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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 501/2022 r.g.,
proposto da
in persona Parte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo
Longarini; -appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Controparte_1
Gualfetti; -appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
04/07/2024.
SOMMARIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la Sentenza emessa in data 08/07/2022
[...]
dal Tribunale di Terni, con la quale il condomino è stato Controparte_1
condannato “a predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite di acqua dal condizionatore di sua proprietà”. Il Tribunale ha condannato il
[...]
al pagamento del 50% delle spese di lite in favore di Controparte_2
. Controparte_1
L'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. perché il
Tribunale ha emesso un provvedimento non richiesto dal che, in Parte_1
ossequio alla delibera condominiale del 22.02.2019 e della successiva lettera del 26.02.2019, ha piuttosto rivendicato la rimozione del condizionatore.
Inoltre ha dedotto l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che il non ha impugnato la delibera del Parte_1
22.02.2019 nei termini di cui all'art. 1137 c.c. e quindi essa estende i suoi effetti obbligatori ai dissenzienti e agli assenti.
Inoltre si lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni, strettamente connesso alla permanenza in loco dell'impianto di condizionamento che, generando perdite d'acqua, crea una condizione di pericolo. La giurisprudenza, a più riprese, infatti, ha ribadito che se ci sono perdite dovute a condizionatori non installati a regola d'arte l'inquilino o proprietario che usufruisce del condizionatore deve risarcire i danni sulla strada o sul marciapiede (ex plurimis Cassazione con la sentenza 11156/2015 e Cass.
Civ. sez. unite n. 115/2002).
2 Infine l'appellante ha censurato la Sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dato conto delle ragioni in forza delle quali il che pure ha Parte_1
ottenuto una sentenza parzialmente a proprio favore, debba far fronte nella misura del 50% alle spese di lite in favore del sig. che è Controparte_1
parzialmente soccombente.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
perché il si è limitato a riportare letteralmente tutti i motivi della Parte_1
decisione senza individuare le singole parti della sentenza che dovrebbero rappresentare l'oggetto della impugnazione.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, innanzitutto perché CP_1
non aveva alcun interesse a impugnare la delibera in virtù del fatto che
[...]
il Condominio non era in alcun modo legittimato a imporgli la rimozione del condizionatore. Il motore esterno del condizionatore non è posto sul marciapiede condominiale ma in un piccolo andito ricavato nella scala privata di accesso all'appartamento di proprietà del convenuto. I testi escussi hanno confermato che l'unica possibilità di riscaldamento/raffreddamento dell'appartamento di proprietà del è costituita dal condizionatore per CP_1
cui è causa, in quanto il predetto non è collegato ad alcun impianto termico condominiale e non ha alcun tipo di predisposizione per l'eventuale installazione di una caldaia autonoma. I precedenti amministratori del
Condominio hanno sempre avuto piena conoscenza dell'esistenza della macchina esterna del condizionatore che occupa la stessa posizione sin dalla costruzione dell'immobile avvenuta nel 2004. L'assemblea vorrebbe che il
3 dichiarato inabile al lavoro al 100% e con necessità di assistenza CP_1
continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani per essere stato sottoposto a vari interventi chirurgici al cervello ed al ventre e con serie difficoltà di deambulazione, sia posto nella condizione di non avere il riscaldamento nella casa in cui abita. Si tratta di un accanimento ingiustificato nei confronti del tale da configurare un'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. CP_1
con conseguente condanna del Condominio per lite temeraria.
Infine l'appellato ha dedotto che il non ha dimostrato alcun danno Parte_1
non patrimoniale e nel giudizio d'appello ha lamentato per la prima volta di aver patito un danno da pericolo. Il richiamo alla sentenza n. 11156/2015 della
Suprema Corte è del tutto infondato e immotivato, non essendo stato accertato nel caso che ci occupa né la cattiva manutenzione del condizionatore né gli asseriti danni. Inoltre la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a sez.
unite n. 115/2002 ha enunciato il seguente principio di diritto, non attinente alla fattispecie: “in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro
colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che
si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e-o lavorano in
detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento
psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa
dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del
normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in
mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro
evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che
4 comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche
l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale”.
All'udienza del 04/07/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione formulata dall'appellato, di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., poiché lo stesso appare adeguatamente motivato e indica le parti della sentenza che si intendono impugnare, nonché le modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. In particolare i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze sono sufficientemente individuati, non occorrendo per costante giurisprudenza l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
2) Nel merito, il primo motivo d'appello non è fondato perché la sentenza non contiene alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c.
Invero, nel ricorso ex art. 702 c.p.c. il aveva chiesto la condanna Parte_1
del Sig. alla immediata rimozione dei condizionatori apposti Controparte_1
dallo stesso sulle parti condominiali dell'ente ricorrente ed al risarcimento dei danni causati con la propria illegittima condotta. Nella I Memoria ex art. 183
c.p.c. il ha affermato che, stante il ripetersi degli episodi di perdita Parte_1
d'acqua dal macchinario del resistente e la pericolosità dello stesso, insisteva per la condanna del Sig. alla immediata rimozione dei Controparte_1
5 condizionatori ed al risarcimento dei danni causati con la propria illegittima condotta.
Il Tribunale ha legittimamente rigettato tali domande sulla base dell'istruttoria svolta, essendo pacificamente emerso che l'alloggiamento dove si trova il condizionatore esiste fin dalla costruzione del fabbricato, che la situazione è
rimasta invariata dal 2004, anno di realizzazione dell'edificio, che il convenuto non ha utilizzato senza autorizzazione parti comuni in violazione del regolamento di Condominio, che non esiste un impianto di termosifoni allacciato all'impianto centralizzato, che l'andito era chiuso con quella che dai testimoni è stata chiamata griglia/persiana; che la presenza di serrandine nell'immobile che è di edilizia popolare fu posta dal costruttore e quindi era un elemento di discontinuità della facciata già al momento della costruzione.
E' stata invece confermata da quattro testimoni la perdita d'acqua che può
determinare una situazione di pericolo e pertanto il Tribunale ha condannato soltanto a predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite Controparte_1
d'acqua del condizionatore oggetto della presente causa.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. In giurisprudenza è stato più volte affermato che tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione,
attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella
6 domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi)
nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda
(Cass. Civ. n. 7269/2015, 11455/2004).
La domanda di condanna alla predisposizione di dispositivi idonei ad evitare perdite d'acqua può essere considerata implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda di condanna alla rimozione del condizionatore. Nel caso di specie il ha agito lamentando la pericolosità del condizionatore Parte_1
soggetto a perdite d'acqua e chiedendone la rimozione, oltre al risarcimento dei danni.
Quindi il tribunale ha legittimamente ritenuto di dover condannare il convenuto ad un facere minore rispetto a quello richiesto, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, non pronunciando oltre i limiti della pretesa fatta valere dalla parte.
3) Il Tribunale ha altresì correttamente rigettato la domanda di risarcimento dei danni poiché non è stato dimostrato nel corso del giudizio di primo grado che la perdita d'acqua derivante dal condizionatore di proprietà del sig. CP_1
abbia causato danni patrimoniali e/o non patrimoniale al Condominio.
[...]
Per quanto concerne i danni patrimoniali, la richiamata sentenza n. 11156/2015,
non è conferente poiché in essa si afferma che se ci sono perdite dovute a condizionatori non istallati a regola d'arte l'inquilino o il proprietario che usufruisce del condizionatore deve risarcire i danni sulla strada o sul marciapiede. La citata sentenza concerne i danni derivanti dalla cattiva
7 manutenzione di parti del balcone aggettante, cagionati all'appartamento sottostante, accertati in sede di CTU.
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, anche la richiamata Sentenza a
Sezioni Unite n. 115/2002 non è conferente poiché essa ammette l'autonoma risarcibilità del danno morale derivante da reato anche in mancanza di un'effettiva lesione all'integrità psicofisica e, quindi, di un danno biologico, o di altro evento produttivo di un danno patrimoniale nel caso in cui i soggetti che lamentino tali danni provino in concreto di aver subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione alla situazione di pericolo. Nel caso di specie non si è in presenza di un fatto-reato ed il non ha comunque dimostrato il turbamento psichico che sarebbe Parte_1
derivato ai condomini a causa dell'esposizione a tale situazione di pericolo.
4) Fondato è invece il terzo motivo d'appello, concernente le spese di lite cui il
è stato condannato nella misura del 50% in favore di Parte_1 CP_1
. Tale statuizione è ingiusta perché il non può essere
[...] Parte_1
considerato nella specie soccombente, anche se il Tribunale ha solo parzialmente accolto la domanda attorea, condannando a Controparte_1
predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite d'acqua dal condizionatore di sua proprietà. Le spese di primo grado devono quindi essere interamente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che il convenuto è stato condannato a un facere minore rispetto alla domanda principale ed è stata rigettata la domanda accessoria di risarcimento danni in favore del
Parte_1
8 Ciò conformemente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno di recente enunciato il principio di diritto secondo cui «in tema di spese
processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di
parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti
dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.». (Cass. Civ. Sez. Unite n.
32061/2022).
Anche le spese di secondo grado devono essere interamente compensate, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e della circostanza che il convenuto ha dichiarato di aver ottemperato alla statuizione di primo grado.
5) La domanda di condanna proposta da , di condanna del Controparte_1
Condominio al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può
essere accolta perché esso presuppone il requisito oggettivo della soccombenza che nella specie non sussiste poiché il Condominio è risultato parzialmente vincitore. Inoltre non appare sussistente il requisito soggettivo della malafede e colpa grave, posto che il ha agito per la tutela del diritto di Parte_1
proprietà che i singoli condomini assumono leso dal posizionamento del condizionatore, lesione parzialmente accertata dal Tribunale di primo grado.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto compensa interamente tra le parti le spese di lite di primo grado;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Così deciso in Perugia il 12/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 501/2022 r.g.,
proposto da
in persona Parte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo
Longarini; -appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Controparte_1
Gualfetti; -appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
04/07/2024.
SOMMARIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la Sentenza emessa in data 08/07/2022
[...]
dal Tribunale di Terni, con la quale il condomino è stato Controparte_1
condannato “a predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite di acqua dal condizionatore di sua proprietà”. Il Tribunale ha condannato il
[...]
al pagamento del 50% delle spese di lite in favore di Controparte_2
. Controparte_1
L'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. perché il
Tribunale ha emesso un provvedimento non richiesto dal che, in Parte_1
ossequio alla delibera condominiale del 22.02.2019 e della successiva lettera del 26.02.2019, ha piuttosto rivendicato la rimozione del condizionatore.
Inoltre ha dedotto l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che il non ha impugnato la delibera del Parte_1
22.02.2019 nei termini di cui all'art. 1137 c.c. e quindi essa estende i suoi effetti obbligatori ai dissenzienti e agli assenti.
Inoltre si lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni, strettamente connesso alla permanenza in loco dell'impianto di condizionamento che, generando perdite d'acqua, crea una condizione di pericolo. La giurisprudenza, a più riprese, infatti, ha ribadito che se ci sono perdite dovute a condizionatori non installati a regola d'arte l'inquilino o proprietario che usufruisce del condizionatore deve risarcire i danni sulla strada o sul marciapiede (ex plurimis Cassazione con la sentenza 11156/2015 e Cass.
Civ. sez. unite n. 115/2002).
2 Infine l'appellante ha censurato la Sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dato conto delle ragioni in forza delle quali il che pure ha Parte_1
ottenuto una sentenza parzialmente a proprio favore, debba far fronte nella misura del 50% alle spese di lite in favore del sig. che è Controparte_1
parzialmente soccombente.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
perché il si è limitato a riportare letteralmente tutti i motivi della Parte_1
decisione senza individuare le singole parti della sentenza che dovrebbero rappresentare l'oggetto della impugnazione.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, innanzitutto perché CP_1
non aveva alcun interesse a impugnare la delibera in virtù del fatto che
[...]
il Condominio non era in alcun modo legittimato a imporgli la rimozione del condizionatore. Il motore esterno del condizionatore non è posto sul marciapiede condominiale ma in un piccolo andito ricavato nella scala privata di accesso all'appartamento di proprietà del convenuto. I testi escussi hanno confermato che l'unica possibilità di riscaldamento/raffreddamento dell'appartamento di proprietà del è costituita dal condizionatore per CP_1
cui è causa, in quanto il predetto non è collegato ad alcun impianto termico condominiale e non ha alcun tipo di predisposizione per l'eventuale installazione di una caldaia autonoma. I precedenti amministratori del
Condominio hanno sempre avuto piena conoscenza dell'esistenza della macchina esterna del condizionatore che occupa la stessa posizione sin dalla costruzione dell'immobile avvenuta nel 2004. L'assemblea vorrebbe che il
3 dichiarato inabile al lavoro al 100% e con necessità di assistenza CP_1
continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani per essere stato sottoposto a vari interventi chirurgici al cervello ed al ventre e con serie difficoltà di deambulazione, sia posto nella condizione di non avere il riscaldamento nella casa in cui abita. Si tratta di un accanimento ingiustificato nei confronti del tale da configurare un'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. CP_1
con conseguente condanna del Condominio per lite temeraria.
Infine l'appellato ha dedotto che il non ha dimostrato alcun danno Parte_1
non patrimoniale e nel giudizio d'appello ha lamentato per la prima volta di aver patito un danno da pericolo. Il richiamo alla sentenza n. 11156/2015 della
Suprema Corte è del tutto infondato e immotivato, non essendo stato accertato nel caso che ci occupa né la cattiva manutenzione del condizionatore né gli asseriti danni. Inoltre la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a sez.
unite n. 115/2002 ha enunciato il seguente principio di diritto, non attinente alla fattispecie: “in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro
colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che
si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e-o lavorano in
detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento
psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa
dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del
normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in
mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro
evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che
4 comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche
l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale”.
All'udienza del 04/07/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione formulata dall'appellato, di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., poiché lo stesso appare adeguatamente motivato e indica le parti della sentenza che si intendono impugnare, nonché le modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. In particolare i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze sono sufficientemente individuati, non occorrendo per costante giurisprudenza l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
2) Nel merito, il primo motivo d'appello non è fondato perché la sentenza non contiene alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c.
Invero, nel ricorso ex art. 702 c.p.c. il aveva chiesto la condanna Parte_1
del Sig. alla immediata rimozione dei condizionatori apposti Controparte_1
dallo stesso sulle parti condominiali dell'ente ricorrente ed al risarcimento dei danni causati con la propria illegittima condotta. Nella I Memoria ex art. 183
c.p.c. il ha affermato che, stante il ripetersi degli episodi di perdita Parte_1
d'acqua dal macchinario del resistente e la pericolosità dello stesso, insisteva per la condanna del Sig. alla immediata rimozione dei Controparte_1
5 condizionatori ed al risarcimento dei danni causati con la propria illegittima condotta.
Il Tribunale ha legittimamente rigettato tali domande sulla base dell'istruttoria svolta, essendo pacificamente emerso che l'alloggiamento dove si trova il condizionatore esiste fin dalla costruzione del fabbricato, che la situazione è
rimasta invariata dal 2004, anno di realizzazione dell'edificio, che il convenuto non ha utilizzato senza autorizzazione parti comuni in violazione del regolamento di Condominio, che non esiste un impianto di termosifoni allacciato all'impianto centralizzato, che l'andito era chiuso con quella che dai testimoni è stata chiamata griglia/persiana; che la presenza di serrandine nell'immobile che è di edilizia popolare fu posta dal costruttore e quindi era un elemento di discontinuità della facciata già al momento della costruzione.
E' stata invece confermata da quattro testimoni la perdita d'acqua che può
determinare una situazione di pericolo e pertanto il Tribunale ha condannato soltanto a predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite Controparte_1
d'acqua del condizionatore oggetto della presente causa.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. In giurisprudenza è stato più volte affermato che tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione,
attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella
6 domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi)
nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda
(Cass. Civ. n. 7269/2015, 11455/2004).
La domanda di condanna alla predisposizione di dispositivi idonei ad evitare perdite d'acqua può essere considerata implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda di condanna alla rimozione del condizionatore. Nel caso di specie il ha agito lamentando la pericolosità del condizionatore Parte_1
soggetto a perdite d'acqua e chiedendone la rimozione, oltre al risarcimento dei danni.
Quindi il tribunale ha legittimamente ritenuto di dover condannare il convenuto ad un facere minore rispetto a quello richiesto, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, non pronunciando oltre i limiti della pretesa fatta valere dalla parte.
3) Il Tribunale ha altresì correttamente rigettato la domanda di risarcimento dei danni poiché non è stato dimostrato nel corso del giudizio di primo grado che la perdita d'acqua derivante dal condizionatore di proprietà del sig. CP_1
abbia causato danni patrimoniali e/o non patrimoniale al Condominio.
[...]
Per quanto concerne i danni patrimoniali, la richiamata sentenza n. 11156/2015,
non è conferente poiché in essa si afferma che se ci sono perdite dovute a condizionatori non istallati a regola d'arte l'inquilino o il proprietario che usufruisce del condizionatore deve risarcire i danni sulla strada o sul marciapiede. La citata sentenza concerne i danni derivanti dalla cattiva
7 manutenzione di parti del balcone aggettante, cagionati all'appartamento sottostante, accertati in sede di CTU.
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, anche la richiamata Sentenza a
Sezioni Unite n. 115/2002 non è conferente poiché essa ammette l'autonoma risarcibilità del danno morale derivante da reato anche in mancanza di un'effettiva lesione all'integrità psicofisica e, quindi, di un danno biologico, o di altro evento produttivo di un danno patrimoniale nel caso in cui i soggetti che lamentino tali danni provino in concreto di aver subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione alla situazione di pericolo. Nel caso di specie non si è in presenza di un fatto-reato ed il non ha comunque dimostrato il turbamento psichico che sarebbe Parte_1
derivato ai condomini a causa dell'esposizione a tale situazione di pericolo.
4) Fondato è invece il terzo motivo d'appello, concernente le spese di lite cui il
è stato condannato nella misura del 50% in favore di Parte_1 CP_1
. Tale statuizione è ingiusta perché il non può essere
[...] Parte_1
considerato nella specie soccombente, anche se il Tribunale ha solo parzialmente accolto la domanda attorea, condannando a Controparte_1
predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite d'acqua dal condizionatore di sua proprietà. Le spese di primo grado devono quindi essere interamente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che il convenuto è stato condannato a un facere minore rispetto alla domanda principale ed è stata rigettata la domanda accessoria di risarcimento danni in favore del
Parte_1
8 Ciò conformemente alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno di recente enunciato il principio di diritto secondo cui «in tema di spese
processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di
parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese
processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti
dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.». (Cass. Civ. Sez. Unite n.
32061/2022).
Anche le spese di secondo grado devono essere interamente compensate, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e della circostanza che il convenuto ha dichiarato di aver ottemperato alla statuizione di primo grado.
5) La domanda di condanna proposta da , di condanna del Controparte_1
Condominio al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può
essere accolta perché esso presuppone il requisito oggettivo della soccombenza che nella specie non sussiste poiché il Condominio è risultato parzialmente vincitore. Inoltre non appare sussistente il requisito soggettivo della malafede e colpa grave, posto che il ha agito per la tutela del diritto di Parte_1
proprietà che i singoli condomini assumono leso dal posizionamento del condizionatore, lesione parzialmente accertata dal Tribunale di primo grado.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto compensa interamente tra le parti le spese di lite di primo grado;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Così deciso in Perugia il 12/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
10