprudenza successiva. Avuto riguardo alla circostanza che l'avvocato percepiva mensilmente Pt_1 l'importo netto di euro 8.341,43 e rilevato che la trattenuta effettiva netta (euro 1.698,11) era stata superiore (euro 29.83) al quinto pignorabile (euro 1.668,28 mensili), dichiarava - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto - “il credito azionato nella domanda di ingiunzione compensato sino alla concorrenza di euro 3.336,56 con il maggior credito dell' indicato in CP_1 motivazione” e condannava l' alla restituzione della differenza complessivamente CP_1 determinata in €59,66. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 7.04.2023, affidando il gravame ai seguenti motivi: Parte_1
1) Il vizio di ultra petizione. L' aveva limitato le proprie difese alla sola CP_1 eccezione di compensazione ex art ss c.c. senza formulare domanda di accertamento o di condanna al pagamento delle somme dell'asserito controcredito, sicché a fronte del difetto di certezza e liquidità dello stesso il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a respingere il ricorso semplicemente valutando inammissibile l'eccezione senza ulteriori accertamenti che gli erano preclusi dall'art.112 cpc..
2) Erronea qualificazione del controcredito dell' come di “facile e pronta CP_1 liquidazione” senza considerare l'erronea sottrazio l conteggio operato in riliquidazione, dell'indennità di coordinamento professionale con conseguente riduzione del preteso controcredito da ero 364.201,74 ad euro 324.406,75.
3) in mancanza di una specifica domanda riconvenzionale bensì in presenza di un'eccezione riconvenzionale che aveva lo scopo di paralizzare esclusivamente la domanda attorea, il Tribunale, ampliando la sfera dei suoi poteri, ha proceduto ad un accertamento del controcredito;
4) L'erroneità della statuizione che ha escluso l'applicabilità dell'art.30 DPR n.1032/1973, laddove la sua operatività nei riguardi della “generalità degli enti gestori dei fondi di previdenza” è stata, invece, riconosciuta dal Consiglio di Stato (sent. n.7925/06) e dallo stesso anche in via di autolimitazione, con la circolare n.47/18. Decadenza CP_1 che sarebbe, comunque, maturata ai sensi dell'art.21 nonies l. n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 124/15 avuto riguardo alla natura provvedimentale dell'atto di liquidazione come individuata ai punti precedenti.
5) e 6) Erronea esclusione della decorrenza quinquennale della prescrizione quinquennale dell'avversa istanza recuperatoria non vertendosi in un'ipotesi di indebito oggettivo ex art.2033 cod. civ.. Deduce, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che l'atto di liquidazione della buonuscita è un provvedimento destinato ad avere “stabilità di effetti” se non revocato o ritirato, vincolante sul piano negoziale conformemente al suo contenuto;
cosicché errata era la decisione che aveva negato l'applicabilità della normativa dei vizi del consenso degli atti unilaterali (artt. 1428 e 1324 cod. civ.). Conseguentemente censurabile è la statuizione che aveva ritenuto irrilevante la conoscenza o conoscibilità da parte dell' al momento della liquidazione del TFS, della sentenza della Corte di CP_1
Cas e n.7154/2010. L'annullamento che l' aveva sostanzialmente disposto con CP_1 la nota del 27/9/2018 trovava, quindi, insormontabile ostacolo nella intervenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento secondo il disposto dell'art.1442, comma 2, cc. e nell'istituto della ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. al quale doveva essere ricondotto l'atto finale di liquidazione dell'importo corrisposto a titolo di TFS con conseguente vincolatività del pagamento. Rileva ancora l'erronea declaratoria di manifesta infondatezza dell'eccezione di
Pag.2 incostituzionalità sollevata in relazione all'art.2948 n.5 c.c. nella parte in cui non prevede che tale termine si applichi anche all'ipotesi di recupero dell'indennità di buonuscita. 7) La inesigibilità della pretesa creditoria dell' perché preclusa anche dal CP_1 giudicato della sent.n.711/91 del Consiglio di Stato che aveva accertato che nel concetto
“di retribuzione utile” sono “ricompresi ai fini dell'indennità di fine lavoro … tutti gli assegni ( ivi compresa la quota degli onorari legali) che costituiscono la retribuzione normale della prestazione lavorativa”.
8) Ripropone il motivo involgente la violazione del principio della tutela dell'affidamento del quale si predica la lesione quale effetto del mutato assetto interpretativo di una disciplina fino a quel momento generalmente e consensualmente applicata.
9 e 10) La sentenza di primo grado è stata resa in violazione dell'art.13, comma1, l. n.70/1975. Ritiene che la massima la sentenza delle SU della Corte di Cassazione n.7154/2010, richiamata nella sentenza impugnata, presente diversi punti di criticità e che l'enunciata nullità del provvedimento o atto di liquidazione della buonuscita per violazione di norme imperative ed inderogabili appare insussistente. Assume che la Suprema Corte non si sia pronunciata sulla natura della c.d. quota onorari e che tale componente economica fa parte dello stipendio del quale costituisce una quota integrativa la cui funzione stabilmente retributiva quale corrispettivo della prestazione resa è preponderante rispetto allo stipendio tabellare. Inoltre, soggiunge l'appellante, l'affermazione del primo giudice circa l'asserita non derogabilità dell'art.13 cit. da parte della contrattazione collettiva risulterebbe smentita dal legislatore che, all'art.69 comma 1° D.lgs. 165/2001 espressamente prevede che “In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art.2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto”. In linea subordinata, avuto riguardo alla funzione retributiva ex art. 36 Cost. ed alla rilevante consistenza economica assunta dalla voce onorari nel complesso della remunerazione corrisposta agli avvocati dipendenti dell' l'appellante solleva CP_1 questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 Legge n. 70/1975 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Si assume poi l'erronea interpretazione dell'art.42 del CCNL del 21/7/2010 della dirigenza degli enti pubblici non economici la cui norma finale nello stabilire che: “(…) Per il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già instaurato alla data del 31/12/2000 e, quindi, non destinatario della disciplina del TFR di cui all'Accordo Nazionale quadro del 2977/1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione della indennità di anzianità ex art.13 Legge n. 70/1975”, individuava nella “disciplina in atto” quella ricavabile dal complesso quadro normativo e regolamentare recepito ed accolto anteriormente al revirement della Corte di Cassazione, in guisa di ricomprendere, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, anche la quota onorari. 11) Con l'ultimo motivo ribadisce l'eccezione, già disattesa dal primo giudice perché ritenuta generica, di erroneità dei conteggi operati dall' per non avere tenuto CP_1 conto delle somme accantonate per oneri riflessi, rilev che la “confessione extragiudiziale” contenuta nella nota del 8.01.2019 a firma del Direttore Risorse Umane configurava una “pista probatoria” legittimante l'esercizio dei poteri istruttori del Giudice. Con articolata memoria, al cui tenore si rinvia, depositata il 7.3.2025, l' si è CP_1 costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Pag.3 2) L'appello deve essere disatteso secondo il medesimo percorso motivazionale seguito da questa Corte in precedenti casi del tutto sovrapponibili a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sent. n.489/2024, n.1001/2021, n.748/2024) atteso che i relativi argomenti non appaiono incisi dai motivi di gravame.
In relazione ai primi tre motivi, diversamente da quanto affermato dall'appellante, l' nel ricorso di primo grado, aveva chiesto l'accertamento del proprio asserito CP_1
c endo così concluso: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato da parte opposta con il ricorso ex art. 633 c.p.c., in quanto estinto per compensazione con il superiore credito dell' di €378.294,80, originato dalla indebita liquidazione dell'indennità di anzianità, nella CP_1 parte in cui è stata determinata assumendo nella base di calcolo elementi ulteriori rispetto allo stipendio tabellare;
conseguentemente, accertare il diritto dell' alla trattenuta operata sulla pensione del mese CP_1 di ottobre 2019, nei limiti del quinto del trattamento complessivo;
in ogni caso, anche ove si ritenesse che l'ente non avesse titolo per operare la suddetta trattenuta, accertare e dichiarare la insussistenza del credito azionato da parte opposta con ricorso ex art. 633 c.p.c., in accoglimento della eccezione di compensazione in questa sede sollevata dall' CP_1
Il ricorso in opposizione introduce, come è noto, il giudizio sull'accertamento del credito oggetto del monitorio nel cui ambito l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può fare valere anche i fatti estintivi o modificativi del credito oggetto della ingiunzione;
ciò è avvenuto nella specie dato che l'Istituto appellato per paralizzare la richiesta monitoria ha contrapposto una pretesa creditoria propria della quale ha anche chiesto l'accertamento. Orbene, se deve escludersi che la fattispecie possa essere ricondotta alla previsione dell'art.1243, comma 1, cod. civ., difettando, prima di ora, il titolo in base al quale si pretende di paralizzare il credito pensionistico dell'appellante, è, invece, ammissibile la domanda in questa sede in base all'art.1243, comma secondo, cod. civ.. Infatti, “alla facile e pronta liquidazione” non osta la semplice contestazione del credito (in termini tra le altre Cass. 9904/2003) quando, come nella specie, l'accertamento domandato (che non richiede, come emerge dall'esame degli altri motivi, lo svolgimento di attività istruttoria) non rivesta il carattere della complessità (tale dovendosi ritenere quello suscettibile di ritardare la decisione sul credito principale) idoneo a collocarlo fuori dal perimetro normato dalla previsione sopra richiamata, che va dunque applicata. Parimenti non può condividersi l'affermazione secondo cui dal controcredito dell' doveva detrarsi l'indennità di coordinamento professionale atteso che, per CP_1 come correttamente dedotto dall' in memoria, trattasi di componente retributiva CP_1 diversa dallo stipendio tabellare i non può tenersi conto ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità (per come, del resto, affermato dalla Suprema Corte - cfr. Cass. 7154/2010, Cass. n.3619/2018). Né, infine, risulta che il primo Giudice abbia accolto una domanda in via riconvenzionale essendosi limitato, in parte dispositiva, tenuto conto dell'oggetto della controversia (opposizione a decreto ingiuntivo per l'importo di euro 5.267,64), a dichiarare che il credito per come azionato nella domanda di ingiunzione compensato sino alla concorrenza di euro 3.336.56 con il maggior credito dell' CP_1
Col quarto motivo, l'appellante ha invocato la decadenza in base all'art.30 del D.P.R. n.1032/1973 e, comunque, dell'art.21 nonies della legge n.241/90 come modificato dalla legge n.124/15. Il richiamo a tale ultima previsione normativa non è, a giudizio di questo collegio, pertinente.
Pag.4 Infatti, nella specie, non si verte in ipotesi di esercizio di potere amministrativo ma di adozione di atto di gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato rispetto al quale l'(ex) impiegato può agire per denunciarne la illegittimità senza però che possa negare la scelta datoriale di conformazione degli atti a norme imperative la cui violazione mette capo ad una ipotesi di nullità e consequenziale ingiustificatezza dello spostamento patrimoniale. Inquadramento giuridico che preclude altresì l'operatività in materia dell'art.5 della Legge n..2248/1865 all. E, non vertendosi, si ribadisce, in ipotesi di atti amministrativi o regolamenti general da disapplicare Con riferimento all'art.30 del D.P.R. n.1032/1973 la decisione del Tribunale è condivisibile sulla base della lettera della legge. La norma citata ha ictu oculi un ambito di operatività circoscritto sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo. Sotto il primo profilo i soggetti destinatari sono, in base all'art. 1 D.P.R. n.1032/1973 “gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali” e non, dunque, i dipendenti degli altri enti pubblici, e quindi anche dell' i cui trattamenti economici sono compiutamente regolati CP_1 dalla legge n.70/197 l secondo profilo la previsione riguarda gli errori di fatto o di omessa considerazione di elementi risultanti dagli atti o di errore nel computo del servizio o nel calcolo del contributo di riscatto o della buonuscita. Nella specie non di questo si tratta vertendosi piuttosto in un'ipotesi di errore di diritto, avendo l' liquidato la buonuscita sulla base di una nozione di stipendio CP_1 tabellare difforme da quella delineata dall'art.13 della legge n.70/75. Operando in materia di decadenza, la norma è di stretta interpretazione e non può darsi corso alla invocata applicazione analogica (cfr. in termini Cass. n.10915/05). Quanto alla circolare dell'I.N.P.S. n. 47/2018 è sufficiente rilevare che "le circolari dell' non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione CP_1 dell ime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente" (cfr. Cass. 32/2020).
Pure i motivi quinto e sesto devono essere disattesi Basti in proposito richiamare la sentenza n.7897/2014 della Corte di Cassazione per la quale “Va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale”. Ne consegue che il diritto alla restituzione di parte del TFS, per la parte che l' CP_1 assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve, in quanto scaturente dall'indebito e non dal rapporto di lavoro. Inoltre, quello di liquidazione dell'indennità di buonuscita non è un negozio giuridico per la decisiva ragione che non si sostanzia in una manifestazione di volontà diretta ad ottenere una autoregolamentazione degli interessi. La liquidazione della buonuscita è piuttosto un atto dovuto in base alla legge (art. 13 legge n.70/75), non è costitutivo del diritto patrimoniale che ne è oggetto ma è meramente attuativo del disposto normativo che ne vincola anche il contenuto in termini di determinazione del diritto patrimoniale che preesiste allo stesso, essendo già maturato secondo il disposto normativo;
l'atto è destinato ad infrangersi nel vizio della nullità laddove il suo contenuto violi le norme imperative che lo regolano.
Pag.5 Pertanto, esso non è riconducibile alla categoria degli “atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale” di cui all'art. 1324 cod. civ. riferibile ai soli negozi unilaterali. Tanto basta per escludere l'applicabilità della disciplina dell'annullamento del contratto, richiamata dal citato art. 1324 cod. civ., rimanendo la fattispecie circoscritta all'ambito della sussistenza o meno della ingiustificatezza dello spostamento patrimoniale;
conseguentemente, inconferente è anche il richiamo alla disciplina della prescrizione dell'azione di annullamento, operando qui il termine di prescrizione decennale per la ripetizione di indebito che, come è pacifico, non è ancora maturato. Deve, poi, condividersi quanto affermato nella sentenza qui impugnata in ordine alla manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art.2948 n.5 c.c. trattandosi, a ben vedere, di due ipotesi non sovrapponibili riguardante, la prima, (ossia l'indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro) la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale per conseguire, da parte del lavoratore, il diritto al pagamento dell'indennità, mentre, la seconda (art. 2033 c.c.), per il quale è previsto il termine prescrizionale decennale per intraprendere l'azione di recupero di quanto indebitamente pagato. Al riguardo la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che non “sono ravvisabili i profili di illegittimità costituzionale dedotti nella censura perché il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 5, per le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro trova applicazione, a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto (Cass. n. 16139/2018): tali esigenze non sono chiaramente ravvisabili nell'ipotesi in cui sia il datore ad agire ex art. 2033 c.c. per cui alcuna violazione del principio di uguaglianza è ipotizzabile essendo diverse le situazioni poste alla base delle rispettive pretese” (Cfr. Cass. n.11012/2023). In termini conclusivi, deve qui richiamarsi il costante insegnamento della giurisprudenza secondo cui “Il recupero di somme indebitamente corrisposte dall'Amministrazione al dipendente, è soggetto all'applicazione dell'art. 2948 comma 1, n. 4, c.c., che costituisce norma a fattispecie esclusiva, che non può trovare applicazione a casi non espressamente ivi indicati, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente e non la ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrisposte. In materia di ripetizione dell'indebito oggettivo vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c..” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 02/09/2015, n.10998 – cfr. anche T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 03/03/2014, n. 685
- Consiglio di Stato, sez. VI, 26/06/2013, n. 3503 - Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4989, Cass, n.28436/2019, Cass. n.22442/2024, Cass. n.11012/2023).
Anche il settimo motivo gravame, non può essere accolto tenuto conto che:.
- la sentenza del Tar Lazio n.468/1985 e quella di conferma del Consiglio di Stato n.711/1991 originano dal contenzioso che era stato risolto con la sentenza del Consiglio di Stato n.120/80 che aveva annullato l'art.5 del Regolamento di previdenza e quiescenza dei dipendenti dell' nella parte in cui rimetteva alla deliberazione del Consiglio di CP_1
Amministrazione il riconoscimento della utilità di un emolumento ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza;
- questa decisione aveva statuito: L'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e Quiescenza del personale dell' nella parte in cui subordina a deliberazione del CP_1 consiglio di Amministrazione dell'Ente l'utilità degli assegni e delle altre competenze ivi indicati ai fini del trattamento anzidetto, confligge irrimediabilmente con la sostanzialità dell'indagine circa il carattere che tali competenze devono avere, ai sensi dell'art. 2121 c.c., e dei principi generali della materia, i quali prevedono che l'utilità di un certo assegno o competenza ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza derivi ex se dalle intrinseche ed obbiettive caratteristiche dell'emolumento in relazione alla
Pag.6 normazione legislativa primaria, senza essere subordinata alla emanazione di un provvedimento dell'ente pubblico interessato>;
- secondo il Consiglio di Stato, dunque, la computabilità degli onorari degli avvocati dell' nel loro trattamento di pensione e di quiescenza è questione che va CP_1 risolta sulla ella legge secondo la natura dell'emolumento, e, dunque, non può essere rimessa alla decisione dell' CP_1
- a seguito di tale deci il CDA dell' , con deliberazione n.99 del CP_2 30.4.1982, stabilì la computabilità della quota onorari ai fini della indennità di buonuscita e avendo adottato uguale decisione per la pensione integrativa dispose il recupero della conseguente contribuzione a carico dei dipendenti per il periodo aprile 1971 - dicembre 1981;
- avverso la suddetta pretesa contributiva insorsero alcuni lavoratori, fra i quali non vi era l'odierno appellante impugnando < ..la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.4.1982 e i provvedimenti attuativi…con i quali è stato disposto …. il recupero delle quote di contribuzione, relativa agli onorari …. percepiti nel periodo 1° aprile 1971- 31 dicembre 1981, dovuta al Fondo integrativo di previdenza per effetto del riconoscimento degli onorari stessi sul trattamento di pensione integrativa erogata da detto >; CP_4
- il Tar, con la sentenza n.468/85 confermata dal Consiglio di Stato (sent. 711/91), in accoglimento del ricorso deliberò che la prescrizione di detti contributi era quinquennale a decorrere dalla data di adozione del Regolamento dell' (1971) e non CP_1 da quella della sentenza del Consiglio di Stato (1980);
- il tenore delle citate decisioni postula, pertanto, che il giudice amministrativo non abbia in alcun modo scrutinato la questione concernente la computabilità della “quota onorari” nella buonuscita perché non era necessario farlo, dato che era estranea all'oggetto di quel giudizio quale risulta dal petitum, sopra riportato, e non era ricollegabile alla res litigiosa neanche come presupposto logico perché la decisione, come sopra detto, era stata richiesta (ed è stata resa) sulle pretese contributive correlate alla pensione integrativa. Non ha, quindi, valenza vincolante nel senso preteso dall'appellante, l'excursus che il Consiglio di Stato ha dedicato, nella premessa in fatto, al precedente contenzioso (sent. n.120/1980) - al quale, tra l'altro, non risulta che l'Avv.to abbia preso parte - che Pt_1 aveva avuto ad oggetto la legittimità dell'art.5 del Regolamento di quiescenza e previdenza dell' CP_1
Come è noto, infatti, non solo il giudicato amministrativo non si estende anche ai vizi deducibili, ma solo a quelli dedotti, in relazione ai quali sia stata accertata la legittimità (o illegittimità) dell'atto amministrativo impugnato (Cass. 366/21), ma, in ogni caso, l'excursus riportato nella citata premessa in fatto non costituisce, all'evidenza, neanche una "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato" perché l'affermazione del giudice amministrativo qui invocata non riporta affatto una sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico (che qui si auspica con riferimento alla buonuscita), avendo solo riferito dell'esito di un precedente contenzioso con oggetto la norma regolamentare (l'art. 5 del Regolamento che disciplina(va) CP_1 oltre al trattamento di previdenza, oggetto di quel giudizio, an ello di quiescenza, che al giudizio era estraneo.
Anche la doglianza di cui all'ottavo motivo è stata già scrutinata da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate, laddove si è rilevato come non possa rinvenirsi nell'ordinamento un principio di necessaria tutela dell'affidamento tale da comportare effetti abdicativi dell'obbligo, da parte di una pubblica amministrazione, di recuperare somme erogate in base a titolo nullo.
Pag.7 La materia che occupa è regolata da norme imperative e pertanto l'eventuale tutela del destinatario dell'esborso, sotto il profilo dell'affidamento, va coniugata con l'inderogabilità delle norme che qui vengono in rilievo, di talché ritenere che l'opinione interpretativa e il conseguente spostamento patrimoniale (ancorché contra legem) siano vincolanti equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost e con i principi del buon andamento e di imparzialità fissati dall'art. 97 della Costituzione. Quanto alla pronuncia della Corte EDU (Casarin c. Italia), evocata a sostegno della supposta violazione dell'art.1 protocollo 1 alla “Convenzione”, va detto che, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, la proporzionalità e conseguente illegittimità dell'ingerenza è questione che rinvia all'accertamento del giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico generale , da una parte, e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni dall'altra> ( cfr. sent. EDU citata) da valutarsi in concreto, come emerge dalla stessa sentenza citata, che imputa ai giudici nazionali di non avere considerato, nel decidere dell'azione di recupero, né la situazione economica né le condizioni di salute della ricorrente>. Tale accertamento passa, come è ovvio, attraverso oneri di allegazione e prova qui disattesi, non potendosi ravvisare un disequilibrio (e la conseguente illegittimità dell'ingerenza) in re ipsa ossia solo sulla base dell'importo, certamente notevole, della somma oggetto di ripetizione, specie se rapportato a quello, altrettanto considerevole, del complessivo TFS percepito dall'appellante e della pensione dallo stesso in atto goduta. D'altro canto, nel caso di specie, l' aveva dato facoltà all'appellato di CP_1 restituire l'indebito anche in forma rateizzata (cfr. doc. n.3 fascicolo appellante). Va, poi, aggiunto che la Corte Costituzionale (sent. n.8/2023), nel dichiarare inammissibile la sollevata questione ha ritenuto che l'art. 2033 cod. civ., non presenti i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU..
Il nono e il decimo motivo non possono essere accolti. La tesi dell'appellante che, per un verso, sostanzialmente evoca la nozione di retribuzione e non tiene conto delle specificità connotative del termine “stipendio”, utilizzato dal legislatore, che non può intendersi come sinonimo di retribuzione ma deve essere inteso nella sua specifica valenza nell'ambito del pubblico impiego> ( SU n. 7154/2010) e , per altro verso, ignora che la normativa di che trattasi ha natura imperativa con conseguente nullità degli atti di normazione secondaria ad essa contrari, è infondata. Al riguardo è sufficiente richiamare l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti
Pag.8 di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell' e devono ritenersi abrogate o CP_1 CP_ illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il compu genere delle competenze a carattere fisso e continuativo> (Cass. SS.UU. n. 7154/2010; Cass. 4749/11; Cass. n. 5892/2020). Quanto al richiamo all'art.2, comma 5, l. n.335/1995 e all'art.42 CCNL preme osservare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.7154/2010, i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data nr.7158, e successivamente applicati, con la sentenza 14/05/2014, n.10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato) hanno affermato che l'art.13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto, rimasta in vigore dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 cod.civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. La Corte di Cassazione ha poi ribadito: < in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR nr. 1032/1973, articolo 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita ( in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre 2017 nr. 24454 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva affermato con riferimento alla buonuscita dei dipendenti statali si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato> ( cfr. Cass. 5892/2020) . Orbene le fonti richiamate dall'appellante non autorizzano quelle sindacali ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici. L'articolo 2, commi 5 e 7, legge 335/1995 demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'articolo 2120 cod.civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore. Ed in effetti l'invocato art. 42 CCNL si limita a richiamare l'art. 13 l. n. 70/75 per la determinazione in oggetto e questa è la disciplina in atto> ivi richiamata. Diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, infatti, il riferimento non può essere al Regolamento interno dell' come sopra detto violativo, in parte qua, CP_1 della normativa inderogabile, perché c erpretata la disposizione si infrangerebbe, come l'atto interno regolamentare, nel vizio di nullità. Né può trovare applicazione il richiamo all'art. 5 comma 1° lett. g. ) della Legge n. 88/89 – nella parte in cui dispone che: “Spetta al consiglio di amministrazione (…) g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli
Pag.9 altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70”. Previsione che avallerebbe un'inammissibile applicazione diacronica del sistema normativo e regolamentare sopravvenuto rispetto a quello previgente quale interpretato e rivisitato dalla esegesi inaugurata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7154/2010. A tacere del fatto che la delega normativa conferita al CDA di regolamentare il trattamento di fine servizio fa riferimento al necessario rispetto di criteri di economicità fissati dall'art.1 comma 2°, dei quali inevitabilmente le fonti regolamentari previgenti non hanno potuto tenere conto. Non è infine accoglibile la richiesta di sospensione del giudizio in attesa delle determinazione della Corte Costituzionale circa la legittimità costituzionale dell'art. 13 Legge n. 70/1975 in riferimento all'art. 36 della Costituzione, essendosi già pronunciato negativamente in proposito il Giudice delle Leggi (sentenza n.73/2024) che ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione e precisato che se, dunque, è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere «rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro» (sentenza n. 243 del 1993) e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza. (..) In un sistema siffatto, non è, dunque, sufficiente addurre la natura retributiva di un compenso per ritenere che la sua mancata considerazione ai fini del trattamento di fine servizio confligga con la garanzia della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Tale principio deve, invece, ritenersi osservato allorché detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale. (..) Di tal che l 'interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale la "quota onorari", riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, non determina la violazione dell'art. 36 Cost.”.
Infine, deve essere rigettato l'ultimo motivo di gravame, in quanto, per come correttamente osservato dall' in memoria – in disparte la genericità della domanda CP_1
e la carenza di prova sull'eventuale quantum richiesto in restituzione -assorbente di ogni altra considerazione è il fatto che ai sensi dell'art.1 comma 208 della legge n.265/2005 “le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Per come è evidente, dunque, nella specie non vengono affatto in rilievo trattenute a carico del lavoratore (cfr. anche Corte Appello Milano sent. n.858/2021 – fascicolo di parte . CP_1
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
3) Le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Pag.10 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3378/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 21.10.2022. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 20 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
Il Presidente Michele De Maria
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