Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 7201 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
Parte 2 , in proprio e nella qualità di tutore Parte 1
Parte 3 , rappresentati e difesi dall'avv.e protutore del figlio
Giuseppe Romeo presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Massa
alla Galleria Da Vinci n. 49;
- RICORRENTI -
E Controparte_1 , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso cui domicilia ope legis in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 58;
OGGETTO: indennizzo di cui alla I. n. 229/2005.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 Parte 1 Parte 2
in proprio e nella qualità di tutore e protutore del figlio Parte_3
titolare del vitalizio di cui alla I. n. 210/1992 come soggetto gravemente danneggiato da vaccinazione, lamentando un errore in sede di quantificazione e liquidazione dell'ulteriore indennizzo di cui alla I. n. 229/2005 spettante per metà a quest'ultimo come danneggiato e per metà a essi come congiunti che prestano assistenza, chiedevano che il fosseControparte_1
condannato per il passato (segnatamente per il periodo che va da dicembre
2013 a dicembre 2022) a corrispondere loro le differenze tra le maggiori somme correttamente calcolate e dovute e le minori somme erroneamente calcolate e di mese in mese ricevute (segnatamente la somma complessiva di
70.447,72 €) e per il futuro a calcolare e liquidare correttamente il predetto indennizzo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il [...]
eccependo l'inammissibilità della domanda per il passaggio in CP 1
giudicato di precedenti sentenze, l'avvenuto pagamento di tutto quanto spettante ai ricorrenti e l'intervenuta prescrizione. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto sia pure nei limiti che si vengono a illustrare.
Anzitutto non può accogliersi l'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente.
Vero è che i ricorrenti già avevano instaurato altri giudizi innanzi all'intestata
Sezione (segnatamente R.G. n. 2876/2017 e n. 702/2021) poi definiti con sentenze (segnatamente n. 1206/2020 e n. 550/2022) ormai passate in giudicato (si tratta di circostanze documentate e, in ogni caso, pacifiche) ma sono da tener presente la diversità del loro oggetto rispetto al presente e i limiti all'estensione del giudicato. Nei predetti giudizi i ricorrenti avevano chiesto che l'importo dell'indennizzo di cui alla I. n. 210/1992 fosse rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all'indennità integrativa speciale mentre nel presente chiedono le differenze da dicembre 2013 a dicembre 2023
dell'ulteriore e diverso indennizzo di cui alla I. n. 229/2005. Anche nel processo lavoro si applica il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia. Il divieto di giudicare due volte sulla medesima res giudicanda si traduce, tra l'altro, nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto e il deducibile, e cioè
di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del citato art. 2909 c.c. Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione è
preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dall'art. 2909 c.c. Il giudicato sostanziale non.
sempre, allora, copre il deducibile. Non vale per le ragioni non dedotte che non rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia. E invero, la giurisprudenza in tema di giudicato implicito e di efficacia della cosa giudicata che copre sia il dedotto sia il deducibile precisa in modo costante, tanto che si può parlare di jus receptum, che il giudicato copre pure le questioni in concreto non dedotte purché, a condizione che costituiscano presupposto logico.
essenziale e indefettibile della decisione.
Orbene, nel caso di specie, l'indennizzo di cui alla I. n. 229/2005 ha come base di calcolo, punto di partenza nell'individuazione del suo importo, l'indennizzo di cui alla I. n. 210/1992 e non viceversa. Non può ritenersi, pertanto, che la questione decisa con le predette sentenze ormai passate in giudicato (integrale rivalutazione dell'indennizzo di cui alla 1. n. 210/1992) dipende indissolubilmente dalla questione dell'indennizzo di cui alla I. n. 229/2005.
Quest'ultima non costituisce in alcun modo un presupposto logico e giuridico di quella dell'integrale rivalutazione dell'indennizzo di cui alla I. n. 210/1992 già
decisa con le predette sentenze ormai passate in giudicato.
S'impone, allora, il vaglio nel merito della questione.
Il problema nodale consiste nello stabilire quale sia l'ammontare della somma
"di partenza" che il Controparte_1 deve utilizzare per calcolare l'importo da erogare in favore dei ricorrenti a titolo di indennizzo ex lege n. 229/2005.
In particolare, i ricorrenti censurano la mancata determinazione di tale somma tenendo conto della rivalutazione di entrambe le componenti di cui all'art. 2
della I. n. 210/1992, invocato l'art 1, comma 2, del Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 2 ottobre 2009, n. 163, ai sensi del quale "l'indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava" (art. 1 della Legge 29 ottobre 2005, n. 229) ovvero l'importo "base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210".
La pretesa appare fondata in quanto è chiaro che sia il Legislatore con la I. n.
229/2005 sia il Controparte_2 (ora Controparte_1 1) col decreto 2 ottobre 2009, n. 163, hanno previsto che l'indennizzo si ottenga utilizzando come base di riferimento l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992.
Il Legislatore ha infatti stabilito che l'importo base per calcolare l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (Legge n. 229/2005) è pari alla "somma", moltiplicata per il coefficiente di riferimento, "percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo
2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210".
Come acclarato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 293/2011, dalla
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo con la Sentenza 3 settembre
2013 e da giurisprudenza di legittimità e di merito (ex multis: Corte Suprema di
Cassazione, Ordinanze n. 29080 e n. 29914 del 2011; Corte Suprema di
Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 27 giugno 2012, n. 10769; Corte di
Cassazione, Ordinanza 29 ottobre 2013, n. 24319; Corte d'Appello di Brescia,
Sezione Lavoro, Sentenza 10 gennaio 2012, n. 532; Corte d'Appello di Brescia,
Sezione Lavoro, Sentenza 7 gennaio 2012, n. 560; Corte d'Appello di Milano,
Sezione Lavoro, Sentenza 22 febbraio 2012, n. 57; Corte d'Appello di Milano,
Sezione Lavoro, Sentenza 8 maggio 2012, n. 1575), l'indennizzo previsto dalla
Legge n. 210/1992 deve essere interamente rivalutato in base al tasso di inflazione programmato in tutte le sue componenti, quindi anche nella parte relativa alla c.d. indennità integrativa speciale. Facendo le norme riferimento all' importo base "dell'articolo 2 della legge 25
febbraio 1992, n. 210", tale importo va dunque ricostruito in base alla disciplina prevista dalla Legge n. 210/1992, e successive modifiche, come derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 293/2011) e dalla
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sentenza del 3 settembre 2013), ossia tenuto conto che entrambe le voci dell'indennizzo ex lege 210/1992 (la componente "indennizzo in senso stretto" e la componente "indennità
integrativa speciale") devono essere interamente rivalutate in base al tasso di inflazione programmato.
In altre parole il dato normativo secondo cui l'indennizzo previsto per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie ex lege n. 229/2005 è pari alla "somma", moltiplicata per il coefficiente di riferimento, "percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2
della legge 25 febbraio 1992, n. 210", va letto nel senso di somma stabilita nell'anno 1992 per i danneggiati ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, ossia quella derivante dalla rivalutazione annuale sulla base del tasso di inflazione programmato di cui al secondo capoverso del comma primo dell'art. 2 della Legge 210/1992.
Ne è riprova il fatto che, ai sensi del comma quarto dell'art. 1 della Legge
229/2005, la rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT va applicata sull' "intero" importo dell'indennizzo. Il problema si sposta a questo punto, attesi gli anni risalenti per i quali i ricorrenti chiedono differenze (sin dal 2013) e l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente tempestivamente costituitasi in giudizio, sul calcolo del termine di prescrizione da applicare alla presente fattispecie.
Questo Giudicante, alla luce anche del più consolidato indirizzo interpretativo giurisprudenziale di legittimità, ritiene che, naturalmente, anche il diritto alla corresponsione dei benefici assistenziali di cui al compendio normativo sopra esaminato soffra, come tutti i diritti, del limite della prescrizione, ma che il termine corretto di questa vada individuato in quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., anziché in quello più breve quinquennale ex art. 2948, n. 4),
c.c. pur invocato da parte resistente, attesa, appunto, la natura assistenziale,
quindi di particolare favore per i soggetti interessati dalle situazioni di disagio e di malattia contemplate dalla normativa anzidetta.
In proposito, con più che consolidato indirizzo interpretativo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune ma secondo il disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse" (ex multis ordinanza 13 gennaio 2020, n. 401), per cui è senz'altro quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. il termine di prescrizione da applicare anche alla presente fattispecie e, tenuto conto della data di notifica soltanto del ricorso introduttivo del presente giudizio (difetta prova, infatti, di precedenti diffide)
ossia il 6 marzo 2024 si ritiene che l'eccepita prescrizione vada applicata solo ai ratei dell'indennizzo maturati anteriormente al 6 marzo 2014 (quindi, tenendo conto della domanda da dicembre 2013, soltanto ai ratei di dicembre 2013,
gennaio 2014 e febbraio 2014). Non può attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione già al deposito del ricorso in quanto per regola generale un tale effetto si realizza soltanto nel momento in cui il debitore viene a conoscenza della pretesa del creditore.
Per la quantificazione, sia pure nei predetti limiti temporali, della domanda attorea, sovvengono i conteggi nello stesso elaborati in quanto in sé non sono contestati e vanno dunque recepiti ex art. 115, primo comma, c.p.c.
Detratti i tre mesi sopra indicati ne deriva segnatamente l'importo complessivo di € 68.299,66 da riconoscere in solido in favore dei ricorrenti.
L'obiettiva difficoltà di ricostruzione del dato normativo intriso di rinvii e tecnicismi, l'esito complessivo della lite con l'accoglimento sia pure in parte dell'eccezione di prescrizione e soprattutto la circostanza che ben avrebbero potuto i ricorrenti anziché moltiplicare i vari giudizi chiedere un ricalcolo anche dell'indennizzo di cui alla I. n. 229/2005 già nei giudizi in precedenza instaurati relativi all'indennizzo di cui alla I. n. 210/1992 (sia pure, lo si ripete, sia da escludere l'effetto preclusivo del giudicato) giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7201 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
', in proprio e nella qualità di promosso da Parte 1 Parte 2
tutore e protutore del figlio Parte 3 nei confronti del [...] CP 1 in persona del Ministro p.t., così provvede: '
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto della Pt 1 e del Pt 3 a percepire l'indennizzo di cui alla I. n. 229/2005 calcolato moltiplicando per sei - indicatore previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge
-229/2005 l'integrale indennizzo previsto dagli articoli 1, comma 1, e 2 della legge 210/1992, rivalutato di anno in anno e riportato nelle apposite tabelle per il pubblicate dal Controparte_1 condanna il Controparte_1
passato al pagamento in favore della Pt 1 e del Pt 3 in solido tra loro della somma complessiva di € 68.299,66 a titolo di differenza indennizzo di cui alla I. n. 229/2005 così calcolato per il periodo da marzo 2014 a dicembre 2022,
oltre accessori di legge, e per il futuro al pagamento in favore della Pt 1 e Pt 3 dei ratei dell'indennizzo di cui alla I. n. 229/2005 da calcolare indel base ai criteri sopra esposti;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 10.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro